ex
art. 24 CCNL 8 giugno 2000
Area Dirigenza Medica e Veterinaria
L’art. 24 del CCNL fissa quale obiettivo quello di “…
pervenire ad una omogenea quanto generalizzata copertura assicurativa per tutti
i dirigenti del SSN …” (co.2).
In ragione di tale obiettivo trova legittimazione la presente Commissione
Paritetica formata dai rappresentanti delle Regioni e dalle organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto, istituita “… per la realizzazione, attraverso forme consortili delle stesse
Regioni, di un fondo nazionale che consenta di provvedere alla predetta tutela
mediante la sottoscrizione di accordi quadro con compagnie di assicurazione
appositamente selezionate secondo le vigenti disposizioni di legge, ai quali le
aziende aderiscono” (co. 2).
Compiti della Commissione, indicare “…
le modalità di costituzione, gli organi di gestione, le modalità di
funzionamento, il sistema dei controlli del predetto fondo e la decorrenza dei
versamenti”. Fondo che, come base, sarà costituito ”…
dagli apporti economici prestabiliti dalla Commissione a carico delle singole
aziende e finanziati dalle stesse con le risorse già destinate alla copertura
assicurativa ed in misura media pro-capite di £. 50.000 mensili, trattenute
sulla voce stipendiale prevista dalla Commissione stessa, a carico dei dirigenti
per la copertura di ulteriori rischi non coperti dalla polizza generale” (co.
3).
L’art. 24 in argomento, ancora prima della costituzione della
Commissione, è stato oggetto di segnalazione da parte dell’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato (all.1), la quale lamentava come la sua non
chiara formulazione potesse dar luogo ad interpretazioni non conformi alle
regole della concorrenza in sede di selezione delle imprese di assicurazione. E
ciò per due ordini di motivi: il primo, concernente l’uso dello strumento
degli “accordi quadro” tra amministrazioni ed imprese, atteso che tali
figure giuridiche sono espressamente ammesse in materia di procedura d’appalto
nei soli settori esclusi, tra i quali non rientra il settore assicurativo; il
secondo, relativo alla concreta modalità di aggiudicazione degli appalti.
Qualora, infatti, l’interpretazione fosse quella di prevedere un’unica gara
nazionale, aumentando la massa dei rischi da assicurare, essa indurrebbe una
significativa riduzione del numero delle imprese in grado di partecipare, con
grave danno per le condizioni di concorrenza.
Lavori della Commissione.
In tale contesto si inseriscono i lavori della Commissione costituitasi
in data 6 marzo 2001, con l'approvazione di un Protocollo per il suo
funzionamento.
I lavori prendono, dunque, l’avvio da una
attenta analisi della clausola contrattuale, al fine di individuarne le
problematiche in essa contenute che risultano per la maggior parte nuove e
quindi prive di precedenti, gli orientamenti delle diverse componenti facenti
parte della Commissione, nonché le realtà presenti nel territorio
con le loro diversificate esperienze che presentano subito e con chiara
evidenza ampie differenziazioni.
Nella medesima riunione viene, inoltre,
approvato un programma di lavoro articolato in obiettivi da realizzare anche con
l’ausilio di appositi gruppi di esperti del settore (all.2).
Nell’incontro successivo del 21 marzo (all.3) vengono già evidenziate
le problematiche affrontate dal gruppo di esperti incaricato di predisporre una
polizza-tipo, legate principalmente alle modalità di gestione del sinistro,
alla necessità di avere una base informativa circa la situazione
“assicurativa” delle aziende con lo scopo di meglio individuare uno
strumento efficace, ed ai dubbi sollevati dall’Autorità.
Viene, inoltre, presentato l’inizio di un
articolato finalizzato alla istituzione del fondo, il quale, pur rappresentando
un primo approccio alla materia fa subito emergere la necessità di operare
preliminarmente delle scelte di sistema, quale il regime giuridico e la natura
pubblica o privata del fondo, la fondatezza o meno dei dubbi sollevati
dall’Autorità, l’unicità del fondo o meno.
Già da questa seconda riunione emerge la
complessità di applicazione dell’art. 24 del C.C.N.L. specie per quanto
attiene la scelta dello strumento da utilizzare evidenziandosi altresì come,
fermo restando la finalità della norma "…
pervenire ad una omogenea quanto generalizzata copertura assicurativa per tutti
i dirigenti del SSN", la
costituzione di un fondo nazionale
assumeva probabilmente ad una finalità di garanzia.
Nell’incontro del 31 maggio, nel corso del quale si riuniscono
congiuntamente le due Commissioni Paritetiche (all.4) prosegue
l’approfondimento delle predette problematiche, con la presentazione di un
elaborato da parte del gruppo di esperti incaricato della predisposizione della
polizza-tipo, con l’illustrazione dell’articolato dedicato alla istituzione
del fondo, e con la presentazione di una scheda che, seppure in misura
approssimata e sulla base delle fonti informative disponibili al riguardo, mira
ad evidenziare i soggetti e l’entità delle risorse interessati da una
puntuale applicazione dell’art. 24.
Sempre più forti emergono le perplessità
in ordine all’adeguatezza dello strumento del fondo nazionale a realizzare
l’obiettivo della clausola contrattuale, soprattutto in ragione della
difficoltà di far confluire in un unico soggetto realtà territoriali
ampiamente diversificate (con il rischio quindi di penalizzare quelle più
avanzate) nonché di contemperare, sempre nello stesso strumento, interessi
diversi quali quello aziendale, quello dei dirigenti, cui seguono diverse fonti
di finanziamento, ed in ragione di queste la diversa rappresentatività dei
predetti soggetti all’interno degli organi del fondo.
Accanto a queste perplessità si fa strada,
invece, l’ipotesi di un percorso indubbiamente più lungo ma più sicuro nei
fatti e negli aspetti giuridici (vedi nota dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato - all. 1) che individua nelle realtà assicurative
regionali quegli ambiti più omogenei dai quali partire per raggiungere
l'obiettivo dell'art. 24 del C.C.N.L..
Nell’incontro del 20 giugno (all.5) viene presentato un nuovo documento
consistente in una ipotesi di Statuto del fondo nazionale. Si tratta di un
elaborato complesso, che, ancora una volta, fa emergere tutte le difficoltà
legate alla realizzazione di un fondo nazionale e rafforza l’orientamento già
emerso di sviluppare una linea di intervento regionale. Ed anche al riguardo
viene presentato specifico documento.
Il dibattito svoltosi (per le cui specificazioni si fa rinvio agli
allegati verbali che riportano le posizioni dei singoli partecipanti la
Commissione) ha chiaramente messo in luce le difficoltà connesse alla
istituzione di un fondo nazionale per la realizzazione di una omogeneizzata e
generalizzata tutela assicurativa per tutti i dirigenti del SSN, ma soprattutto
le difficoltà ad operare sin dall'inizio con tale strumento, in ragione della
volontà di ottenere al più presto alcuni primi risultati, specie per quelle
situazioni che sono dichiarate intollerabilmente al di sotto di sia pure
standard minimi di garanzia per i dirigenti.
Problemi di difficile soluzione risultavano essere: la obbligatorietà di
adesione al fondo; la rappresentatività dei vari soggetti coinvolti – aziende
sanitarie e dirigenti – all’interno degli organi di gestione del fondo, e ciò
in ragione dei loro apporti economici; le forme consortili delle Regioni.
Così come la sottoscrizione di accordi quadro con compagnie di
assicurazione che, se finalizzati alla realizzazione di un’unica gara a
livello nazionale avrebbero incontrato, oltre che le censure dell’Autorità,
anche le difficoltà date dalla mancanza di una analisi del rischio e quindi di
una soglia di gara “congrua” e dalla necessità di allineare,
preliminarmente, tutte le scadenze contrattuali.
Di
converso, più rispondente ad ottenere immediati risultati rispetto
all'obiettivo contrattuale è
risultata essere una linea di intervento regionale, la quale, in ragione dei più
limitati ambiti territoriali consente di meglio risolvere i predetti problemi e
di addivenire ad una gara unica senza incorrere nelle censure dell’Autorità.
Tale scelta di natura operativa non contraddice, peraltro, ad uno scenario
nazionale che, se confermato, potrà essere meglio risolto una volta più
approfonditamente conosciute le realtà locali ed una volta
che si sia addivenuto ad una omogeneizzazione al meglio nelle singole
Regioni.
L’applicazione omogenea e generalizzata sul territorio nazionale della
linea di intervento che verrà di seguito svolta dovrà essere garantita, al
momento, mediante impegno di tutte le Regioni in sede di Conferenza dei
Presidenti.
Le azioni da condursi a livello regionale per la realizzazione
dell’obiettivo contrattuale di cui all’art. 24, si sostanziano in un
percorso articolato nelle seguenti fasi:
1.
analisi del rischio presso le aziende sanitarie, al fine di pervenire alla individuazione
di una congrua soglia di gara. Essa dev’essere effettuata da un soggetto
terzo, già attivo sul mercato da almeno tre anni con professionalità
specifica.
L’individuazione
di tale soggetto, deve avvenire mediante unica gara a livello regionale, per
uniformità di rilevazione. I costi sono a carico delle aziende in quota
proporzionale.
Interessante,
in tale fase, potrebbe rivelarsi il coinvolgimento a livello aziendale del
responsabile della l.n. 626/94, per un proficuo scambio di informazioni;
2.
individuazione delle condizioni minime di garanzia
che costituiranno contenuti imprescindibili di tutte le polizze assicurative,
pur prevedendo possibilità di integrazione da parte delle singole aziende in
ragione della loro peculiarità. La Commissione Paritetica, ritenendo
fondamentale alla realizzazione dell’obiettivo contrattuale tale tema, ha
elaborato al riguardo un documento specifico nel quale vengono chiaramente
indicate le predette condizioni (vedi box
1);
3.
mappatura delle singole situazioni contrattuali:
svolta dalla Regione, questa fase ha lo scopo di conoscere i contratti
assicurativi in essere, i relativi contenuti e le scadenze, il numero dei
beneficiari, nonché le risorse disponibili, queste ultime costituite dagli
apporti economici già a carico delle singole aziende e finanziati dalle stesse
con le risorse destinate alla copertura assicurativa, fatte salve eventuali
implementazioni per soddisfare quanto previsto al punto precedente. Ad esse va
ad aggiungersi la quota fino a £ 50.000 mensili pro-capite a carico dei
dirigenti, trattenuta sulla retribuzione base;
4.
allineamento delle scadenze contrattuali:
rilevata l’ultima scadenza le aziende si adeguano ad essa al termine dei loro
contratti, stipulandone di più breve durata e già adeguandoli alle condizioni
minime di garanzia individuate;
5.
gara unica a livello regionale: ad avvenuto allineamento sarà possibile bandire
un’unica gara, la quale potrà essere condotta dalla Regione o dalle Aziende
Sanitarie, mediante una unione d’acquisto o l’individuazione di una azienda
capofila;
6.
promozione di un nuovo rapporto fra
aziende/dirigenti/rischio/assicuratore: indispensabile a ciò che le Aziende (ed i
dirigenti a tutela dei propri interessi) passino da un atteggiamento
essenzialmente “passivo” , alla trattazione ed alla gestione diretta dei
sinistri e delle coperture assicurative. Al riguardo la Commissione ha elaborato
uno specifico documento, per i cui contenuti si rinvia al box
2;
7.
commissione di vigilanza regionale, con poteri di intervento per correggere
comportamenti difformi. Essa può operare sin dalla fase di allineamento delle
scadenze contrattuali da parte delle singole aziende. La commissione sarà
composta da una rappresentanza dei soggetti coinvolti (Regione, Aziende,
Organizzazioni sindacali in rappresentanza dei dirigenti); non dovrà essere
pletorica al fine di garantire speditezza di azione e, per lo stesso motivo,
prevedere regole snelle di funzionamento, mentre alcun compenso sarà dovuto ai
partecipanti, fatta eccezione per il rimborso di eventuali spese sostenute.
Detta commissione sarà tenuta a fornire i dati in proprio possesso
all’Osservatorio Nazionale sotto indicato, o altre informazioni dallo stesso
richieste.
Le
fasi illustrate sono, naturalmente, tra loro strettamente connesse, al punto, in
alcuni casi, di doversi avviare contestualmente. Così è sicuramente per
l’analisi del rischio e per la mappatura delle situazioni contrattuali, atteso
che la prima dovrà necessariamente concludersi almeno un anno prima
dell’ultima scadenza contrattuale, al fine di poter contare in un congruo
lasso di tempo per l’avvio e la conclusione delle procedure di gara unica.
Chiude il percorso la previsione di un Osservatorio Nazionale, la
cui composizione può vedere rappresentanti delle Regioni e le organizzazioni
sindacali, al fine di vigilare sulla reale ed omogenea applicazione sul
territorio nazionale della clausola contrattuale in argomento, nonché valutare,
attraverso un continuo monitoraggio l’andamento del fenomeno e quindi
proporre, anche sulla base della comparazione dei dati, il miglioramento del
sistema.
Box 1 “I
RIFERIMENTI ED I CRITERI PER LE CONDIZIONI MINIME DI GARANZIA” Premessa Le
Aziende garantiscono al personale dirigente del Servizio Sanitario
Nazionale la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso
terzi. La
copertura deve essere il più possibile uniforme, generalizzata ed
omogenea per tutti i dirigenti sull’intero territorio nazionale. Le
risorse a disposizione sono quelle già destinate alla copertura
assicurativa delle Aziende integrate da una quota a carico dei dirigenti
per la garanzia della copertura della responsabilità per colpa grave,
nella misura stabilita dal contratto nazionale di lavoro. Condizioni
minime di garanzia Al
fine di assicurare la copertura assicurativa più uniforme possibile sul
territorio nazionale sono di seguito individuate le condizioni minime
necessarie per garantire il raggiungimento degli obbiettivi fissati dalla
norma contrattuale. In
particolare si ritiene che:
· l’oggetto
della copertura assicurativa (valutazione del rischio)
· la
validità temporale della medesima
· la
definizione delle clausole per il recesso dal contratto
· l’individuazione
di obblighi reciproci tra compagnia e assicurato in merito alla gestione
dei sinistri siano
gli elementi da definire nel quadro delle condizioni minime di garanzia. Di
ognuno di questi elementi sono definiti i principi di riferimento, mentre
la possibile disciplina degli stessi è riportata in una
“polizza-tipo” che costituisce un esempio di dettaglio contrattuale,
ovviamente non vincolante per le aziende. I
principi di riferimento ·
L’oggetto
della copertura assicurativa La polizza aziendale Oggetto
della garanzia della RCT verso Terzi
La
copertura assicurativa deve obbligare la Compagnia Assicuratrice a tenere
indenne l’Assicurato, azienda e dirigente, di ogni somma che questi
debba risarcire a terzi in conseguenza di fatti colposi – connessi ai
rischi per i quali è stipulata l’assicurazione – che determinino
responsabilità ai sensi di legge. Le
risorse a disposizione sono quelle già destinate dalle Aziende alla
copertura assicurativa. La polizza dei dirigenti Oggetto
della garanzia della RCT verso Terzi
La
copertura assicurativa deve garantire tutti i dirigenti dell’Azienda
dall’azione di rivalsa esercitata dall’Azienda medesima nei loro
confronti per fatti commessi con colpa grave, accertata con sentenza
passata in giudicato, nell’ambito della propria attività professionale
per conto dell’Azienda di appartenenza, compresa l’attività libero
– professionale intramuraria, in ognuna delle fattispecie previste dalle
fonti. E’
altresì compresa nell’ambito della garanzia anche la responsabilità
dei dipendenti per danni patrimoniali provocati a terzi e/o all’Azienda
medesima per fatti commessi per colpa grave, nell’ambito della propria
attività professionale per conto dell’Azienda di appartenenza. Devono
essere altresì compresi in garanzia i danni provocati a terzi e/o
all’Azienda di appartenenza per tutte le attività di incarico di
progettazione e direzione lavori di cui alle vigenti normative in materia
di lavori pubblici, attività di collaudo, incarico di responsabile della
sicurezza, incarico di responsabile unico del procedimento, nonché per
violazioni della privacy. Tale elencazione costituisce un minimum e non
deve, pertanto, intendersi, come esaustiva. Le
risorse necessarie per la copertura della responsabilità per colpa grave
e di eventuali ulteriori rischi sono a carico dei dirigenti fino alla
concorrenza dell'importo pro-capite previsto dal contratto nazionale di
lavoro. ·
La
validità temporale della assicurazione La
validità temporale della copertura deve prevedere che la garanzia
assicurativa sia prestata per tutti i sinistri occorsi nel periodo di
validità del contratto, indipendentemente dal momento in cui viene
avanzata la richiesta di risarcimento del danno, purché l’evento che ha
causato il danno sia avvenuto durante il periodo di validità del
contratto. Tale condizione ottimale deve comunque confrontarsi con la situazione di mercato e con la realtà variegata che si presenterà in sede regionale nell’analisi delle polizze attualmente vigenti. Estremamente delicata sarà quindi la gestione della fase di passaggio tra le varie formule di copertura, al fine di evitare periodi di assenza di copertura assicurativa. La continuità temporale di copertura consente inoltre di garantire il personale dirigente nei casi di trasferimenti da un’Azienda all’altra. ·
La
definizione di massimali adeguati per sinistro I massimali previsti dalle coperture devono essere adeguati ai risultati dell’analisi del rischio aziendale, tenendo conto anche degli orientamenti giurisprudenziali in ordine alle quantificazioni dei danni. Al momento si ritengono indicativamente adeguati, ferma restando gli esiti dell’analisi dei rischi, per la responsabilità civile verso terzi: Þ
Lit. 10 miliardi
per ogni sinistro, con il limite di Þ
Lit. 10 miliardi
per ogni persona e Þ
Lit. 10 miliardi
per danneggiamenti a cose. Per gli stessi massimali devono essere previsti periodici aggiornamenti in relazione agli adeguamenti che si rendono necessari anche nel corso della validità contrattuale. ·
La
definizione delle clausole di recesso dal contratto Il diritto di recesso dal contratto deve essere definito assicurando alle parti un congruo preavviso al fine di consentire l’adozione dei provvedimenti conseguenti. Allo stato pare congruo un preavviso non inferiore a 180 giorni. ·
L’individuazione
di obblighi reciproci tra compagnia e assicurato in merito alla gestione
dei sinistri Al fine di perseguire l’obiettivo della gestione del rischio, le Aziende Sanitarie tramite propri uffici o consulenti, ovvero grazie all’applicazione di clausole inserite nei contratti assicurativi devono esercitare un controllo complessivo sulla gestione dei sinistri. In particolare ciò potrà essere garantito dalla collaborazione stabilita contrattualmente tra le aziende e le compagnie assicuratrici, anche mediante un sistematico scambio di informazioni che garantisca il monitoraggio delle pratiche e la sistematica valutazione degli eventi potenzialmente produttivi di danno. A questo scopo appare essenziale che con cadenza periodica venga fornito il dettaglio dei sinistri così suddiviso: ·
sinistri denunciati; ·
sinistri riservati
(con indicazione dell'importo a riserva); ·
sinistri liquidati
(con indicazione dell'importo liquidato); ·
sinistri respinti
(mettendo a disposizione le motivazioni scritte).
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Box 2
“GESTIONE
DEL RISCHIO NELLE AZIENDE SANITARIE” Premessa Per la “gestione del rischio” nelle aziende sanitarie occorre analizzare le origini del rapporto azienda/rischio/assicuratore, acquisire consapevolezza del contesto in cui le aziende operano, prendere coscienza di alcuni meccanismi cardine del sistema assicurativo e operare quindi le scelte più opportune a tutela delle aziende stesse, dei professionisti assicurati e dei cittadini danneggiati, nel rispetto delle normative vigenti. Sino ad ora, di norma, il rapporto tra le aziende e le
compagnie assicuratrici si è configurato normalmente nel trasferire il
rischio all’assicuratore, previo versamento del premio quale
corrispettivo economico, sempre più oneroso. Ciò ha comportato il trasferimento dell’intera gestione
dei sinistri alle assicurazioni, limitandosi le aziende a trasmettere le
segnalazioni di sinistro e la relativa documentazione. Nei casi meglio seguiti le compagnie di assicurazione sono
tenute ad informare periodicamente le aziende sullo stato delle varie
pratiche con conseguente instaurarsi di rapporti reciproci di
interrelazione e informazione. Molto spesso, la compagnia gode di completa autonomia e
libertà nella gestione dei sinistri. Il
rapporto fra azienda/dirigenti/rischio/assicuratore
La Commissione Paritetica, tenuto anche conto delle modifiche che si sono verificate negli scenari e nel mercato assicurativo, ritiene indispensabile che le Aziende (ed i dirigenti a tutela dei propri interessi) passino da un atteggiamento essenzialmente “passivo” alla trattazione e alla gestione diretta dei sinistri e delle coperture assicurative. Ciò consente di esercitare un controllo complessivo sui
sinistri e sul comportamento del proprio assicuratore, con la conseguenza
importante di dare più tutela e tranquillità ai professionisti e di
garantire meglio coloro che sono stati danneggiati, nonché di ridurre i
rischi modificando comportamenti ed organizzazioni, quando necessario. Al
fine di giungere a tale risultato occorre in primo luogo analizzare i
rischi gravanti sull’amministrazione, assicurati e non, secondo i
criteri del “risk management”, articolato nel censimento e valutazione
degli stessi, individuando successivamente quanto sia utile e necessario
fare per un’efficace sistema di prevenzione. Per
quanto attiene alla responsabilità civile verso terzi (RCT), anche
nell'ipotesi in cui terza sia l'azienda, la Commissione Paritetica ritiene
che sia necessario pervenire, attraverso l’analisi diretta, a modalità
di gestione delle segnalazioni di eventi potenzialmente produttivi di
danno connesso alle attività cliniche, amministrative, gestionali ed
organizzative, predisponendo altresì documentazione preventiva e
successiva ad essi relativa. Ciò può essere realizzato in particolare mediante: a)
produzione di linee per la redazione del consenso e la tenuta delle
cartelle cliniche; b)
informazione, condivisione e coinvolgimento degli operatori di tutte
le unità operative nella raccolta di segnalazioni di eventi
potenzialmente produttivi di danno; c)
predisposizione e diffusione di apposita modulistica per la raccolta
delle segnalazioni; d)
coinvolgimento del Servizio di Medicina Legale, ove presente, o del
Servizio cui afferisce la funzione in argomento; e)
produzione di una casistica relativa all’incidenza di specifici
eventi di rischio; f)
attivazione di tutte le misure cliniche e organizzative finalizzate a
ridurre gli eventi di rischio; g)
valutazione statistica della correlazione fra sinistri, richiesta di
risarcimento ed effettiva corresponsione dello stesso. |