ATTO DI INDIRIZZO
COMITATO DI SETTORE DEL COMPARTO SANITA’
Area Dirigenza Medica e Veterinaria
(Quadriennio contrattuale 2002/05)
Parte economica 2004/2005
Linee generali
Il Comitato di Settore assume la seguente direttiva per avviare le
procedure di rinnovo contrattuale per l’Area della Dirigenza Medica e
Veterinaria relativamente al biennio economico 2004/2005 ricompreso nel
quadriennio normativo 2002/2005, con l’individuazione delle relative
risorse ai sensi degli artt. 41 e 47 D.Lgs. n. 165/01 e successive
modifiche.
Il Comitato di Settore, nell’ambito del presente atto di indirizzo, prende
altresì atto dei contenuti, degli obiettivi e dei limiti di spesa previsti
nel Protocollo d’intesa fra Governo e Parti sociali sottoscritto il 27
maggio 2005.
Si precisa che il presente atto di indirizzo viene assunto in coerenza e
continuità con l’atto di indirizzo per il quadriennio normativo 2002-2005,
per quanto riguarda gli istituti giuridici e il sistema di contrattazione.
Si ritiene inoltre che trattandosi di contratto che regola solo istituti
economici, sia possibile, oltre che opportuno, avviare con tempestività
l’apertura delle trattative per pervenire ad una rapida applicazione dei
benefici contrattualmente previsti.
TITOLO I
ISTITUTI ECONOMICI
1. Contenuti
Il Comitato di Settore individua i seguenti incrementi contrattuali:
a) Definizione e disponibilità delle risorse (con riferimento al monte
salari 2003 da definire secondo la metodologia adottata per il 2001)
A seguito di quanto previsto dal Protocollo d’intesa fra Governo e Parti
sociali sottoscritto il 27 maggio 2005, e a quanto già disposto dalla
legge finanziaria nazionale n. 350 del 24 dicembre 2003 all’art. 3, nonché
dalla legge finanziaria nazionale n. 311 del 30 dicembre 2004 all’art. 1
comma 91, in ordine ad una quantificazione delle risorse per i rinnovi
contrattuali coerente con i criteri previsti per il personale delle
amministrazioni dello Stato, il Comitato di Settore individua una
percentuale complessiva di incremento a regime per il biennio economico
2004-2005 pari allo 5,01% del monte salari dell’anno 2003, di cui una
quota non inferiore allo 0,50% da destinare alla contrattazione
integrativa per la produttività dei dipendenti. Nell’ambito della suddetta
percentuale di incremento, la quota pari allo 0,70% derivante dal citato
Protocollo del 27/5/2005, sarà oggetto di specifica verifica con il
Governo circa il suo finanziamento da prevedersi nell’ambito della legge
finanziaria per il 2006, a mente del punto 1) del Protocollo stesso.
Rimane facoltà delle Regioni, in presenza di avanzi di amministrazione e
pareggio di bilancio delle Aziende ovvero della realizzazione annuale di
programmi, correlati ad incrementi quanti/qualitativi di attività del
personale, finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio,
confermare anche per il biennio 2004-2005 le risorse aggiuntive per la
contrattazione integrativa nella misura massima dell'1% previsto nell’art.
10, comma 2, del CCNL 8/6/2000 - II° biennio economico Area della
Dirigenza Medica e Veterinaria, così come applicato nelle singole Regioni.
Nel caso di utilizzo delle suddette risorse i relativi importi sono
destinati alla sola retribuzione di risultato da corrispondere
esclusivamente a seguito della verifica delle condizioni previste al
riguardo dal CCNL.
b) Finalizzazione delle risorse
b1) Il CCNL garantirà l’incremento del trattamento fondamentale stabilito
secondo la dinamica inflativa.
b2) Le restanti risorse sono destinate per finanziare la contrattazione
integrativa finalizzandole in particolare alla retribuzione accessoria, e,
per una quota non inferiore allo 0,5% alla retribuzione di risultato di
cui all’art. 4, comma 2, lett. B), dell’ipotesi di CCNL del I biennio
2002-2003 sottoscritto il 21 luglio 2005anche sulla base delle indicazioni
regionali.
b3) Particolare attenzione nella destinazione di cui al punto b2) potrà
essere altresì riservata ad un adeguato riconoscimento delle condizioni di
lavoro, al fine di una più razionale organizzazione dei servizi di
continuità assistenziale.
b4) Ogni ulteriore disposizione contrattuale dovrà essere coerente con le
risorse di cui al presente atto di indirizzo e comunque con il principio
dell’invarianza della spesa per oneri di personale.
c) Contabilizzazione delle risorse
Nella quantificazione dei costi contrattuali e nella loro finalizzazione,
come indicato nei punti precedenti, l’impegno di ciascuna Regione - e
conseguentemente il costo complessivo del contratto - non può superare a
regime, secondo le decorrenze di legge e nelle stesse modalità attuative
del citato accordo del 27 maggio 2005, il 5,01% del Monte Salari 2003 (v.
tabella allegata); in questa logica si conferma il superamento del sistema
della perequazione interregionale.
TITOLO II
PARTE CONCLUSIVA
• Si conferma la necessità che l’ARAN provveda a coordinare i testi
contrattuali e le discipline degli istituti attualmente vigenti,
migliorando l’omogeneità e semplificando la terminologia. Si ritiene in
particolare opportuna la redazione di un apposito testo unico.
Roma, 21 settembre 2005
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