Roma, 16 giugno 2003

In data odierna abbiamo sottoscritto l’accordo per la corresponsione, a partire dal prossimo mese di luglio, di somme a titolo di anticipo sui futuri miglioramenti economici e a copertura dell’Indennità di vacanza contrattuale.

L’accordo, che utilizza il meccanismo dell’IVC – il 30% dell’inflazione da aprile ed il 50% da luglio – afferma positivamente  la nostra rivendicazione di erogare tali somme prendendo a riferimento l’inflazione reale relativa all’anno 2002 che si attesta al 2.4% invece di quella programmata che, come è noto, era all’1,7%.

L’erogazione degli arretrati avverrà in sei rate (luglio – dicembre 2003) che mensilmente si aggiungono alla quota mensile a regime così come da tabella allegata all’accordo sottoscritto.

 

                                                                                              p. La FP CGIL Nazionale
                                                                                                     Comparto Sanità
                                                                                                      Donatella Bruno


VERBALE DI ACCORDO 

 

In data 16 giugno 2003, presso la Sede nazionale Aiop, si sono riuniti i Rappresentanti dell’Aiop, dell’Aris, della Fondazione don C.Gnocchi e le Segreterie nazionali FP Cgil, Cisl FPS e Uil FPL. 

Premesso che:

·        il CCNL del personale dipendente delle strutture sanitarie associate ai suddetti organismi datoriali è scaduto il 31/12/2001;

·        l’Accordo sul costo del lavoro del 23/7/93 fra Governo – Parti sociali prevede, in caso di mancato rinnovo del CCNL, l’erogazione di una indennità di vacanza contrattuale (IVC);

si conviene di corrispondere, a decorrere dalla retribuzione del mese di luglio 2003, quale anticipo dei futuri miglioramenti contrattuali e a copertura dell’IVC, gli importi spettanti, come da prospetto allegato.

Inoltre, saranno corrisposti gli arretrati maturati fino al 30/6/2003 in sei quote mensili di pari importo a partire dalla retribuzione relativa al mese di luglio 2003 per concludere con quella di dicembre 2003.

I suddetti importi saranno conguagliati in sede di rinnovo del CCNL 2002-2005.

Le parti si riservano la ratifica, ove occorra, dei rispettivi organismi deliberanti entro 30 giorni dalla data odierna.

 

Letto, confermato e sottoscritto  


TABELLA ACCORDO

Acconto futuri miglioramenti personale non medico comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale. Anno 2002 - 2003

A

B

C

D

E

F

G

H

Posizioni economiche

Paga base mensile al 31/12/2001

Contingenza

Totale

Importi mensili da aprile 2002 ( 30% di 2,4% )

Importi mensili da luglio 2002 ( 50% di 2,4% )

Arretrati 1/1/2002 30/6/2003

Rata mensile importi arretrati (per 6 rate)

A

536,43

517,49

1.053,92

7,59

12,65

187,22

31,20

A1

591,43

517,49

1.108,92

7,98

13,31

196,97

32,83

A2

619,23

517,49

1.136,72

8,18

13,64

201,86

33,64

A3

649,23

517,49

1.166,72

8,40

14,00

207,20

34,53

A4

687,23

517,49

1.204,72

8,67

14,46

213,99

35,67

B

675,35

524,72

1.200,07

8,64

14,40

213,12

35,52

B1

716,80

524,72

1.241,52

8,94

14,90

220,52

36,75

B2

736,60

524,72

1.261,32

9,08

15,14

224,06

37,34

B3

755,45

524,72

1.280,17

9,22

15,36

227,34

37,89

B4

794,83

524,72

1.319,55

9,50

15,83

234,29

39,05

C

842,17

532,98

1.375,15

9,90

16,50

244,20

40,70

C1

894,12

532,98

1.427,10

10,28

17,13

253,53

42,26

C2

931,30

532,98

1.464,28

10,54

17,57

260,03

43,34

C3

980,84

532,98

1.513,82

10,90

18,17

268,91

44,82

C4

1.034,12

532,98

1.567,10

11,28

18,81

278,37

46,40

D

953,90

540,21

1.494,11

10,76

17,93

265,37

44,23

D1

1.008,43

540,21

1.548,64

11,15

18,58

274,99

45,83

D2

1.063,04

540,21

1.603,25

11,54

19,24

284,74

47,46

D3

1.142,19

540,21

1.682,40

12,11

20,19

298,80

49,80

D4

1.221,89

540,21

1.762,10

12,69

21,15

313,02

52,17

E

1.171,93

577,40

1.749,33

12,60

20,99

310,67

51,78

E1

1.558,41

577,40

2.135,81

15,38

25,63

379,33

63,22

E2

2.013,41

577,40

2.590,81

18,65

31,09

460,12

76,69


A partire dalla retribuzione relativa al mese di luglio 2003 si dovranno corrispondere gli importi mensili di colonna F e la prima delle 6 rate

 


di importi arretrati calcolati per il periodo 1/1/2002 - 30/6/2003 (colonna H).