sanita' pubblica: Sancito l’Accordo Stato – Regioni su criteri e modalità per il riconoscimento dell’equivalenza AI titoli universitari dei diplomi e attestati del pregresso ordinamento: art. 4 comma 2 legge 42 del 1999”


Nella seduta del 16 dicembre u.s., la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, riunita in sede politica, ha sancito definitivamente l’Accordo Stato – Regioni sui criteri e le modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai titoli universitari dell’area sanitaria dei diplomi e gli attestati del pregresso ordinamento, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42 .

Roma, 23 dicembre 2004

 

COMMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA CGIL

A proposito di equivalenza ai titoli universitari dei diplomi e attestati del pregresso ordinamento: art. 4 comma 2 legge 42 del 1999”

La Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, riunita in sede politica, ha sancito definitivamente l’Accordo Stato – Regioni sui criteri e le modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai titoli universitari dell’area sanitaria dei diplomi e gli attestati del pregresso ordinamento, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42 .

La positiva conclusione dell’iter amministrativo dell’’Accordo arriva dopo cinque anni di difficoltosa istruttoria che ha visto coinvolto il Ministero della Sanità, le Regioni, le OO.SS. CGIL FP (la nostra attenzione non si è mai affievolita) CISL FPS UIL FPL di comparto unitamente alla FILCAMS CGIL , e le Associazioni professionali dell’area sanitaria .

Il provvedimento approvato, interessa migliaia di operatori che intendono regolarizzare la propria posizione in ordine all’esercizio di una professione sanitaria, colmando l’eventuale deficit accademico anche con quello che la legge ha definito come il “possesso di una pluriennale esperienza professionale” .

Questo concetto, innovativo per l’epoca di emanazione della legge n. 42/99, è stato ripreso, successivamente, anche dal mondo universitario ( D.M. n. 509/99 ) considerando come validi anche i percorsi lavorativi e le esperienze professionali, ai fini del riconoscimento di crediti formativi nei corsi di laurea dell’area sanitaria .

In tal modo tutti i possessori di diplomi e di attestati che non sono rientrati nel campo di applicazione del comma 1 dello stesso articolo 4, avranno la possibilità di completare la regolarizzazione del proprio titolo .

I punti fondamentali dell’Accordo sono :

a) i diplomi e gli attestati interessati sono quelli conseguiti fino alla data di entrata in vigore della legge n. 42/99 ( febbraio 1999 ) ;
b) i parametri di valutazione dei titoli interessati sono la durata del corso di formazione e l’esperienza lavorativa ;
c) le domande di equivalenza verranno inoltrate presso le Regioni di residenza, che cureranno anche l’istruttoria dei procedimenti amministrativi, inoltrandoli al Ministero della Salute ;
d) il riconoscimento di equivalenza viene rilasciato dal Ministero della Salute ;

Appare opportuno evidenziare che l’articolo 4 della legge n. 42/99 prevede che il riconoscimento di equivalenza di un diploma del pregresso ordinamento ad un titolo universitario, è valido ai soli fini dell’esercizio professionale e della formazione post – base, non è valido ai fini del percorso universitario per master o specialistica, per il quale, invece, è necessaria la laurea triennale o l’equipollenza sancita dalla legge 42.

Ora è necessario avviare un confronto con le regioni per rendere esigibile in tempi brevi l’accordo stesso e per evitare che alcune associazioni, non proprio entusiaste, pensino di ostacolare l’iter.

La FP CGIL ritiene essere titolari della esigibilità dell’accordo, tutti gli operatori in possesso dei requisiti necessari.