sanita' pubblica: Sancito l’Accordo Stato – Regioni su criteri e modalità per il
riconoscimento dell’equivalenza AI titoli universitari dei diplomi e
attestati del pregresso ordinamento: art. 4 comma 2 legge 42 del 1999”
Roma, 23 dicembre 2004 |
COMMENTO
DELLA FUNZIONE PUBBLICA CGIL
La Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, riunita in sede politica, ha sancito definitivamente l’Accordo Stato – Regioni sui criteri e le modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai titoli universitari dell’area sanitaria dei diplomi e gli attestati del pregresso ordinamento, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42 . La positiva conclusione dell’iter amministrativo dell’’Accordo arriva dopo cinque anni di difficoltosa istruttoria che ha visto coinvolto il Ministero della Sanità, le Regioni, le OO.SS. CGIL FP (la nostra attenzione non si è mai affievolita) CISL FPS UIL FPL di comparto unitamente alla FILCAMS CGIL , e le Associazioni professionali dell’area sanitaria . Il provvedimento approvato, interessa migliaia di operatori che intendono regolarizzare la propria posizione in ordine all’esercizio di una professione sanitaria, colmando l’eventuale deficit accademico anche con quello che la legge ha definito come il “possesso di una pluriennale esperienza professionale” . Questo concetto, innovativo per l’epoca di emanazione della legge n. 42/99, è stato ripreso, successivamente, anche dal mondo universitario ( D.M. n. 509/99 ) considerando come validi anche i percorsi lavorativi e le esperienze professionali, ai fini del riconoscimento di crediti formativi nei corsi di laurea dell’area sanitaria . In tal modo tutti i possessori di diplomi e di attestati che non sono rientrati nel campo di applicazione del comma 1 dello stesso articolo 4, avranno la possibilità di completare la regolarizzazione del proprio titolo . I punti fondamentali dell’Accordo sono : a) i diplomi e gli
attestati interessati sono quelli conseguiti fino alla data di entrata in
vigore della legge n. 42/99 ( febbraio 1999 ) ; Appare opportuno
evidenziare che l’articolo 4 della legge n. 42/99 prevede che il
riconoscimento di equivalenza di un diploma del pregresso ordinamento ad
un titolo universitario, è valido ai soli fini dell’esercizio
professionale e della formazione post – base, non è valido ai fini del
percorso universitario per master o specialistica, per il quale, invece, è
necessaria la laurea triennale o l’equipollenza sancita dalla legge 42.
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