LEGGE 3/2003
del 16 gennaio 2003
.......
Capo
IX
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE
Art.
42.
(Delega per la trasformazione degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico in fondazioni
1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della
salute, d’intesa con il Ministro per la funzione pubblica e con il
Ministro dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante
norme per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico di diritto pubblico, di cui al decreto legislativo
30 giugno 1993, n. 269, e successive modificazioni, sulla base dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere e disciplinare, nel rispetto delle
attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, le modalità e le condizioni attraverso le quali il Ministro della
salute, d’intesa con la regione interessata, possa trasformare gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico,
esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in
fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di soggetti
pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero della salute
e del Ministero dell’economia e delle finanze, ferma restando la natura
pubblica degli istituti medesimi;
b) prevedere che i nuovi enti adeguino la propria
organizzazione al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e
controllo, da un lato, e gestione e attuazione dall’altro, garantendo,
nell’organo di indirizzo, composto dal consiglio di amministrazione e dal
presidente eletto dal consiglio di amministrazione, la presenza
maggioritaria di membri designati dalle istituzioni pubbliche,
Ministero della salute, regioni e comuni,
con rappresentanza paritetica del Ministero della salute e della regione
interessata, e assicurando che la scelta di tutti i componenti del
consiglio sia effettuata sulla base di idonei requisiti di professionalità
e onorabilità, periodicamente verificati; dell’organo di gestione fanno
parte il direttore generale-amministratore delegato, nominato dal
consiglio di amministrazione, e il direttore scientifico responsabile
della ricerca, nominato dal Ministero della salute, sentita la regione
interessata;
c) trasferire ai nuovi enti, in assenza di oneri, il
patrimonio, i rapporti attivi e passivi e il personale degli istituti
trasformati. Il personale già in servizio all’atto della trasformazione
può optare per un contratto di lavoro di diritto privato, fermi restando,
in ogni caso, i diritti acquisiti;
d) individuare, nel rispetto della programmazione
regionale, misure idonee di collegamento e sinergia con le altre strutture
di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, e con le
università, al fine di elaborare e attuare programmi comuni di ricerca,
assistenza e formazione;
e) prevedere strumenti che valorizzino e tutelino la
proprietà dei risultati scientifici, ivi comprese la costituzione e la
partecipazione ad organismi ed enti privati, anche aventi scopo di lucro,
operanti nel settore della ricerca biomedica e dell’industria, con
modalità atte a salvaguardare la natura no-profit delle fondazioni;
f) prevedere che il Ministro della salute assegni a
ciascuna fondazione, o a fondazioni aggregate a rete, diversi e specifici
progetti finalizzati di ricerca, anche fra quelli proposti dalla comunità
scientifica, sulla base dei quali aggregare scienziati e ricercatori
considerando la necessità di garantire la qualità della ricerca e
valorizzando le specificità scientifiche già esistenti o nelle singole
fondazioni ovvero nelle singole realtà locali;
g) disciplinare le modalità attraverso le quali applicare i
princìpi di cui al presente articolo agli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico di diritto privato, salvaguardandone l’autonomia
giuridico-amministrativa;
h) disciplinare i rapporti di collaborazione con
ricercatori e scienziati su progetti specifici, anche di altri enti e
strutture, caratterizzati da flessibilità e temporaneità e prevedere
modalità di incentivazione, anche attraverso la collaborazione con gli
enti di cui alla lettera e);
i) disciplinare le modalità attraverso le quali le
fondazioni, nel rispetto degli scopi, dei programmi e degli indirizzi
deliberati dal consiglio di amministrazione, possono concedere ad altri
soggetti, pubblici e privati, compiti di gestione, anche di assistenza
sanitaria, in funzione della migliore qualità e maggiore efficienza del
servizio reso;
l) prevedere che le erogazioni liberali da parte di
soggetti privati verso i nuovi enti di diritto privato avvengano in regime
di esenzione fiscale;
m) regolamentare i criteri generali per il riconoscimento
delle nuove fondazioni e le ipotesi e i procedimenti per la revisione e la
eventuale revoca dei riconoscimenti già concessi, sulla base di una
programmazione nazionale riferita ad ambiti disciplinari specifici secondo
criteri di qualità ed eccellenza;
n) prevedere, in caso di estinzione, la devoluzione del
patrimonio in favore di altri enti pubblici disciplinati dal presente
articolo aventi analoghe finalità;
o) istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, con contestuale soppressione di organi collegiali
aventi analoghe funzioni tecnico-consultive nel settore della ricerca
sanitaria, presso il Ministero della salute un organismo indipendente, con
il compito di sovrintendere alla ricerca biomedica pubblica e privata,
composto da esperti altamente qualificati in ambiti disciplinari diversi,
espressione della comunità scientifica nazionale e internazionale e delle
istituzioni pubbliche centrali e regionali, con compiti di consulenza e di
supporto tecnico;
p) prevedere che gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico di diritto pubblico, non trasformati ai sensi della
lettera a), adeguino la propria organizzazione e il proprio
funzionamento ai princìpi, in quanto applicabili, di cui alle lettere
d), e), h) e n), nonchè al principio di separazione fra
funzioni di cui alla lettera b), garantendo che l’organo di
indirizzo sia composto da soggetti
designati per la metà dal Ministro della salute e per l’altra metà dal
presidente della regione, scelti sulla base di requisiti di
professionalità e di onorabilità, periodicamente verificati, e dal
presidente dell’istituto, nominato dal Ministro della salute, e che le
funzioni di gestione siano attribuite a un direttore generale nominato dal
consiglio di amministrazione, assicurando comunque l’autonomia del
direttore scientifico, nominato dal
Ministro della salute, sentito il presidente della regione
interessata.
2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo
acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si
esprime entro quaranta giorni dalla richiesta. Il Governo acquisisce
altresì il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che deve
essere espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dello
schema di decreto. Decorsi inutilmente i termini predetti, il decreto
legislativo è emanato anche in mancanza dei pareri.
3. L’attuazione della delega di cui al comma 1 non comporta nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 43.
(Organizzazione a rete
di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a
particolari discipline)
1. Al fine di favorire la ricerca nazionale e internazionale e poter
acquisire risorse anche a livello comunitario, il Ministro della salute,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, individua, con proprio
decreto, l’organizzazione a rete degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico dedicati a particolari discipline.
Art. 44.
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