SCHEMA DI
STATUTO DELLA FONDAZIONE IRCCS “ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL
CANCRO ”.
TITOLO I
DENOMINAZIONE E SCOPO
ART. 1
(DENOMINAZIONE E SEDE)
1. La Fondazione IRCCS
denominata “ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO ” ha sede in
Genova, Largo Rosanna Benzi, 10 ed è disciplinata dalle disposizioni di
cui al presente Statuto nonché dall’art. 42 della legge 16.1.2003 n. 3 e
dal D. Lgs. 16.10.2003 n. 288 e, per quanto compatibili, dalle
disposizioni di cui al Libro I, Titolo II del codice civile.
2. La Fondazione, aperta alla partecipazione di soggetti pubblici e
privati, ha natura pubblica, rilievo nazionale, non ha scopo di lucro e ha
durata illimitata.
ART. 2
(MISSIONE E FINALITA’)
1. La Fondazione, secondo
standards di eccellenza, persegue in conformità alla programmazione
nazionale e regionale, l’attività di assistenza sanitaria e di ricerca
biomedica e sanitaria prevalentemente di tipo clinico traslazionale.
2. La fondazione persegue in particolare le seguenti finalità:
• assistere e curare i pazienti affetti da tumori, identificando specifici
interventi interdisciplinari, provvedendo al successivo controllo
periodico ed assicurando un adeguato supporto di riabilitazione fisica e
psichica. Per tali finalità la Fondazione può avvalersi di personale
qualificato proveniente da altri stati europei e non europei;
• garantire uno stretto rapporto tra l’assistenza e la ricerca clinica,
sperimentale e gestionale, favorendo il trasferimento rapido dei risultati
ottenuti dalla ricerca di laboratorio e clinica all'assistenza;
• promuovere ricerche biomediche correnti finalizzate ad acquisire nuove
conoscenze sull’eziologia e sulle caratteristiche biologiche e cliniche
dei tumori, stimolando e supportando lo sviluppo di nuovi farmaci, nuove
modalità terapeutiche e tecnologie biomediche per migliorare la
prevenzione, la diagnosi e la terapia dei tumori;
• provvedere alla raccolta di dati statistici, alla elaborazione ed alla
diffusione di informazioni concernenti dati epidemiologici anche al fine
di verificare l’efficacia degli interventi diagnostici e terapeutici
effettuati;
• adottare idonee iniziative di prevenzione oncologica primaria e
secondaria, promovendo e realizzando anche programmi di educazione
sanitaria;
• elevare qualità e quantità delle prestazioni nel rispetto della
programmazione regionale e, attraverso l’integrazione nella costituenda
rete oncologica regionale, ridurre la migrazione sanitaria dei pazienti
oncologici;
• elaborare ed attuare direttamente od in collaborazione con altri enti
programmi di educazione e formazione professionale con riferimento agli
ambiti istituzionali delle attività di ricerca e assistenza e per il
miglioramento e lo sviluppo delle stesse, in armonia con la programmazione
regionale e con i programmi di Educazione Continua in Medicina (ECM);
• svolgere attività di addestramento e formazione permanente in oncologia,
nonché di formazione specialistica, in collaborazione con le Università ed
altre Istituzioni nazionali ed internazionali;
• stabilire opportune forme di collaborazione scientifica nel settore
oncologico con enti, istituzioni, laboratori di ricerca italiani e
stranieri, nonché con altri organismi internazionali al fine di
realizzare: programmi coordinati (avvalendosi in particolare, in ambito
nazionale, delle reti di cui all’art. 43 della legge 16 gennaio 2003 n.
3); attuare comuni progetti di ricerca; condividere protocolli di
assistenza; operare la circolazione delle conoscenze e del personale;
• assicurare la diffusione in ambito nazionale ed internazionale delle
conoscenze scientifiche acquisite attraverso le ricerche condotte e
l’attività clinica svolta;
• tutelare la proprietà intellettuale dei risultati dell’attività di
ricerca e la valorizzazione economica degli stessi favorendone il
trasferimento in ambito industriale salvaguardando la finalità pubblica
della ricerca;
• sperimentare e monitorare forme innovative di gestione e organizzazione
in campo sanitario e della ricerca biomedica;
• promuovere la partecipazione dei soggetti pubblici e privati allo
svolgimento delle predette attività;
3. La Fondazione, al fine esclusivo di reperire risorse aggiuntive da
destinare alla ricerca ed alla qualificazione del personale, potrà inoltre
svolgere, in proprio o con altri soggetti pubblici e privati, in forma
societaria o con altre forme di collaborazione, attività strumentali,
anche produttive, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti per gli
enti no-profit.
TITOLO II
MEMBRI E PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE
ART. 3
(MEMBRI DELLA FONDAZIONE)
1. I membri della
Fondazione si distinguono in:
• Fondatori
• Partecipanti
I membri della Fondazione si impegnano a mettere a disposizione della
stessa le conoscenze, le esperienze e le capacità professionali, le
attività ed i mezzi necessari per il migliore perseguimento degli scopi
statutari.
ART. 4
(ENTI FONDATORI)
1. Sono enti fondatori, ai
sensi dell’art. 2 comma 2 del D. Lgs. n. 288 del 16.10.2003, il Ministero
della Salute, la Regione Liguria e il Comune di Genova.
ART 5
(MEMBRI PARTECIPANTI)
1. Possono aderire alla
Fondazione in qualità di membri partecipanti enti pubblici e soggetti
privati che condividono gli scopi della Fondazione e intendono contribuire
al loro raggiungimento con apporti patrimoniali o patrimonialmente
valutabili, di particolare valore ideale o rilevanza sociale senza
conflitti di interesse con la Fondazione medesima.
2. La qualità di membro partecipante è assunta previa deliberazione del
Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole dei due terzi
dei Consiglieri e con motivazione in ordine alla rilevanza dell’apporto
che l’aspirante si impegna a fornire alla Fondazione.
3. In nessun caso i partecipanti possono porre in essere comportamenti
anche potenzialmente in contrasto con gli interessi della fondazione.
4. I partecipanti designano un componente del Consiglio di Amministrazione
che il Consiglio di Amministrazione nomina nella prima seduta successiva
alla designazione.
5. Nel caso in cui i partecipanti effettuino più designazioni il Consiglio
di Amministrazione sceglie il rappresentante tra i designati nella prima
seduta utile. La relativa determinazione è adottata con la maggioranza
qualificata dei due terzi.
ART. 6
(RECESSO ED ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI)
1. I partecipanti possono
recedere dalla Fondazione senza diritto a quote o restituzioni.
2. Il Consiglio di Amministrazione per gravi motivi o reiterati
inadempienti degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, ivi
compresi quelli assunti al momento dell’attribuzione della qualifica,
nonché nell’ipotesi in cui venga riscontrato un conflitto di interessi,
può disporre a maggioranza qualificata dei due terzi l’esclusione dei
membri partecipanti.
3. Nel caso di Enti o persone giuridiche l’esclusione può essere disposta,
con le modalità di cui al comma precedente, anche in caso di avvio di
procedure di fallimento, liquidazione e/o di procedure concorsuali.
ARTICOLO 7
(PATRIMONIO)
1. La Fondazione trae i
mezzi per il proprio funzionamento dal patrimonio e dalle risorse
economiche realizzate annualmente e segnatamente:
a) dai beni indisponibili e dal patrimonio disponibile trasferiti all’atto
della costituzione della Fondazione IRCSS: “Istituto Nazionale per la
ricerca sul cancro” ai sensi dell’art. 42 della L. 3/03 e dell’art. 2,
comma 3 del D. Lgs. n. 288/03;
b) dai beni mobili ed immobili ed altre utilità conferiti, all’atto della
costituzione della Fondazione o anche successivamente, dai Fondatori, da
Partecipanti e da altri soggetti pubblici e privati, anche a titolo di
successione;
c) dai contributi attribuiti alla Fondazione dallo Stato e da altri Enti
pubblici, anche territoriali;
d) dai lasciti, donazioni, eredità ed erogazioni liberali di qualsiasi
genere;
e) dai proventi derivanti dall’esercizio delle attività istituzionali o
dei soggetti controllati o collegati e da altri finanziamenti pubblici e
privati;
f) dai frutti e dalle rendite generati dai beni non direttamente
utilizzati per l’assolvimento delle finalità istituzionali e dai
contributi relativi alle quote di partecipazione;
g) dai proventi derivanti dall’esercizio delle attività strumentali di cui
all’art. 9 del D. Lgs. 288/2003;
2. Entro novanta giorni dal suo insediamento, il Consiglio di
Amministrazione redige lo stato patrimoniale della Fondazione,
individuando i beni da destinare al perseguimento degli scopi
istituzionali, da considerarsi indisponibili ed inalienabili;
3. E’ fatto divieto di utilizzare i finanziamenti destinati all’attività
di ricerca per fini diversi.
TITOLO III
ORGANI DELLA FONDAZIONE
ARTICOLO 8
(ORGANI DELLA FONDAZIONE)
1. Sono organi della
Fondazione:
• il Consiglio di Amministrazione;
• il Presidente della Fondazione;
• il Direttore generale;
• il Direttore scientifico;
• il Collegio sindacale
ARTICOLO 9
(CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)
1. Il Consiglio di
Amministrazione è composto da sette consiglieri in rappresentanza degli
Enti fondatori, nominati rispettivamente tre dal Ministro della Salute,
tre dal Presidente della Giunta regionale della Liguria, uno dal Comune di
Genova.
2. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano
stati nominati i rappresentanti degli enti fondatori.
3. In presenza di soggetti partecipanti, il numero dei consiglieri è
elevato ad otto per consentire la partecipazione del relativo
rappresentante.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso
di idonei e documentati requisiti di indipendenza, di professionalità e di
onorabilità, nonché di comprovata esperienza giuridico-amministrativa,
economico-aziendalistica o nella organizzazione e gestione dell’attività
sanitaria o della ricerca scientifica.
5. Ai Consiglieri compete un’indennità annua fissa il cui ammontare è
stabilito con decreto del Ministro della Salute di concerto con il
Ministro dell’economia e delle Finanze e d’intesa con il Presidente della
Giunta regionale della Liguria.
6. I componenti del Consiglio durano in carica cinque anni e possono
essere confermati.
7. Qualora nel corso del mandato venga a cessare per qualsiasi motivo un
consigliere, il soggetto che lo aveva nominato provvederà senza indugio
alla sua sostituzione con altro soggetto, per il residuo periodo del
mandato degli altri consiglieri in carica.
ARTICOLO 10
(FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)
1. Il Consiglio di
Amministrazione è l’organo di indirizzo e verifica della Fondazione. Il
Consiglio di Amministrazione ha le seguenti competenze:
a) nomina: il Presidente della Fondazione, il componente di rappresentanza
dei membri partecipanti laddove presenti, il Direttore Generale;
b) nomina i componenti del Comitato Tecnico-scientifico di propria
competenza e costituisce il Comitato;
c) propone le modifiche statutarie e adotta i regolamenti della
Fondazione;
d) approva il bilancio preventivo, il bilancio di esercizio e i programmi
annuali e pluriennali;
e) controlla e monitorizza costantemente l’attività di amministrazione e
di gestione per garantirne la coerenza con i programmi deliberati, gli
indirizzi e i risultati prefissati;
f) fissa gli obiettivi annuali della gestione e ne verifica il
conseguimento da parte del Direttore generale. Attribuisce allo stesso il
compenso relativo ai risultati di gestione;
g) accetta di eredità, legati, donazioni ed altre liberalità e le
modifiche patrimoniali;
h) autorizza il Presidente a promuovere azioni giudiziarie e/o a resistere
in giudizio;
i) delibera la costituzione o la partecipazione a consorzi, società di
persone o di capitali e stabilisce i relativi versamenti;
j) approva, su proposta del Direttore Generale, l’organizzazione interna
degli uffici e la dotazione organica;
k) stipula convenzioni con l’Università;
l) stabilisce il compenso dei componenti del Collegio sindacale e di
quelli del Comitato tecnico-scientifico, nonché gli emolumenti del
Direttore Generale, del Direttore scientifico, del Direttore
Amministrativo e del Direttore Sanitario;
m) delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del
patrimonio, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa
vigente;
n) ratifica i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente nei casi
previsti dall’art. 13.
ARTICOLO 11
(FUNZIONAMENTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)
1. Il Consiglio di
Amministrazione si riunisce almeno bimestralmente, nonché ogni qualvolta
se ne ravvisi l’opportunità o su richiesta di almeno la metà dei
componenti.
2. Le riunioni del Consiglio sono di norma tenute presso la sede della
Fondazione ovvero nel luogo espressamente indicato nell’avviso di
convocazione.
3. Il Consiglio è convocato dal Presidente della Fondazione con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, o con altri mezzi idonei a
comprovarne la ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per
la riunione. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e
del luogo dalla riunione, nonché l’elenco degli argomenti da trattare. In
caso di urgenza, la convocazione avviene con tre giorni di preavviso,
anche a mezzo di telegramma, fax o posta elettronica con prova
dell’avvenuta ricezione.
4. Fatti salvi i diversi quorum richiesti dal presente Statuto, il
Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà dei
componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di
parità prevale il voto del Presidente.
5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o
impedimento, da altro componente del Consiglio delegato allo scopo dal
Presidente. In assenza di delega, la riunione sarà presieduta dal
consigliere più anziano di età tra quelli in rappresentanza degli Enti
fondatori.
6. Delle adunanze del Consiglio è redatto apposito verbale, sottoscritto
dai Consiglieri presenti e dal segretario verbalizzante.
7. Per l’adozione delle deliberazioni concernenti le proposte di modifica
dello statuto, la nomina del Presidente e del Direttore Generale, la
costituzione o lo scioglimento di enti partecipati dalla Fondazione,
nonché lo scioglimento della stessa, occorre la maggioranza di almeno due
terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
8. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza
diritto di voto, il Direttore Generale ed il Direttore Scientifico.
9. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati i
componenti del Collegio sindacale.
ARTICOLO 12
(PRESIDENTE)
1. Il presidente della
Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i componenti
designati dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione
Liguria.
2. Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione. Egli
agisce e resiste in giudizio innanzi a qualsiasi autorità amministrativa o
giurisdizionale, nominando avvocati. In particolare, il Presidente cura le
relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri
organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e
sostegno alle iniziative della Fondazione.
3. Nelle materie riservate alla competenza del Consiglio di
Amministrazione, il Presidente può adottare, in caso di urgenza, ogni
provvedimento necessario ed opportuno, sottoponendolo a ratifica del
medesimo Consiglio nel corso della prima riunione successiva.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo, Il Presidente è sostituito
da un Consigliere di volta in volta da lui espressamente delegato o, in
assenza di delega, dal Consigliere più anziano di età tra quelli di
rappresentanza degli enti fondatori.
ART. 13
(DIRETTORE GENERALE)
1. Il Direttore Generale è
nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra persone estranee
al Consiglio stesso. Il Direttore Generale deve essere in possesso di
diploma di laurea di secondo livello, di qualificata formazione ed
attività professionale, con esperienza di direzione tecnica o
amministrativa di Enti, Aziende, strutture pubbliche o private, in
posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità
delle risorse umane, tecniche e finanziarie, svolte nei dieci anni
precedenti la nomina.
2. Il rapporto di lavoro tra il Direttore Generale e la Fondazione è
disciplinato da un contratto di lavoro esclusivo, di natura autonoma, di
durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile ed è
disciplinato dalle norme di diritto privato.
3. Il Direttore Generale provvede alla gestione della Fondazione ed è
responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di
Amministrazione.
4. Il Direttore generale, in particolare, assume le determinazioni in
ordine alla realizzazione dei programmi e progetti adottati ed è
responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della
Fondazione, incluse l’organizzazione e la gestione del personale e dispone
il conferimento degli incarichi di responsabilità dirigenziale, in
coerenza con l’organizzazione interna e la dotazione organica deliberati
dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale risponde
dell’attuazione di tutto quanto il Consiglio di Amministrazione ritiene di
affidargli.
5. Il trattamento economico del Direttore Generale è stabilito in analogia
a quanto previsto per la corrispondente figura delle Aziende Sanitarie
Locali e delle Aziende Ospedaliere regionali. Il Consiglio di
Amministrazione adotta nei confronti del Direttore Generale i
provvedimenti conseguenti ad eventuali risultati negativi della gestione e
dell’attività amministrativa e all’eventuale mancato raggiungimento degli
obiettivi.
6. Il Direttore Generale, salvo revoca anticipata nelle ipotesi previste
dal codice civile o dal contratto, cessa comunque dall’incarico alla data
di insediamento del Consiglio di Amministrazione successivo a quello che
lo ha nominato e può essere confermato.
7. Il Direttore Generale si avvale della collaborazione di un Direttore
Amministrativo e di un Direttore Sanitario, all’uopo da lui scelti. Ai
medesimi e agli atri dirigenti della Fondazione può delegare competenze a
lui spettanti secondo le disposizioni contenute in apposito regolamento
adottato dal Consiglio di Amministrazione.
8. Il Direttore Sanitario deve essere laureato in Medicina e Chirurgia ed
avere maturato un’esperienza almeno quinquennale di direzione
tecnico-sanitaria in Enti, Aziende o strutture sanitarie, pubbliche o
private, di media o grande dimensione. Il Direttore Amministrativo deve
avere una laurea di secondo livello in discipline economiche o giuridiche
ed avere maturato un’esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o
amministrativa in Enti, Aziende o strutture sanitarie, pubbliche o
private, di media o grande dimensione.
9. Il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario stipulano con la
Fondazione un contratto di lavoro di diritto privato, a termine e di
natura esclusiva, avente durata non superiore a quella del Direttore
Generale in carica. L’incarico cessa comunque al cessare di quello del
Direttore Generale che li ha nominati.
10. Il trattamento economico del Direttore Sanitario e del Direttore
Amministrativo è stabilito in analogia a quanto previsto per le
corrispondenti figure delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende
Ospedaliere regionali.
11. Il Direttore Generale si avvale del Collegio di Direzione di cui
all’art. 17 del DLgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni e
integrazioni; del Collegio fanno parte i Direttori Sanitario e
Amministrativo e il Direttore Scientifico.
ART.14
(DIRETTORE SCIENTIFICO)
1. Il Direttore Scientifico
deve essere in possesso di laurea specialistica in materie sanitarie e di
comprovate capacità scientifiche e manageriali; è nominato dal Ministero
della Salute, sentito il Presidente della Regione per un periodo non
inferiore a tre anni e non superiore a 5 anni rinnovabile una sola volta.
2. Sono affidate al Direttore Scientifico compiti di coordinamento,
direzione e responsabilità delle attività scientifiche e di ricerca.
3. Il Direttore Scientifico gestisce il budget per la ricerca assegnatogli
dal Consiglio di Amministrazione in misura non inferiore al finanziamento
pubblico destinato alla Fondazione per l’attività di ricerca.
4. Il Direttore Scientifico individua, sentito il parere del Comitato
Tecnico Scientifico, i responsabili di ciascun progetto ed assegna loro un
budget, verificandone l’impiego.
5. Il Direttore Scientifico ed il Responsabile del progetto rispondono
dell’impiego delle risorse e dei risultati raggiunti. Il mancato
raggiungimento degli obiettivi individuati in sede di approvazione del
programma, da verificare in contraddittorio, costituisce elemento di
valutazione ai fini della corresponsione della quota variabile della
retribuzione del Direttore Scientifico.
6. Per gravi inadempienze o motivate ragioni il Consiglio di
Amministrazione può richiedere al Ministro della Salute la decadenza del
Direttore Scientifico e la sua sostituzione.
7. Il Direttore Scientifico stipula con la Fondazione un contratto di
lavoro di diritto privato, a termine e di natura esclusiva, di durata non
superiore a quelle del Consiglio di Amministrazione in carica. L’incarico
cessa con l’insediamento del Consiglio di Amministrazione successivo a
quello insediato all’atto del conferimento e può essere rinnovato.
8. Il compenso del direttore Scientifico è stabilito dal Consiglio di
Amministrazione su proposta del Direttore Generale e non può, in ogni
caso, essere superiore a quello del Direttore Generale.
ART. 15
(COLLEGIO SINDACALE)
1. Il Collegio Sindacale è
nominato dal Direttore Generale ed è composto da cinque membri, di cui uno
designato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, uno dal Ministro
della Salute, due dal Presidente della Regione e uno dal Sindaco del
Comune di Genova. Il Presidente del Collegio viene eletto dai Sindaci
nella prima seduta.
2. Tutti i membri del Collegio devono essere iscritti nel registro dei
Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, ovvero
fra i funzionari del Ministero dell’Economia e delle Finanze che abbiano
esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di
componenti di Collegi sindacali.
3. I membri del Collegio restano in carica tre anni e sono confermabili.
4. Il Collegio Sindacale è organo di controllo contabile della Fondazione.
Esso in particolare:
a) verifica l’amministrazione della Fondazione sotto il profilo economico;
b) vigila sull’osservanza della legge;
c) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la conformità
del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
d) effettua periodiche verifiche di cassa;
e) ottempera agli ulteriori adempimenti previsti dalle vigenti
disposizioni normative.
5. I componenti del Collegio possono partecipare alle riunioni del
Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.
6. Gli emolumenti dei revisori sono stabiliti in analogia con quanto
previsto per il medesimo incarico presso le Aziende Sanitarie Locali.
TITOLO IV
NORME SULL’ORDINAMENTO E SULL’ORGANIZZAZIONE
ART. 16
(COMITATO TECNICO SCIENTIFICO)
1. Presso la Fondazione è
costituito un Comitato Tecnico Scientifico con funzioni consultive e di
supporto tecnico-scientifico all’attività di ricerca.
2. Il Comitato è presieduto dal Direttore Scientifico ed è composto:
- da due esperti esterni nominati a maggioranza qualificata di due terzi
dal Consiglio di Amministrazione;
- da due membri interni (medici o sanitari dipendenti dalla Fondazione)
nominati dal Direttore Scientifico;
- da due membri eletti dal personale dirigente medico e sanitario della
Fondazione.
3. I componenti del Comitato, ad eccezione del Direttore Scientifico
restano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I componenti del
Comitato cessano in ogni caso alla cessazione del Consiglio di
Amministrazione.
4. Il Comitato esprime parere obbligatorio in merito ai provvedimenti che
attengono all’esercizio delle attività di ricerca e formazione e formula
al Consiglio di Amministrazione pareri consultivi e proposte sui programmi
e sugli obiettivi della Fondazione.
ART. 17
(COMITATO ETICO)
1. La Fondazione si avvale
di un Comitato Etico sulla base di quanto disposto dal Decreto
Ministeriale 18 marzo 1988 relativo alle Linee guida di riferimento per
l’istituzione dei Comitati Etici ( G.U. n. 122 del 28.5.98).
2. La composizione e i meccanismi di funzionamento del Comitato Etico sono
determinati da un apposito regolamento.
ART. 18
(ESERCIZIO FINANZIARIO)
1. L’esercizio ha inizio il
1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il 31 dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il
bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30
aprile il bilancio di esercizio di quello decorso. Qualora particolari e
straordinarie esigenze lo richiedano, l’approvazione del bilancio può
avvenire entro il 30 giugno.
3. Il bilancio deve essere certificato da una società di revisione.
4. Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze,
possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli
stanziamenti del bilancio approvato.
5. E’ vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di
fondi e di riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
ART. 19
(NORME DI ORGANIZZAZIONE)
1. La Fondazione informa la
propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed è
tenuta al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l’equilibrio di
costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie per
specifiche attività istituzionali. La Fondazione organizza la propria
struttura mediante centri di costo in grado di programmare e rendicontare
la gestione economica amministrativa e delle risorse umane e strumentali.
2. La Fondazione adotta la contabilità economico-patrimoniale.
ART. 20
(ATTIVITA’)
1. La Fondazione svolge la
sua attività sulla base di programmi annuali e pluriennali approvati dal
Consiglio di Amministrazione.
2. La Fondazione programma l’attività di ricerca coerentemente con il
programma di ricerca sanitaria di cui all’articolo 12-bis del D. Lgs. 30
dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni, e con gli atti di
programmazione regionale in materia, privilegiando i progetti eseguibili
in rete e quelli sui quali possono aggregarsi più Enti, anche al fine di
evitare duplicazioni di attività e dispersione dei finanziamenti.
3. I volumi e le tipologie dell’attività assistenziale sono definiti
mediante accordi con la Regione Liguria da stipularsi secondo le norme
nazionali e regionali applicabili, tenendo in adeguata considerazione la
particolare natura e le caratteristiche della Fondazione e, in
particolare: la copresenza di attività di ricerca ed assistenza;
l’eccellenza delle sue prestazioni; la risposta ai bisogni dell’utenza
proveniente da altre Regioni.
ART. 21
(ATTIVITA’ DI RICERCA)
1. Entro la scadenza di cui
all’art. 4, comma 3, del DPR 13 febbraio 2001, n. 213 la Fondazione
presenta al Ministero della Salute e al Presidente della Giunta Regionale
della Liguria un piano annuale della ricerca.
2. La Fondazione individua ed attua misure idonee di collegamento e
sinergia con le altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria,
pubbliche e private, e con le Università, al fine di elaborare e di
attuare programmi comuni di ricerca, di assistenza e di formazione. In
particolare, essa può cooperare nell’ambito di apposite e stabili forme
associative per costituire una rete di Centri tematici di eccellenza, al
fine di condividere pratiche, protocolli e progetti di ricerca.
3. Per la realizzazione di specifici programmi di ricerca, anche
applicata, la Fondazione può altresì stipulare accordi e convenzioni,
costituire e partecipare a consorzi, società di persone o di capitali, con
soggetti pubblici e privati di cui sia accertata la qualificazione e
l’idoneità. In nessun caso eventuali perdite dei consorzi e delle società
partecipate possono essere poste a carico della gestione della Fondazione.
4. Nell’ambito dei progetti di ricerca, la Fondazione può sperimentare,
senza oneri aggiuntivi per la Pubblica Amministrazione, nuove modalità di
aggregazione e di collaborazione caratterizzate da flessibilità e
temporaneità, con ricercatori di altri enti e strutture; ovvero
autorizzare l’impiego del proprio personale assegnato a compiti di ricerca
presso gli enti ed i soggetti di cui al comma due del presente articolo.
5. La Fondazione adotta contabilità separata nel conto economico generale
dei costi e dei ricavi afferenti all’attività di ricerca.
ART. 22
(STRUMENTI)
1. La Fondazione per il
raggiungimento del suo scopo:
a) stipula atti e contratti, ivi comprese l’assunzione di finanziamenti e
mutui a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione
o comodato o l’acquisto della proprietà o di altri diritti reali di
immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, con Enti pubblici
o Privati;
b) amministra, gestisce e valorizza i beni di cui sia proprietaria,
locataria, comodataria o comunque di cui abbia il possesso e la legittima
detenzione;
c) acquisisce da parte di soggetti pubblici e privati risorse finanziarie
e beni da destinare allo svolgimento delle attività istituzionali;
d) partecipa ad associazioni, consorzi, enti ed istituzioni pubbliche e
private, la cui attività è rivolta al perseguimento di scopi compatibili
con quelli propri;
e) costituisce ovvero concorre alla costituzione di società di capitali,
nonché partecipa a società del medesimo tipo;
f) svolge ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento
delle finalità istituzionali, in particolare quelle previste dagli
articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 288 del 16 ottobre 2003.
ART. 23
(PERSONALE)
1. Per lo svolgimento dei
propri compiti la Fondazione si avvale del personale dipendente
dell’Istituto trasformato, al cui rapporto si applica l’articolo 11, primo
comma del D. Lgs. n. 288/03.
2. Il personale della Fondazione di nuova assunzione ha un rapporto di
natura privatistica regolato da un contratto individuale di lavoro.
ART. 24
(VIGILANZA)
1. Ai sensi dell’art. 16
del D. Lgs. 16 ottobre 2003 n. 288, il Comitato di Vigilanza esercita il
controllo e la vigilanza sull’amministrazione della Fondazione.
2. Il Comitato esercita inoltre il controllo preventivo sulle
deliberazioni concernenti la partecipazione in enti e società, l’avvio
delle attività strumentali sul bilancio preventivo economico annuale e
pluriennale e sul bilancio di esercizio, sulle deliberazioni di programmi
di spesa pluriennali, sulla dotazione organica iniziale e sue revisioni.
3. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può essere sciolto con
provvedimento del Ministro della Salute, adottato d’intesa con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze e con il Presidente della Regione, quando:
a) risultano gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi e
reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;
b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per cento del
patrimonio per due esercizi successivi;
c) vi è impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e
gestione.
4. Con il decreto di scioglimento del Consiglio il Ministro della Salute
d’intesa con il Presidente della Regione, nomina un Commissario
Straordinario con il compito di rimuovere le irregolarità e sanare la
situazione di passivo, sino alla ricostituzione degli ordinari organi di
amministrazione.
TITOLO V
NORME FINALI E TRANSITORIE
ART. 25
(MODIFICHE STATUTARIE)
1. Il Consiglio di
Amministrazione a maggioranza qualificata di due terzi, può proporre
modifiche statutarie.
2. La proposta di modifica è trasmessa al Comitato di vigilanza di cui
all’art. 24 che esprime il proprio parere.
3. Il Ministro della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione
Liguria, approva le modifiche.
ART. 26
(SCIOGLIMENTO DELLA FONDAZIONE E DESTINAZIONE DEI BENI)
1. La Fondazione si
estingue per sopravvenuta impossibilità dello scopo o in caso di
estinzione o insufficienza del patrimonio al perseguimento delle finalità
istituzionali.
2. In caso di scioglimento, il residuo patrimonio verrà devoluto allo
Stato, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per essere
destinato, previa intesa tra il Ministro della Salute e il Presidente
della Regione Liguria, agli altri Istituti pubblici di Ricovero e cura a
carattere scientifico o Fondazioni IRCCS ad essi succeduti con sede
prevalente di attività in Liguria.
3. In assenza di questi il residuo patrimonio sarà devoluto, con le stesse
modalità, ad altri Enti pubblici esclusivamente per finalità di ricerca e
di assistenza.
ART. 27
(DISPOSIZIONI FINALI)
1. Alla Fondazione sono
trasferiti i rapporti attivi e passivi, il patrimonio mobiliare e
immobiliare ed il personale dell’ “Istituto Nazionale per la ricerca sul
cancro” di Genova.
2. La Fondazione subentra in tutte le convenzioni o accordi stipulati tra
l’IRCCS predetto e la Regione Liguria.
3. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le
disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
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