SCHEMA DI STATUTO DELLA FONDAZIONE IRCCS “ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO ”.

TITOLO I
DENOMINAZIONE E SCOPO

ART. 1
(DENOMINAZIONE E SEDE)

1. La Fondazione IRCCS denominata “ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO ” ha sede in Genova, Largo Rosanna Benzi, 10 ed è disciplinata dalle disposizioni di cui al presente Statuto nonché dall’art. 42 della legge 16.1.2003 n. 3 e dal D. Lgs. 16.10.2003 n. 288 e, per quanto compatibili, dalle disposizioni di cui al Libro I, Titolo II del codice civile.
2. La Fondazione, aperta alla partecipazione di soggetti pubblici e privati, ha natura pubblica, rilievo nazionale, non ha scopo di lucro e ha durata illimitata.

ART. 2
(MISSIONE E FINALITA’)

1. La Fondazione, secondo standards di eccellenza, persegue in conformità alla programmazione nazionale e regionale, l’attività di assistenza sanitaria e di ricerca biomedica e sanitaria prevalentemente di tipo clinico traslazionale.
2. La fondazione persegue in particolare le seguenti finalità:
• assistere e curare i pazienti affetti da tumori, identificando specifici interventi interdisciplinari, provvedendo al successivo controllo periodico ed assicurando un adeguato supporto di riabilitazione fisica e psichica. Per tali finalità la Fondazione può avvalersi di personale qualificato proveniente da altri stati europei e non europei;
• garantire uno stretto rapporto tra l’assistenza e la ricerca clinica, sperimentale e gestionale, favorendo il trasferimento rapido dei risultati ottenuti dalla ricerca di laboratorio e clinica all'assistenza;
• promuovere ricerche biomediche correnti finalizzate ad acquisire nuove conoscenze sull’eziologia e sulle caratteristiche biologiche e cliniche dei tumori, stimolando e supportando lo sviluppo di nuovi farmaci, nuove modalità terapeutiche e tecnologie biomediche per migliorare la prevenzione, la diagnosi e la terapia dei tumori;
• provvedere alla raccolta di dati statistici, alla elaborazione ed alla diffusione di informazioni concernenti dati epidemiologici anche al fine di verificare l’efficacia degli interventi diagnostici e terapeutici effettuati;
• adottare idonee iniziative di prevenzione oncologica primaria e secondaria, promovendo e realizzando anche programmi di educazione sanitaria;
• elevare qualità e quantità delle prestazioni nel rispetto della programmazione regionale e, attraverso l’integrazione nella costituenda rete oncologica regionale, ridurre la migrazione sanitaria dei pazienti oncologici;
• elaborare ed attuare direttamente od in collaborazione con altri enti programmi di educazione e formazione professionale con riferimento agli ambiti istituzionali delle attività di ricerca e assistenza e per il miglioramento e lo sviluppo delle stesse, in armonia con la programmazione regionale e con i programmi di Educazione Continua in Medicina (ECM);
• svolgere attività di addestramento e formazione permanente in oncologia, nonché di formazione specialistica, in collaborazione con le Università ed altre Istituzioni nazionali ed internazionali;
• stabilire opportune forme di collaborazione scientifica nel settore oncologico con enti, istituzioni, laboratori di ricerca italiani e stranieri, nonché con altri organismi internazionali al fine di realizzare: programmi coordinati (avvalendosi in particolare, in ambito nazionale, delle reti di cui all’art. 43 della legge 16 gennaio 2003 n. 3); attuare comuni progetti di ricerca; condividere protocolli di assistenza; operare la circolazione delle conoscenze e del personale;
• assicurare la diffusione in ambito nazionale ed internazionale delle conoscenze scientifiche acquisite attraverso le ricerche condotte e l’attività clinica svolta;
• tutelare la proprietà intellettuale dei risultati dell’attività di ricerca e la valorizzazione economica degli stessi favorendone il trasferimento in ambito industriale salvaguardando la finalità pubblica della ricerca;
• sperimentare e monitorare forme innovative di gestione e organizzazione in campo sanitario e della ricerca biomedica;
• promuovere la partecipazione dei soggetti pubblici e privati allo svolgimento delle predette attività;
3. La Fondazione, al fine esclusivo di reperire risorse aggiuntive da destinare alla ricerca ed alla qualificazione del personale, potrà inoltre svolgere, in proprio o con altri soggetti pubblici e privati, in forma societaria o con altre forme di collaborazione, attività strumentali, anche produttive, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti per gli enti no-profit.

TITOLO II
MEMBRI E PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

ART. 3
(MEMBRI DELLA FONDAZIONE)

1. I membri della Fondazione si distinguono in:
• Fondatori
• Partecipanti
I membri della Fondazione si impegnano a mettere a disposizione della stessa le conoscenze, le esperienze e le capacità professionali, le attività ed i mezzi necessari per il migliore perseguimento degli scopi statutari.

ART. 4
(ENTI FONDATORI)

1. Sono enti fondatori, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D. Lgs. n. 288 del 16.10.2003, il Ministero della Salute, la Regione Liguria e il Comune di Genova.

ART 5
(MEMBRI PARTECIPANTI)

1. Possono aderire alla Fondazione in qualità di membri partecipanti enti pubblici e soggetti privati che condividono gli scopi della Fondazione e intendono contribuire al loro raggiungimento con apporti patrimoniali o patrimonialmente valutabili, di particolare valore ideale o rilevanza sociale senza conflitti di interesse con la Fondazione medesima.
2. La qualità di membro partecipante è assunta previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri e con motivazione in ordine alla rilevanza dell’apporto che l’aspirante si impegna a fornire alla Fondazione.
3. In nessun caso i partecipanti possono porre in essere comportamenti anche potenzialmente in contrasto con gli interessi della fondazione.
4. I partecipanti designano un componente del Consiglio di Amministrazione che il Consiglio di Amministrazione nomina nella prima seduta successiva alla designazione.
5. Nel caso in cui i partecipanti effettuino più designazioni il Consiglio di Amministrazione sceglie il rappresentante tra i designati nella prima seduta utile. La relativa determinazione è adottata con la maggioranza qualificata dei due terzi.

ART. 6
(RECESSO ED ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI)

1. I partecipanti possono recedere dalla Fondazione senza diritto a quote o restituzioni.
2. Il Consiglio di Amministrazione per gravi motivi o reiterati inadempienti degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, ivi compresi quelli assunti al momento dell’attribuzione della qualifica, nonché nell’ipotesi in cui venga riscontrato un conflitto di interessi, può disporre a maggioranza qualificata dei due terzi l’esclusione dei membri partecipanti.
3. Nel caso di Enti o persone giuridiche l’esclusione può essere disposta, con le modalità di cui al comma precedente, anche in caso di avvio di procedure di fallimento, liquidazione e/o di procedure concorsuali.

ARTICOLO 7
(PATRIMONIO)

1. La Fondazione trae i mezzi per il proprio funzionamento dal patrimonio e dalle risorse economiche realizzate annualmente e segnatamente:
a) dai beni indisponibili e dal patrimonio disponibile trasferiti all’atto della costituzione della Fondazione IRCSS: “Istituto Nazionale per la ricerca sul cancro” ai sensi dell’art. 42 della L. 3/03 e dell’art. 2, comma 3 del D. Lgs. n. 288/03;
b) dai beni mobili ed immobili ed altre utilità conferiti, all’atto della costituzione della Fondazione o anche successivamente, dai Fondatori, da Partecipanti e da altri soggetti pubblici e privati, anche a titolo di successione;
c) dai contributi attribuiti alla Fondazione dallo Stato e da altri Enti pubblici, anche territoriali;
d) dai lasciti, donazioni, eredità ed erogazioni liberali di qualsiasi genere;
e) dai proventi derivanti dall’esercizio delle attività istituzionali o dei soggetti controllati o collegati e da altri finanziamenti pubblici e privati;
f) dai frutti e dalle rendite generati dai beni non direttamente utilizzati per l’assolvimento delle finalità istituzionali e dai contributi relativi alle quote di partecipazione;
g) dai proventi derivanti dall’esercizio delle attività strumentali di cui all’art. 9 del D. Lgs. 288/2003;
2. Entro novanta giorni dal suo insediamento, il Consiglio di Amministrazione redige lo stato patrimoniale della Fondazione, individuando i beni da destinare al perseguimento degli scopi istituzionali, da considerarsi indisponibili ed inalienabili;
3. E’ fatto divieto di utilizzare i finanziamenti destinati all’attività di ricerca per fini diversi.

TITOLO III
ORGANI DELLA FONDAZIONE

ARTICOLO 8
(ORGANI DELLA FONDAZIONE)

1. Sono organi della Fondazione:
• il Consiglio di Amministrazione;
• il Presidente della Fondazione;
• il Direttore generale;
• il Direttore scientifico;
• il Collegio sindacale

ARTICOLO 9
(CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette consiglieri in rappresentanza degli Enti fondatori, nominati rispettivamente tre dal Ministro della Salute, tre dal Presidente della Giunta regionale della Liguria, uno dal Comune di Genova.
2. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano stati nominati i rappresentanti degli enti fondatori.
3. In presenza di soggetti partecipanti, il numero dei consiglieri è elevato ad otto per consentire la partecipazione del relativo rappresentante.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di idonei e documentati requisiti di indipendenza, di professionalità e di onorabilità, nonché di comprovata esperienza giuridico-amministrativa, economico-aziendalistica o nella organizzazione e gestione dell’attività sanitaria o della ricerca scientifica.
5. Ai Consiglieri compete un’indennità annua fissa il cui ammontare è stabilito con decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze e d’intesa con il Presidente della Giunta regionale della Liguria.
6. I componenti del Consiglio durano in carica cinque anni e possono essere confermati.
7. Qualora nel corso del mandato venga a cessare per qualsiasi motivo un consigliere, il soggetto che lo aveva nominato provvederà senza indugio alla sua sostituzione con altro soggetto, per il residuo periodo del mandato degli altri consiglieri in carica.

ARTICOLO 10
(FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

1. Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di indirizzo e verifica della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti competenze:
a) nomina: il Presidente della Fondazione, il componente di rappresentanza dei membri partecipanti laddove presenti, il Direttore Generale;
b) nomina i componenti del Comitato Tecnico-scientifico di propria competenza e costituisce il Comitato;
c) propone le modifiche statutarie e adotta i regolamenti della Fondazione;
d) approva il bilancio preventivo, il bilancio di esercizio e i programmi annuali e pluriennali;
e) controlla e monitorizza costantemente l’attività di amministrazione e di gestione per garantirne la coerenza con i programmi deliberati, gli indirizzi e i risultati prefissati;
f) fissa gli obiettivi annuali della gestione e ne verifica il conseguimento da parte del Direttore generale. Attribuisce allo stesso il compenso relativo ai risultati di gestione;
g) accetta di eredità, legati, donazioni ed altre liberalità e le modifiche patrimoniali;
h) autorizza il Presidente a promuovere azioni giudiziarie e/o a resistere in giudizio;
i) delibera la costituzione o la partecipazione a consorzi, società di persone o di capitali e stabilisce i relativi versamenti;
j) approva, su proposta del Direttore Generale, l’organizzazione interna degli uffici e la dotazione organica;
k) stipula convenzioni con l’Università;
l) stabilisce il compenso dei componenti del Collegio sindacale e di quelli del Comitato tecnico-scientifico, nonché gli emolumenti del Direttore Generale, del Direttore scientifico, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
m) delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente;
n) ratifica i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente nei casi previsti dall’art. 13.

ARTICOLO 11
(FUNZIONAMENTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno bimestralmente, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità o su richiesta di almeno la metà dei componenti.
2. Le riunioni del Consiglio sono di norma tenute presso la sede della Fondazione ovvero nel luogo espressamente indicato nell’avviso di convocazione.
3. Il Consiglio è convocato dal Presidente della Fondazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altri mezzi idonei a comprovarne la ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dalla riunione, nonché l’elenco degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, la convocazione avviene con tre giorni di preavviso, anche a mezzo di telegramma, fax o posta elettronica con prova dell’avvenuta ricezione.
4. Fatti salvi i diversi quorum richiesti dal presente Statuto, il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro componente del Consiglio delegato allo scopo dal Presidente. In assenza di delega, la riunione sarà presieduta dal consigliere più anziano di età tra quelli in rappresentanza degli Enti fondatori.
6. Delle adunanze del Consiglio è redatto apposito verbale, sottoscritto dai Consiglieri presenti e dal segretario verbalizzante.
7. Per l’adozione delle deliberazioni concernenti le proposte di modifica dello statuto, la nomina del Presidente e del Direttore Generale, la costituzione o lo scioglimento di enti partecipati dalla Fondazione, nonché lo scioglimento della stessa, occorre la maggioranza di almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
8. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale ed il Direttore Scientifico.
9. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati i componenti del Collegio sindacale.

ARTICOLO 12
(PRESIDENTE)

1. Il presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i componenti designati dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Liguria.
2. Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione. Egli agisce e resiste in giudizio innanzi a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle iniziative della Fondazione.
3. Nelle materie riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento necessario ed opportuno, sottoponendolo a ratifica del medesimo Consiglio nel corso della prima riunione successiva.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo, Il Presidente è sostituito da un Consigliere di volta in volta da lui espressamente delegato o, in assenza di delega, dal Consigliere più anziano di età tra quelli di rappresentanza degli enti fondatori.

ART. 13
(DIRETTORE GENERALE)

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra persone estranee al Consiglio stesso. Il Direttore Generale deve essere in possesso di diploma di laurea di secondo livello, di qualificata formazione ed attività professionale, con esperienza di direzione tecnica o amministrativa di Enti, Aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, svolte nei dieci anni precedenti la nomina.
2. Il rapporto di lavoro tra il Direttore Generale e la Fondazione è disciplinato da un contratto di lavoro esclusivo, di natura autonoma, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile ed è disciplinato dalle norme di diritto privato.
3. Il Direttore Generale provvede alla gestione della Fondazione ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Direttore generale, in particolare, assume le determinazioni in ordine alla realizzazione dei programmi e progetti adottati ed è responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione, incluse l’organizzazione e la gestione del personale e dispone il conferimento degli incarichi di responsabilità dirigenziale, in coerenza con l’organizzazione interna e la dotazione organica deliberati dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale risponde dell’attuazione di tutto quanto il Consiglio di Amministrazione ritiene di affidargli.
5. Il trattamento economico del Direttore Generale è stabilito in analogia a quanto previsto per la corrispondente figura delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere regionali. Il Consiglio di Amministrazione adotta nei confronti del Direttore Generale i provvedimenti conseguenti ad eventuali risultati negativi della gestione e dell’attività amministrativa e all’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi.
6. Il Direttore Generale, salvo revoca anticipata nelle ipotesi previste dal codice civile o dal contratto, cessa comunque dall’incarico alla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione successivo a quello che lo ha nominato e può essere confermato.
7. Il Direttore Generale si avvale della collaborazione di un Direttore Amministrativo e di un Direttore Sanitario, all’uopo da lui scelti. Ai medesimi e agli atri dirigenti della Fondazione può delegare competenze a lui spettanti secondo le disposizioni contenute in apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione.
8. Il Direttore Sanitario deve essere laureato in Medicina e Chirurgia ed avere maturato un’esperienza almeno quinquennale di direzione tecnico-sanitaria in Enti, Aziende o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il Direttore Amministrativo deve avere una laurea di secondo livello in discipline economiche o giuridiche ed avere maturato un’esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in Enti, Aziende o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione.
9. Il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario stipulano con la Fondazione un contratto di lavoro di diritto privato, a termine e di natura esclusiva, avente durata non superiore a quella del Direttore Generale in carica. L’incarico cessa comunque al cessare di quello del Direttore Generale che li ha nominati.
10. Il trattamento economico del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo è stabilito in analogia a quanto previsto per le corrispondenti figure delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere regionali.
11. Il Direttore Generale si avvale del Collegio di Direzione di cui all’art. 17 del DLgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni; del Collegio fanno parte i Direttori Sanitario e Amministrativo e il Direttore Scientifico.

ART.14
(DIRETTORE SCIENTIFICO)

1. Il Direttore Scientifico deve essere in possesso di laurea specialistica in materie sanitarie e di comprovate capacità scientifiche e manageriali; è nominato dal Ministero della Salute, sentito il Presidente della Regione per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a 5 anni rinnovabile una sola volta.
2. Sono affidate al Direttore Scientifico compiti di coordinamento, direzione e responsabilità delle attività scientifiche e di ricerca.
3. Il Direttore Scientifico gestisce il budget per la ricerca assegnatogli dal Consiglio di Amministrazione in misura non inferiore al finanziamento pubblico destinato alla Fondazione per l’attività di ricerca.
4. Il Direttore Scientifico individua, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico, i responsabili di ciascun progetto ed assegna loro un budget, verificandone l’impiego.
5. Il Direttore Scientifico ed il Responsabile del progetto rispondono dell’impiego delle risorse e dei risultati raggiunti. Il mancato raggiungimento degli obiettivi individuati in sede di approvazione del programma, da verificare in contraddittorio, costituisce elemento di valutazione ai fini della corresponsione della quota variabile della retribuzione del Direttore Scientifico.
6. Per gravi inadempienze o motivate ragioni il Consiglio di Amministrazione può richiedere al Ministro della Salute la decadenza del Direttore Scientifico e la sua sostituzione.
7. Il Direttore Scientifico stipula con la Fondazione un contratto di lavoro di diritto privato, a termine e di natura esclusiva, di durata non superiore a quelle del Consiglio di Amministrazione in carica. L’incarico cessa con l’insediamento del Consiglio di Amministrazione successivo a quello insediato all’atto del conferimento e può essere rinnovato.
8. Il compenso del direttore Scientifico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale e non può, in ogni caso, essere superiore a quello del Direttore Generale.

ART. 15
(COLLEGIO SINDACALE)

1. Il Collegio Sindacale è nominato dal Direttore Generale ed è composto da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, uno dal Ministro della Salute, due dal Presidente della Regione e uno dal Sindaco del Comune di Genova. Il Presidente del Collegio viene eletto dai Sindaci nella prima seduta.
2. Tutti i membri del Collegio devono essere iscritti nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, ovvero fra i funzionari del Ministero dell’Economia e delle Finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di Collegi sindacali.
3. I membri del Collegio restano in carica tre anni e sono confermabili.
4. Il Collegio Sindacale è organo di controllo contabile della Fondazione. Esso in particolare:
a) verifica l’amministrazione della Fondazione sotto il profilo economico;
b) vigila sull’osservanza della legge;
c) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
d) effettua periodiche verifiche di cassa;
e) ottempera agli ulteriori adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni normative.
5. I componenti del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.
6. Gli emolumenti dei revisori sono stabiliti in analogia con quanto previsto per il medesimo incarico presso le Aziende Sanitarie Locali.


TITOLO IV
NORME SULL’ORDINAMENTO E SULL’ORGANIZZAZIONE

ART. 16
(COMITATO TECNICO SCIENTIFICO)

1. Presso la Fondazione è costituito un Comitato Tecnico Scientifico con funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico all’attività di ricerca.
2. Il Comitato è presieduto dal Direttore Scientifico ed è composto:
- da due esperti esterni nominati a maggioranza qualificata di due terzi dal Consiglio di Amministrazione;
- da due membri interni (medici o sanitari dipendenti dalla Fondazione) nominati dal Direttore Scientifico;
- da due membri eletti dal personale dirigente medico e sanitario della Fondazione.
3. I componenti del Comitato, ad eccezione del Direttore Scientifico restano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I componenti del Comitato cessano in ogni caso alla cessazione del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Comitato esprime parere obbligatorio in merito ai provvedimenti che attengono all’esercizio delle attività di ricerca e formazione e formula al Consiglio di Amministrazione pareri consultivi e proposte sui programmi e sugli obiettivi della Fondazione.

ART. 17
(COMITATO ETICO)

1. La Fondazione si avvale di un Comitato Etico sulla base di quanto disposto dal Decreto Ministeriale 18 marzo 1988 relativo alle Linee guida di riferimento per l’istituzione dei Comitati Etici ( G.U. n. 122 del 28.5.98).
2. La composizione e i meccanismi di funzionamento del Comitato Etico sono determinati da un apposito regolamento.

ART. 18
(ESERCIZIO FINANZIARIO)

1. L’esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il 31 dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio di esercizio di quello decorso. Qualora particolari e straordinarie esigenze lo richiedano, l’approvazione del bilancio può avvenire entro il 30 giugno.
3. Il bilancio deve essere certificato da una società di revisione.
4. Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
5. E’ vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e di riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 19
(NORME DI ORGANIZZAZIONE)

1. La Fondazione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed è tenuta al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l’equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie per specifiche attività istituzionali. La Fondazione organizza la propria struttura mediante centri di costo in grado di programmare e rendicontare la gestione economica amministrativa e delle risorse umane e strumentali.
2. La Fondazione adotta la contabilità economico-patrimoniale.

ART. 20
(ATTIVITA’)

1. La Fondazione svolge la sua attività sulla base di programmi annuali e pluriennali approvati dal Consiglio di Amministrazione.
2. La Fondazione programma l’attività di ricerca coerentemente con il programma di ricerca sanitaria di cui all’articolo 12-bis del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni, e con gli atti di programmazione regionale in materia, privilegiando i progetti eseguibili in rete e quelli sui quali possono aggregarsi più Enti, anche al fine di evitare duplicazioni di attività e dispersione dei finanziamenti.
3. I volumi e le tipologie dell’attività assistenziale sono definiti mediante accordi con la Regione Liguria da stipularsi secondo le norme nazionali e regionali applicabili, tenendo in adeguata considerazione la particolare natura e le caratteristiche della Fondazione e, in particolare: la copresenza di attività di ricerca ed assistenza; l’eccellenza delle sue prestazioni; la risposta ai bisogni dell’utenza proveniente da altre Regioni.

ART. 21
(ATTIVITA’ DI RICERCA)

1. Entro la scadenza di cui all’art. 4, comma 3, del DPR 13 febbraio 2001, n. 213 la Fondazione presenta al Ministero della Salute e al Presidente della Giunta Regionale della Liguria un piano annuale della ricerca.
2. La Fondazione individua ed attua misure idonee di collegamento e sinergia con le altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, e con le Università, al fine di elaborare e di attuare programmi comuni di ricerca, di assistenza e di formazione. In particolare, essa può cooperare nell’ambito di apposite e stabili forme associative per costituire una rete di Centri tematici di eccellenza, al fine di condividere pratiche, protocolli e progetti di ricerca.
3. Per la realizzazione di specifici programmi di ricerca, anche applicata, la Fondazione può altresì stipulare accordi e convenzioni, costituire e partecipare a consorzi, società di persone o di capitali, con soggetti pubblici e privati di cui sia accertata la qualificazione e l’idoneità. In nessun caso eventuali perdite dei consorzi e delle società partecipate possono essere poste a carico della gestione della Fondazione.
4. Nell’ambito dei progetti di ricerca, la Fondazione può sperimentare, senza oneri aggiuntivi per la Pubblica Amministrazione, nuove modalità di aggregazione e di collaborazione caratterizzate da flessibilità e temporaneità, con ricercatori di altri enti e strutture; ovvero autorizzare l’impiego del proprio personale assegnato a compiti di ricerca presso gli enti ed i soggetti di cui al comma due del presente articolo.
5. La Fondazione adotta contabilità separata nel conto economico generale dei costi e dei ricavi afferenti all’attività di ricerca.

ART. 22
(STRUMENTI)

1. La Fondazione per il raggiungimento del suo scopo:
a) stipula atti e contratti, ivi comprese l’assunzione di finanziamenti e mutui a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto della proprietà o di altri diritti reali di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, con Enti pubblici o Privati;
b) amministra, gestisce e valorizza i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque di cui abbia il possesso e la legittima detenzione;
c) acquisisce da parte di soggetti pubblici e privati risorse finanziarie e beni da destinare allo svolgimento delle attività istituzionali;
d) partecipa ad associazioni, consorzi, enti ed istituzioni pubbliche e private, la cui attività è rivolta al perseguimento di scopi compatibili con quelli propri;
e) costituisce ovvero concorre alla costituzione di società di capitali, nonché partecipa a società del medesimo tipo;
f) svolge ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, in particolare quelle previste dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 288 del 16 ottobre 2003.

ART. 23
(PERSONALE)

1. Per lo svolgimento dei propri compiti la Fondazione si avvale del personale dipendente dell’Istituto trasformato, al cui rapporto si applica l’articolo 11, primo comma del D. Lgs. n. 288/03.
2. Il personale della Fondazione di nuova assunzione ha un rapporto di natura privatistica regolato da un contratto individuale di lavoro.

ART. 24
(VIGILANZA)

1. Ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 16 ottobre 2003 n. 288, il Comitato di Vigilanza esercita il controllo e la vigilanza sull’amministrazione della Fondazione.
2. Il Comitato esercita inoltre il controllo preventivo sulle deliberazioni concernenti la partecipazione in enti e società, l’avvio delle attività strumentali sul bilancio preventivo economico annuale e pluriennale e sul bilancio di esercizio, sulle deliberazioni di programmi di spesa pluriennali, sulla dotazione organica iniziale e sue revisioni.
3. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può essere sciolto con provvedimento del Ministro della Salute, adottato d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Presidente della Regione, quando:
a) risultano gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;
b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi successivi;
c) vi è impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione.
4. Con il decreto di scioglimento del Consiglio il Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione, nomina un Commissario Straordinario con il compito di rimuovere le irregolarità e sanare la situazione di passivo, sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.

TITOLO V
NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 25
(MODIFICHE STATUTARIE)

1. Il Consiglio di Amministrazione a maggioranza qualificata di due terzi, può proporre modifiche statutarie.
2. La proposta di modifica è trasmessa al Comitato di vigilanza di cui all’art. 24 che esprime il proprio parere.
3. Il Ministro della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione Liguria, approva le modifiche.

ART. 26
(SCIOGLIMENTO DELLA FONDAZIONE E DESTINAZIONE DEI BENI)

1. La Fondazione si estingue per sopravvenuta impossibilità dello scopo o in caso di estinzione o insufficienza del patrimonio al perseguimento delle finalità istituzionali.
2. In caso di scioglimento, il residuo patrimonio verrà devoluto allo Stato, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per essere destinato, previa intesa tra il Ministro della Salute e il Presidente della Regione Liguria, agli altri Istituti pubblici di Ricovero e cura a carattere scientifico o Fondazioni IRCCS ad essi succeduti con sede prevalente di attività in Liguria.
3. In assenza di questi il residuo patrimonio sarà devoluto, con le stesse modalità, ad altri Enti pubblici esclusivamente per finalità di ricerca e di assistenza.

ART. 27
(DISPOSIZIONI FINALI)

1. Alla Fondazione sono trasferiti i rapporti attivi e passivi, il patrimonio mobiliare e immobiliare ed il personale dell’ “Istituto Nazionale per la ricerca sul cancro” di Genova.
2. La Fondazione subentra in tutte le convenzioni o accordi stipulati tra l’IRCCS predetto e la Regione Liguria.
3. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.