DISCIPLINA DELL’ASSETTO ISTITUZIONALE, ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DEGLI IRCCS “BURLO GAROFOLO” DI TRIESTE  E “C.R.O.” DI AVIANO

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1 
(Oggetto) 

1.      La presente legge riordina l’assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici non trasformati in fondazioni “Burlo Garofolo” di Trieste e “Centro di riferimento oncologico” di Aviano, di seguito denominati “istituti”.  

2. Le disposizioni che seguono attuano i principi dettati dal decreto legislativo 10 ottobre 2003, n. 288, dalla sentenza della Corte costituzionale 23 giugno 2005, n. 270, nonché dalle norme regionali in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria.

 

Art. 2 
(Finalità) 

1. Il riordino degli istituti è finalizzato:

a) all’integrazione delle funzioni assistenziali e, in particolare, di quelle ad alta qualificazione, nell’ambito del Servizio sanitario regionale;
b) all’integrazione delle funzioni di ricerca nell’ambito del sistema di ricerca regionale, nazionale ed internazionale;
c) all’integrazione delle funzioni di formazione nell’ambito del sistema formativo regionale;
d) alla separazione delle funzioni di indirizzo da quelle di gestione. 

 

Art. 3 
Ruolo e funzioni degli IRCCS 

1. Gli IRCCS, per l’attività assistenziale e di formazione, sono parte integrante del Servizio sanitario regionale e fanno parte della rete ospedaliera regionale perseguendo l’integrazione organizzativa e funzionale, il raggiungimento di economie di scala e, per quanto riguarda l’IRCCS “Burlo Garofolo”, anche l’integrazione strutturale.  

2. Gli obiettivi e le attività degli IRCCS, in campo assistenziale, vengono definiti dal Piano sanitario e sociosanitario regionale tenendo conto degli indirizzi del Piano sanitario nazionale. 

3. Gli IRCCS perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari. Gli obiettivi e le attività degli IRCCS, in tale campo, sono stabiliti nei piani e nei programmi nazionali e regionali.

 

 

TITOLO II

ASSETTO ISTITUZIONALE

 

Art. 4
(Organi)

1.      Sono organi dell’IRCCS: 

     a)    il direttore generale;
b)
    il consiglio di Indirizzo e verifica;
c)
    il direttore scientifico;
d)
    il collegio sindacale.

 

Art. 5
(Direttore Generale

1.      Il direttore generale è nominato dalla Giunta regionale e dura in carica da tre anni a cinque anni. 

2.      Il direttore generale è l’organo responsabile della gestione complessiva dell’istituto, di cui è il legale rappresentante. 

3.      Il direttore generale è coadiuvato, nell’esercizio delle proprie funzioni, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo. 

4. Il direttore generale si rapporta con il direttore scientifico ai fini dell’integrazione dell’attività assistenziale e di formazione con l’attività di ricerca. 

5.      Il trattamento economico, lo stato giuridico e previdenziale, le modalità e i requisiti richiesti per la nomina del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo sono disciplinati dalle norme statali e regionali applicate ai medesimi soggetti presenti nelle aziende sanitarie regionali. 

oppure 

Art. 5
(Direttore Generale) 

1.      Il direttore generale è nominato dalla Giunta regionale, sentito il Ministro della salute, e dura in carica da tre anni a cinque anni. 

2.      Il direttore generale è l’organo responsabile della gestione complessiva dell’istituto, di cui è il legale rappresentante. 

3.      Il direttore generale è coadiuvato, nell’esercizio delle proprie funzioni, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo. 

4. Il direttore generale si rapporta con il direttore scientifico ai fini dell’integrazione dell’attività assistenziale e di formazione con l’attività di ricerca. 

5.      Il trattamento economico, lo stato giuridico e previdenziale, le modalità e i requisiti richiesti per la nomina del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo sono disciplinati dalle norme statali e regionali applicate ai medesimi soggetti presenti nelle aziende sanitarie regionali.

 

Art. 6
(Consiglio di indirizzo e verifica)
 

1. Il consiglio d’indirizzo e verifica, di seguito denominato consiglio, è nominato dalla Giunta regionale. È composto da tre membri di cui due designati dalla Regione, che individua, altresì, il componente cui attribuire le funzioni di presidente, ed uno designato dal Ministro della salute. Le sue modalità di funzionamento sono definite da un regolamento approvato dal consiglio medesimo. 

2. I componenti, scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, durano in carica da tre a cinque anni. Non possono far parte del consiglio di indirizzo e verifica né i dipendenti dell’istituto né componenti della facoltà di medicina e chirurgia operanti presso l’istituto medesimo. 

3. Al consiglio partecipano, senza diritto di voto, il direttore generale ed il direttore scientifico. 

4. Il consiglio verifica la congruità dell’attività dell’istituto con la programmazione strategica e gli obiettivi di ricerca ed assistenziali definiti dallo Stato e dalla Regione mediante l’atto di intesa di cui all’articolo 9. A tal fine formula pareri preventivi obbligatori, da rendersi entro sette giorni dal ricevimento dell’atto, sui seguenti provvedimenti:
a)
     programma pluriennale e bilancio pluriennale di previsione;
b)
     programma annuale e bilancio preventivo;
c)  rendiconto di attività annuale e bilancio consuntivo;
d) atto aziendale per l’organizzazione ed il funzionamento dell’istituto;
e) costituzione o partecipazione a società, consorzi, altri enti ed associazioni. 

5. Decorso il termine indicato al comma 4 i pareri ivi indicati si hanno per resi. 

6.      Il programma annuale, oltre ai contenuti previsti dall’articolo 18 della Legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, evidenzia gli obiettivi, le risorse finanziarie e il personale attribuito all’attività di ricerca. 

7.      I provvedimenti del direttore generale, non favorevolmente esaminati dal Consiglio, sono comunicati alla Giunta Regionale e al Ministro della Salute.  

oppure 

Art. 6
(Consiglio di indirizzo e verifica) 

1. Il consiglio d’indirizzo e verifica, di seguito denominato consiglio, è nominato dalla Giunta regionale. È composto da cinque membri di cui tre designati dalla Regione, che individua, altresì, il componente cui attribuire le funzioni di presidente, e due designati dal Ministro della salute. Le sue modalità di funzionamento sono definite da un regolamento approvato dal consiglio medesimo. 

2. I componenti, scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, durano in carica da tre a cinque anni. Non possono far parte del consiglio di indirizzo e verifica né i dipendenti dell’istituto né componenti della facoltà di medicina e chirurgia operanti presso l’istituto medesimo. 

3. Al consiglio partecipano, senza diritto di voto, il direttore generale ed il direttore scientifico. 

4. Il consiglio definisce la programmazione strategica pluriennale ed annuale dell’istituto sulla base degli indirizzi e degli obiettivi della programmazione regionale e nazionale. 

5. Il consiglio verifica la congruità dell’attività dell’istituto con la programmazione strategica assicurando il raggiungimento degli obiettivi di ricerca ed assistenziali in coerenza con le risorse disponibili. A tal fine formula pareri preventivi obbligatori, da rendersi entro sette giorni dal ricevimento dell’atto, sui seguenti provvedimenti:

a)     programma pluriennale e bilancio pluriennale di previsione;
b)
     programma annuale e bilancio preventivo;
c)  rendiconto di attività annuale e bilancio consuntivo;
d) atto aziendale per l’organizzazione ed il funzionamento dell’istituto;
e) costituzione o partecipazione a società, consorzi, altri enti ed associazioni.
 

6. Decorso il termine indicato al comma 5 i pareri ivi indicati si hanno per resi. 

7.      Il programma annuale, oltre ai contenuti previsti dall’articolo 18 della Legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, evidenzia gli obiettivi, le risorse finanziarie e il personale attribuito all’attività di ricerca. 

8.      I provvedimenti del direttore generale, non favorevolmente esaminati dal Consiglio, sono comunicati alla Giunta Regionale e al Ministro della Salute.

 

Art. 7
(Il Direttore Scientifico)
 

1.      Il Direttore Scientifico è nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Regione, e dura in carica da tre a cinque anni. 

2. Il direttore scientifico viene scelto tra soggetti in possesso di laurea specialistica e di comprovate capacità scientifiche e manageriali documentate anche attraverso positive esperienze pregresse. Il direttore scientifico è responsabile delle attività di ricerca degli istituti. 

3. Il trattamento economico e lo stato giuridico e previdenziale del direttore scientifico sono disciplinati dalle norme statali e regionali applicate al direttore generale. 

4.      Il direttore scientifico promuove e coordina l’attività di ricerca e gestisce il relativo budget, la cui entità non può essere inferiore ai finanziamenti destinati all’istituto per l’attività di ricerca e, complessivamente, all’ammontare dei conferimenti specificatamente destinati all’istituto, in ragione del carattere scientifico dell’Istituto medesimo. 

5.      Il Direttore Scientifico presiede il comitato tecnico – scientifico e si rapporta con il direttore generale ai fini dell’integrazione dell’attività di ricerca con l’attività assistenziale e di formazione.

 

Art. 8
(Il Collegio Sindacale)
 

1. Il collegio sindacale è nominato dal direttore generale e dura in carica da tre a cinque anni. È costituito da cinque membri, due dei quali designati, rispettivamente, dal Ministro della salute e dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria regionale di cui all’art. 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8, e tre designati dalla Giunta Regionale. Il presidente del collegio sindacale viene eletto dai sindaci all’atto della prima seduta  

2. Il Collegio Sindacale esercita le funzioni e le attività previste dall’articolo 4 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.   

2. Il Collegio Sindacale esercita le funzioni di cui all’art. 3 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8.   

3. Per quanto non previsto dalla presente legge, al collegio sindacale si applica la normativa statale e regionale concernente le aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Friuli Venezia Giulia.

 

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

 

Art. 9
(Integrazione delle politiche di ricerca e di assistenza sanitaria)
 

1.      Per il perseguimento dell’integrazione tra gli obiettivi di ricerca e di assistenza sanitaria, lo Stato e la Regione definiscono intese di programma pluriennali per stabilire: 

  a)     la programmazione degli obiettivi e dell’attività di ricerca e la relativa copertura finanziaria;
b)
    il fabbisogno di assistenza sanitaria, funzionale all’attività di ricerca e coerente con la
       programmazione  sanitaria  regionale;
c)
    il sistema tariffario e il correlato finanziamento dell’attività assistenziale che consideri la
       connessione tra ricerca e assistenza nell’attività svolta dagli IRCCS;
d)
     la programmazione degli investimenti e la relativa copertura finanziaria;
e)
     ogni altro oggetto che, congiuntamente,le parti ritengano di sottoporre ad intesa.

 

Art. 10
(Funzioni di indirizzo)
 

1.      La programmazione strategica degli IRCCS è definita dallo Stato e dalla Regione mediante l’atto d’intesa di cui al precedente articolo 9. 

 

Art. 11
(Funzione di gestione)
 

1.      Il regolamento di organizzazione e funzionamento, nel rispetto della responsabilità gestionale complessiva attribuita al Direttore Generale, definisce le modalità di assegnazione  del budget, costituito da obiettivi e risorse, ai Dirigenti dell’IRCCS. 

2.      Il budget complessivo relativo alle attività di ricerca scientifica è attribuito e  gestito dal Direttore Scientifico, il quale individua i Responsabili di ciascun progetto, assegna loro il relativo specifico budget e ne verifica l’impiego. 

3.      Gli obiettivi inerenti all’attività scientifica dell’IRCCS, le relative risorse finanziarie e di personale, preventivamente proposte dal Direttore Scientifico, trovano specifica indicazione e contabilizzazione nel programma e bilancio  preventivo.

 

Art. 12
(Funzione di controllo)
 

1.      Le funzioni di controllo sono esercitate dai seguenti organi:  

a)   dal Collegio Sindacale relativamente alle materie contenute all’articolo 4 del decreto legislativo 16.10.2003, n. 288. L’ esito del controllo è trasmesso al Direttore Generale e al Consiglio per i provvedimenti di rispettiva competenza;
b)   dalla Regione per la verifica di coerenza dell’attività di assistenza sanitaria con la programmazione regionale, da attuarsi mediante il processo previsto dalla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, in quanto compatibile con la presente legge;
c)   dal Ministero della Salute per l’esercizio dei poteri riservati all’attività vigilante, di cui all’articolo 16, commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288

 

Art. 13
 (Attività strumentali)
 

1. Gli IRCCS, fermo restando lo scopo non lucrativo, potranno promuovere, partecipare od esercitare, nel rispetto del principio di trasparenza, attività diverse da quelle istituzionali, purchè compatibili con le finalità di ricerca scientifica. A tal fine, essi potranno stipulare accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a consorzi, società di persone o di capitali, con soggetti pubblici e privati di cui siano accertate la capacità economica e finanziaria e l’idoneità, nel rispetto dei seguenti principi: 

a)    tutela della proprietà dei risultati scientifici;
b)
    obbligo di destinazione di eventuali utili al perseguimento degli scopi istituzionali;
c)
    esclusione dal rischio di impresa. 

2.   In particolare, nelle predette forme gli IRCCS potranno anche: 

b)     svolgere attività di sostegno e di sviluppo alla assistenza, alla ricerca, anche applicata ed formazione, anche di alta specialità;
c)
     realizzare e gestire strutture, infrastrutture e servizi per la ricerca;
d)
     attuare iniziative per la diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca e per la loro valorizzazione economica;
e)
     svolgere attività di servizio alle attività assistenziali, formative e gestionali, quali i servizi alberghieri, di ristorazione e di manutenzione, la organizzazione di convegni, conferenze, seminari, corsi, ivi compresa la formazione a distanza;
f)
      amministrare e valorizzare il patrimonio immobiliare disponibile. 

3. Nel caso di costituzione di società di capitali, fermi restando i principi di cui al primo comma, gli IRCCS non potranno detenere una quota inferiore al 20% del capitale sociale, dovranno poter nominare propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione e nel collegio sindacale e dovranno essere previsti quorum deliberativi rafforzati per le determinazioni che impegnino in misura rilevante la società.

 

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE

 

Art. 14
(Organizzazione e personale)
 

1.      Al personale degli IRCCS si applicano i contratti collettivi di lavoro nazionali e regionali in vigore per il personale del servizio sanitario della Regione Friuli Venezia Giulia

2.      Gli IRCCS informano la propria organizzazione a criteri di funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria gestione efficacia ed efficienza. 

3.      L’attività degli IRCCS è svolta nella forma e secondo le modalità previste dalla presente legge, dal regolamento di organizzazione  e funzionamento nel rispetto del principio della differenziazione fra poteri di indirizzo e di gestione.                                             

4.      Il Direttore Generale definisce la struttura organizzativa interna dell’IRCCS, attraverso il regolamento di organizzazione e funzionamento, sentito il parere obbligatorio del Direttore Scientifico per l’articolazione funzionale dell’attività di ricerca.

 

Art. 15
(Regolamento di organizzazione)
 

1.      Il regolamento di organizzazione e funzionamento è approvato dal Direttore Generale nel rispetto delle disposizioni contenute e richiamate dalla presente legge e, per quanto non da essa previsto, dai principi e criteri emanati dalla Regione Friuli Venezia Giulia per l’atto aziendale di cui all’articolo 3 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 

2.      Il regolamento di organizzazione e funzionamento, nel rispetto della normativa citata al precedente comma 1, prevede e definisce le funzioni del Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo, Comitato Tecnico Scientifico e Comitato Etico. 

3.      Il Comitato Etico Indipendente opera in forza ed in adempimento della normativa nazionale emanata in materia.  Il Comitato è composto da due esperti di bioetica, un esperto in materie giuridiche, un farmacologo, un biostatistico, tre medici e un rappresentante delle professioni sanitarie, nonché dal Direttore Scientifico, dal Direttore Sanitario e dal Responsabile della Farmacia.

Il Comitato valuta sotto il profilo etico i programmi di sperimentazione scientifica e terapeutica avviati nell’Istituto; fornisce pareri sulle questioni ad esso sottoposte dal Direttore Generale, dal Direttore Scientifico o dal Consiglio; formula proposte sulle materie di propria competenza.

 

TITOLO V

FINANZIAMENTO, PATRIMONIO E CONTABILITÁ

 

Art. 16
(Finanziamento, patrimonio e contabilità)
 

1.      Il patrimonio degli IRCCS è costituito dai beni e dai valori indicati nei commi 1 e 2 dell’articolo 7 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. 

2.      Permangono in capo agli IRCCS i rapporti giuridici ed economici, ivi compresi quelli relativi al personale dipendente, precedenti alla data di insediamento del Direttore Generale. 

3.      Entro 90 giorni dall’insediamento, il Direttore Generale redige un atto ricognitivo dei beni  nonché delle attività e passività in essere alla data di cessazione delle funzioni del Commissario Straordinario. Le risultanze dell’atto ricognitivo costituiscono il valore da iscrivere nello stato patrimoniale dell’IRCCS riordinato. Le modalità di trattamento del saldo attivo o passivo risultante dall’atto ricognitivo è definito dalla Regione. 

4.      Per il finanziamento degli IRCCS valgono le disposizioni nazionali e regionali regolanti il corrispettivo da riconoscere per l’attività di ricerca e di assistenza sanitaria nell’entità e modalità stabilite nell’atto d’intesa di cui all’articolo 9. 

5.      Gli IRCCS adottano la contabilità economico patrimoniale  secondo le modalità e criteri stabiliti dalla normativa inerente alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Friuli Venezia Giulia. 

6.      La Regione definisce apposite direttive per la separata contabilizzazione dell’attività di ricerca nonché le eventuali altre attività e funzioni di cui si ritengano utili separate e specifiche informazioni.

 

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 17
(Raccordo con la normativa regionale)
 

1.      Per quanto non previsto dalla presente Legge e dagli atti di intesa di cui all’articolo 9, agli IRCCS si applica la normativa regolante le Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Friuli Venezia Giulia.

 

Art. 18
(Insediamento degli organi)
 

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione richiede ai soggetti e agli Enti titolari del potere di designazione di provvedere in merito. Qualora entro 10 giorni dalla richiesta, tali soggetti ed Enti non abbiano comunicato i nominativi oggetto di designazione, vi provvede direttamente la Regione. Entro i successivi 30 giorni, la Regione insedia gli organi di cui all’articolo 4 e, da tale data, cessano i commissari in carica.