Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Modifiche all'art. 10 della legge regionale 23 dicembre 2004, n.29,
in materia di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (delibera di Giunta n. 1701 del 24 10 05).
Con il presente progetto di legge, la Regione Emilia-Romagna interviene a completare quanto già disposto in materia
di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) nella legge regionale 29/04, apportando alla disciplina di
riferimento degli Istituti le integrazioni e le modificazioni che si rendono necessarie a seguito della Sentenza della
Corte Costituzionale n. 270/2005.
Tale sentenza, infatti, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di non poche disposizioni statali concernenti il
riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e nel censurare sia norme contenute nella Legge
delega 3/03, sia disposizioni del DLgs 288/03, rafforza il valore dell'autonomia normativa regionale in materia,
basandosi essenzialmente sul presupposto che gli Istituti non possono essere considerati enti nazionali , rientranti
nella esclusiva competenza legislativa statale, ma che essi sono invece enti operanti nell'ambito regionale nelle
materie concorrenti della tutela della salute e della ricerca scientifica .
La pronuncia, peraltro, riguarda anche gli Istituti non trasformati in Fondazioni (come è il caso degli Istituti
Ortopedici Rizzoli) ed apre dunque lo spazio per un ulteriore intervento normativo regionale, ora più che mai
necessario per evitare che le conclusioni cui approda la sentenza si risolvano in un vuoto normativo in relazione
alla disciplina degli Organi degli Istituti.
Alla luce del rinnovato contesto istituzionale, il progetto di legge si pone dunque l'obiettivo di offrire una
regolamentazione stabile e definitiva degli IRCCS, analogamente a quanto già effettuato in altre Regioni
(Veneto, Puglia), ed in particolare di rendere esaustiva la disciplina degli Organi degli Istituti, intervenendo, nel
rispetto del quadro fondamentale determinato dalla normativa nazionale, a disciplinarne la composizione e le
funzioni, introducendo meccanismi che ne consentano l'immediata attivazione ed armonizzando altresì le previsioni
regionali vigenti con i dettami della sentenza.
Secondo le disposizioni proposte e volte a riscrivere l'articolo 10 della L.R. 29/04, gli Istituti (comma 1)
costituiscono parte integrante del servizio sanitario regionale, nel cui ambito svolgono funzioni di alta qualificazione
relativamente alle attività assistenziale, di ricerca edi formazione, partecipando altresì al sistema della ricerca
nazionale ed internazionale.
Gli Organi degli Istituti (commi 2, 4, 5 e 6) sono il Direttore generale, nominato dalla Regione con il parere dell'Ufficio
di Presidenza della competente Conferenza territoriale sanitaria e sociale, cui spetta la responsabilità complessiva
della gestione; il Consiglio di indirizzo e verifica, al quale spettano funzioni di indirizzo e controllo, con particolare
riferimento alle scelte strategiche dell'ente ed alla valorizzazione delle sue funzioni di ricerca, nonché in ordine allo
svolgimento di attività strumentali alle finalità istituzionali degli Istituti; il Collegio sindacale,con compiti di vigilanza
sulla regolarità amministrativa e contabile; il Collegio di direzione, con compiti di proposta per l'organizzazione e lo
sviluppo delle attività di ricerca e per la valorizzazione delle risorse professionali edi partecipazione ai programmi di
formazione del personale; il Direttore scientifico,nominato dallo Stato sentita la Regione, cui compete la
responsabilità e la gestione dell'attività di ricerca degli Istituti, in coerenza con i programmi nazionali e regionali in
materia.
Il Consiglio di indirizzo e verifica è composto da cinque membri, scelti tra soggetti di provata competenza ed
onorabilità, di cui tre nominati dalla Regione, uno dal Ministro della Salute ed uno dalla competente Conferenza
territoriale sociale e sanitaria. Il Presidente del Consiglio di indirizzo e verifica è individuato dalla Regione tra i
membri da essa nominati; nell'ambito degli Istituti Ortopedici Rizzoli, è altresì prevista la partecipazione al Consiglio
dell'Università degli Studi di Bologna.
Il Collegio sindacale è composto anch'esso da cinque membri, di cui tre nominati dalla Regione, uno nominato dalla
Conferenza territoriale sociale e sanitaria ed uno dallo Stato.
Agli Istituti (commi 3 e 8), che svolgono l'attività assistenziale e, per quanto di competenza, l'attività di ricerca
nell'ambito degli indirizzi e della programmazione regionale, si applicano le disposizioni valevoli per le Aziende
sanitarie (tra le quali, innanzitutto, vanno ricordate quelle della stessa Legge 29/04),nonché le disposizioni
desumibili dai principi fondamentali del DLgs 288/03; la loro organizzazione ed il loro funzionamento sono disciplinati
attraverso l'atto aziendale, adottato dal Direttore generale nel rispetto delle direttive regionali.
Al fine di assicurare un'adeguata differenziazione tra il ruolo eculiare e l'organizzazione degli Istituti rispetto a quelli
delle Aziende sanitarie, il progetto di legge dispone inoltre che le direttive regionali valevoli per gli atti aziendali
completino il tema delle competenze degli Organi, stabilisce che saranno individuate idonee forme di controllo e
soprattutto si fa carico di disciplinare, attraverso dette direttive, l'organizzazione preposta alla ricerca, assicurando
il pieno inserimento degli Istituti nel sistema della ricerca nazionale e internazionale e la funzionalizzazione della
loro attività di ricerca edi formazione al miglioramento continuo della qualità delle prestazioni e dei servizi di
assistenza sanitaria.
Ulteriore peculiarità è rappresentata dalla disciplina della Commissione chiamata, ai sensi dell'articolo 15-ter del
DLgs 502/92 e successive modificazioni, a formulare l'elenco di candidati idonei ad incarichi di direzione di struttura
complessa.
L'articolo 2 del progetto di legge inserisce norme transitorie e di procedura, disponendo che la Regione effettui le
nomine degli Organi e richieda le designazioni agli altri soggetti investiti del relativo potere entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della legge, ma prevedendo altresì un meccanismo sostitutivo in caso di inerzia da parte di
questi ultimi.
Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29
1. L'art. 10 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento
del Servizio Sanitario regionale) è sostituito dal seguente:
«Art. 10
Istituti di Carattere e Cura a Carattere Scientifico
1. Gli Istitutidiricoveroecura a carattere scientifico (d'ora in poi IRCCS, o Istituti) aventi sede nel territorio
regionale sono parte integrante del SSR, nel cui ambito svolgono funzioni di alta qualificazione relativamente
alle attività assistenziali, di ricerca e di formazione, partecipando altresì al sistema della ricerca nazionale e
internazionale.
2. Sono organi degli IRCCS: il direttore generale, al quale spetta la responsabilità complessiva della gestione e
della attuazione delle deliberazioni del Consiglio di indirizzo e verifica; il Consiglio di indirizzo e verifica, al quale
spettano le funzioni di indirizzo edi controllo, con particolare riferimento alle scelte strategiche dell'ente e alla
gestione e valorizzazione del patrimonio; nonché alle funzioni e alle attività di cui all'art. 8, commi 4, 5 e 6 e
all'art. 9 del DLgs 16 ottobre 2003, n. 288. Il Collegio sindacale, al quale spettano le funzioni di vigilanza sulla
regolarità amministrativa e contabile; il Collegio di direzione, al quale spettano le funzioni di cui all'art. 3 commi 3
e 4 della L.R. 29/04; il direttore scientifico, cui compete la gestione delle attività di ricerca in coerenza con il
programma di ricerca sanitario di cui all'art. 12-bis del DLgs 502/92 e successive modifiche e con gli atti di
programmazione regionale in materia.
3. Gli Istituti svolgono la loro attività assistenziale e, per quanto di competenza, l'attività di ricerca nell'ambito
degli indirizzi e della programmazione regionale. Agli Istituti si applicano, sulla base dei principi fondamentali
contenuti nella legislazione statale, le disposizioni della presente legge. Le direttive regionali di cui all'articolo 3,
comma 4, riconoscendo il ruolo peculiare degli Istituti, disciplinano in forma specifica per gli IRCCS le competenze
degli organi, individuano le idonee forme di controllo ed assicurano che gli atti aziendali degli Istituti adottati dal
direttore generale:
a)disciplinino la organizzazione della ricerca;
b)favoriscano il pieno inserimento dei medesimi nel sistema della ricerca nazionale e internazionale e la
funzionalizzazione della loro attività di ricerca edi formazione al miglioramento continuo della qualità delle
prestazioni e dei servizi di assistenza sanitaria.
4. Al direttore generale, nominato dalla Regione secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 1, della presente
legge, si applicano gli articoli 3 e 3 bis del DLgs n. 502 del 1992 e successive modifiche, ai direttori amministrativo
e sanitario si applicano gli articoli 3, comma 1-quinquies, e 3, commi 7 e 11, del decreto legislativo n. 502 del 1992
e successive modifiche; al direttore scientifico, nominato dallo Stato sentita la Regione, spetta la responsabilità
delle attività di ricerca degli Istituti.
5. Il Consiglio di indirizzo e verifica è composto da cinque membri,dei quali tre nominati dalla Regione di cui uno
con funzioni di presidente, uno dal Ministro della salute e uno dalla competente Conferenza territoriale sociale
e sanitaria. Limitatamente al Consiglio di indirizzo e verifica degli Istituti Ortopedici Rizzoli, sede ulteriore della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Bologna per le attività di ricerca edi didattica connesse
alla ortopedia, la Regione nomina uno dei tre componenti d'intesa con l'Università degli Studi di Bologna.
I componenti del Consiglio di indirizzo e verifica devono essere scelti tra soggetti di provata competenza ed
onorabilità e durano in carica cinque anni.
6. Il Collegio sindacale è composto da cinque membri, di cui tre nominati dalla Regione, uno dei quali con funzione
di presidente, uno nominato dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria ed uno dallo Stato.
7. La Commissione di cui al comma 2 dell' art. 15-ter del DLgs 502/92 e successive modifiche è composta dal
direttore scientifico, che la presiede, dal direttore sanitario e da un dirigente dei ruoli del personale del Servizio
Sanitario regionale, preposto a una struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, individuato dal
Collegio di direzione.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, da altre leggi regionali e dall'atto aziendale
di cui all'articolo 3, per quanto di competenza, all'organizzazione e al funzionamento degli Istituti si applicano le
disposizioni desumibili dai principi fondamentali contenuti nel DLgs 16 ottobre 2003, n.288, nonché le disposizioni
statali e regionali in materia di Aziende sanitarie.
9. Al fine di assicurare il coordinamento delle attività di ricerca corrente e finalizzata degli Istituti con quelle degli
analoghi Istituti aventi sede in altre regioni, la Regione promuove l'autocoordinamento fra le Regioni e la
collaborazione con lo Stato.».
Art. 2
Norme transitorie edi procedura
1. Ai fini della rapida attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, la Regione, entro trenta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, effettua le nomine e le designazioni di sua competenza e richiede ai soggetti e agli
enti titolari del potere di designazione di provvedere alla medesima. Qualora entro quarantacinque giorni dalla
richiesta, tali soggetti ed enti non abbiano provveduto, provvede direttamente la Regione.
* 01 01 Iscritta/assegnata comm. referent IV n. 16398 del 02 11 05
* 02 08 Richiesta di pubblicazione su S.B.U. n. 16479 del 03 11 04
* 03 09 Pubblicato su S.B.U. n. 40 del 03 11 05
* 04 05 Nomina del relatore della Comm. TAGLIANI TIZIANO
Comunicazione al serv. Assemblea avvenuta iscrizione prot. n. 16406
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