XIV
LEGISLATURA
CAMERA
DEI DEPUTATI |
N.
2122-bis-B |
DISEGNO
DI LEGGE
previo
stralcio degli articoli 15, 21 e 22,
il
19 marzo 2002
(v. stampato Senato n. 1271)
MODIFICATO
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
presentato
dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)
e
dal ministro per la funzione pubblica
(FRATTINI)
di
concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)
Disposizioni
ordinamentali in materia di
pubblica amministrazione
Trasmesso
dal Presidente del Senato della Repubblica
il
7 novembre 2002
PROGETTO
DI LEGGE - N. 2122-bis-B
TESTO approvato
dalla Camera dei deputati |
|
TESTO modificato
dal Senato della Repubblica |
Capo
VIII
|
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Capo
IX
|
Art.
28. (Delega
per la
trasformazione
degli istituti di
ricovero e cura a carattere
scientifico in fondazioni). |
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Art.
42. (Delega
per la trasformazione
degli istituti di
ricovero e cura a carattere
scientifico in fondazioni). |
1.
Il Governo è delegato ad adottare, su
proposta del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro per la
funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il
riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico di diritto pubblico, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e successive modificazioni, sulla
base dei seguenti princìpi e criteri
direttivi: |
|
1.
Il Governo è delegato ad adottare, su
proposta del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro per la
funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riordino
della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di diritto pubblico, di cui al decreto legislativo 30
giugno 1993, n.269, e successive modificazioni, sulla base dei
seguenti princìpi e criteri direttivi: |
a)
prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni delle
regioni e |
|
a)
prevedere
e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e |
delle
province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità e le condizioni
per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di diritto pubblico, esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, in fondazioni di rilievo nazionale,
aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte
alla vigilanza del Ministero della salute, ferma restando la natura
pubblica degli istituti medesimi; |
|
delle
province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità e le condizioni
attraverso le quali il Ministro della salute, d'intesa
con la regione interessata, possa trasformare gli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico,
esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in
fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di
soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero
della salute e del Ministero dell'economia e delle
finanze, ferma restando la natura pubblica degli istituti
medesimi; |
b)
prevedere che i nuovi enti adeguino la propria organizzazione al
principio di separazione tra le funzioni di indirizzo
e controllo, da un lato, e gestione e attuazione dall'altro,
garantendo, nell'organo di indirizzo, composto dal consiglio di
amministrazione e dal presidente eletto dal consiglio di
amministrazione, la presenza maggioritaria di membri designati dalle
istituzioni pubbliche, Ministero della salute, regioni e comuni, con
rappresentanza paritetica del Ministero della salute e della regione
interessata, sulla base di idonei requisiti di professionalità e
onorabilità, periodicamente verificati; dell'organo di gestione fanno
parte il direttore generale-amministratore
delegato, nominato dal consiglio di amministrazione, e il direttore
scientifico responsabile della ricerca, nominato dal Ministero della
salute, sentita la regione interessata; |
|
b)
prevedere che i nuovi enti adeguino la propria organizzazione al
principio di separazione tra le funzioni di indirizzo
e controllo, da un lato, e gestione e attuazione dall'altro,
garantendo, nell'organo di indirizzo, composto dal consiglio di
amministrazione e dal presidente eletto dal consiglio di
amministrazione, la presenza maggioritaria di membri designati dalle
istituzioni pubbliche, Ministero della salute, regioni e comuni, con
rappresentanza paritetica del Ministero della salute e della regione
interessata, e assicurando che la scelta di tutti i
componenti del consiglio sia effettuata sulla base di
idonei requisiti di professionalità e onorabilità, periodicamente
verificati; dell'organo di gestione fanno parte il direttore generale-amministratore
delegato, nominato dal consiglio di amministrazione, e il direttore
scientifico responsabile della ricerca, nominato dal Ministero della
salute, sentita la regione interessata; |
c)
trasferire ai nuovi enti, in assenza di oneri,
il patrimonio, i rapporti attivi e passivi e il personale degli
istituti trasformati. Il personale già in servizio all'atto della
trasformazione può optare per un contratto
di lavoro di diritto privato, fermi restando, in ogni caso, i diritti
acquisiti; |
|
c)
identica; |
d)
individuare, nel rispetto della programmazione regionale, misure
idonee di collegamento e sinergia con le altre strutture di ricerca e di
assistenza sanitaria, pubbliche e private, e con le università,
|
|
d)
identica; |
al
fine di elaborare e attuare programmi comuni di ricerca, assistenza e
formazione; |
|
|
e)
prevedere strumenti che valorizzino e tutelino la proprietà dei
risultati scientifici, ivi comprese la costituzione e la
partecipazione ad organismi ed enti privati, anche aventi scopo di
lucro, operanti nel settore della ricerca biomedica
e dell'industria, con modalità atte a
salvaguardare la natura no-profit
delle fondazioni; |
|
e)
identica; |
f)
prevedere che il Ministro della salute assegni a ciascuna fondazione,
o a fondazioni aggregate a rete, diversi e
specifici progetti finalizzati di ricerca, sulla base dei quali
aggregare scienziati e ricercatori considerando la necessità di
garantire la qualità della ricerca e valorizzando le specificità
scientifiche già esistenti o nelle singole fondazioni ovvero nelle
singole realtà locali; |
|
f)
prevedere che il Ministro della salute assegni a ciascuna fondazione,
o a fondazioni aggregate a rete, diversi e
specifici progetti finalizzati di ricerca, anche fra quelli
proposti dalla comunità scientifica, sulla base dei quali
aggregare scienziati e ricercatori considerando la necessità di
garantire la qualità della ricerca e valorizzando le specificità
scientifiche già esistenti o nelle singole fondazioni ovvero nelle
singole realtà locali; |
g)
disciplinare le modalità attraverso le
quali applicare i principi di cui al presente articolo agli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato,
salvaguardandone l'autonomia giuridico-amministrativa; |
|
g)
identica; |
h)
disciplinare i rapporti di collaborazione con ricercatori e scienziati
su progetti specifici, anche di altri enti
e strutture, caratterizzati da flessibilità e temporaneità e
prevedere modalità di incentivazione, anche attraverso la
collaborazione con gli enti di cui alla lettera e); |
|
h)
identica; |
i)
disciplinare le modalità attraverso le
quali le fondazioni, nel rispetto degli scopi, dei programmi e degli
indirizzi deliberati dal consiglio di amministrazione, possono
concedere ad altri soggetti, pubblici e privati, compiti di gestione,
anche di assistenza sanitaria, in funzione della migliore qualità e
maggiore efficienza del servizio reso; |
|
i)
identica; |
l)
prevedere che le erogazioni liberali da parte di soggetti privati
verso i nuovi enti di diritto privato avvengano in regime di
esenzione fiscale; |
|
l)
identica; |
m)
regolamentare i criteri generali per il riconoscimento delle nuove
fondazioni e le ipotesi e i procedimenti per la revisione
e la eventuale revoca dei riconoscimenti già concessi, sulla base di
una programmazione nazionale riferita ad ambiti disciplinari specifici
secondo criteri di qualità ed eccellenza; |
|
m)
identica; |
n)
prevedere, in caso di estinzione, la
devoluzione del patrimonio in favore di altri enti pubblici
disciplinati dal presente articolo aventi analoghe finalità; |
|
n)
identica; |
o)
istituire presso il Ministero della salute un organismo indipendente,
con il compito di sovrintendere alla ricerca biomedica
pubblica e privata, composto da esperti
altamente qualificati in ambiti disciplinari diversi, espressione
della comunità scientifica nazionale e internazionale e delle
istituzioni pubbliche centrali e regionali, con compiti di consulenza
e di supporto tecnico. |
|
o)
istituire, senza nuovi o maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato, con contestuale soppressione
di organi collegiali aventi analoghe funzioni
tecnico-consultive nel settore della ricerca sanitaria,
presso il Ministero della salute un organismo indipendente, con il
compito di sovrintendere alla ricerca biomedica
pubblica e privata, composto da esperti altamente qualificati in
ambiti disciplinari diversi, espressione della comunità scientifica
nazionale e internazionale e delle istituzioni pubbliche centrali e
regionali, con compiti di consulenza e di supporto tecnico; |
|
|
p)
prevedere che
gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di
diritto pubblico, non trasformati ai sensi della lettera
a), adeguino la propria organizzazione e il proprio
funzionamento ai princìpi, in
quanto applicabili, di cui alle lettere d), e),
h) e n), nonché al principio di separazione fra
funzioni di cui alla lettera b), garantendo che l'organo
di indirizzo sia composto da soggetti designati per la
metà dal Ministro della salute e per l'altra metà dal presidente
della regione, scelti sulla base di requisiti di
professionalità e di onorabilità, periodicamente
verificati, e dal presidente dell'istituto, nominato dal
Ministro della salute, e che le funzioni di gestione
siano attribuite a un direttore generale nominato dal
consiglio di amministrazione, assicurando comunque
l'autonomia del direttore scientifico, nominato dal
Ministro della salute, sentito il presidente della
regione interessata. |
2.
Sullo schema di decreto legislativo di cui al
comma 1 il Governo acquisisce il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, che si esprime entro quaranta giorni dalla
richiesta. Il Governo acquisisce altresì il parere delle
competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro
quarantacinque giorni dalla trasmissione dello schema di decreto. Decorsi
inutilmente i termini predetti, il decreto legislativo è
emanato anche in mancanza dei pareri. |
|
2.
Identico. |
3.
L'attuazione della delega di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. |
|
3.
Identico. |
|
|
Art.
43.
|