Art.10
(Disposizioni in materia di federalismo fiscale)
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi
per oggetto il finanziamento delle regioni a statuto ordinario e
l'adozione di meccanismi perequativi interregionali, in base ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a. abolizione dei vigenti trasferimenti erariali a favore delle
regioni a statuto ordinario, ad esclusione di quelli destinati a finanziare
interventi nel settore delle calamità naturali, nonché di quelli a specifica destinazione
per i quali sussista un rilevante interesse nazionale; sono in ogni caso
ricompresi tra i trasferimenti soppressi quelli destinati al finanziamento del
trasporto pubblico di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e
della spesa sanitaria corrente; quest'ultima è computata al netto delle somme
vincolate da accordi internazionali e di quelle destinate al finanziamento
delle attività degli istituti di ricovero e cura ,delle attività degli istituti
di ricerca scientifica e sperimentale e delle iniziative previste da leggi
nazionali o dal piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di
interesse e rilievo nazionale e internazionale per ricerche e sperimentazioni
attinenti alla gestione di servizi e alle tecnologie e biotecnologie sanitarie
in misura non inferiore alla relativa spesa storica. Fermo restando quanto
previsto dal comma 2 dell’art.121 del decreto legislativo 31 marzo 1998 ,n.112,
sono determinati, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
stato , le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i criteri per il
raccordo dell’attività degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico con la programmazione regionale, nonché le modalità per il
finanziamento delle attività assistenziali.
Omissis…..