n.
3856
REDIGENTE
CAMERA DEI DEPUTATI
TESTO
DEGLI ARTICOLI FORMULATO DALLA XII COMMISSIONE
(AFFARI
SOCIALI)
IN SEDE
REDIGENTE
(Articolo 96 del regolamento)
(Relatore: FIORONI)
DISEGNO
DI LEGGE
presentato
dal ministro della sanità
(BINDI)
di concerto
con il ministro della pubblica istruzione
e
dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica
(BERLINGUER)
con il
ministro del tesoro e del bilancio e della
programmazione
economica
(CIAMPI)
e con il
ministro per la funzione pubblica e degli affari
regionali
(BASSANINI)
Disciplina
degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico
Presentato
il 12 giugno 1997
Deferito, in sede redigente, alla XII Commissione permanente
(Affari Sociali)
Il 2000
BOZZA NON CORRETTA
Testo
della XII Commissione
Disciplina
degli Istituti ricovero e cura a carattere scientifico
C. 3856
9
febbraio 2000
Art. 1
(Definizione
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico)
1. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono
enti nazionali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale,
contabile, gestionale e tecnica, riconosciuti in base ai criteri della
specializzazione disciplinare, della valutazione della qualità della ricerca
biomedica svolta e dell’attività assistenziale correlata resa in coerenza con
gli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale.
2. Gli istituti hanno personalità giuridica di diritto pubblico
e di diritto privato.
3. Le strutture ed i presidi ospedalieri degli istituti sono
qualificati ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione
assoggettati alla disciplina per questi prevista compatibilmente con le
finalità peculiari di ciascun istituto, che operano nei campi della ricerca
biomedica, della organizzazione e della gestione dei servizi sanitari offrendo
altresì prestazioni di ricovero e cura.
4. Gli istituti forniscono agli organi e agli enti del Servizio
sanitario nazionale il supporto scientifico, tecnico ed operativo per
l’esercizio delle loro funzioni e per il perseguimento degli obiettivi
determinati dal piano sanitario nazionale nelle materie oggetto della
specializzazione disciplinare di ciascun istituto, nonché in materia di
formazione continua del personale.
5. Gli istituti di diritto pubblico sono sottoposti alla
vigilanza del Ministro della sanità
Art. 2
(Disciplina
regolamentare degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico)
1. Alla disciplina dell’organizzazione e del funzionamento
degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di seguito
denominati istituti, si provvede con uno o più regolamenti, emanati a norma
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica, le Commissioni parlamentari competenti e la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, che si esprime entro 30 giorni. Gli schemi di regolamento di cui
al presente comma sono altresì trasmessi per l'acquisizione del parere
parlamentare alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica dopo che su
di essi sono stati espressi i pareri della citata Conferenza unificata e gli
altri pareri previsti da disposizioni di legge ovvero sono trascorsi i termini
per l'espressione di tali pareri. Il parere parlamentare è espresso entro 45
giorni dalla data in cui il testo degli schemi di regolamento è effettivamente
disponibile per l'organo competente.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto,
oltre che delle disposizioni di cui all'articolo 3, dei principi generali
dell'ordinamento, delle disposizioni contenute nell'articolo 1 della presente
legge nonché dei principi e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in quanto compatibili con la
presente legge.
Art. 3.
(Principi e
norme generali della disciplina)
1. La disciplina regolamentare di cui all'articolo 2, comma 1,
si attiene ai seguenti principi e norme generali della materia:
a. le finalità di ricerca nel campo biomedico e in quello della
organizzazione e della gestione dei servizi sanitari devono essere perseguite
insieme con le prestazioni di ricovero e cura rese nelle strutture degli stessi
istituti, nonché con la formazione continua e con l'aggiornamento degli
operatori sanitari sui risultati della ricerca svolta e con la divulgazione dei
medesimi;
b. i criteri per il riconoscimento del carattere scientifico
degli istituti e la relativa revisione sono stabiliti dal Ministro della sanità
d’intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei seguenti principi:
1. specializzazione disciplinare dell'attività di ricerca e
coerenza della stessa con gli obiettivi della programmazione scientifica
nazionale;
2. predisposizione di un programma per l'attività di ricerca
sperimentale e clinica e per l'assistenza ad essa correlata;
3. valutazione dell'entità e della qualità sia dell'attività di
ricerca, in rapporto ai livelli di assistenza, sia dell'attività di assistenza
svolte nei cinque anni precedenti alla data della richiesta del riconoscimento;
4. valutazione dell'adeguatezza della entità e della qualità
delle strutture, delle attrezzature e del personale destinati all'attività di
ricerca biomedica;
a. i criteri stabiliti ai sensi della lettera b) costituiscono
elementi di valutazione per la revisione dei riconoscimenti già attribuiti o
per l'eventuale scorporo di singole strutture o presidi all'interno degli
istituti già riconosciuti;
b. previsione della istituzione, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, di una Commissione composta pariteticamente da esperti
scientifici nazionali ed internazionali non legati da rapporti di
collaborazione con istituti operanti sul territorio nazionale, per la
valutazione delle richieste di riconoscimento e per la revisione dei
riconoscimenti medesimi, ai sensi di quanto previsto dalla lettera c);
c. i provvedimenti di riconoscimento di nuovi istituti e quelli
relativi ai presidi ospedalieri e di ricerca afferenti agli istituti
riconosciuti, nonché alle sedi decentrate degli stessi, sono adottati, ciascuno
separatamente e sulla base delle richieste di riconoscimento presentate nel
rispetto dei principi stabiliti ai sensi della lettera b), d'intesa tra il
Ministro della sanità e la regione territorialmente interessata, sentito il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
d. durata quinquennale del provvedimento di riconoscimento, con
possibilità di revoca, nei casi previsti ai sensi della lettera g);
e. previsione della predisposizione da parte di ciascun
istituto di una relazione annuale sulle attività di ricerca biomedica ed
assistenziale svolte nelle strutture sanitarie di ciascun istituto e di
verifiche obbligatorie periodiche ogni tre anni dei riconoscimenti attribuiti,
con particolare riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale in
ordine alla priorità di ricerca, consentendo, sentita la regione interessata,
la revoca del provvedimento di riconoscimento;
f.
previsione che gli istituti si
attengano, nella erogazione delle prestazioni assistenziali correlate
all'attività della ricerca biomedica, agli obiettivi e alle priorità della
programmazione sanitaria regionale e nazionale, secondo le indicazioni
dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3;
g. applicazione dei criteri previsti dalle linee guida per la
stipula dei protocolli tra regioni ed università alla disciplina dei rapporti
tra gli istituti e le università per quelli nei quali la prevalenza delle
strutture sia messa a disposizione delle attività formative dalle facoltà di
medicina e chirurgia;
h. salvaguardia dell'autonomia giuridico-amministrativa degli
istituti con personalità giuridica di diritto privato;
i.
armonizzazione delle
disposizioni sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale degli
istituti di diritto pubblico con quella delle aziende ospedaliere.
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi
dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sulla base del rispetto del principio
della programmazione sanitaria regionale e della specificità degli istituti
quanto al rapporto tra attività di ricerca e attività assistenziale, sono
stabiliti i criteri per il raccordo delle attività degli stessi istituti con la
programmazione regionale, in termini di definizione e di verifica dei programmi
di attività assistenziale e dei corrispondenti fabbisogni di finanziamento. Con
lo stesso provvedimento sono definiti i criteri per l'individuazione delle
prestazioni e delle funzioni assistenziali strettamente connesse con le
attività di ricerca corrente e finalizzata degli istituti, nonché le modalità
per il relativo finanziamento.
2. Sono organi degli Istituti di diritto pubblico:
a. il comitato di indirizzo, con funzioni di programmazione
strategica, composto da cinque membri, di cui due nominati dalla regione o
dalla provincia autonoma territorialmente interessata tra esperti di
riconosciuta esperienza in campo scientifico, uno dal Ministro della sanità,
uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
scelto tra una terna di nomi proposti dal comitato regionale di coordinamento
di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1998, n. 25; e uno mediante intesa tra il sindaco del comune e il presidente
della provincia dove l'istituto ha la sede legale, la cui nomina è effettuata
tenuto conto dell'esigenza di rappresentanza degli eventuali interessi
originari dell'istituto;
b. il direttore generale, con funzioni di gestione dell'ente,
di legale rappresentante dello stesso, e di presidenza del comitato di
indirizzo, nominato dal Ministro della sanità d'intesa con la regione o la provincia
autonoma territorialmente interessata tra esperti di riconosciuta esperienza
nel campo della gestione sanitaria;
c. il direttore scientifico, responsabile della gestione e dei
risultati della ricerca, nominato dal Ministro della sanità tra esperti di
riconosciuta esperienza in campo medico - scientifico nell'area di interesse
dell'istituto;
d. il comitato tecnico - scientifico, composto in misura
paritetica da membri di diritto e membri eletti dal personale che svolge
attività di ricerca, con funzioni consultive generali. Il parere del comitato è
obbligatorio per le questioni attinenti la programmazione dell'attività e la
definizione delle risorse destinate alla ricerca;
e. il collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 3 ter del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
1. Il direttore generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue
funzioni da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario, nominati,
con provvedimento motivato, dal direttore generale tra i soggetti in possesso
dei requisiti richiesti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore
scientifico, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è a tempo
pieno, regolato dal contratto di diritto privato, rinnovabile, e non può
comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età. Il trattamento
economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore
amministrativo è equiparato a quello delle corrispondenti figure delle aziende
sanitarie, quale definito ai sensi dell'articolo 3 - bis, comma 8, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Le
disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, riguardanti il direttore generale, il direttore sanitario ed il
direttore amministrativo delle aziende sanitarie si applicano, in quanto non
contrastanti con quelle della presente legge, ai soggetti indicati dal presente
comma. I professori universitari nominati direttori scientifici sono collocati
in aspettativa senza assegni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
13, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, e successive modificazioni.
3. Al personale degli istituti di diritto pubblico si applicano
le disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, e nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni. Ai concorsi per l'assunzione negli istituti si
applica il regolamento previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Il personale
laureato degli istituti di diritto pubblico operante nella ricerca clinica,
sperimentale e gestionale è soggetto allo stesso trattamento giuridico ed
economico, secondo modalità definite in sede di contrattazione collettiva
nazionale, tramite un apposito protocollo aggiuntivo, tenuto conto delle peculiarità
degli istituti e del raggiungimento degli obiettivi della ricerca biomedica,
nei limiti delle risorse finanziarie destinate al rinnovo del contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto sanità.
4. Alla copertura degli oneri inerenti all'attività di ricerca
sono destinate:
a. la quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, con riferimento al
n. 38 dell'allegato 1 alla stessa legge;
b. le entrate derivanti da erogazioni di liberalità disposte a
favore degli istituti di diritto pubblico
1. Sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni
regolamentari di cui all'articolo 2 sono sospesi i procedimenti concernenti
nuovi riconoscimenti di istituti.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti
di cui all'articolo 2, il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, è
abrogato.
Art. 4
(Disposizioni
transitorie e finali. Abrogazione)
1. In sede di prima applicazione dei regolamenti di cui
all'articolo 2, le funzioni del direttore amministrativo possono essere svolte
dai segretari generali degli istituti già riconosciuti, in servizio alla data
di entrata in vigore dei medesimi regolamenti in base alle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617. Qualora le
funzioni di direttore amministrativo siano attribuite a soggetti diversi dai
segretari generali, questi ultimi sono collocati in un ruolo corrispondente a
quello di appartenenza.
2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente
legge abbiano prestato servizio negli ultimi cinque anni per almeno tre anni
complessivi presso gli istituti di diritto pubblico in quanto titolari di borse
di studio e di contratti di ricerca a tempo determinato possono partecipare a
concorsi riservati per la copertura del 50 per cento dei posti vacanti della pianta
organica. Il servizio prestato è valutato come anzianità, secondo le norme
concorsuali vigenti.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti di cui all'articolo 2, d'intesa tra il Ministro della sanità e la
regione territorialmente interessata, sentito il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, si provvede alla revisione dei
riconoscimenti già attribuiti sulla base dei criteri stabiliti ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera b), consentendo ai singoli istituti
interessati l'adeguamento ai requisiti richiesti entro un termine non superiore
a dodici mesi dalla data di inizio del procedimento di revisione.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
assegnano, nel rispetto dei rapporti in essere, il personale dipendente dagli
istituti di diritto pubblico cui non sia rinnovato il riconoscimento ai sensi
del comma 3, alle aziende unità sanitarie locali o alle aziende ospedaliere. Il
personale dipendente da tali istituti può essere assegnato anche alle Università,
a domanda dell'interessato e previo assenso delle stesse.
5. I beni mobili ed immobili degli istituti di diritto pubblico
che a seguito del mancato rinnovo del riconoscimento cessino dallo svolgimento
delle funzioni di ricerca biomedica e di assistenza sono assegnati dalla
regione alle aziende sanitarie, secondo le indicazioni della programmazione
regionale.
6. I trasferimenti dei beni di cui al comma 5 sono effettuati
con provvedimento regionale che costituisce titolo per la trascrizione, ove
prevista, disposta con esenzione per gli enti interessati da ogni onere
relativo ad imposte e tasse.
7. L'attività di ricerca dell'ospedale "Bambino
Gesù", appartenente alla Santa Sede, è soggetta alla medesima disciplina
prevista per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto
pubblico, nell'ambito dei rapporti disciplinati dall'accordo tra il Governo
italiano e la Santa Sede, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995,
ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1995, n. 187.
8. Restano ferme le funzioni e la composizione del consiglio di
amministrazione dell'istituto "G. Gaslini" di Genova di cui
all'articolo 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della repubblica 31
luglio 1980, n. 617.
9. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269,
è abrogato.