n. 3856

                                                                                                                                                                            REDIGENTE

 

CAMERA DEI DEPUTATI

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO DALLA XII COMMISSIONE

(AFFARI SOCIALI)

 

IN SEDE REDIGENTE

(Articolo 96 del regolamento)

(Relatore: FIORONI)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro della sanità

(BINDI)

di concerto con il ministro della pubblica istruzione

e dell’università e della ricerca scientifica e

tecnologica

(BERLINGUER)

con il ministro del tesoro e del bilancio e della

programmazione economica

(CIAMPI)

e con il ministro per la funzione pubblica e degli affari

regionali

(BASSANINI)

 

 

Disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere

scientifico

Presentato il 12 giugno 1997

 

Deferito, in sede redigente, alla XII Commissione permanente (Affari Sociali)

Il 2000

 

BOZZA NON CORRETTA

Testo della XII Commissione

Disciplina degli Istituti ricovero e cura a carattere scientifico

C. 3856

9 febbraio 2000

Art. 1

(Definizione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico)

1.      Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono enti nazionali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, riconosciuti in base ai criteri della specializzazione disciplinare, della valutazione della qualità della ricerca biomedica svolta e dell’attività assistenziale correlata resa in coerenza con gli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale.

2.      Gli istituti hanno personalità giuridica di diritto pubblico e di diritto privato.

3.      Le strutture ed i presidi ospedalieri degli istituti sono qualificati ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione assoggettati alla disciplina per questi prevista compatibilmente con le finalità peculiari di ciascun istituto, che operano nei campi della ricerca biomedica, della organizzazione e della gestione dei servizi sanitari offrendo altresì prestazioni di ricovero e cura.

4.      Gli istituti forniscono agli organi e agli enti del Servizio sanitario nazionale il supporto scientifico, tecnico ed operativo per l’esercizio delle loro funzioni e per il perseguimento degli obiettivi determinati dal piano sanitario nazionale nelle materie oggetto della specializzazione disciplinare di ciascun istituto, nonché in materia di formazione continua del personale.

5.      Gli istituti di diritto pubblico sono sottoposti alla vigilanza del Ministro della sanità

Art. 2

(Disciplina regolamentare degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico)

1.      Alla disciplina dell’organizzazione e del funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di seguito denominati istituti, si provvede con uno o più regolamenti, emanati a norma dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, le Commissioni parlamentari competenti e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro 30 giorni. Gli schemi di regolamento di cui al presente comma sono altresì trasmessi per l'acquisizione del parere parlamentare alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica dopo che su di essi sono stati espressi i pareri della citata Conferenza unificata e gli altri pareri previsti da disposizioni di legge ovvero sono trascorsi i termini per l'espressione di tali pareri. Il parere parlamentare è espresso entro 45 giorni dalla data in cui il testo degli schemi di regolamento è effettivamente disponibile per l'organo competente.

2.      I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto, oltre che delle disposizioni di cui all'articolo 3, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni contenute nell'articolo 1 della presente legge nonché dei principi e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in quanto compatibili con la presente legge.

Art. 3.

(Principi e norme generali della disciplina)

1.      La disciplina regolamentare di cui all'articolo 2, comma 1, si attiene ai seguenti principi e norme generali della materia:

a.       le finalità di ricerca nel campo biomedico e in quello della organizzazione e della gestione dei servizi sanitari devono essere perseguite insieme con le prestazioni di ricovero e cura rese nelle strutture degli stessi istituti, nonché con la formazione continua e con l'aggiornamento degli operatori sanitari sui risultati della ricerca svolta e con la divulgazione dei medesimi;

b.      i criteri per il riconoscimento del carattere scientifico degli istituti e la relativa revisione sono stabiliti dal Ministro della sanità d’intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei seguenti principi:

1.      specializzazione disciplinare dell'attività di ricerca e coerenza della stessa con gli obiettivi della programmazione scientifica nazionale;

2.      predisposizione di un programma per l'attività di ricerca sperimentale e clinica e per l'assistenza ad essa correlata;

3.      valutazione dell'entità e della qualità sia dell'attività di ricerca, in rapporto ai livelli di assistenza, sia dell'attività di assistenza svolte nei cinque anni precedenti alla data della richiesta del riconoscimento;

4.      valutazione dell'adeguatezza della entità e della qualità delle strutture, delle attrezzature e del personale destinati all'attività di ricerca biomedica;

a.       i criteri stabiliti ai sensi della lettera b) costituiscono elementi di valutazione per la revisione dei riconoscimenti già attribuiti o per l'eventuale scorporo di singole strutture o presidi all'interno degli istituti già riconosciuti;

b.      previsione della istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una Commissione composta pariteticamente da esperti scientifici nazionali ed internazionali non legati da rapporti di collaborazione con istituti operanti sul territorio nazionale, per la valutazione delle richieste di riconoscimento e per la revisione dei riconoscimenti medesimi, ai sensi di quanto previsto dalla lettera c);

c.       i provvedimenti di riconoscimento di nuovi istituti e quelli relativi ai presidi ospedalieri e di ricerca afferenti agli istituti riconosciuti, nonché alle sedi decentrate degli stessi, sono adottati, ciascuno separatamente e sulla base delle richieste di riconoscimento presentate nel rispetto dei principi stabiliti ai sensi della lettera b), d'intesa tra il Ministro della sanità e la regione territorialmente interessata, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

d.      durata quinquennale del provvedimento di riconoscimento, con possibilità di revoca, nei casi previsti ai sensi della lettera g);

e.       previsione della predisposizione da parte di ciascun istituto di una relazione annuale sulle attività di ricerca biomedica ed assistenziale svolte nelle strutture sanitarie di ciascun istituto e di verifiche obbligatorie periodiche ogni tre anni dei riconoscimenti attribuiti, con particolare riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale in ordine alla priorità di ricerca, consentendo, sentita la regione interessata, la revoca del provvedimento di riconoscimento;

f.        previsione che gli istituti si attengano, nella erogazione delle prestazioni assistenziali correlate all'attività della ricerca biomedica, agli obiettivi e alle priorità della programmazione sanitaria regionale e nazionale, secondo le indicazioni dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3;

g.       applicazione dei criteri previsti dalle linee guida per la stipula dei protocolli tra regioni ed università alla disciplina dei rapporti tra gli istituti e le università per quelli nei quali la prevalenza delle strutture sia messa a disposizione delle attività formative dalle facoltà di medicina e chirurgia;

h.       salvaguardia dell'autonomia giuridico-amministrativa degli istituti con personalità giuridica di diritto privato;

i.         armonizzazione delle disposizioni sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale degli istituti di diritto pubblico con quella delle aziende ospedaliere.

1.      Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base del rispetto del principio della programmazione sanitaria regionale e della specificità degli istituti quanto al rapporto tra attività di ricerca e attività assistenziale, sono stabiliti i criteri per il raccordo delle attività degli stessi istituti con la programmazione regionale, in termini di definizione e di verifica dei programmi di attività assistenziale e dei corrispondenti fabbisogni di finanziamento. Con lo stesso provvedimento sono definiti i criteri per l'individuazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali strettamente connesse con le attività di ricerca corrente e finalizzata degli istituti, nonché le modalità per il relativo finanziamento.

2.      Sono organi degli Istituti di diritto pubblico:

a.       il comitato di indirizzo, con funzioni di programmazione strategica, composto da cinque membri, di cui due nominati dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente interessata tra esperti di riconosciuta esperienza in campo scientifico, uno dal Ministro della sanità, uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelto tra una terna di nomi proposti dal comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; e uno mediante intesa tra il sindaco del comune e il presidente della provincia dove l'istituto ha la sede legale, la cui nomina è effettuata tenuto conto dell'esigenza di rappresentanza degli eventuali interessi originari dell'istituto;

b.      il direttore generale, con funzioni di gestione dell'ente, di legale rappresentante dello stesso, e di presidenza del comitato di indirizzo, nominato dal Ministro della sanità d'intesa con la regione o la provincia autonoma territorialmente interessata tra esperti di riconosciuta esperienza nel campo della gestione sanitaria;

c.       il direttore scientifico, responsabile della gestione e dei risultati della ricerca, nominato dal Ministro della sanità tra esperti di riconosciuta esperienza in campo medico - scientifico nell'area di interesse dell'istituto;

d.      il comitato tecnico - scientifico, composto in misura paritetica da membri di diritto e membri eletti dal personale che svolge attività di ricerca, con funzioni consultive generali. Il parere del comitato è obbligatorio per le questioni attinenti la programmazione dell'attività e la definizione delle risorse destinate alla ricerca;

e.       il collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 3 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

1.      Il direttore generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario, nominati, con provvedimento motivato, dal direttore generale tra i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2.      Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore scientifico, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è a tempo pieno, regolato dal contratto di diritto privato, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è equiparato a quello delle corrispondenti figure delle aziende sanitarie, quale definito ai sensi dell'articolo 3 - bis, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, riguardanti il direttore generale, il direttore sanitario ed il direttore amministrativo delle aziende sanitarie si applicano, in quanto non contrastanti con quelle della presente legge, ai soggetti indicati dal presente comma. I professori universitari nominati direttori scientifici sono collocati in aspettativa senza assegni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

3.      Al personale degli istituti di diritto pubblico si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Ai concorsi per l'assunzione negli istituti si applica il regolamento previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Il personale laureato degli istituti di diritto pubblico operante nella ricerca clinica, sperimentale e gestionale è soggetto allo stesso trattamento giuridico ed economico, secondo modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale, tramite un apposito protocollo aggiuntivo, tenuto conto delle peculiarità degli istituti e del raggiungimento degli obiettivi della ricerca biomedica, nei limiti delle risorse finanziarie destinate al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto sanità.

4.      Alla copertura degli oneri inerenti all'attività di ricerca sono destinate:

a.       la quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fermo restando quanto disposto dall'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, con riferimento al n. 38 dell'allegato 1 alla stessa legge;

b.      le entrate derivanti da erogazioni di liberalità disposte a favore degli istituti di diritto pubblico

1.      Sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 2 sono sospesi i procedimenti concernenti nuovi riconoscimenti di istituti.

2.      A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 2, il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, è abrogato.

Art. 4

(Disposizioni transitorie e finali. Abrogazione)

1.      In sede di prima applicazione dei regolamenti di cui all'articolo 2, le funzioni del direttore amministrativo possono essere svolte dai segretari generali degli istituti già riconosciuti, in servizio alla data di entrata in vigore dei medesimi regolamenti in base alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617. Qualora le funzioni di direttore amministrativo siano attribuite a soggetti diversi dai segretari generali, questi ultimi sono collocati in un ruolo corrispondente a quello di appartenenza.

2.      I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio negli ultimi cinque anni per almeno tre anni complessivi presso gli istituti di diritto pubblico in quanto titolari di borse di studio e di contratti di ricerca a tempo determinato possono partecipare a concorsi riservati per la copertura del 50 per cento dei posti vacanti della pianta organica. Il servizio prestato è valutato come anzianità, secondo le norme concorsuali vigenti.

3.      Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 2, d'intesa tra il Ministro della sanità e la regione territorialmente interessata, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, si provvede alla revisione dei riconoscimenti già attribuiti sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), consentendo ai singoli istituti interessati l'adeguamento ai requisiti richiesti entro un termine non superiore a dodici mesi dalla data di inizio del procedimento di revisione.

4.      Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assegnano, nel rispetto dei rapporti in essere, il personale dipendente dagli istituti di diritto pubblico cui non sia rinnovato il riconoscimento ai sensi del comma 3, alle aziende unità sanitarie locali o alle aziende ospedaliere. Il personale dipendente da tali istituti può essere assegnato anche alle Università, a domanda dell'interessato e previo assenso delle stesse.

5.      I beni mobili ed immobili degli istituti di diritto pubblico che a seguito del mancato rinnovo del riconoscimento cessino dallo svolgimento delle funzioni di ricerca biomedica e di assistenza sono assegnati dalla regione alle aziende sanitarie, secondo le indicazioni della programmazione regionale.

6.      I trasferimenti dei beni di cui al comma 5 sono effettuati con provvedimento regionale che costituisce titolo per la trascrizione, ove prevista, disposta con esenzione per gli enti interessati da ogni onere relativo ad imposte e tasse.

7.      L'attività di ricerca dell'ospedale "Bambino Gesù", appartenente alla Santa Sede, è soggetta alla medesima disciplina prevista per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, nell'ambito dei rapporti disciplinati dall'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1995, n. 187.

8.      Restano ferme le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione dell'istituto "G. Gaslini" di Genova di cui all'articolo 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della repubblica 31 luglio 1980, n. 617.

9.      L'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, è abrogato.