DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1993, n.269

Riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ,a norma dell’art.1,lettera b),della legge 23 ottobre 1992,n 421

 Art.1 Natura e finalità.

1. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono enti nazionali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, e perseguono finalità di ricerca nel campo biomedico ed in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari, insieme con prestazioni di ricovero e cura.

2. Gli istituti hanno personalità giuridica di diritto pubblico e di diritto privato.

3. Le strutture ed i presidi ospedalieri degli istituti sono qualificati ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione e assoggettati alla disciplina per questi prevista, compatibilmente con le finalità peculiari di ciascun istituto.

4. Gli istituti forniscono agli organi ed enti del Servizio Sanitario nazionale il supporto tecnico ed operativo per l’esercizio delle loro funzioni e per il perseguimento degli obbiettivi del piano Sanitario nazionale in materia di ricerca sanitaria, nonché, di formazione continua del personale.

 Art.2 Competenze statali.

1. Al Ministero della Sanità compete:

a) il riconoscimento del carattere scientifico degli istituti e la relativa revoca;

b) la definizione dei caratteri generali per la redazione degli statuti e dei regolamenti degli istituti;

c) l’attività di controllo;

d) l’alta vigilanza .

2. I provvedimenti di cui alla lettera a) del comma 1, sono emanati sentiti il Ministro del Tesoro, il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome.

3. Entro cento venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento emanato con decreto del presidente della Repubblica previa deliberazione del consiglio dei Ministri, su proposta del ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Provincie autonome sono disciplinati:

a) i criteri generali per il riconoscimento degli Istituti e la definizione delle strutture e attrezzature destinate alla attività di ricerca biomedica, organizzativa e gestionale dei servizi sanitari, nonché, dell’attività di ricerca ed assistenza svolta, necessarie per il riconoscimento;

b) le procedure per il riconoscimento e la revoca del carattere scientifico degli istituti,

c) le norme transitorie per la revisione dei riconoscimenti già concessi.

d) gli atti degli istituti sottoposti al controllo e il relativo procedimento;

e) i criteri generali per l’adeguamento degli statuti e dei regolamenti da parte degli Istituti;

f) l’istituzione e la disciplina in ciascun istituto di comitati per la valutazione etica

g) le convenzioni fra istituti per realizzare programmi comuni nel settore della ricerca biomedica, nell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, nella sperimentazione di interesse generale e nella formazione continua professionale;

h) le procedure per lo svolgimento di ricerche finalizzate e a pagamento;

i) i criteri per la valutazione dei costi e dei rendimenti e per la utilizzazione delle risorse allo scopo di ridurre l’onere a carico dei bilanci pubblici;

l) l’attività del Direttore Scientifico che assume la responsabilità complessiva delle attività di ricerca anche per quanto attiene alla gestione delle risorse ad essa destinate nel quadro della programmazione dell’istituto.

4. E’ fatta salva l’autonomia giuridico amministrativa degli istituti con personalità giuridica di diritto privato.

 Art.3 Organizzazione

1. Sono organi degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico:

1) il consiglio di amministrazione

2)Il direttore generale

3) il collegio dei revisori .

4) Il comitato tecnico scientifico.

2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate, con decreto del presidente della repubblica, previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Sanità, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regione le provincie autonome, modalità di nomina, composizione, durata, attribuzioni funzionamenti degli organi. Con lo stesso decreto sono altresì disciplinate le modalità di nomina del Direttore scientifico e le relative attribuzioni.

3. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502,per gli organi di cui al comma 1 ,numeri 2) e 3)

Art.4 Personale

1. Il rapporto di lavoro del personale degli istituti di diritto pubblico è disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, e nel decreto legislativo 3 .2.1993, n.29.

2. Ai concorsi per l’assunzione negli istituti si applica il regolamento previsto dall’art.18,comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502.

3. Con regolamento adottato ai sensi dell’art.17 della legge 23 agosto 1988 ,n.400 entro tre mesi dall’emanazione del regolamento di cui al comma 1 la predetta disciplina viene adeguata –limitatamente al personale addetto alla ricerca –con particolare riguardo ai titoli specifici per la partecipazione ai concorsi ,al numero e alla tipologia delle prove di esame, alla nomina e alla composizione delle commissioni esaminatrici.

4. Ai fini delle assunzioni negli istituti di diritto privato si applicano i requisiti previsti dal decreto legislativo 30.12.1992. n.502.

Art.5 Patrimonio e contabilità

1.       Al patrimonio e alla contabilità degli istituti si applicano le disposizioni previste per le aziende ospedaliere del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n.502

2.       Gli istituti con personalità giuridica di diritto privato adottano bilanci e ogni altro documento contabile separati per ogni singolo presidio ,in ogni caso, distinti da quelli delle fondazioni o di altri soggetti di cui facciano parte.

3. Le donazioni a favore degli istituti, che abbiano ad oggetto beni immobili con specifica

destinazione a finalità sanitarie sono esenti dalle imposte di donazione, ipotecarie e

catastali.

Art.6 Ricerca di base e finalizzata. Finanziamento.

1.       L’attività scientifica di base degli istituti è diretta a sviluppare le conoscenze in settori

specifici della biomedicina e della Sanità pubblica;

2.       I progetti di ricerca finalizzata tendono al raggiungimento di particolari obiettivi.

3. La ricerca scientifica svolta dagli istituti è finanziata con stanziamenti previsti dall’art.

12, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1992 n. 502, determinati secondo le indicazioni

della commissione della ricerca sanitaria e con entrate assicurate dalle regioni e da altri

organismi.

4. Il finanziamento dell’attività scientifica di cui al comma 1 è disposto dal Ministro della

Sanità, mediante l’erogazione di fondi, anche su base pluriennale.

5. L’attività di assistenza sanitaria svolta dagli istituti è finanziata dalla regione competente

per territorio, sulla base delle disposizioni sugli ospedali di rilievo nazionale e di alta

specialità di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502.

Art. 7 Norme finali.

1.       Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede, d’intesa con la conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome alla revisione dei riconoscimenti già attribuiti con particolare riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale in ordine alle priorità di ricerca.

2.       I membri dei consigli di amministrazione degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico e i commissari straordinari in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati fino all’insediamento del direttore generale e del nuovo consiglio di amministrazione e comunque non oltre il 30 giugno 1994.

3.       Fermo restando il disposto di cui all’art.4,comma 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n.502,l’attività di ricerca dell’ospedale Bambino Gesù appartente alla Santa Sede,è disciplinata ,limitatamente al periodo di riconoscimento quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ,secondo le modalità previste dal presente decreto per gli istituti di ricovero e cura aventi personalità giuridica pubblica

4.       Restano ferme le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione dell’istituto G.Gaslini di Genova di cui all’art.3,ultimo comma ,del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980 n.617.

5.       Ai concorsi in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni contenute nell’art.18,comma 2,del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n.502 e nell’art.26,commi 3 e 4 ,del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29.

6.       Gli istituti entro 90 giorni dall’emanazione del decreto previsto dall’art.2 comma 3 adeguano i propri statuti e regolamenti; decorso tale termine, il Ministro della Sanità provvede in via sostitutiva.

7.       Il parere o l’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le provincie autonome, ove previsti dal presente decreto, sono resi entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, i provvedimenti relativi sono, comunque, adottati.

Art.8 Abrogazioni

1.       Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed in particolare il

decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.617, nonché i commi 7, 8 ,9 e

10 dell’art.42 della legge 23 dicembre 1978, n.833.

2.       L’abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dall’entrata in vigore dei regolamenti

previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.