DECRETO
LEGISLATIVO 30 giugno 1993, n.269
Riordinamento degli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico ,a norma dell’art.1,lettera b),della
legge 23 ottobre 1992,n 421
Art.1
Natura e finalità.
1. Gli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico sono enti nazionali dotati di autonomia
organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, e
perseguono finalità di ricerca nel campo biomedico ed in quello della
organizzazione e gestione dei servizi sanitari, insieme con prestazioni di
ricovero e cura.
2. Gli istituti
hanno personalità giuridica di diritto pubblico e di diritto privato.
3. Le strutture
ed i presidi ospedalieri degli istituti sono qualificati ospedali di rilievo
nazionale e di alta specializzazione e assoggettati alla disciplina per questi
prevista, compatibilmente con le finalità peculiari di ciascun istituto.
4. Gli istituti
forniscono agli organi ed enti del Servizio Sanitario nazionale il supporto
tecnico ed operativo per l’esercizio delle loro funzioni e per il perseguimento
degli obbiettivi del piano Sanitario nazionale in materia di ricerca sanitaria,
nonché, di formazione continua del personale.
Art.2
Competenze statali.
1. Al Ministero
della Sanità compete:
a) il
riconoscimento del carattere scientifico degli istituti e la relativa revoca;
b) la
definizione dei caratteri generali per la redazione degli statuti e dei
regolamenti degli istituti;
c) l’attività di
controllo;
d) l’alta
vigilanza .
2. I
provvedimenti di cui alla lettera a) del comma 1, sono emanati sentiti il
Ministro del Tesoro, il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica e la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Provincie autonome.
3. Entro cento
venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento
emanato con decreto del presidente della Repubblica previa deliberazione del
consiglio dei Ministri, su proposta del ministro della Sanità, di concerto con
il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica sentita
la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Provincie
autonome sono disciplinati:
a) i criteri generali per
il riconoscimento degli Istituti e la definizione delle strutture e
attrezzature destinate alla attività di ricerca biomedica, organizzativa e
gestionale dei servizi sanitari, nonché, dell’attività di ricerca ed assistenza
svolta, necessarie per il riconoscimento;
b) le procedure per il
riconoscimento e la revoca del carattere scientifico degli istituti,
c) le norme
transitorie per la revisione dei riconoscimenti già concessi.
d) gli atti
degli istituti sottoposti al controllo e il relativo procedimento;
e) i criteri
generali per l’adeguamento degli statuti e dei regolamenti da parte degli
Istituti;
f) l’istituzione
e la disciplina in ciascun istituto di comitati per la valutazione etica
g) le
convenzioni fra istituti per realizzare programmi comuni nel settore della
ricerca biomedica, nell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, nella
sperimentazione di interesse generale e nella formazione continua
professionale;
h) le procedure
per lo svolgimento di ricerche finalizzate e a pagamento;
i) i criteri per
la valutazione dei costi e dei rendimenti e per la utilizzazione delle risorse
allo scopo di ridurre l’onere a carico dei bilanci pubblici;
l) l’attività
del Direttore Scientifico che assume la responsabilità complessiva delle
attività di ricerca anche per quanto attiene alla gestione delle risorse ad
essa destinate nel quadro della programmazione dell’istituto.
4. E’ fatta
salva l’autonomia giuridico amministrativa degli istituti con personalità
giuridica di diritto privato.
Art.3
Organizzazione
1. Sono organi
degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico:
1) il consiglio
di amministrazione
2)Il direttore
generale
3) il collegio
dei revisori .
4) Il comitato
tecnico scientifico.
2. Entro 120
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate,
con decreto del presidente della repubblica, previa deliberazione del consiglio
dei ministri, su proposta del ministro della Sanità, sentita la conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regione le provincie autonome,
modalità di nomina, composizione, durata, attribuzioni funzionamenti degli
organi. Con lo stesso decreto sono altresì disciplinate le
modalità di nomina del Direttore scientifico e le relative attribuzioni.
3. Restano ferme
le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502,per gli organi
di cui al comma 1 ,numeri 2) e 3)
Art.4
Personale
1. Il rapporto
di lavoro del personale degli istituti di diritto pubblico è disciplinato dalle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, e nel
decreto legislativo 3 .2.1993, n.29.
2. Ai concorsi
per l’assunzione negli istituti si applica il regolamento previsto
dall’art.18,comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502.
3. Con
regolamento adottato ai sensi dell’art.17 della legge 23 agosto 1988 ,n.400
entro tre mesi dall’emanazione del regolamento di cui al comma 1 la predetta
disciplina viene adeguata –limitatamente al personale addetto alla ricerca –con
particolare riguardo ai titoli specifici per la partecipazione ai concorsi ,al
numero e alla tipologia delle prove di esame, alla nomina e alla composizione
delle commissioni esaminatrici.
4. Ai fini delle
assunzioni negli istituti di diritto privato si applicano i requisiti previsti
dal decreto legislativo 30.12.1992. n.502.
Art.5
Patrimonio e contabilità
1.
Al patrimonio e alla contabilità degli istituti si applicano le
disposizioni previste per le aziende ospedaliere del decreto legislativo 30
dicembre 1992,n.502
2.
Gli istituti con personalità giuridica di diritto privato adottano
bilanci e ogni altro documento contabile separati per ogni singolo presidio ,in
ogni caso, distinti da quelli delle fondazioni o di altri soggetti di cui
facciano parte.
3. Le donazioni
a favore degli istituti, che abbiano ad oggetto beni immobili con specifica
destinazione a
finalità sanitarie sono esenti dalle imposte di donazione, ipotecarie e
catastali.
Art.6
Ricerca di base e finalizzata. Finanziamento.
1.
L’attività scientifica di base degli istituti è diretta a
sviluppare le conoscenze in settori
specifici della biomedicina e della Sanità pubblica;
2.
I progetti di ricerca finalizzata tendono al raggiungimento di
particolari obiettivi.
3. La ricerca
scientifica svolta dagli istituti è finanziata con stanziamenti previsti
dall’art.
12, comma 2, del
D.L. 30 dicembre 1992 n. 502, determinati secondo le indicazioni
della
commissione della ricerca sanitaria e con entrate assicurate dalle regioni e da
altri
organismi.
4. Il
finanziamento dell’attività scientifica di cui al comma 1 è disposto dal
Ministro della
Sanità, mediante
l’erogazione di fondi, anche su base pluriennale.
5. L’attività di
assistenza sanitaria svolta dagli istituti è finanziata dalla regione
competente
per territorio,
sulla base delle disposizioni sugli ospedali di rilievo nazionale e di alta
specialità di
cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502.
Art. 7 Norme finali.
1.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
si provvede, d’intesa con la conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le provincie autonome alla revisione dei riconoscimenti già attribuiti con
particolare riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale in ordine
alle priorità di ricerca.
2.
I membri dei consigli di amministrazione degli istituti con
personalità giuridica di diritto pubblico e i commissari straordinari in carica
alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati fino
all’insediamento del direttore generale e del nuovo consiglio di
amministrazione e comunque non oltre il 30 giugno 1994.
3.
Fermo restando il disposto di cui all’art.4,comma 13 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992,n.502,l’attività di ricerca dell’ospedale Bambino
Gesù appartente alla Santa Sede,è disciplinata ,limitatamente al periodo di
riconoscimento quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
,secondo le modalità previste dal presente decreto per gli istituti di ricovero
e cura aventi personalità giuridica pubblica
4.
Restano ferme le funzioni e la composizione del consiglio di
amministrazione dell’istituto G.Gaslini di Genova di cui all’art.3,ultimo comma
,del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980 n.617.
5.
Ai concorsi in atto alla data di entrata in vigore del presente
decreto si applicano le disposizioni contenute nell’art.18,comma 2,del decreto
legislativo 30 dicembre 1992,n.502 e nell’art.26,commi 3 e 4 ,del decreto
legislativo 3 febbraio 1993 n.29.
6.
Gli istituti entro 90 giorni dall’emanazione del decreto previsto
dall’art.2 comma 3 adeguano i propri statuti e regolamenti; decorso tale
termine, il Ministro della Sanità provvede in via sostitutiva.
7.
Il parere o l’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato le regioni e le provincie autonome, ove previsti dal presente
decreto, sono resi entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso
tale termine, i provvedimenti relativi sono, comunque, adottati.
Art.8
Abrogazioni
1.
Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto
ed in particolare il
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.617,
nonché i commi 7, 8 ,9 e
10 dell’art.42 della legge 23 dicembre 1978, n.833.
2.
L’abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dall’entrata in vigore
dei regolamenti
previsti dal
presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.