testo in vigore dal: 11-11-2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato
dall'articolo 1, comma 5, della legge 1° agosto 2003, n. 200, di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 24 luglio
2003;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
10 ottobre 2003;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la
funzione pubblica e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Natura e finalita'
1. Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono enti a rilevanza
nazionale dotati di autonomia e personalita'
giuridica che, secondo standards di eccellenza, perseguono finalita' di ricerca,
prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello
dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di
ricovero e cura di alta specialita'.
2. Ferme restando le funzioni di vigilanza e di controllo spettanti al Ministero
della salute, alle Regioni competono le funzioni legislative e regolamentari
connesse alle attivita' di assistenza e di ricerca svolte dagli Istituti di cui
al comma 1, da esercitarsi nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla
normativa vigente in materia di ricerca biomedica e tutela della salute.
Art. 2.
Trasformazione degli Istituti in Fondazioni
1. Su istanza della Regione in cui l'Istituto ha la sede prevalente
di attivita' clinica e di ricerca, con decreto adottato dal Ministro
della salute, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
di diritto pubblico esistenti alla data di entrata in vigore della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, ferma restandone la natura pubblica,
possono essere trasformati in Fondazioni di rilievo nazionale aventi
le finalita' di cui all'articolo 1, aperte alla partecipazione di
soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero
della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze. Gli enti
trasformati assumono la denominazione di Fondazione IRCCS.
2. Sono enti fondatori il Ministero della salute, la Regione ed il
Comune in cui l'Istituto da trasformare ha la sede effettiva di
attivita' e, quando siano presenti, i soggetti rappresentativi degli
interessi originari. Altri enti pubblici e soggetti privati, che
condividano gli scopi della fondazione ed intendano contribuire al
loro raggiungimento, possono aderire in qualita' di partecipanti,
purche' in assenza di conflitto di interessi: gli statuti, in
conformita' al presente decreto legislativo, disciplinano le
modalita' e le condizioni della loro partecipazione, ivi compreso
l'apporto patrimoniale loro richiesto all'atto della adesione e le
modalita' di rappresentanza nel consiglio di amministrazione.
3. Le Fondazioni IRCCS hanno durata illimitata. Ad esse sono
trasferiti, in assenza di oneri, i rapporti attivi e passivi, il
patrimonio mobiliare e immobiliare ed il personale degli Istituti
trasformati.
4. Nei confronti dell'Istituto «Giannina Gaslini» di Genova le
disposizioni di cui al comma 1 si attuano mediante il suo
accorpamento con l'esistente Fondazione «Gerolamo Gaslini», in quanto
rappresentativa degli interessi originari, nel rispetto delle
previsioni statutarie e degli atti di fondazione in materia di
funzioni e composizione degli organi e di separazione delle gestioni.
Sulla proposta di accorpamento e sul testo del nuovo statuto il
Presidente della Regione acquisisce il parere obbligatorio della
Fondazione.
Art. 3.
Statuti delle Fondazioni
1. Ai fini di cui all'articolo 2, la regione interessata inoltra
l'istanza di trasformazione da Istituto di ricovero e cura a
carattere scientifico - IRCCS in «Fondazione IRCCS» al Ministero
della salute, unitamente ad una proposta di testo statutario. Il
Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della Regione
interessata, approva il testo definitivo e dispone con decreto la
trasformazione. Alle Fondazioni IRCCS si applicano, per quanto
compatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo, le
disposizioni di cui al Libro I, Titolo II del codice civile.
2. Nello statuto deve essere comunque previsto che il consiglio di
amministrazione della Fondazione IRCCS sia composto da non piu' di
sette consiglieri, dei quali tre designati dal Ministro della salute,
tre dal Presidente della Regione e uno dal Comune in cui insiste la
sede prevalente di attivita' clinica e di ricerca, se si tratta di
Comune con piu' di diecimila abitanti, ovvero dalla Conferenza dei
sindaci, qualora il Comune abbiadimensione demografica inferiore. In
caso di presenza di soggetti rappresentativi degli interessi
originari e/o di soggetti partecipanti, ai sensi dell'articolo 2,
com-ma 1, il numero dei consiglieri e' elevabile fino a nove per
consentire l'elezione di un rappresentante degli interessi originari
e di uno dei soggetti partecipanti. In caso di Istituti aventi sedi
in piu' Regioni, uno dei consiglieri di nomina regionale e' designato
congiuntamente, a norma di statuto, dai Presidenti delle Regioni in
cui insiste almeno una sede dell'Istituto.
3. Il Presidente della Fondazione IRCCS e' scelto dal consiglio di
amministrazione tra i componenti nominati dal Ministro della salute e
dal Presidente della Regione competente.
4. Lo statuto delle Fondazioni IRCCS deve disciplinare
l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, separando le funzioni
di indirizzo e verifica, riservate al consiglio di amministrazione,
dalle funzioni di gestione, demandate ad un direttore generale,
nominato dal consiglio di amministrazione tra soggetti esterni allo
stesso e dalle funzioni di direzione scientifica, affidate ad un
direttore scientifico, nominato dal Ministro della salute, sentito il
Presidente della Regione. Lo statuto deve prevedere maggioranze
qualificate per l'assunzione delle determinazioni piu' rilevanti per
la vita e l'attivita' dell'ente.
5. In caso di inerzia da parte del consiglio di amministrazione, il
Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della Regione
interessata, nomina un commissario ad acta, che provvede all'adozione
dello statuto nei sessanta giorni successivi alla nomina.
6. I Commissari straordinari in carica alla data di entrata in
vigore del presente decreto cessano all'insediamento dei primi
consigli di amministrazione.
Art. 4.
Collegio sindacale
1. Il collegio sindacale:
a) verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il
profilo economico;
b) vigila sull'osservanza della legge;
c) accerta la regolare tenuta della contabilita' e la conformita'
del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili,
ed effettua periodicamente verifiche di cassa.
2. I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di
ispezione e controllo, anche individualmente.
3. Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed e' composto da
cinque membri, di cui due designati dalla Regione, uno designato dal
Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della salute
e uno dall'organismo di rappresentanza delle autonomie locali. In
caso di strutture nelle quali insiste la prevalenza del corso
formativo della Facolta' di medicina e chirurgia ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, il membro designato dalle autonomie locali
viene sostituito da un membro designato dal Rettore dell'Universita'.
4. Il direttore generale nomina il collegio sindacale.
5. Il Presidente del collegio sindacale viene eletto dai sindaci
all'atto della prima seduta.
6. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti
nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero
della giustizia, ovvero fra i funzionari del Ministero dell'economia
e delle finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni le
funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali.
Art. 5.
Istituti non trasformati
1. Con atto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: «Conferenza Stato-regioni», sono disciplinate le modalita' di organizzazione, di gestione e di funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazioni, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo da quelle di gestione e di attuazione, nonche' di salvaguardia delle specifiche esigenze riconducibili alla attivita' di ricerca e alla partecipazione alle reti nazionali dei centri di eccellenza assistenziale, prevedendo altresi' che il direttore scientifico responsabile della ricerca sia nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Regione interessata.
Art. 6.
Norme di organizzazione comuni
1. Le Fondazioni IRCCS, cosi' come gli IRCCS non trasformati,
informano la propria attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed
economicita' e sono tenuti al rispetto del vincolo di bilancio,
attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti
di risorse finanziarie per specifiche attivita' istituzionali. Essi
organizzano la propria struttura mediante centri di costo in grado di
programmare e rendicontare la gestione economica, amministrativa e
delle risorse umane e strumentali.
Art. 7.
Patrimonio
1. Il patrimonio delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non
trasformati e' costituito da:
a) i beni mobili e immobili di proprieta';
b) i conferimenti degli eventuali partecipanti;
c) i lasciti, le donazioni, le eredita' e le erogazioni di
qualsiasi genere, che siano accettati dagli Organi competenti.
2. Costituiscono ricavi delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non
trasformati:
a) i proventi derivanti dall'esercizio delle attivita'
istituzionali ed eventuali specifici finanziamenti pubblici e
privati;
b) i frutti e le rendite generati dai beni non direttamente
utilizzati per l'assolvimento delle finalita' istituzionali;
c) i proventi derivanti dall'esercizio delle attivita'
strumentali di cui all'articolo 9;
d) i lasciti, le donazioni, le eredita' e le erogazioni di
qualsiasi genere che siano accettati dagli organi competenti e non
imputati a patrimonio.
3. Le Fondazioni IRCCS e gli Istituti non trasformati adottano la
contabilita' di tipo economico-patrimoniale.
4. Entro novanta giorni dal loro insediamento, i consigli di
amministrazione delle Fondazioni IRCCS redigono la stato
patrimoniale, individuando i beni direttamente utilizzati per gli
scopi istituzionali, da considerarsi indisponibili ed inalienabili.
5. Il regime fiscale relativo alle erogazioni liberali effettuate
dai soggetti privati a favore delle Fondazioni IRCCS, di cui
all'articolo 2, comma 1, e' determinato, al fine di assicurare
l'armonizzazione delle disposizioni recate dall'articolo 42, comma 1,
lettera l), e dal com-ma 3, del medesimo articolo della legge
16 gennaio 2003, n. 3, in sede di attuazione dell'articolo 3 della
legge 7 aprile 2003, n. 80.
Art. 8.
Funzioni di ricerca e di assistenza
1. L'attivita' di ricerca delle Fondazioni e degli Istituti non
trasformati di cui al presente decreto legislativo e' prevalentemente
clinica e traslazionale e si distingue in corrente e finalizzata.
2. E' ricerca corrente l'attivita' di ricerca scientifica diretta a
sviluppare la conoscenza nell'ambito della biomedicina e della
sanita' pubblica. E' ricerca finalizzata l'attivita' di ricerca
scientifica attuata attraverso specifici progetti e diretta al
raggiungimento dei particolari e prioritari obiettivi, biomedici e
sanitari, individuati dal Piano sanitario nazionale.
3. Le Fondazioni IRCCS e gli Istituti non trasformati programmano l'attivita' di ricerca in coerenza con il programma di ricerca
sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e con gli atti di
programmazione regionale in materia, privilegiando i progetti
eseguibili in rete e quelli sui quali possono aggregarsi piu' enti,
anche al fine di evitare duplicazioni di attivita' e dispersione dei
finanziamenti.
4. Le Fondazioni IRCCS e gli Istituti non trasformati attuano
misure idonee di collegamento e sinergia con altre strutture di
ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, con le Universita', con istituti di riabilitazione e con analoghe strutture
a decrescente intensita' di cura, avvalendosi, in particolare, delle
reti di cui all'articolo 43 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
all'interno delle quali attuare comuni progetti di ricerca, praticare
comuni protocolli di assistenza, operare la circolazione delle
conoscenze e del personale con l'obiettivo di garantire al paziente
le migliori condizioni assistenziali e le terapie piu' avanzate,
nonche' le ricerche pertinenti.
5. Al fine di trasferire i risultati della ricerca in ambito
industriale e salvaguardando comunque la finalita' pubblica della
ricerca, le istituzioni e gli enti disciplinate dal presente decreto
legislativo possono stipulare accordi e convenzioni, costituire e/o
partecipare a consorzi, societa' di persone o di capitali, con
soggetti pubblici e privati di cui sia accertata la qualificazione e l'idoneita'. In nessun caso eventuali perdite dei consorzi e delle
societa' partecipate possono essere poste a carico della gestione
degli enti. I predetti rapporti devono disciplinare:
a) le modalita' di distribuzione dei profitti connessi alla
eventuale brevettazione dei risultati ed al loro sfruttamento,
vincolandone in ogni caso la destinazione al finanziamento delle
attivita' istituzionali;
b) adeguate regole di trasparenza dei flussi finanziari, con
obblighi di rendicontazione;
c) obiettivi e tempi certi per il loro raggiungimento;
d) idonee modalita' di informazione, verifica e controllo
dell'andamento del programma da parte degli organi di indirizzo e
degli organi di gestione.
6. Nell'ambito dei progetti di ricerca di cui al presente articolo
e senza oneri aggiuntivi, gli enti possono sperimentare nuove
modalita' di collaborazione con ricercatori medici e non medici,
anche attraverso la contitolarita' di quote o azioni negli enti e
societa' di cui al comma 5.
7. Le Fondazioni e gli Istituti non trasformati svolgono attivita'
di alta formazione nell'ambito delle discipline e attivita' di
riferimento.
Art. 9.
Attivita' strumentali
1. Le Fondazioni IRCCS e gli Istituti non trasformati possono
esercitare attivita' diverse da quelle istituzionali, purche'
compatibili con le finalita' di cui all'articolo 1, per le quali
possono stipulare accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a
consorzi e societa' di persone o di capitali con soggetti pubblici e
privati, scelti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
I proventi derivati dalle attivita' di cui al presente articolo
devono essere destinati in misura prevalente alla attivita' di
ricerca e di qualificazione del personale. In nessun caso eventuali
perdite dei predetti soggetti possono essere poste a carico della
gestione delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati.
Art. 10.
Finanziamenti
1. L'attivita' di ricerca delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti
non trasformati, nei limiti ed in coerenza con i programmati
obiettivi di finanza pubblica del vigente Documento di programmazione
economico-finanziaria (DPEF), e' finanziata a valere sugli
stanziamenti di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonche' dalle
Regioni e da altri organismi pubblici e privati. Nella ripartizione
dei fondi di cui al citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, sono riservate apposite quote, annualmente stabilite dal
Ministro della salute, per il finanziamento di progetti gestiti
mediante organizzazioni in rete e sono favorite forme di co-finanziamento.
2. L'attivita' assistenziale, attuata in coerenza con la
programmazione sanitaria regionale, e' finanziata a prestazione dalla
Regione competente per territorio, in base ai tetti di spesa ed ai
volumi di attivita' predeterminati annualmente dalla programmazione
regionale, nonche' sulla base di funzioni concordate con le Regioni.
3. E' fatto divieto di utilizzare i finanziamenti destinati all'attivita' di ricerca per fini diversi.
4. Le Fondazioni IRCCS e gli Istituti non trasformati inviano
trimestralmente alle Regioni e Province autonome di appartenenza e al
Sistema informativo del Ministero della salute, le informazioni
richieste utilizzando la stessa procedura prevista per le Aziende
sanitarie e ospedaliere.
Art. 11.
Personale
1. Nelle Fondazioni di cui all'articolo 2 il rapporto di lavoro del
personale ha natura privatistica. Il personale dipendente alla data
di trasformazione in Fondazione mantiene, ad esaurimento, il rapporto
di lavoro di diritto pubblico e puo' optare per un contratto di
diritto privato entro centottanta giorni dal decreto di
trasformazione. Al personale che non opta per il rapporto di lavoro
privato continua ad applicarsi la disciplina prevista dai decreti
legislativi 30 dicembre 1992, n. 502, e 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni; per detto personale nulla e' innovato sul
piano della contrattazione collettiva nazionale di comparto.
Per il
personale delle Fondazioni di cui all'articolo 2, che opta per il
rapporto di lavoro privato e per quello di nuova assunzione nelle
stesse Fondazioni si applicano trattamenti economici derivanti da
finanziamenti pubblici non superiori a quelli previsti dai contratti
pubblici della dirigenza medica e non medica e del comparto sanita'.
2. Negli Istituti non trasformati, il trattamento giuridico ed
economico del personale e' sottoposto alla disciplina del citato
decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonche' alla contrattazione collettiva nazionale di
comparto. La commissione di cui al comma 2 dell'articolo 15-ter del
decreto legislativo n. 502 del 1992 e' composta, oltre che dal
direttore scientifico, che la presiede, da due dirigenti dei ruoli
del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti a una
struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui
uno scelto dal Comitato tecnico scientifico e uno individuato dal
direttore generale. Nei medesimi Istituti e' consentita l'assunzione
diretta, di diritto privato a tempo determinato, per incarichi
afferenti i progetti finalizzati di ricerca sulla base di specifici
requisiti di natura professionale.
3. Nelle Fondazioni e negli Istituti non trasformati gli incarichi
di direttore generale, direttore scientifico, direttore
amministrativo e direttore sanitario sono di natura autonoma,
esclusivi e di durata non inferiore a tre anni e non superiore a
cinque.
Il direttore generale deve essere in possesso del diploma di
laurea e avere svolto un'esperienza qualificata di direzione in enti,
aziende, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione
con autonomia gestionale e diretta responsabilita' delle risorse
umane, tecniche e finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la
nomina. Il direttore scientifico deve essere in possesso di
comprovate capacita' scientifiche e manageriali. Il direttore
sanitario deve essere laureato in medicina e chirurgia e avere svolto
un'esperienza almeno quinquennale di direzione tecnico-sanitaria in
enti, aziende o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o
grande dimensione. Il direttore amministrativo deve essere in
possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche
ed avere svolto un'esperienza almeno quinquennale di direzione
tecnica o amministrativa in enti, aziende o strutture sanitarie,
pubbliche o private, di media o grande dimensione. Le funzioni di
direttore sanitario e di direttore amministrativo cessano al
compimento del sessantacinquesimo anno di eta', fermi restando gli
effetti di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503.
Art. 12.
Istituti di diritto privato
1. E' fatta salva l'autonomia giuridico-ammministrativa degli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto
privato.
2. L'assunzione di personale sanitario dipendente presso gli
Istituti di diritto privato e' subordinata all'espletamento di
procedure di selezione e di valutazione dei candidati atte a
verificarne la professionalita' e l'esperienza; l'assunzione e'
comunque condizionata al possesso degli stessi requisiti previsti per
le corrispondenti qualifiche degli enti e strutture del Servizio
sanitario nazionale.
Art. 13.
Riconoscimento
1. L'istituzione di nuovi Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico deve essere coerente e compatibile con la programmazione
sanitaria della Regione interessata; essa e' subordinata al
riconoscimento di cui al comma 3 ed avviene con riferimento a
un'unica specializzazione disciplinare coerente con gli obiettivi
della programmazione scientifica nazionale di cui all'articolo
12-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive
modificazioni e integrazioni ed ai soli presidi nei quali la stessa
attivita' e' svolta. I policlinici possono essere riconosciuti con
riferimento a non piu' di due discipline, purche' tra loro
complementari e integrate.
In caso di riconoscimento di strutture
nelle quali insiste la prevalenza del corso formativo della Facolta'
di medicina e chirurgia e per le quali l'Universita' contribuisce in
misura pari ad almeno un terzo del patrimonio indisponibile della
costituenda Fondazione, il Consiglio di amministrazione di cui
all'articolo 3, comma 2, e' composto da due componenti designati dal
Ministro della salute, due dal Presidente della Regione, due dal
Rettore dell'Universita' e uno dal Comune in cui insiste la sede
prevalente di attivita' clinica e di ricerca, se trattasi di Comune
con piu' di diecimila abitanti, ovvero dalla Conferenza dei Sindaci,
qualora il Comune abbia dimensione demografica inferiore.
In caso di
presenza di soggetti rappresentativi degli interessi originari e/o di
soggetti partecipanti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, il numero
dei consiglieri e' elevabile fino a nove per consentire l'elezione di
un rappresentante degli interessi originari e di uno dei soggetti
partecipanti.
2. Le strutture pubbliche che chiedono il riconoscimento possono
costituirsi nella forma delle Fondazioni di cui all'articolo 2; le
strutture private debbono costituirsi in una delle forme giuridiche
disciplinate dal codice civile.
3. Il riconoscimento del carattere scientifico e' soggetto al
possesso, in base a titolo valido, dei seguenti requisiti:
a) personalita' giuridica di diritto pubblico o di diritto
privato;
b) titolarita' dell'autorizzazione e dell'accreditamento
sanitari;
c) economicita' ed efficienza dell'organizzazione, qualita' delle
strutture e livello tecnologico delle attrezzature;
d) caratteri di eccellenza del livello delle prestazioni e dell'attivita' sanitaria svolta negli ultimi tre anni;
e) caratteri di eccellenza della attivita' di ricerca svolta
nell'ultimo triennio relativamente alla specifica disciplina
assegnata;
f) dimostrata capacita' di inserirsi in rete con Istituti di
ricerca della stessa area di riferimento e di collaborazioni con
altri enti pubblici e privati;
g) dimostrata capacita' di attrarre finanziamenti pubblici e
privati indipendenti;
h) certificazione di qualita' dei servizi secondo procedure
internazionalmente riconosciute.
Art. 14.
Procedimento per il riconoscimento
1. La domanda di riconoscimento deve essere inoltrata dalla
struttura interessata alla regione competente per territorio,
unitamente alla documentazione che comprovi la titolarita' dei
requisiti di cui all'articolo 13. Nella domanda deve essere precisata
la sede effettiva di attivita' della struttura e la disciplina per la
quale si richiede il riconoscimento. La domanda e' inoltrata al
Ministero della salute dalla Regione interessata, evidenziando la
coerenza del riconoscimento con la propria programmazione sanitaria.
2. Il Ministro della salute nomina una o piu' sottocommissioni di
valutazione, formate ognuna da tre esperti nella disciplina oggetto
della richiesta di riconoscimento, scelti all'interno della
Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, eventualmente
integrata da esperti esterni alla stessa.
Entro trenta giorni dalla
nomina, la sottocommissione esprime il proprio parere motivato sulla
documentazione allegata alla domanda e su quella eventualmente
acquisita dalla struttura interessata. La sottocommissione puo'
altresi' trarre argomenti di convinzione dai necessari sopralluoghi.
Entro dieci giorni dal ricevimento del parere, il Ministro della
salute trasmette gli atti alla Conferenza Stato-regioni, che deve
esprimersi sulla domanda di riconoscimento entro quarantacinque
giorni dal ricevimento.
3. Il riconoscimento e' disposto con decreto del Ministro dalla
salute, d'intesa con il Presidente della Regione interessata.
L'eventuale decisione difforme dai pareri di cui al comma 2 deve
essere motivata.
Art. 15.
Revisione e revoca
1. Ogni tre anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti non trasformati
e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati
in merito al possesso dei requisiti di cui all'articolo 13. Qualora
il Ministero della salute verifichi la sopravvenuta carenza delle
condizioni per il riconoscimento, informa la Regione territorialmente
competente, ed assegna all'ente un termine non superiore ad un anno
entro il quale reintegrare il possesso dei prescritti requisiti. Il
Ministro della salute e la Regione competente possono immediatamente
sostituire i propri designati all'interno dei consigli di
amministrazione.
2. Entro trenta giorni dalla scadenza annuale di cui al comma 1, il
Ministero della salute verifica la ricorrenza dei requisiti. Sulla
base dell'esito della verifica, il Ministro della salute, d'intesa
con il Presidente della Regione interessata, conferma o revoca il
riconoscimento.
3. In caso di revoca del riconoscimento, le Fondazioni IRCCS e gli
Istituti, pubblici e privati, riacquistano la natura e la forma
giuridica rivestite prima della concessione del riconoscimento, fermo
restando l'obbligo di terminare i progetti di ricerca finanziati con
risorse pubbliche o, in caso di impossibilita', di restituire i fondi
non utilizzati.
Art. 16.
Vigilanza
1. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sono costituiti appositi comitati paritetici di
vigilanza, in numero di uno per ogni Regione in cui insistono le
Fondazioni o gli Istituti non trasformati, formati da due componenti
designati dal Presidente della Regione e due dal Ministro della
salute, di cui uno, con funzioni di coordinamento, appartenente alla
Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica dello
stesso Ministero e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze.
Dalla costituzione dei Comitati non devono derivare oneri aggiuntivi
per lo Stato.
2. I Comitati di cui al comma 1 esercitano il controllo e la
vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni IRCCS e degli
Istituti non trasformati, nonche' sull'attivita' di cui all'articolo
6 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n.213. Sono sottoposte al controllo preventivo dei Comitati le
deliberazioni concernenti le modifiche statutarie, la partecipazione
in enti e societa', l'avvio delle attivita' strumentali di cui
all'articolo 9, il bilancio preventivo economico annuale e
pluriennale ed il bilancio di esercizio, le deliberazioni di
programmi di spesa pluriennali, la dotazione organica iniziale e le
sue revisioni. A tali fini, entro cinque giorni dalla adozione, le
Amministrazioni trasmettono i predetti provvedimenti ai Comitati
competenti, che entro trenta giorni dal ricevimento si pronunciano
definitivamente.
La scadenza puo' essere prorogata una sola volta e
per la stessa durata in caso di richiesta di chiarimenti; il nuovo
termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento degli stessi.
In caso di silenzio, il parere si intende positivamente reso.
3. I consigli di amministrazione delle Fondazioni IRCCS e gli
organi degli IRCCS non trasformati possono essere sciolti con
provvedimento del Ministro della salute, adottato d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Presidente della
Regione, quando:
a) risultano gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero
gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o
statutarie;
b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per
cento del patrimonio per due esercizi successivi;
c) vi e' impossibilita' di funzionamento degli organi di
amministrazione e gestione.
4. Con il decreto di scioglimento il Ministro della salute,
d'intesa con il Presidente della Regione interessata, nomina un
Commissario straordinario, con il compito di rimuovere le
irregolarita' e sanare la situazione di passivita', sino alla
ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.
Art. 17.
Estinzione
1. Le Fondazioni IRCCS si estinguono per accertata insufficienza
del patrimonio al perseguimento delle finalita' istituzionali o per
sopravvenuta impossibilita' di raggiungimento dello scopo.
2. In caso di estinzione, il residuo patrimonio verra' devoluto
allo Stato, con deliberazione del consiglio di amministrazione, per
essere destinato, previa intesa tra il Ministro della salute, il
Presidente della Regione interessata e, ove presenti, i soggetti
portatori degli interessi originari, agli altri Istituti pubblici di
ricovero e cura a carattere scientifico o Fondazioni IRCCS ubicati
nella Regione in cui insiste la sede prevalente di attivita'
dell'ente estinto o, in assenza di quelli, ad enti pubblici aventi
sede nella Regione stessa, esclusivamente per finalita' di ricerca e
assistenza.
Art. 18.
Commissione nazionale per la ricerca sanitaria
1. La Commissione nazionale per la ricerca sanitaria svolge i
compiti di consulenza e supporto tecnico di cui all'articolo 42,
comma 1, lettera o), della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
2. La Commissione in particolare svolge i seguenti compiti:
a) fornisce al Ministro della salute il parere sul programma di
ricerca sanitaria previsto dall'articolo 12-bis del decreto
legislativo n. 502 del 1992;
b) svolge le funzioni di cui agli articoli 4 e 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 213;
c) esprime parere su tutte le questioni ad esso sottoposte dal
Ministro della salute in materia di ricerca sanitaria.
3. I componenti designati della Commissione durano in carica cinque
anni e l'incarico non e' rinnovabile.
4. La Commissione e' nominata con decreto del Ministro della
salute, assicurando anche la partecipazione di un componente
designato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, nonche' la partecipazione in misura della meta' di
componenti designati dalla Conferenza Stato-regioni tra soggetti in
possesso di qualificate e riconosciute competenze scientifiche.
5. Dalle disposizioni del presente articolo non derivano maggiori
oneri a carico dello Stato.
Art. 19.
Disposizioni transitorie
1. In prima applicazione del Capo IV del presente decreto
legislativo ed entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in
vigore, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
esistenti alla data di entrata in vigore della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, sottopongono al Ministero della salute ed alla Regione
competente la richiesta di conferma del carattere scientifico,
corredata dalla documentazione che attesti il possesso dei requisiti
di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b), c), d), e) f), g) ed
h). La richiesta e' esaminata secondo il procedimento di cui
all'articolo 14. In caso di esito negativo, si avvia il procedimento
di cui all'articolo 15.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
sono abrogate le disposizioni di legge con esso incompatibili.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 16 ottobre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli