CAMERA DEI DEPUTATI N. 3856

 

DISEGNO DI LEGGE

  

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA SANITA'

(BINDI)

 

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(BERLINGUER)

 

CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

 

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

(BASSANINI)

 

 

Nuovo testo della Commissione

5 novembre 1998

 

DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

 

 

Art. 1.

(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269)

 

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 1

(Natura e finalità)

 

1. Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono enti nazionali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, riconosciuti in base ai criteri della specializzazione disciplinare, della valutazione della qualità della ricerca biomedica svolta e dell'attività assistenziale correlata rese in coerenza con gli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale.

2. Gli istituti hanno personalità giuridica di diritto pubblico e di diritto privato.

3. Le strutture e i presidi ospedalieri degli istituti sono qualificati ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, assoggettati alla disciplina per questi prevista compatibilmente con le finalità peculiari di ciascun istituto, che operano nei campi della ricerca biomedica e della organizzazione e gestione dei servizi sanitari insieme con prestazioni di ricovero e cura

4. Gli istituti forniscono agli organi e agli enti del servizio sanitario nazionale il supporto scientifico tecnico ed operativo per l'esercizio delle loro funzioni e per il perseguimento degli obiettivi determinati dal piano sanitario nazionale nelle materie oggetto della specializzazione disciplinare di ciascun istituto, nonché in materia di formazione continua del personale".

 

Art. 2

(Disciplina regolamentare degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico).

 

1. Alla disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di seguito denominati "istituti", si provvede con uno o più regolamenti, emanati a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, le Commissioni parlamentari competenti e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281. Decorsi i termini di quarantacinque giorni dalla data di comunicazione degli schemi di regolamento alle Commissioni parlamentari competenti ed alla citata Conferenza e di trenta giorni dalla data di comunicazione dei medesimi schemi al Consiglio di Stato, i regolamenti, di cui al presente comma, possono essere emanati anche in mancanza dei pareri indicati.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto, oltre che delle disposizioni di cui all'articolo 2, dei princìpi generali dell'ordinamento, delle disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, nonché dei princìpi posti a base delle altre disposizioni dello stesso decreto legislativo e delle leggi e degli atti aventi valore di leggi in esso richiamati, in quanto compatibili con le disposizioni di cui all'articolo 2 ed all'articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

  

Art. 3.

(Princìpi e norme generali della disciplina).

 

1. La disciplina regolamentare di cui all'articolo 2, comma 1, si attiene ai seguenti princìpi e norme generali della materia:

a) le finalità di ricerca nel campo biomedico e in quello della organizzazione e della gestione dei servizi sanitari devono essere perseguite insieme con le prestazioni di ricovero e cura, nonché con la formazione continua degli operatori sanitari sui risultati della ricerca svolta e la divulgazione dei medesimi;

b) i criteri per il riconoscimento del carattere scientifico degli istituti e le relative revisioni sono stabiliti d'intesa fra il Ministro della sanità, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei seguenti principi;

  1. specializzazione disciplinare dell'attività di ricerca e coerenza della stessa con gli obiettivi della programmazione scientifica nazionale
  2. predisposizione di un programma per l'attività di ricerca sperimentale e clinica e per l'assistenza ad essa correlata;
  3. valutazione dell'entità e della qualità sia dell'attività di ricerca, in rapporto ai livelli di assistenza, sia dell'attività di assistenza svolte nei cinque anni precedenti alla data della richiesta di riconoscimento;
  4. valutazione dell'adeguatezza della entità e della qualità delle strutture, delle attrezzature e del personale destinati all'attività di ricerca biomedica;

c)i criteri stabiliti ai sensi della lettera b) costituiscono elementi di valutazione per la revisione dei riconoscimenti già attribuiti o per l'eventuale scorporo di singole strutture o presidi all'interno degli istituti già riconosciuti;

d) previsione dell'istituzione di una Commissione composta pariteticamente da esperti scientifici nazionali ed internazionali per la revisione e per la valutazione delle richieste di riconoscimento, ai sensi di quanto previsto dalla lettera c)

e) i provvedimenti di riconoscimento di nuovi istituti e quelli relativi ai presidi ospedalieri e di ricerca afferenti agli istituti riconosciuti nonché alle sedi decentrate degli stessi sono adottati, ciascuno separatamente e sulla base delle richieste di riconoscimento presentate nel rispetto dei principi stabiliti ai sensi della lettera b), d'intesa tra il Ministro della sanità e la regione interessata, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

f) durata quinquennale del provvedimento di riconoscimento, con possibilità di revoca, nei casi previsti ai sensi della lettera g);

g) previsione della predisposizione da parte di ciascun istituto di una relazione annuale sulle attività di ricerca biomedica ed assistenziale svolte e di verifica obbligatorie periodiche, non superiori a tre anni, dei riconoscimenti attribuiti, con particolare riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale in ordine alla priorità di ricerca, consentendo, sentita la regione interessata, la revoca del provvedimento di riconoscimento;

h) previsione che gli istituti si attengono, nella erogazione delle prestazioni assistenziali correlate all'attività della ricerca biomedica, agli obiettivi e alle priorità della programmazione regionale e nazionale;

i) previsione di un finanziamento, anche su base pluriennale, volto a coprire il complesso delle prestazioni richieste da protocolli di studio, e non coperte dalle tariffe per il pagamento delle prestazioni applicate da ciascuna regione, il potenziamento e l'ammodernamento delle apparecchiature tecnologiche, in considerazione dei maggiori oneri connessi all'attività di ricerca clinica svolta.

 

2. All'armonizzazione della gestione economica, finanziaria e patrimoniale degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico con quella delle aziende ospedaliere si provvede con regolamento da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il regolamento di cui al presente comma disciplina altresì le modalità di finanziamento degli istituti, da definire su base triennale, in modo tale da assicurare, attraverso gli stanziamenti di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la copertura dei relativi oneri, anche riguardanti il personale, e la continuità dell'attività scientifica svolta.

3. Sono organi degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico:

  1. il comitato di indirizzo con funzioni di programmazione strategica, composto da cinque membri, di cui due nominati dalla regione o dalla provincia autonoma interessata tra gli esperti di riconosciuta esperienza in campo scientifico, uno dal Ministro della sanità, uno dal Ministro della ricerca scientifica e tecnologica, su designazione della Conferenza dei rettori e uno mediante intesa tra il sindaco della città ed il presidente della provincia dove l'istituto ha sede legale, la cui nomina è effettuata tenuto conto dell'esigenza di rappresentanza degli eventuali interessi originari dell'istituto;
  2. il direttore generale, con funzioni di gestione dell'ente e legale rappresentante dello stesso, nominato d'intesa tra il Ministro della sanità e la regione o la provincia autonoma territorialmente interessata tra esperti di riconosciuta esperienza nel campo della gestione sanitaria;
  3. il direttore scientifico, responsabile della gestione e dei risultati della ricerca, nominato dal Ministro della sanità tra esperti di riconosciuta esperienza in campo scientifico nell'area di interesse dell'istituto;
  4. il comitato tecnico scientifico composto in misura paritetica da membri di diritto e membri eletti dal personale, con funzioni consultive generali. Il parere del comitato è obbligatorio per le questioni attinenti la programmazione dell'attività e la definizione delle risorse destinate alla ricerca;
  5. il collegio dei revisori nella cui composizione è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero della sanità, di uno della regione o della provincia autonoma interessata e di uno del Ministero del tesoro, in qualità di presidente del collegio.

4. Il direttore scientifico è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario, nominati, con provvedimento motivato dal direttore generale tra i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore scientifico, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età. Le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, riguardanti il direttore generale, il direttore sanitario ed il direttore amministrativo delle aziende sanitarie si applicano, in quanto non contrastanti con quelle della presente legge, ai soggetti indicati dal presente comma 6.

6. Al personale degli istituti di diritto pubblico si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successiva modificazione, e quelle del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Il personale laureato degli istituti di diritto pubblico operante nella ricerca clinica e sperimentale è soggetto allo stesso trattamento giuridico ed economico, secondo modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale tramite un apposito protocollo aggiuntivo, tenuto conto delle peculiarità degli istituti e del raggiungimento degli obiettivi della ricerca biomedica

7. Alla copertura degli oneri inerenti all'attività di ricerca sono destinate:

 a) la quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fermo restando quanto disposto dall'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.59, con riferimento al n. 38 dell'allegato 1 alla stessa legge;

 b) le entrate derivanti da erogazioni di liberalità disposte a favore degli istituti di diritto pubblico.

8. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 1 sono sospesi i procedimenti concernenti nuovi riconoscimenti di istituti.

9. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 1, sono abrogati gli articoli da 2 a 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, fatti salvi il comma 4 dell'articolo 2 e i commi 2 e 3 dell'articolo 4;

 

Art. 4.

(Disposizioni transitorie)

 

1. In sede di prima applicazione dei regolamenti di cui all'articolo 1, le funzioni del direttore amministrativo possono essere svolte dai segretari generali degli istituti già riconosciuti, in servizio alla data di entrata in vigore dei medesimi regolamenti in base alle disposizioni del decreto del presidente della Repubblica 31 luglio 1980 n. 617. Qualora le funzioni di direttore amministrativo siano attribuite a soggetti diversi dai segretari generali, questi ultimi sono collocati in un ruolo corrispondente a quello di appartenenza.

2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente abbiano prestato servizio negli ultimi cinque anni per almeno tre anni cumulativi presso gli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico in quanto titolari di borse di studio e di contratti di ricerca a tempo determinato possono partecipare a concorsi riservati nella misura del 50 per cento dei posti vacanti della pianta organica. Il servizio prestato e valutato come anzianità, secondo le norme concorsuali vigenti.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 1 il Ministro della sanità e la regione interessata, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, provvedono alla revisione dei riconoscimenti già attribuiti sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), consentendo ai singoli istituti interessati l'adeguamento ai requisiti richiesti entro un termine non superiore a 12 mesi dalla data di inizio del procedimento di revisione.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono al trasferimento presso le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere ovvero presso gli istituti di ricerca o le università del personale dipendente dagli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico cui non sia rinnovato il riconoscimento, ai sensi del comma 3.

5. I beni mobili ed immobili degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico che a seguito del mancato rinnovo del riconoscimento cessino dallo svolgimento delle funzioni di ricerca biomedica e di assistenza sono assegnati dalla regione alle aziende sanitarie, secondo le indicazioni della programmazione regionale.

6. I trasferimenti dei beni di cui al comma 5 sono effettuati con provvedimento regionale che costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni, disposta con esenzione per gli enti interessati da ogni onere relativo ad imposte e tasse.

7. L'attività di ricerca dell'Ospedale Bambino Gesù, appartenente alla Santa Sede, è soggetta alla medesima disciplina prevista per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico, nell'ambito dei rapporti tra il Servizio Sanitario nazionale, disciplinati dall'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede per regolare i rapporti tra l'ospedale pediatrico "Bambino Gesù" ed il Servizio sanitario nazionale, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995, di cui alla legge del 18 maggio 1995, n. 187.

8. Restano ferme le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione dell'istituto "G. Gaslini" di Genova di cui all'articolo 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della repubblica 31 luglio 1980, n. 617.

9. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, è abrogato.

 

 

Scheda lavori preparatori

Atto parlamentare: C. 3856

 

 

Disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

 

Lavori in Commissione

 

SedeCommissione Date e bollettino

 

XII Affari sociali 18.2.98 (boll. n. 308, pagg. 140-140)

XII Affari sociali 18.2.98 (boll. n. 308, pagg. 149-152)

Referente XII Affari sociali 30.9.97 (boll. n. 232, pagg. 140-141)

XII Affari sociali 28.10.97 (boll. n. 247, pagg. 123-124)

XII Affari sociali 29.10.97 (boll. n. 248, pagg. 114-115)

XII Affari sociali 19.11.97 (boll. n. 260, pagg. 210-211)

XII Affari sociali 19.2.98 (boll. n. 309, pagg. 228-230)

XII Affari sociali 14.7.98 (boll. n. 375, pagg. 176-178)

XII Affari sociali (testi) 14.7.98 (boll. n. 375, pagg. 183-186)

XII Affari sociali 16.7.98 (boll. n. 377, pagg. 103-104)

XII Affari sociali 16.9.98 (boll. n. 389, pagg. 172-174)

XII Affari sociali (testi) 16.9.98 (boll. n. 389, pagg. 176-177)

XII Affari sociali 17.9.98 (boll. n. 390, pagg. 102-105)

XII Affari sociali (testi) 17.9.98 (boll. n. 390, pagg. 108-114)

XII Affari sociali 23.9.98 (boll. n. 392, pagg. 130-133)

XII Affari sociali (testi) 23.9.98 (boll. n. 392, pagg. 137-141)

XII Affari sociali 4.11.98 (boll. n. 410, pagg. 123-123)

XII Affari sociali (testi) 4.11.98 (boll. n. 410, pagg. 132-135)

XII Affari sociali (testi) 4.11.98 (boll. n. 410, pagg. 136-144)

XII Affari sociali 5.11.98 (boll. n. 411, pagg. 100-102)

XII Affari sociali (testi) 5.11.98 (boll. n. 411, pagg. 105-109) ConsultivaComitato pareri

I Affari costituzionali 2.12.98 (boll. n. 429, pagg. 11-11)

I Affari costituzionali (parere) 9.12.98 (boll.n.431, pagg. 14-14)

V Bilancio 3.12.98 (boll. n. 430, pagg. 45-46)

VII Cultura (parere) 15.12.98 (boll. n. 434, pagg. 75-77)

XI Lavoro (parere) 15.12.98 (boll. n. 434, pagg. 95-96)