CAMERA DEI DEPUTATI N. 3856
DISEGNO DI LEGGE
PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA SANITA'
(BINDI)
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA
(BERLINGUER)
CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(CIAMPI)
E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
E GLI AFFARI REGIONALI
(BASSANINI)
Nuovo testo della Commissione
5 novembre 1998
DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DI RICOVERO E
CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Art. 1.
(Modifiche al decreto legislativo 30
giugno 1993, n. 269)
1.
L'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269 è sostituito dal
seguente:
"Art. 1
(Natura e finalità)
1. Gli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono enti nazionali dotati
di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale
e tecnica, riconosciuti in base ai criteri della specializzazione disciplinare,
della valutazione della qualità della ricerca biomedica svolta e dell'attività
assistenziale correlata rese in coerenza con gli obiettivi della
programmazione sanitaria nazionale.
2. Gli
istituti hanno personalità giuridica di diritto pubblico e di diritto privato.
3. Le
strutture e i presidi ospedalieri degli istituti sono qualificati ospedali di
rilievo nazionale e di alta specializzazione, assoggettati alla disciplina per
questi prevista compatibilmente con le finalità peculiari di ciascun istituto, che
operano nei campi della ricerca biomedica e della organizzazione e gestione dei
servizi sanitari insieme con prestazioni di ricovero e cura
4. Gli
istituti forniscono agli organi e agli enti del servizio sanitario nazionale il
supporto scientifico tecnico ed operativo per l'esercizio delle loro
funzioni e per il perseguimento degli obiettivi determinati dal piano sanitario
nazionale nelle materie oggetto della specializzazione disciplinare di ciascun
istituto, nonché in materia di formazione continua del personale".
Art. 2
(Disciplina regolamentare degli Istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico).
1. Alla
disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico, di seguito denominati "istituti", si
provvede con uno o più regolamenti, emanati a norma dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della
sanità, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, le Commissioni parlamentari competenti e la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281. Decorsi i
termini di quarantacinque giorni dalla data di comunicazione degli schemi di
regolamento alle Commissioni parlamentari competenti ed alla citata Conferenza
e di trenta giorni dalla data di comunicazione dei medesimi schemi al Consiglio
di Stato, i regolamenti, di cui al presente comma, possono essere emanati anche
in mancanza dei pareri indicati.
2. I
regolamenti di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto, oltre che delle
disposizioni di cui all'articolo 2, dei princìpi generali dell'ordinamento,
delle disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 269, nonché dei princìpi posti a base delle altre disposizioni dello
stesso decreto legislativo e delle leggi e degli atti aventi valore di leggi in
esso richiamati, in quanto compatibili con le disposizioni di cui all'articolo
2 ed all'articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni.
Art. 3.
(Princìpi e norme generali della
disciplina).
1. La
disciplina regolamentare di cui all'articolo 2, comma 1, si attiene ai seguenti
princìpi e norme generali della materia:
a) le
finalità di ricerca nel campo biomedico e in quello della organizzazione e
della gestione dei servizi sanitari devono essere perseguite insieme con le
prestazioni di ricovero e cura, nonché con la formazione continua degli
operatori sanitari sui risultati della ricerca svolta e la divulgazione dei
medesimi;
b) i
criteri per il riconoscimento del carattere scientifico degli istituti e le
relative revisioni sono stabiliti d'intesa fra il Ministro della sanità,
sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei seguenti principi;
c)i
criteri stabiliti ai sensi della lettera b) costituiscono elementi di valutazione
per la revisione dei riconoscimenti già attribuiti o per l'eventuale scorporo
di singole strutture o presidi all'interno degli istituti già riconosciuti;
d)
previsione dell'istituzione di una Commissione composta pariteticamente da
esperti scientifici nazionali ed internazionali per la revisione e per
la valutazione delle richieste di riconoscimento, ai sensi di quanto previsto
dalla lettera c)
e) i
provvedimenti di riconoscimento di nuovi istituti e quelli relativi ai presidi
ospedalieri e di ricerca afferenti agli istituti riconosciuti nonché alle sedi
decentrate degli stessi sono adottati, ciascuno separatamente e sulla base
delle richieste di riconoscimento presentate nel rispetto dei principi
stabiliti ai sensi della lettera b), d'intesa tra il Ministro della sanità e la
regione interessata, sentito il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica;
f)
durata quinquennale del provvedimento di riconoscimento, con possibilità di
revoca, nei casi previsti ai sensi della lettera g);
g)
previsione della predisposizione da parte di ciascun istituto di una relazione
annuale sulle attività di ricerca biomedica ed assistenziale svolte e di
verifica obbligatorie periodiche, non superiori a tre anni, dei
riconoscimenti attribuiti, con particolare riferimento agli obiettivi della
programmazione nazionale in ordine alla priorità di ricerca, consentendo,
sentita la regione interessata, la revoca del provvedimento di riconoscimento;
h)
previsione che gli istituti si attengono, nella erogazione delle prestazioni
assistenziali correlate all'attività della ricerca biomedica, agli
obiettivi e alle priorità della programmazione regionale e nazionale;
i) previsione
di un finanziamento, anche su base pluriennale, volto a coprire il complesso
delle prestazioni richieste da protocolli di studio, e non coperte dalle
tariffe per il pagamento delle prestazioni applicate da ciascuna regione, il
potenziamento e l'ammodernamento delle apparecchiature tecnologiche, in
considerazione dei maggiori oneri connessi all'attività di ricerca clinica svolta.
2.
All'armonizzazione della gestione economica, finanziaria e patrimoniale degli
istituti con personalità giuridica di diritto pubblico con quella delle aziende
ospedaliere si provvede con regolamento da emanare entro 120 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del tesoro, di
concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Il regolamento di cui al presente comma disciplina altresì le modalità
di finanziamento degli istituti, da definire su base triennale, in modo tale da
assicurare, attraverso gli stanziamenti di cui all'articolo 12, comma 2, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la
copertura dei relativi oneri, anche riguardanti il personale, e la
continuità dell'attività scientifica svolta.
3. Sono
organi degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico:
4. Il
direttore scientifico è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un
direttore amministrativo e da un direttore sanitario, nominati, con
provvedimento motivato dal direttore generale tra i soggetti in possesso dei
requisiti richiesti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
5. Il
rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore scientifico, del
direttore sanitario e del direttore amministrativo è a tempo pieno, regolato da
contratto di diritto privato, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre
il sessantacinquesimo anno di età. Le disposizioni del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, riguardanti il direttore
generale, il direttore sanitario ed il direttore amministrativo delle aziende
sanitarie si applicano, in quanto non contrastanti con quelle della presente
legge, ai soggetti indicati dal presente comma 6.
6. Al
personale degli istituti di diritto pubblico si applicano le disposizioni
contenute nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successiva
modificazione, e quelle del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni. Il personale laureato degli istituti di diritto
pubblico operante nella ricerca clinica e sperimentale è soggetto allo stesso
trattamento giuridico ed economico, secondo modalità definite in sede di
contrattazione collettiva nazionale tramite un apposito protocollo aggiuntivo,
tenuto conto delle peculiarità degli istituti e del raggiungimento degli
obiettivi della ricerca biomedica
7.
Alla copertura degli oneri inerenti all'attività di ricerca sono destinate:
a)
la quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, fermo restando quanto disposto dall'articolo 20, comma 8, della
legge 15 marzo 1997, n.59, con riferimento al n. 38 dell'allegato 1 alla stessa
legge;
b)
le entrate derivanti da erogazioni di liberalità disposte a favore degli
istituti di diritto pubblico.
8. Fino
alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui
all'articolo 1 sono sospesi i procedimenti concernenti nuovi riconoscimenti di
istituti.
9. A
decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di
cui all'articolo 1, sono abrogati gli articoli da 2 a 6 del decreto legislativo
30 giugno 1993, n. 269, fatti salvi il comma 4 dell'articolo 2 e i commi 2 e 3
dell'articolo 4;
Art. 4.
(Disposizioni transitorie)
1. In sede di
prima applicazione dei regolamenti di cui all'articolo 1, le funzioni del
direttore amministrativo possono essere svolte dai segretari generali degli
istituti già riconosciuti, in servizio alla data di entrata in vigore dei
medesimi regolamenti in base alle disposizioni del decreto del presidente della
Repubblica 31 luglio 1980 n. 617. Qualora le funzioni di direttore
amministrativo siano attribuite a soggetti diversi dai segretari generali,
questi ultimi sono collocati in un ruolo corrispondente a quello di
appartenenza.
2. I
soggetti che alla data di entrata in vigore della presente abbiano prestato
servizio negli ultimi cinque anni per almeno tre anni cumulativi presso gli
istituti con personalità giuridica di diritto pubblico in quanto titolari di
borse di studio e di contratti di ricerca a tempo determinato possono
partecipare a concorsi riservati nella misura del 50 per cento dei posti
vacanti della pianta organica. Il servizio prestato e valutato come anzianità,
secondo le norme concorsuali vigenti.
3. Entro
un anno dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 1
il Ministro della sanità e la regione interessata, sentito il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, provvedono alla
revisione dei riconoscimenti già attribuiti sulla base dei criteri stabiliti ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), consentendo ai singoli istituti
interessati l'adeguamento ai requisiti richiesti entro un termine non superiore
a 12 mesi dalla data di inizio del procedimento di revisione.
4. Le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono al trasferimento
presso le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere ovvero presso
gli istituti di ricerca o le università del personale dipendente dagli istituti
con personalità giuridica di diritto pubblico cui non sia rinnovato il
riconoscimento, ai sensi del comma 3.
5. I
beni mobili ed immobili degli istituti con personalità giuridica di diritto
pubblico che a seguito del mancato rinnovo del riconoscimento cessino dallo
svolgimento delle funzioni di ricerca biomedica e di assistenza sono assegnati
dalla regione alle aziende sanitarie, secondo le indicazioni della
programmazione regionale.
6. I
trasferimenti dei beni di cui al comma 5 sono effettuati con provvedimento
regionale che costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni, disposta
con esenzione per gli enti interessati da ogni onere relativo ad imposte e
tasse.
7.
L'attività di ricerca dell'Ospedale Bambino Gesù, appartenente alla Santa Sede,
è soggetta alla medesima disciplina prevista per gli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico,
nell'ambito dei rapporti tra il Servizio Sanitario nazionale, disciplinati
dall'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede per regolare i rapporti
tra l'ospedale pediatrico "Bambino Gesù" ed il Servizio sanitario
nazionale, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995, di cui alla
legge del 18 maggio 1995, n. 187.
8.
Restano ferme le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione
dell'istituto "G. Gaslini" di Genova di cui all'articolo 3, ultimo
comma, del decreto del Presidente della repubblica 31 luglio 1980, n. 617.
9.
L'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, è abrogato.
Scheda
lavori preparatori
Atto
parlamentare: C. 3856
Disciplina
degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
Lavori
in Commissione
SedeCommissione
Date e bollettino
XII
Affari sociali 18.2.98 (boll. n. 308, pagg. 140-140)
XII
Affari sociali 18.2.98 (boll. n. 308, pagg. 149-152)
Referente
XII Affari sociali 30.9.97 (boll. n. 232, pagg. 140-141)
XII
Affari sociali 28.10.97 (boll. n. 247, pagg. 123-124)
XII
Affari sociali 29.10.97 (boll. n. 248, pagg. 114-115)
XII
Affari sociali 19.11.97 (boll. n. 260, pagg. 210-211)
XII
Affari sociali 19.2.98 (boll. n. 309, pagg. 228-230)
XII
Affari sociali 14.7.98 (boll. n. 375, pagg. 176-178)
XII
Affari sociali (testi) 14.7.98 (boll. n. 375, pagg. 183-186)
XII
Affari sociali 16.7.98 (boll. n. 377, pagg. 103-104)
XII
Affari sociali 16.9.98 (boll. n. 389, pagg. 172-174)
XII
Affari sociali (testi) 16.9.98 (boll. n. 389, pagg. 176-177)
XII
Affari sociali 17.9.98 (boll. n. 390, pagg. 102-105)
XII
Affari sociali (testi) 17.9.98 (boll. n. 390, pagg. 108-114)
XII
Affari sociali 23.9.98 (boll. n. 392, pagg. 130-133)
XII
Affari sociali (testi) 23.9.98 (boll. n. 392, pagg. 137-141)
XII
Affari sociali 4.11.98 (boll. n. 410, pagg. 123-123)
XII
Affari sociali (testi) 4.11.98 (boll. n. 410, pagg. 132-135)
XII
Affari sociali (testi) 4.11.98 (boll. n. 410, pagg. 136-144)
XII
Affari sociali 5.11.98 (boll. n. 411, pagg. 100-102)
XII
Affari sociali (testi) 5.11.98 (boll. n. 411, pagg. 105-109) ConsultivaComitato
pareri
I
Affari costituzionali 2.12.98 (boll. n. 429, pagg. 11-11)
I
Affari costituzionali (parere) 9.12.98 (boll.n.431, pagg. 14-14)
V
Bilancio 3.12.98 (boll. n. 430, pagg. 45-46)
VII
Cultura (parere) 15.12.98 (boll. n. 434, pagg. 75-77)
XI
Lavoro (parere) 15.12.98 (boll. n. 434, pagg. 95-96)