DPR 31/07/1980 Num. 617

Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 275, del 7 ottobre). -- Ordinamento, controllo e finanziamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (art. 42, settimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833).

Preambolo

Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 42, settimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente delega al Governo per il riordinamento degli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico, rinnovata con l'art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33; Viste le osservazioni delle regioni; Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 79 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833; Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri; Visto il parere emesso in via definitiva dalla suddetta commissione parlamentare; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 1980; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concetto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; Emana il seguente decreto:

Articolo 1

Art. 1. Ambito di applicazione. -- Le disposizioni dettate dal presente decreto si applicano agli istituti che, sulla base di programmi di ricerca definiti ai sensi degli articoli 22 e seguenti, svolgano prestazioni di ricovero e cura connesse a specifiche attività di ricerca scientifica biomedica.

Articolo 2

Art. 2. L'ordinamento interno degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico è disciplinato, per quanto non previsto dal presente decreto, dallo statuto adottato dal consiglio di amministrazione in conformità ai criteri generali indicati dal Ministro della sanità. Sono organi degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico: il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori, il comitato tecnico-scientifico.

Articolo 3

Art. 3. Il consiglio di amministrazione è composto da: 1) il presidente dell'istituto, nominato a norma dell'art 7, che lo presiede; 2) un membro designato dal Ministero della sanità; 3) un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione; 4) un membro designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 5) un membro designato dal Ministro per la ricerca scientifica; 6) due rappresentanti della regione in cui ha sede l'istituto; 7) un rappresentante dell'unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicato lo stabilimento ospedaliero dell'istituto; 8) due rappresentanti degli originari interessi, previsti dagli statuti, diversi da quelli di cui ai numeri precedenti, individuati ai sensi del successivo art. 41. In mancanza di essi subentrano due rappresentanti del comune dove ha sede l'istituto, di cui uno eletto dalla minoranza. L'attuale composizione del consiglio di amministrazione dell'istituto <<G. Gaslini>> di Genova è integrata con un rappresentante della regione e con uno dell'unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicato lo stabilimento ospedaliero dell'istituto.

Articolo 4

Art. 4. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro della sanità, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. Il Ministro della sanità, nel richiedere agli organi ed agli enti interessati le designazioni di rispettiva competenza, fissa un termine non superiore a quarantacinque giorni, scaduto inutilmente il quale, procede alla nomina, sempre che siano stati designati almeno due terzi dai componenti, salvo le successive integrazioni.

Articolo 5

Art. 5. Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno mensilmente ovvero su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dallo statuto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; per le deliberazioni concernenti modifiche statutarie, è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione, con voto consultivo i direttori scientifici, il sovrintendente sanitario e, in mancanza, il direttore sanitario, nonchè il segretario generale. Il segretario generale svolge le funzioni di segretario. Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il vice presidente, il quale esercita le funzioni di presidente in caso di sua assenza o di impedimento.

Articolo 6

Art. 6. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto, con decreto del Ministro della sanità sentita la regione interessata, nel caso di dimissioni della maggioranza dei suoi componenti o di ripetute e gravi violazioni delle disposizioni normative o statutarie. Con lo stesso decreto viene nominato un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'istituto. Il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito nel termine di sei mesi dalla data del decreto di scioglimento.

Articolo 7

Art. 7. L'ufficio di presidente dell'istituto è conferito per decreto del Presidente della Repubblica, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità. Le funzioni del presidente e del consiglio di amministrazione sono determinate dallo statuto, salvo quanto espressamente previsto nel presente decreto.

Articolo 8

Art. 8. Il collegio dei revisori è composto da un funzionario del Ministero del tesoro, che lo presiede, da un funzionario del Ministero della sanità e da uno della regione in cui ha sede l'istituto. I predetti funzionari debbono appartenere alla carriera direttiva e, per le regioni, alle carriere corrispondenti.

Articolo 9

Art. 9. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro della sanità, dura in carica cinque anni. I suoi componenti possono essere confermati.

Articolo 10

Art. 10. Il collegio dei revisori esercita funzioni di vigilanza sull'attività amministrativa dell'istituto, riferendo periodicamente al Ministero della sanità, compie verifiche di cassa, redige relazioni sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo e sui risultati della gestione.

Articolo 11

Art. 11. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con quello del tesoro, sentite le regioni interessate, sono stabilite, anche in misura diversa in relazione all'importanza dell'istituto ma secondo criteri uniformi, le indennità dovute al presidente, nonchè ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori.

Articolo 12

Art. 12. Il comitato tecnico-scientifico è composto: 1) dal direttore scientifico; 2) dai primari e dai direttori dei laboratori di ricerca dell'istituto e dai direttori di dipartimento ove esistenti; 3) dal sovrintendente sanitario, dai direttori sanitari e dal segretario generale; 4) dai titolari di cattedre universitarie e dai direttori di istituti universitari, convenzionati con l'istituto e nello stesso operanti; 5) da aiuti e da assistenti in numero eguale e non superiore complessivamente ai 2/5 dei componenti del comitato tecnico-scientifico, rappresentativi dei settori clinici e di ricerca; 6) da due rappresentanti del personale tecnico-laureato, eletti dall'assemblea comune del personale stesso di ruolo; 7) da un rappresentante del personale tecnico e sanitario ausiliario non laureato, eletto dall'assemblea comune del personale stesso di ruolo. Il comitato è presieduto dal direttore scientifico o, nel caso in cui l'istituto abbia più direttori scientifici, da quello preposto allo stabilimento di maggiore rilevanza. Al presidente dell'istituto, il quale può partecipare alle sedute, va data notizia delle riunioni del comitato tecnico-scientifico.

Articolo 13

Art. 13. Il comitato tecnico-scientifico è nominato con provvedimento del presidente dell'istituto. I membri di cui ai numeri 5), 6), 7) del precedente art. 12 durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Articolo 14

Art. 14. Il comitato tecnico-scientifico, oltre alle competenze previste dallo statuto, esercita una funzione consultiva generale in ordine all'attività di ricerca scientifica dell'istituto. Tutti i provvedimenti del consiglio di amministrazione che attengono all'esercizio della predetta attività sono emanati sentito il comitato. Il comitato può esprimere parere su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal proprio presidente o da un terzo dei suoi componenti, nonchè dal presidente o dal consiglio di amministrazione dell'istituto. Il comitato esercita altresì le funzioni di consiglio dei sanitari o del consiglio sanitario centrale previsto dall'art. 14 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Articolo 15

Art. 15. Il comitato tecnico-scientifico si riunisce, su convocazione del proprio presidente, almeno trimestralmente, ovvero su richiesta del presidente o del consiglio di amministrazione dell'istituto o di un terzo dei propri componenti. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Articolo 16

Art. 16. Sono soggette al controllo di legittimità e di merito ai sensi degli articoli seguenti, le deliberazioni degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico, concernenti: 1) le modificazioni statutarie; 2) l'adozione e la modificazione del regolamento organico del personale o della relativa pianta organica, nonchè degli altri regolamenti; 3) l'approvazione del bilancio preventivo, delle relative variazioni e del conto consuntivo; 4) l'ordinamento dei servizi; 5) l'assunzione del personale, compreso quello a termine; 6) la stipulazione di contratti di ricerca e l'istituzione di borse di studio; 7) il trattamento economico del personale; 8) le alienazioni e gli acquisti immobiliari; 9) le transazioni; 10) le convenzioni in materia di ricerca scientifica.

Articolo 17

Art. 17. Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente non sono esecutive fino all'espletamento del procedimento di controllo; tuttavia, per ragioni di urgenza o per particolari motivi da indicarsi nell'atto, il consiglio di amministrazione può dichiararle, sotto la propria responsabilità, provvisoriamente esecutive.

Articolo 18

Art. 18. Sono sottoposte al controllo del Ministro della sanità le deliberazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 10) del precedente art. 16. Entro dieci giorni dalla loro adozione gli istituti sono tenuti a trasmettere ai Ministeri della sanità e del tesoro copia autentica delle delibere di cui al primo comma corredate dalla relativa documentazione. Entro trenta giorni dalla data in cui le deliberazioni risultano pervenute, il Ministro della sanità le approva o le restituisce all'istituto con motivati rilievi per il riesame da parte del consiglio di amministrazione o con richiesta di chiarimenti o di documenti. I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente del collegio dei revisori. Trascorso il termine di cui al comma precedente senza che la delibera sia restituita all'istituto, ovvero trascorso il medesimo termine dalla data in cui sono pervenuti i chiarimenti o i documenti richiesti o la nuova deliberazione senza che sia emanato il provvedimento negativo di controllo, la deliberazione diventa esecutiva. Il provvedimento negativo di controllo, che deve essere motivato, impedisce l'efficacia delle deliberazioni e fa venir meno fin dall'inizio gli effetti di quelle provvisoriamente esecutive.

Articolo 19

Art. 19. Le regioni in cui hanno sede i presidi ospedalieri e di ricerca degli istituti di diritto pubblico, cui è riconosciuto il carattere scientifico, esercitano il controllo, per la parte assistenziale, secondo quanto è stabilito dal sesto comma dell'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Qualora adottino deliberazioni che, sempre per la parte assistenziale, deroghino alle disposizioni regionali vigenti, gli istituti sono tenuti ad inviare al Ministero della sanità, con le modalità indicate dal secondo comma del precedente articolo, oltre alla copia della deliberazione, le motivazioni specifiche della deroga e il parere della regione interessata. Tale parere si considera acquisito, quando non sia pervenuto all'istituto entro quindici giorni dall'invio alla regione della deliberazione adottata. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della ricerca scientifica, autorizza la deroga entro trenta giorni dal momento in cui è pervenuta la deliberazione dell'istituto. Decorso tale termine, l'autorizzazione si intende negata. Spetta inoltre alle regioni interessate, che disciplineranno la materia con apposito provvedimento legislativo, il controllo sulle deliberazioni degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico concernenti le materie indicate ai numeri 5), 6), 7), 8) e 9) del precedente art. 16. Copia delle deliberazioni, e dei relativi atti di controllo, è inviata al Ministero della sanità anche per le finalità di cui all'art. 21 della presente legge.

Articolo 20

Art. 20. Le deliberazioni degli istituti con personalità giuridica di diritto privato, con i quali siano state stipulate le convenzioni previste dall'art. 42, settimo comma, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dal successivo art. 29, emanate nelle materie di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 16, sono soggette al controllo del Ministero della sanità secondo le disposizioni contenute negli articoli 17 e 18, in quanto applicabili.

Articolo 21

Art. 21. Il Ministero della sanità, nel rispetto delle competenze attribuite dall'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 alle regioni in ordine all'attività assistenziale degli istituti, esercita l'alta vigilanza sugli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico e di diritto privato per la tutela degli interessi sanitari generali dello Stato. A tal fine, il Ministero può acquisire tutte le informazioni e svolgere le opportune indagini ed ispezioni.

Articolo 22

Art. 22. L'attività di ricerca scientifica biomedica degli istituti di cui al presente decreto è esercitata dagli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico sulla base di programmi correnti e finalizzati, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Articolo 23

Art. 23. Presso il Ministero della sanità è costituita la commissione per la ricerca scientifica biomedica che si svolge negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e nelle strutture specializzate del Servizio sanitario nazionale. La commissione svolge i suoi compiti in conformità agli indirizzi espressi dal piano sanitario nazionale e in collegamento con le commissioni e i comitati operanti nel medesimo settore presso il Consiglio nazionale delle ricerche, il Ministero della ricerca scientifica e il Ministero della pubblica istruzione. La commissione è cosi composta: 1) il Ministro della sanità che la presiede o, per sua delega, il Sottosegretario di Stato per la sanità; 2) il direttore dell'Istituto superiore di sanità; 3) il direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; 4) un dirigente generale del Ministero della sanità e uno del Ministero della pubblica istruzione; 5) tre membri designati rispettivamente dai Ministri della sanità, della pubblica istruzione e per il coordinamento della ricerca scientifica; 6) il presidente del comitato di biologia e medicina del Consiglio nazionale delle ricerche; 7) due membri designati dal Consiglio sanitario nazionale. Ai lavori della commissione partecipa, inoltre, con diritto di voto, con riferimento allo specifico argomento trattato, un rappresentante della regione nel cui territorio hanno sede i presidi ospedalieri di ricerca degli istituti a carattere scientifico. La commissione invita ai propri lavori i direttori scientifici degli istituti in relazione ai programmi di ricerca di competenza dei rispettivi istituti. Essi non hanno diritto al voto. I direttori costituiscono comitati di coordinamento per specifici settori, che dovranno essere periodicamente riuniti ai fini di una programmazione coerente delle ricerche.

Articolo 24

Art. 24. La commissione è nominata con decreto del Ministro della sanità, con le modalità stabilite dal secondo comma del precedente art. 4. La commissione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati. La commissione si riunisce su convocazione del presidente almeno trimestralmente. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le pronunce sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Articolo 25

Art. 25. Oltre ad esercitare le funzioni previste dagli articoli seguenti, la commissione esprime parere: 1) in ordine alla fattibilità dei programmi di ricerca biomedica degli istituti di cui al presente decreto, da finanziare a carico del Fondo sanitario nazionale; 2) sull'attuazione dei programmi suddetti; 3) sui criteri per la loro utilizzazione sul piano operativo; 4) sul coordinamento dei programmi di cui al precedente n. 1) con quelli di altri organismi ed enti operanti nel campo della ricerca scientifica biomedica.

Articolo 26

Art. 26. La commissione, sulla base dei programmi in corso di attuazione, dei risultati già conseguiti e degli accordi di cooperazione scientifica in campi internazionale, in vista delle esigenze della ricerca collegate anche a particolari priorità nosologiche e con riferimento agli obiettivi indicati nel piano sanitario nazionale, propone gli indirizzi per la ricerca scientifica biomedica negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, articolati per settori, entro il 15 gennaio dell'anno precedente a quello di attuazione.

Articolo 27

Art. 27. Gli istituti, aventi personalità giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, ricevuta dal Ministero della sanità comunicazione degli indirizzi di cui all'articolo precedente, redigono una relazione sui programmi di ricerca, correnti e finalizzati, contenente gli elementi necessari per la valutazione della congruenza dei programmi e dell'idoneità degli istituti stessi a darvi attuazione, nonchè gli elementi per la determinazione degli aspetti finanziari. La relazione è trasmessa entro trenta giorni al Ministero della sanità. La commissione di cui all'art. 23 entro trenta giorni esprime parere sui progetti di programmi dal punto di vista scientifico e finanziario e può formulare rilievi e suggerire modifiche anche al fine del coordinamento tra di loro e con quelli predisposti da altri istituti ed enti operanti nello stesso settore di ricerca o in settori connessi. Gli istituti, sulla base della valutazione del Ministero della sanità, provvedono alla predisposizione dei programmi definitivi, specificandone la durata ed allegandovi il piano finanziario. Il Ministero della sanità, esaminati i programmi definitivi, ne determina l'ammontare del finanziamento necessario e ne dispone l'inserimento nei piani di ricerca di cui all'articolo seguente, dandone comunicazione agli istituti entro trenta giorni.

Articolo 28

Art. 28. Sulla base degli indirizzi formulati ai sensi dell'art. 26 e dei programmi degli istituti, la commissione di cui all'art. 23 predispone un progetto di piani di ricerca, anche di durata pluriennale, coordinati a livello nazionale, tenendo conto dell'attività di ricerca svolta da altri organismi ed enti articolati per settori di ricerca. Sul progetto è sentito il Consiglio sanitario nazionale. I piani sono approvati entro il 31 luglio di ciascun anno con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro della ricerca scientifica e con il Ministro del tesoro.

Articolo 29

Art. 29. Con riferimento ai piani di ricerca previsti dall'articolo precedente, il Ministero della sanità può stipulare apposite convenzioni con gli istituti aventi personalità giuridica di diritto privato per l'attuazione dei programmi di ricerca degli istituti stessi. Nelle convenzioni sono previste la durata, l'entità del corrispettivo e le modalità per il controllo sull'attuazione dei programmi, in conformità al disposto dell'art. 31, in quanto applicabile.

Articolo 30

Art. 30. Le somme previste per il finanziamento dei programmi di ricerca erogate sono in rate semestrali anticipate per i programmi di ricerca, correnti e finalizzati, successivamente all'approvazione dei piani di ricerca. Nel caso in cui sussistano particolari esigenze, da indicarsi all'atto della erogazione, può essere concessa una anticipazione aggiuntiva pari al 20% del finanziamento previsto per l'esercizio in corso. Le modalità di erogazione previste nelle convenzioni con gli istituti di diritto privato debbono uniformarsi, per quanto possibile, a quelle di cui ai commi precedenti.

Articolo 31

Art. 31. Alla scadenza di ogni semestre gli istituti con personalità di diritto pubblico trasmettono al Ministero della sanità, e alla regione interessata, una relazione sullo stato di attuazione dei programmi finalizzati. Il Ministero della sanità, sentita ove occorra la commissione di cui all'art. 23, può chiedere chiarimenti e può disporre indagini e verifiche presso l'istituto. Nel caso in cui l'istituto, sebbene diffidato, non provveda ad inviare la relazione di cui al primo comma, il Ministero della sanità sospende immediatamente l'erogazione dei finanziamenti. Tale sospensione dei finanziamenti è disposta, altresì, per i programmi di ricerca sia corrente che finalizzata, qualora sia accertata la loro mancata od irregolare attuazione.

Articolo 32

Art. 32. Una quota del Fondo sanitario nazionale è destinata al finanziamento dei programmi di ricerca, correnti e finalizzati, degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico e delle convenzioni stipulate con gli istituti con personalità giuridica di diritto privato. La quota è determinata annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale.

Articolo 33

Art. 33 Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, al personale degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per il personale delle unità sanitarie locali dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, con obbligo del tempo pieno per i sanitari assunti successivamente al termine di cui al seguente art. 45.

Articolo 34

Art. 34. Il trattamento economico tabellare del personale degli istituti è determinato, con decorrenza dalla data dell'inquadramento di cui al successivo art. 45 in conformità a quello stabilito per il personale delle unità sanitarie locali con l'accordo nazionale unico di cui all'art. 47, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, garantendo peraltro l'equiparazione di tutto il personale laureato appartenente ai ruoli della ricerca sperimentale e clinica. Qualora il trattamento economico complessivo spettante ai sensi del comma precedente dovesse risultare inferiore a quello in precedenza goduto, escludendo dal computo ogni emolumento non fisso e continuativo, l'eccedenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile in occasione dei futuri miglioramenti, a qualsiasi titolo spettanti. Al personale universitario, che presta attività di assistenza o ricerca in unità convenzionate con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, si applica il disposto dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Articolo 35

Art. 35. L'incarico di direttore scientifico è conferito, con deliberazione motivata dal consiglio di amministrazione, anche a soggetti non facenti parte del personale dell'istituto, purchè in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali. L'incarico ha durata settennale ed è rinnovabile. Il direttore scientifico, se dipendente dall'istituto, ha diritto al trattamento economico della qualifica ricoperta con l'aggiunta di una indennità la cui misura è determinata con la deliberazione di conferimento dell'incarico; se estraneo, fruisce del trattamento dei dipendenti che ricoprono, nell'istituto, la qualifica sanitaria più elevata, con l'aggiunta della predetta indennità.

Articolo 36

Art. 36. Per l'attuazione dei programmi di ricerca finalizzata gli istituti di diritto pubblico hanno facoltà di conferire incarichi, con contratto a termine di durata non superiore a quella del programma, a personale di ricerca e a personale tecnico altamente specializzato, anche di cittadinanza straniera. Il contratto non dà luogo a rapporto di impiego; esso è incompatibile con ogni rapporto di lavoro dipendente e con il godimento di borse di studio e di ricerca. Incarichi a termine possono essere conferiti anche al personale docente o dipendente dallo Stato o da enti pubblici, con il consenso dell'amministrazione di appartenenza. In tal caso detto personale è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico. Il relativo periodo è considerato quale servizio valido a tutti gli effetti.

Articolo 37

Art. 37. Con deliberazione del consiglio di amministrazione i dipendenti degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico possono essere trasferiti, a domanda, ad altro istituto operante nel medesimo settore, previa intesa tra gli istituti stessi. Il personale degli istituti medesimi può altresì essere trasferito a domanda e compatibilmente con le esigenze di servizio nei ruoli nominativi regionali, con l'osservanza delle apposite procedure contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Può essere altresì disposto, con il consenso dell'interessato, il comando del personale presso altro istituto operante, nel medesimo settore, che abbia la relativa disponibilità nell'organico, per un periodo non superiore ad un anno, prorogabile una sola volta per uguale durata. Alla spesa per il personale comandato provvede direttamente ed a proprio carico l'istituto che fruisce del comando. Nel nuovo istituto i dipendenti trasferiti o comandati ricoprono qualifiche analoghe a quelle che ricoprivano nell'istituto di provenienza. Il posto del dipendente comandato non può essere coperto dall'istituto di appartenenza per concorso, trasferimento od altro comando.

Articolo 38

Art. 38. Con deliberazione del consiglio di amministrazione il personale appartenente a ruoli e qualifiche per i quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, può essere comandato, con il suo consenso, nell'interesse e nell'ambito dei compiti istituzionali dell'istituto di diritto pubblico di appartenenza, a prestare servizio, per motivi di studio o di ricerca e per periodi di tempo determinati, presso amministrazioni pubbliche, università italiane e straniere, centri, istituti o laboratori nazionali, internazionali o stranieri, previa intesa tra gli enti interessati anche per quanto riguarda gli oneri relativi al trattamento economico. Il servizio prestato dal personale comandato ai sensi del presente articolo e dell'articolo precedente è considerato quale servizio valido a tutti gli effetti.

Articolo 39

Art. 39. Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni del presente decreto, di quelle da questo richiamate e di quelle dei regolamenti organici sono nulle di diritto, salvo la responsabilità personale di chi le ha disposte e di chi vi ha dato esecuzione.

Articolo 40

Art. 40. Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi, il servizio reso dal personale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico è equiparato al corrispondente servizio prestato presso le unità sanitarie locali.

Articolo 41

Art. 41. Gli attuali organi di amministrazione degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico restano in carico fino alla nomina dei nuovi consigli di amministrazione, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro sessanta giorni da tale ultima data, gli attuali consigli di amministrazione debbono individuare gli organi o gli enti competenti a designare i membri di cui al precedente art. 3, n. 8), dandone immediata comunicazione al Ministero della sanità; scaduto infruttuosamente il predetto termine, alla individuazione provvede direttamente il Ministero della sanità.

Articolo 42

Art. 42. Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari, nonchè quelle contenute negli statuti e nei regolamenti degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico che risultino incompatibili con le norme della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del presente decreto.

Articolo 43

Art. 43. Entro sei mesi dalla nomina dei nuovi consigli di amministrazione degli istituti con giuridica di diritto pubblico, gli stessi debbono modificare gli statuti ed i regolamenti per adeguarli alle disposizioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed a quelle del presente decreto. Entro lo stesso termine, i predetti consigli debbono provvedere, con apposite deliberazioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, alla modifica dei regolamenti organici del personale per adeguarli alle disposizioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a quelle del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 ed a quelle del presente decreto, in conformità a quanto disposto dall'articolo seguente. Scaduto infruttuosamente il termine di cui ai commi precedenti, ai relativi adempimenti provvede il Ministero della sanità, sentito il Ministero del tesoro, nonchè, per quanto concerne i regolamenti organici del personale, le organizzazioni sindacali di categoria.

Articolo 44

Art. 44. I nuovi regolamenti organici del personale degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico debbono, in particolare, prevedere, in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze di ciascun istituto, l'ordinamento dei servizi, la determinazione e l'articolazione dei ruoli, la consistenza organica di ciascun ruolo e qualifica o articolazione corrispondente, il numero degli addetti ai servizi, distinti per ruoli e per qualifiche in base alle attribuzioni funzionali dei servizi stessi, le funzioni del direttore scientifico, la disciplina dei concorsi di ammissione e della progressione in carriera, con particolare riguardo ai requisiti di ammissione, ai criteri di valutazione dei titoli, alla composizione delle commissioni esaminatrici ed alle procedure concorsuali. I regolamenti debbono altresì contenere apposite tabelle di equiparazione delle categorie del personale di ricerca a quelle del personale di assistenza, particolarmente ai fini dell'ammissione in servizio, della progressione di carriera e del trattamento economico.

Articolo 45

Art. 45. Entro tre mesi dall'approvazione dei regolamenti organici di cui all'articolo precedente, con deliberazione del consiglio di amministrazione si provvede all'inquadramento del personale nei nuovi ruoli con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed all'indizione dei concorsi per la copertura dei posti eventualmente disponibili.

Articolo 46

Art. 46. Entro sei mesi dalla nomina i nuovi consigli di amministrazione provvedono, in conformità al disposto dell'art. 35, alla nomina del direttore scientifico per una durata non superiore a sette anni. I direttori scientifici attualmente in carica mantengono la posizione giuridica prevista dalle norme regolamentari in vigore alla data del presente decreto.

Articolo 47

Art. 47. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli istituti con personalità giuridica di diritto privato debbono provvedere alla modifica degli statuti o dei regolamenti per adeguarli alle disposizioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed a quelle del presente decreto che li concernono. I relativi atti sono approvati dal Ministero della sanità.

Articolo 48

Art. 48. Il carattere scientifico è attribuito, per gli enti che ne faranno istanza ai sensi del presente decreto, con specifico ed esclusivo riferimento al presidio sanitario, presso il quale sono svolte prestazioni di cura e ricovero connesse ad attività di ricerca scientifica biomedica. Il riconoscimento ha valore limitatamente alla sede o struttura indicate nel relativo decreto e per un periodo non superiore a cinque anni. Il riconoscimento si intende rinnovato per uguale periodo, qualora non venga revocato esatto sei mesi prima della scadenza del quinquennio, sulla base dei risultati conseguiti nel precedente quinquennio. Per gli istituti, di cui al nono comma dell'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che abbiano un presidio sanitario e di ricerca ubicato in regione diversa da quella in cui hanno la sede legale, il consiglio di amministrazione è integrato da un rappresentante della regione interessata. Qualora gli istituti abbiano stabilimenti ubicati in regioni diverse, il rappresentante regionale è designato, sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni interessate, dalla commissione interregionale prevista dall'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Anche a tali istituti si applica il secondo comma del presente articolo.