DPR 31/07/1980
Num. 617
Decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617 (in Suppl. ordinario alla
Gazz. Uff. n. 275, del 7 ottobre). -- Ordinamento, controllo e finanziamento
degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (art. 42, settimo
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833).
Preambolo
Il Presidente
della Repubblica: Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art.
42, settimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente delega al
Governo per il riordinamento degli istituti di ricovero e di cura a carattere
scientifico, rinnovata con l'art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33; Viste
le osservazioni delle regioni; Udito il parere della commissione parlamentare
di cui all'art. 79 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833; Sentito, in via
preliminare, il Consiglio dei Ministri; Visto il parere emesso in via
definitiva dalla suddetta commissione parlamentare; Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri del 31 luglio 1980; Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concetto con i Ministri
dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; Emana
il seguente decreto:
Articolo 1
Art. 1. Ambito
di applicazione. -- Le disposizioni dettate dal presente decreto si applicano
agli istituti che, sulla base di programmi di ricerca definiti ai sensi degli
articoli 22 e seguenti, svolgano prestazioni di ricovero e cura connesse a
specifiche attività di ricerca scientifica biomedica.
Articolo 2
Art. 2.
L'ordinamento interno degli istituti con personalità giuridica di diritto
pubblico è disciplinato, per quanto non previsto dal presente decreto, dallo
statuto adottato dal consiglio di amministrazione in conformità ai criteri
generali indicati dal Ministro della sanità. Sono organi degli istituti con
personalità giuridica di diritto pubblico: il presidente, il consiglio di
amministrazione, il collegio dei revisori, il comitato tecnico-scientifico.
Articolo 3
Art. 3. Il
consiglio di amministrazione è composto da: 1) il presidente dell'istituto,
nominato a norma dell'art 7, che lo presiede; 2) un membro designato dal
Ministero della sanità; 3) un membro designato dal Ministero della pubblica
istruzione; 4) un membro designato dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale; 5) un membro designato dal Ministro per la ricerca scientifica; 6) due
rappresentanti della regione in cui ha sede l'istituto; 7) un rappresentante
dell'unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicato lo stabilimento
ospedaliero dell'istituto; 8) due rappresentanti degli originari interessi,
previsti dagli statuti, diversi da quelli di cui ai numeri precedenti,
individuati ai sensi del successivo art. 41. In mancanza di essi subentrano due
rappresentanti del comune dove ha sede l'istituto, di cui uno eletto dalla
minoranza. L'attuale composizione del consiglio di amministrazione
dell'istituto <<G. Gaslini>> di Genova è integrata con un
rappresentante della regione e con uno dell'unità sanitaria locale nel cui
territorio è ubicato lo stabilimento ospedaliero dell'istituto.
Articolo 4
Art. 4. Il
consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro della sanità,
dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. Il
Ministro della sanità, nel richiedere agli organi ed agli enti interessati le
designazioni di rispettiva competenza, fissa un termine non superiore a
quarantacinque giorni, scaduto inutilmente il quale, procede alla nomina,
sempre che siano stati designati almeno due terzi dai componenti, salvo le successive
integrazioni.
Articolo 5
Art. 5. Il
consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente,
almeno mensilmente ovvero su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Per la
validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti
in carica. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dallo statuto, le
deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; per le deliberazioni
concernenti modifiche statutarie, è richiesta la maggioranza dei due terzi dei
componenti del consiglio; in caso di parità di voti prevale il voto del
presidente. Partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione, con voto
consultivo i direttori scientifici, il sovrintendente sanitario e, in mancanza,
il direttore sanitario, nonchè il segretario generale. Il segretario generale
svolge le funzioni di segretario. Il consiglio di amministrazione elegge nel
proprio seno il vice presidente, il quale esercita le funzioni di presidente in
caso di sua assenza o di impedimento.
Articolo 6
Art. 6. Il
consiglio di amministrazione può essere sciolto, con decreto del Ministro della
sanità sentita la regione interessata, nel caso di dimissioni della maggioranza
dei suoi componenti o di ripetute e gravi violazioni delle disposizioni normative
o statutarie. Con lo stesso decreto viene nominato un commissario straordinario
per la provvisoria gestione dell'istituto. Il consiglio di amministrazione deve
essere ricostituito nel termine di sei mesi dalla data del decreto di
scioglimento.
Articolo 7
Art. 7.
L'ufficio di presidente dell'istituto è conferito per decreto del Presidente
della Repubblica, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della sanità. Le funzioni del presidente e del consiglio di
amministrazione sono determinate dallo statuto, salvo quanto espressamente
previsto nel presente decreto.
Articolo 8
Art. 8. Il
collegio dei revisori è composto da un funzionario del Ministero del tesoro,
che lo presiede, da un funzionario del Ministero della sanità e da uno della
regione in cui ha sede l'istituto. I predetti funzionari debbono appartenere
alla carriera direttiva e, per le regioni, alle carriere corrispondenti.
Articolo 9
Art. 9. Il
collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro della sanità, dura in
carica cinque anni. I suoi componenti possono essere confermati.
Articolo 10
Art. 10. Il
collegio dei revisori esercita funzioni di vigilanza sull'attività
amministrativa dell'istituto, riferendo periodicamente al Ministero della
sanità, compie verifiche di cassa, redige relazioni sul bilancio di previsione,
sul conto consuntivo e sui risultati della gestione.
Articolo 11
Art. 11. Con
decreto del Ministro della sanità, di concerto con quello del tesoro, sentite
le regioni interessate, sono stabilite, anche in misura diversa in relazione
all'importanza dell'istituto ma secondo criteri uniformi, le indennità dovute
al presidente, nonchè ai componenti del consiglio di amministrazione e del
collegio dei revisori.
Articolo 12
Art. 12. Il
comitato tecnico-scientifico è composto: 1) dal direttore scientifico; 2) dai
primari e dai direttori dei laboratori di ricerca dell'istituto e dai direttori
di dipartimento ove esistenti; 3) dal sovrintendente sanitario, dai direttori
sanitari e dal segretario generale; 4) dai titolari di cattedre universitarie e
dai direttori di istituti universitari, convenzionati con l'istituto e nello
stesso operanti; 5) da aiuti e da assistenti in numero eguale e non superiore
complessivamente ai 2/5 dei componenti del comitato tecnico-scientifico,
rappresentativi dei settori clinici e di ricerca; 6) da due rappresentanti del
personale tecnico-laureato, eletti dall'assemblea comune del personale stesso
di ruolo; 7) da un rappresentante del personale tecnico e sanitario ausiliario
non laureato, eletto dall'assemblea comune del personale stesso di ruolo. Il
comitato è presieduto dal direttore scientifico o, nel caso in cui l'istituto
abbia più direttori scientifici, da quello preposto allo stabilimento di
maggiore rilevanza. Al presidente dell'istituto, il quale può partecipare alle
sedute, va data notizia delle riunioni del comitato tecnico-scientifico.
Articolo 13
Art. 13. Il
comitato tecnico-scientifico è nominato con provvedimento del presidente
dell'istituto. I membri di cui ai numeri 5), 6), 7) del precedente art. 12
durano in carica cinque anni e possono essere confermati.
Articolo 14
Art. 14. Il
comitato tecnico-scientifico, oltre alle competenze previste dallo statuto,
esercita una funzione consultiva generale in ordine all'attività di ricerca
scientifica dell'istituto. Tutti i provvedimenti del consiglio di
amministrazione che attengono all'esercizio della predetta attività sono
emanati sentito il comitato. Il comitato può esprimere parere su ogni altra
questione che gli venga sottoposta dal proprio presidente o da un terzo dei
suoi componenti, nonchè dal presidente o dal consiglio di amministrazione
dell'istituto. Il comitato esercita altresì le funzioni di consiglio dei
sanitari o del consiglio sanitario centrale previsto dall'art. 14 della legge
12 febbraio 1968, n. 132.
Articolo 15
Art. 15. Il
comitato tecnico-scientifico si riunisce, su convocazione del proprio
presidente, almeno trimestralmente, ovvero su richiesta del presidente o del
consiglio di amministrazione dell'istituto o di un terzo dei propri componenti.
Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei
componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso
di parità di voti prevale il voto del presidente.
Articolo 16
Art. 16. Sono
soggette al controllo di legittimità e di merito ai sensi degli articoli
seguenti, le deliberazioni degli istituti con personalità giuridica di diritto
pubblico, concernenti: 1) le modificazioni statutarie; 2) l'adozione e la
modificazione del regolamento organico del personale o della relativa pianta
organica, nonchè degli altri regolamenti; 3) l'approvazione del bilancio
preventivo, delle relative variazioni e del conto consuntivo; 4) l'ordinamento
dei servizi; 5) l'assunzione del personale, compreso quello a termine; 6) la
stipulazione di contratti di ricerca e l'istituzione di borse di studio; 7) il
trattamento economico del personale; 8) le alienazioni e gli acquisti
immobiliari; 9) le transazioni; 10) le convenzioni in materia di ricerca
scientifica.
Articolo 17
Art. 17. Le
deliberazioni indicate nell'articolo precedente non sono esecutive fino
all'espletamento del procedimento di controllo; tuttavia, per ragioni di
urgenza o per particolari motivi da indicarsi nell'atto, il consiglio di
amministrazione può dichiararle, sotto la propria responsabilità,
provvisoriamente esecutive.
Articolo 18
Art. 18. Sono
sottoposte al controllo del Ministro della sanità le deliberazioni di cui ai
numeri 1), 2), 3), 4) e 10) del precedente art. 16. Entro dieci giorni dalla
loro adozione gli istituti sono tenuti a trasmettere ai Ministeri della sanità
e del tesoro copia autentica delle delibere di cui al primo comma corredate
dalla relativa documentazione. Entro trenta giorni dalla data in cui le
deliberazioni risultano pervenute, il Ministro della sanità le approva o le
restituisce all'istituto con motivati rilievi per il riesame da parte del
consiglio di amministrazione o con richiesta di chiarimenti o di documenti. I
rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente del collegio dei
revisori. Trascorso il termine di cui al comma precedente senza che la delibera
sia restituita all'istituto, ovvero trascorso il medesimo termine dalla data in
cui sono pervenuti i chiarimenti o i documenti richiesti o la nuova
deliberazione senza che sia emanato il provvedimento negativo di controllo, la
deliberazione diventa esecutiva. Il provvedimento negativo di controllo, che deve
essere motivato, impedisce l'efficacia delle deliberazioni e fa venir meno fin
dall'inizio gli effetti di quelle provvisoriamente esecutive.
Articolo 19
Art. 19. Le
regioni in cui hanno sede i presidi ospedalieri e di ricerca degli istituti di
diritto pubblico, cui è riconosciuto il carattere scientifico, esercitano il
controllo, per la parte assistenziale, secondo quanto è stabilito dal sesto
comma dell'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Qualora adottino
deliberazioni che, sempre per la parte assistenziale, deroghino alle
disposizioni regionali vigenti, gli istituti sono tenuti ad inviare al
Ministero della sanità, con le modalità indicate dal secondo comma del
precedente articolo, oltre alla copia della deliberazione, le motivazioni specifiche
della deroga e il parere della regione interessata. Tale parere si considera
acquisito, quando non sia pervenuto all'istituto entro quindici giorni
dall'invio alla regione della deliberazione adottata. Il Ministro della sanità,
di concerto con il Ministro della ricerca scientifica, autorizza la deroga
entro trenta giorni dal momento in cui è pervenuta la deliberazione
dell'istituto. Decorso tale termine, l'autorizzazione si intende negata. Spetta
inoltre alle regioni interessate, che disciplineranno la materia con apposito
provvedimento legislativo, il controllo sulle deliberazioni degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico concernenti le
materie indicate ai numeri 5), 6), 7), 8) e 9) del precedente art. 16. Copia delle
deliberazioni, e dei relativi atti di controllo, è inviata al Ministero della
sanità anche per le finalità di cui all'art. 21 della presente legge.
Articolo 20
Art. 20. Le
deliberazioni degli istituti con personalità giuridica di diritto privato, con i
quali siano state stipulate le convenzioni previste dall'art. 42, settimo
comma, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dal successivo art.
29, emanate nelle materie di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 16, sono
soggette al controllo del Ministero della sanità secondo le disposizioni
contenute negli articoli 17 e 18, in quanto applicabili.
Articolo 21
Art. 21. Il
Ministero della sanità, nel rispetto delle competenze attribuite dall'art. 42
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 alle regioni in ordine all'attività
assistenziale degli istituti, esercita l'alta vigilanza sugli istituti con
personalità giuridica di diritto pubblico e di diritto privato per la tutela
degli interessi sanitari generali dello Stato. A tal fine, il Ministero può acquisire
tutte le informazioni e svolgere le opportune indagini ed ispezioni.
Articolo 22
Art. 22.
L'attività di ricerca scientifica biomedica degli istituti di cui al presente
decreto è esercitata dagli istituti con personalità giuridica di diritto
pubblico sulla base di programmi correnti e finalizzati, secondo le
disposizioni degli articoli seguenti.
Articolo 23
Art. 23. Presso
il Ministero della sanità è costituita la commissione per la ricerca
scientifica biomedica che si svolge negli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico e nelle strutture specializzate del Servizio sanitario
nazionale. La commissione svolge i suoi compiti in conformità agli indirizzi
espressi dal piano sanitario nazionale e in collegamento con le commissioni e i
comitati operanti nel medesimo settore presso il Consiglio nazionale delle
ricerche, il Ministero della ricerca scientifica e il Ministero della pubblica
istruzione. La commissione è cosi composta: 1) il Ministro della sanità che la
presiede o, per sua delega, il Sottosegretario di Stato per la sanità; 2) il
direttore dell'Istituto superiore di sanità; 3) il direttore dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; 4) un dirigente
generale del Ministero della sanità e uno del Ministero della pubblica
istruzione; 5) tre membri designati rispettivamente dai Ministri della sanità,
della pubblica istruzione e per il coordinamento della ricerca scientifica; 6)
il presidente del comitato di biologia e medicina del Consiglio nazionale delle
ricerche; 7) due membri designati dal Consiglio sanitario nazionale. Ai lavori
della commissione partecipa, inoltre, con diritto di voto, con riferimento allo
specifico argomento trattato, un rappresentante della regione nel cui
territorio hanno sede i presidi ospedalieri di ricerca degli istituti a
carattere scientifico. La commissione invita ai propri lavori i direttori
scientifici degli istituti in relazione ai programmi di ricerca di competenza
dei rispettivi istituti. Essi non hanno diritto al voto. I direttori costituiscono
comitati di coordinamento per specifici settori, che dovranno essere
periodicamente riuniti ai fini di una programmazione coerente delle ricerche.
Articolo 24
Art. 24. La
commissione è nominata con decreto del Ministro della sanità, con le modalità
stabilite dal secondo comma del precedente art. 4. La commissione dura in
carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati. La commissione
si riunisce su convocazione del presidente almeno trimestralmente. Per la
validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della
maggioranza dei componenti in carica. Le pronunce sono adottate a maggioranza
dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
Articolo 25
Art. 25. Oltre
ad esercitare le funzioni previste dagli articoli seguenti, la commissione
esprime parere: 1) in ordine alla fattibilità dei programmi di ricerca
biomedica degli istituti di cui al presente decreto, da finanziare a carico del
Fondo sanitario nazionale; 2) sull'attuazione dei programmi suddetti; 3) sui
criteri per la loro utilizzazione sul piano operativo; 4) sul coordinamento dei
programmi di cui al precedente n. 1) con quelli di altri organismi ed enti
operanti nel campo della ricerca scientifica biomedica.
Articolo 26
Art. 26. La
commissione, sulla base dei programmi in corso di attuazione, dei risultati già
conseguiti e degli accordi di cooperazione scientifica in campi internazionale,
in vista delle esigenze della ricerca collegate anche a particolari priorità
nosologiche e con riferimento agli obiettivi indicati nel piano sanitario
nazionale, propone gli indirizzi per la ricerca scientifica biomedica negli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, articolati per settori,
entro il 15 gennaio dell'anno precedente a quello di attuazione.
Articolo 27
Art. 27. Gli
istituti, aventi personalità giuridica di diritto pubblico o di diritto
privato, ricevuta dal Ministero della sanità comunicazione degli indirizzi di
cui all'articolo precedente, redigono una relazione sui programmi di ricerca,
correnti e finalizzati, contenente gli elementi necessari per la valutazione
della congruenza dei programmi e dell'idoneità degli istituti stessi a darvi
attuazione, nonchè gli elementi per la determinazione degli aspetti finanziari.
La relazione è trasmessa entro trenta giorni al Ministero della sanità. La
commissione di cui all'art. 23 entro trenta giorni esprime parere sui progetti
di programmi dal punto di vista scientifico e finanziario e può formulare
rilievi e suggerire modifiche anche al fine del coordinamento tra di loro e con
quelli predisposti da altri istituti ed enti operanti nello stesso settore di
ricerca o in settori connessi. Gli istituti, sulla base della valutazione del
Ministero della sanità, provvedono alla predisposizione dei programmi
definitivi, specificandone la durata ed allegandovi il piano finanziario. Il
Ministero della sanità, esaminati i programmi definitivi, ne determina
l'ammontare del finanziamento necessario e ne dispone l'inserimento nei piani
di ricerca di cui all'articolo seguente, dandone comunicazione agli istituti
entro trenta giorni.
Articolo 28
Art. 28. Sulla
base degli indirizzi formulati ai sensi dell'art. 26 e dei programmi degli
istituti, la commissione di cui all'art. 23 predispone un progetto di piani di
ricerca, anche di durata pluriennale, coordinati a livello nazionale, tenendo
conto dell'attività di ricerca svolta da altri organismi ed enti articolati per
settori di ricerca. Sul progetto è sentito il Consiglio sanitario nazionale. I
piani sono approvati entro il 31 luglio di ciascun anno con decreto del
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione,
con il Ministro della ricerca scientifica e con il Ministro del tesoro.
Articolo 29
Art. 29. Con
riferimento ai piani di ricerca previsti dall'articolo precedente, il Ministero
della sanità può stipulare apposite convenzioni con gli istituti aventi
personalità giuridica di diritto privato per l'attuazione dei programmi di
ricerca degli istituti stessi. Nelle convenzioni sono previste la durata,
l'entità del corrispettivo e le modalità per il controllo sull'attuazione dei
programmi, in conformità al disposto dell'art. 31, in quanto applicabile.
Articolo 30
Art. 30. Le
somme previste per il finanziamento dei programmi di ricerca erogate sono in
rate semestrali anticipate per i programmi di ricerca, correnti e finalizzati,
successivamente all'approvazione dei piani di ricerca. Nel caso in cui
sussistano particolari esigenze, da indicarsi all'atto della erogazione, può
essere concessa una anticipazione aggiuntiva pari al 20% del finanziamento
previsto per l'esercizio in corso. Le modalità di erogazione previste nelle
convenzioni con gli istituti di diritto privato debbono uniformarsi, per quanto
possibile, a quelle di cui ai commi precedenti.
Articolo 31
Art. 31. Alla
scadenza di ogni semestre gli istituti con personalità di diritto pubblico
trasmettono al Ministero della sanità, e alla regione interessata, una
relazione sullo stato di attuazione dei programmi finalizzati. Il Ministero
della sanità, sentita ove occorra la commissione di cui all'art. 23, può
chiedere chiarimenti e può disporre indagini e verifiche presso l'istituto. Nel
caso in cui l'istituto, sebbene diffidato, non provveda ad inviare la relazione
di cui al primo comma, il Ministero della sanità sospende immediatamente
l'erogazione dei finanziamenti. Tale sospensione dei finanziamenti è disposta,
altresì, per i programmi di ricerca sia corrente che finalizzata, qualora sia
accertata la loro mancata od irregolare attuazione.
Articolo 32
Art. 32. Una
quota del Fondo sanitario nazionale è destinata al finanziamento dei programmi
di ricerca, correnti e finalizzati, degli istituti con personalità giuridica di
diritto pubblico e delle convenzioni stipulate con gli istituti con personalità
giuridica di diritto privato. La quota è determinata annualmente con
deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica,
su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario
nazionale, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale.
Articolo 33
Art. 33 Salvo
quanto disposto dagli articoli seguenti, al personale degli istituti con personalità
giuridica di diritto pubblico si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dettate per il personale delle unità sanitarie locali dal decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, con obbligo del tempo
pieno per i sanitari assunti successivamente al termine di cui al seguente art.
45.
Articolo 34
Art. 34. Il
trattamento economico tabellare del personale degli istituti è determinato, con
decorrenza dalla data dell'inquadramento di cui al successivo art. 45 in
conformità a quello stabilito per il personale delle unità sanitarie locali con
l'accordo nazionale unico di cui all'art. 47, sesto comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, garantendo peraltro l'equiparazione di tutto il
personale laureato appartenente ai ruoli della ricerca sperimentale e clinica.
Qualora il trattamento economico complessivo spettante ai sensi del comma
precedente dovesse risultare inferiore a quello in precedenza goduto,
escludendo dal computo ogni emolumento non fisso e continuativo, l'eccedenza è
conservata a titolo di assegno personale riassorbibile in occasione dei futuri
miglioramenti, a qualsiasi titolo spettanti. Al personale universitario, che
presta attività di assistenza o ricerca in unità convenzionate con gli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico, si applica il disposto dell'art. 31
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Articolo 35
Art. 35.
L'incarico di direttore scientifico è conferito, con deliberazione motivata dal
consiglio di amministrazione, anche a soggetti non facenti parte del personale
dell'istituto, purchè in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.
L'incarico ha durata settennale ed è rinnovabile. Il direttore scientifico, se
dipendente dall'istituto, ha diritto al trattamento economico della qualifica
ricoperta con l'aggiunta di una indennità la cui misura è determinata con la
deliberazione di conferimento dell'incarico; se estraneo, fruisce del
trattamento dei dipendenti che ricoprono, nell'istituto, la qualifica sanitaria
più elevata, con l'aggiunta della predetta indennità.
Articolo 36
Art. 36. Per
l'attuazione dei programmi di ricerca finalizzata gli istituti di diritto
pubblico hanno facoltà di conferire incarichi, con contratto a termine di
durata non superiore a quella del programma, a personale di ricerca e a
personale tecnico altamente specializzato, anche di cittadinanza straniera. Il
contratto non dà luogo a rapporto di impiego; esso è incompatibile con ogni
rapporto di lavoro dipendente e con il godimento di borse di studio e di
ricerca. Incarichi a termine possono essere conferiti anche al personale
docente o dipendente dallo Stato o da enti pubblici, con il consenso
dell'amministrazione di appartenenza. In tal caso detto personale è collocato
in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico. Il relativo periodo è
considerato quale servizio valido a tutti gli effetti.
Articolo 37
Art. 37. Con
deliberazione del consiglio di amministrazione i dipendenti degli istituti con
personalità giuridica di diritto pubblico possono essere trasferiti, a domanda,
ad altro istituto operante nel medesimo settore, previa intesa tra gli istituti
stessi. Il personale degli istituti medesimi può altresì essere trasferito a
domanda e compatibilmente con le esigenze di servizio nei ruoli nominativi
regionali, con l'osservanza delle apposite procedure contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Può essere altresì
disposto, con il consenso dell'interessato, il comando del personale presso
altro istituto operante, nel medesimo settore, che abbia la relativa
disponibilità nell'organico, per un periodo non superiore ad un anno,
prorogabile una sola volta per uguale durata. Alla spesa per il personale
comandato provvede direttamente ed a proprio carico l'istituto che fruisce del
comando. Nel nuovo istituto i dipendenti trasferiti o comandati ricoprono
qualifiche analoghe a quelle che ricoprivano nell'istituto di provenienza. Il
posto del dipendente comandato non può essere coperto dall'istituto di
appartenenza per concorso, trasferimento od altro comando.
Articolo 38
Art. 38. Con
deliberazione del consiglio di amministrazione il personale appartenente a
ruoli e qualifiche per i quali è richiesto il possesso del diploma di laurea,
può essere comandato, con il suo consenso, nell'interesse e nell'ambito dei
compiti istituzionali dell'istituto di diritto pubblico di appartenenza, a
prestare servizio, per motivi di studio o di ricerca e per periodi di tempo
determinati, presso amministrazioni pubbliche, università italiane e straniere,
centri, istituti o laboratori nazionali, internazionali o stranieri, previa
intesa tra gli enti interessati anche per quanto riguarda gli oneri relativi al
trattamento economico. Il servizio prestato dal personale comandato ai sensi
del presente articolo e dell'articolo precedente è considerato quale servizio
valido a tutti gli effetti.
Articolo 39
Art. 39. Le
assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni del presente decreto, di
quelle da questo richiamate e di quelle dei regolamenti organici sono nulle di
diritto, salvo la responsabilità personale di chi le ha disposte e di chi vi ha
dato esecuzione.
Articolo 40
Art. 40. Ai fini
dell'ammissione agli esami di idoneità ed ai fini della valutazione come titolo
nei concorsi, il servizio reso dal personale degli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico è
equiparato al corrispondente servizio prestato presso le unità sanitarie
locali.
Articolo 41
Art. 41. Gli
attuali organi di amministrazione degli istituti con personalità giuridica di
diritto pubblico restano in carico fino alla nomina dei nuovi consigli di
amministrazione, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Entro sessanta giorni da tale ultima data, gli
attuali consigli di amministrazione debbono individuare gli organi o gli enti
competenti a designare i membri di cui al precedente art. 3, n. 8), dandone
immediata comunicazione al Ministero della sanità; scaduto infruttuosamente il
predetto termine, alla individuazione provvede direttamente il Ministero della
sanità.
Articolo 42
Art. 42. Sono
abrogate le disposizioni legislative e regolamentari, nonchè quelle contenute
negli statuti e nei regolamenti degli istituti con personalità giuridica di
diritto pubblico che risultino incompatibili con le norme della legge 23
dicembre 1978, n. 833, e del presente decreto.
Articolo 43
Art. 43. Entro
sei mesi dalla nomina dei nuovi consigli di amministrazione degli istituti con
giuridica di diritto pubblico, gli stessi debbono modificare gli statuti ed i
regolamenti per adeguarli alle disposizioni della legge 23 dicembre 1978, n.
833 ed a quelle del presente decreto. Entro lo stesso termine, i predetti
consigli debbono provvedere, con apposite deliberazioni, sentite le
organizzazioni sindacali di categoria, alla modifica dei regolamenti organici
del personale per adeguarli alle disposizioni della legge 23 dicembre 1978, n.
833, a quelle del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.
761 ed a quelle del presente decreto, in conformità a quanto disposto
dall'articolo seguente. Scaduto infruttuosamente il termine di cui ai commi
precedenti, ai relativi adempimenti provvede il Ministero della sanità, sentito
il Ministero del tesoro, nonchè, per quanto concerne i regolamenti organici del
personale, le organizzazioni sindacali di categoria.
Articolo 44
Art. 44. I nuovi
regolamenti organici del personale degli istituti con personalità giuridica di
diritto pubblico debbono, in particolare, prevedere, in relazione alle
caratteristiche ed alle esigenze di ciascun istituto, l'ordinamento dei
servizi, la determinazione e l'articolazione dei ruoli, la consistenza organica
di ciascun ruolo e qualifica o articolazione corrispondente, il numero degli
addetti ai servizi, distinti per ruoli e per qualifiche in base alle
attribuzioni funzionali dei servizi stessi, le funzioni del direttore
scientifico, la disciplina dei concorsi di ammissione e della progressione in
carriera, con particolare riguardo ai requisiti di ammissione, ai criteri di
valutazione dei titoli, alla composizione delle commissioni esaminatrici ed
alle procedure concorsuali. I regolamenti debbono altresì contenere apposite
tabelle di equiparazione delle categorie del personale di ricerca a quelle del
personale di assistenza, particolarmente ai fini dell'ammissione in servizio,
della progressione di carriera e del trattamento economico.
Articolo 45
Art. 45. Entro
tre mesi dall'approvazione dei regolamenti organici di cui all'articolo
precedente, con deliberazione del consiglio di amministrazione si provvede
all'inquadramento del personale nei nuovi ruoli con decorrenza dalla data di
entrata in vigore del presente decreto ed all'indizione dei concorsi per la
copertura dei posti eventualmente disponibili.
Articolo 46
Art. 46. Entro
sei mesi dalla nomina i nuovi consigli di amministrazione provvedono, in
conformità al disposto dell'art. 35, alla nomina del direttore scientifico per
una durata non superiore a sette anni. I direttori scientifici attualmente in
carica mantengono la posizione giuridica prevista dalle norme regolamentari in
vigore alla data del presente decreto.
Articolo 47
Art. 47. Entro
un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli istituti con
personalità giuridica di diritto privato debbono provvedere alla modifica degli
statuti o dei regolamenti per adeguarli alle disposizioni della legge 23
dicembre 1978, n. 833 ed a quelle del presente decreto che li concernono. I
relativi atti sono approvati dal Ministero della sanità.
Articolo 48
Art. 48. Il
carattere scientifico è attribuito, per gli enti che ne faranno istanza ai
sensi del presente decreto, con specifico ed esclusivo riferimento al presidio
sanitario, presso il quale sono svolte prestazioni di cura e ricovero connesse
ad attività di ricerca scientifica biomedica. Il riconoscimento ha valore
limitatamente alla sede o struttura indicate nel relativo decreto e per un
periodo non superiore a cinque anni. Il riconoscimento si intende rinnovato per
uguale periodo, qualora non venga revocato esatto sei mesi prima della scadenza
del quinquennio, sulla base dei risultati conseguiti nel precedente
quinquennio. Per gli istituti, di cui al nono comma dell'art. 42 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, che abbiano un presidio sanitario e di ricerca ubicato
in regione diversa da quella in cui hanno la sede legale, il consiglio di
amministrazione è integrato da un rappresentante della regione interessata.
Qualora gli istituti abbiano stabilimenti ubicati in regioni diverse, il
rappresentante regionale è designato, sulla base delle indicazioni fornite
dalle regioni interessate, dalla commissione interregionale prevista dall'art.
13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Anche a tali istituti si applica il
secondo comma del presente articolo.