Onorevoli Colleghi! - Il disegno di legge che la XII
Commissione sottopone all'esame dell'Assemblea prevede il
riordino complessivo dell'ordinamento degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, secondo principi che
intendono rafforzare l'integrazione tra ricerca ed assistenza
finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla
programmazione sanitaria, senza duplicare l'attività svolta
dalle università e l'assistenza sanitaria erogata dalle
regioni. Si tratta di un tentativo di ammodernamento e di
razionalizzazione del sistema sanitario che si integra con la
più recente riforma della disciplina del Servizio sanitario
nazionale e che intende superare l'attuale fase di
commissariamento degli istituti, prorogata da ultimo con il
decreto-legge n. 171 del 1997, convertito dalla legge n. 258
del 1997, che incide negativamente sulla attività degli
stessi.
Il disegno di legge propone un nuovo assetto organizzativo
degli istituti, ai quali si conferma, nella revisione
dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 269 del 1993, il
regime di autonomia organizzativa, amministrativa,
patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, equipara gli
istituti alle aziende ospedaliere ad alta specializzazione e
ne definisce le funzioni di supporto nei confronti del
Servizio sanitario nazionale, anche con riferimento alla
formazione del personale e ai modelli gestionali. Il disegno
di legge affida ad un decreto di delegificazione la
predisposizione della nuova disciplina, secondo i principi
generali dell'ordinamento quelli alla base della disciplina
del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto
legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni,
nonché quelli specificamente indicati dall'articolo 3, che
riguardano, in particolare:
a) i criteri di riconoscimento degli istituti, le
modalità di revisione dello stesso riconoscimento, la
possibilità di revoca del riconoscimento allo scopo di
assicurare la permanenza del collegamento con la nuova domanda
di salute e con gli obiettivi stabiliti dalla più generale
programmazione sanitaria nazionale e regionale;
b) l'assetto organizzativo degli istituti, secondo
modalità volte ad assicurare il giusto coinvolgimento delle
regioni, in linea con quanto richiesto dalle recenti pronunce
della Corte costituzionale, e a valorizzare il coordinamento
tra sanità ed università;
c) le modalità di finanziamento degli istituti che
devono garantire certezza nei flussi finanziari e devono
altresì tenere conto dei maggiori oneri connessi
all'erogazione di prestazioni più complesse di quelle
ordinariamente rese nelle strutture del Servizio sanitario in
quanto collegate alla attività di ricerca;
d) la gestione economica, finanziaria e
patrimoniale degli istituti con personalità giuridica di
diritto pubblico, da armonizzare con quella delle aziende
ospedaliere;
e) il personale, cui si applicano le disposizioni
del decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive
modificazioni, e per il quale si sancisce il principio della
parificazione del trattamento economico e giuridico, affidato
ad un protocollo aggiuntivo al contratto collettivo nazionale
del comparto sanità.
L'articolo 4 del disegno di legge prevede le disposizioni
transitorie che intendono risolvere le questioni connesse alla
prima applicazione delle norme sulla nomina dei direttori
amministrativi, al destino del personale degli istituti con
personalità giuridica di diritto pubblico cui non sia
rinnovato il riconoscimento e il trasferimento dei beni mobili
e immobili di questi ultimi istituti. Si ripetono, inoltre, a
scopo di chiarezza dell'ordinamento, le disposizioni del
decreto legislativo n. 269 del 1993 relativamente all'istituto
Gaslini di Genova e all'ospedale Bambin Gesù.
L'istruttoria svolta dalla Commissione.
La Commissione ha limitato le attività istruttorie, tenuto
conto della documentazione già acquisita nel corso della
precedente legislatura, quando, attraverso una reiterata serie
di decreti-legge si è tentato di procedere alla riforma degli
istituti, in considerazione della pronuncia della Corte
costituzionale riguardante l'assetto organizzativo degli
stessi. Si è proceduto, comunque, ad ascoltare informalmente i
rappresentanti delle regioni, delle organizzazioni sindacali,
dei direttori scientifici degli istituti e dei commissari
straordinari.
Sono, poi, da considerare all'interno di questa sezione, i
dati richiesti dalla Commissione al Governo ai sensi
dell'articolo 79, comma 6, del regolamento, riguardanti il
personale degli istituti, in considerazione delle disposizioni
transitorie indicate dall'articolo 4, la relazione tecnica
richiesta dalla V Commissione bilancio, ai fini
dell'espressione del prescritto parere, nonché i pareri delle
Commissioni competenti, che sono stati in linea di massima
recepiti nel testo della Commissione, con la sola eccezione
delle condizioni nn. 2 e 5 del parere della Commissione
bilancio. Si è ritenuto, infatti, che la prima delle
condizioni citate non sia fondata, posto che il nuovo assetto
organizzativo sostituisce quello vigente, comunque oneroso, e
che l'accoglimento della seconda delle condizioni citate
comporterebbe, di fatto, l'inapplicabilità delle disposizioni
sulla revoca dei riconoscimenti, qualora si limitasse al
rispetto delle piante organiche la possibilità di assorbire il
personale degli istituti cui non sia rinnovato il
riconoscimento.
Il rapporto con la normativa vigente.
Il disegno di legge sostituisce integralmente l'attuale
disciplina degli istituti, recata dal decreto legislativo n.
269 del 1993.
La entrata in vigore delle disposizioni del decreto
legislativo adottato in attuazione della legge 30 novembre
1998, n. 419, recante razionalizzazione del Servizio sanitario
nazionale, comporterà la necessità di un più stringente
coordinamento con le disposizioni in materia di programmazione
della ricerca biomedica e di remunerazione delle prestazioni
sanitarie rese dagli istituti. Su questa stessa materia è,
inoltre, intervenuta la legge n. 133 del 1999 (cd "collegato
fiscale").
Auspico, infine, una rapida approvazione del disegno di
legge per porre fine alla situazione di precarietà degli
stessi e rafforzare un elemento essenziale dell'organizzazione
del Servizio sanitario nazionale.