RELAZIONE - N. 3856-A




        Onorevoli Colleghi! - Il disegno di legge che la XII Commissione sottopone all'esame dell'Assemblea prevede il riordino complessivo dell'ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, secondo principi che intendono rafforzare l'integrazione tra ricerca ed assistenza finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla programmazione sanitaria, senza duplicare l'attività svolta dalle università e l'assistenza sanitaria erogata dalle regioni. Si tratta di un tentativo di ammodernamento e di razionalizzazione del sistema sanitario che si integra con la più recente riforma della disciplina del Servizio sanitario nazionale e che intende superare l'attuale fase di commissariamento degli istituti, prorogata da ultimo con il decreto-legge n. 171 del 1997, convertito dalla legge n. 258 del 1997, che incide negativamente sulla attività degli stessi.
        Il disegno di legge propone un nuovo assetto organizzativo degli istituti, ai quali si conferma, nella revisione dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 269 del 1993, il regime di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, equipara gli istituti alle aziende ospedaliere ad alta specializzazione e ne definisce le funzioni di supporto nei confronti del Servizio sanitario nazionale, anche con riferimento alla formazione del personale e ai modelli gestionali. Il disegno di legge affida ad un decreto di delegificazione la predisposizione della nuova disciplina, secondo i principi generali dell'ordinamento quelli alla base della disciplina del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, nonché quelli specificamente indicati dall'articolo 3, che riguardano, in particolare:

            a) i criteri di riconoscimento degli istituti, le modalità di revisione dello stesso riconoscimento, la possibilità di revoca del riconoscimento allo scopo di assicurare la permanenza del collegamento con la nuova domanda di salute e con gli obiettivi stabiliti dalla più generale programmazione sanitaria nazionale e regionale;

            b) l'assetto organizzativo degli istituti, secondo modalità volte ad assicurare il giusto coinvolgimento delle regioni, in linea con quanto richiesto dalle recenti pronunce della Corte costituzionale, e a valorizzare il coordinamento tra sanità ed università;

            c) le modalità di finanziamento degli istituti che devono garantire certezza nei flussi finanziari e devono altresì tenere conto dei maggiori oneri connessi all'erogazione di prestazioni più complesse di quelle ordinariamente rese nelle strutture del Servizio sanitario in quanto collegate alla attività di ricerca;

            d) la gestione economica, finanziaria e patrimoniale degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico, da armonizzare con quella delle aziende ospedaliere;

            e) il personale, cui si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, e per il quale si sancisce il principio della parificazione del trattamento economico e giuridico, affidato ad un protocollo aggiuntivo al contratto collettivo nazionale del comparto sanità.

        L'articolo 4 del disegno di legge prevede le disposizioni transitorie che intendono risolvere le questioni connesse alla prima applicazione delle norme sulla nomina dei direttori amministrativi, al destino del personale degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico cui non sia rinnovato il riconoscimento e il trasferimento dei beni mobili e immobili di questi ultimi istituti. Si ripetono, inoltre, a scopo di chiarezza dell'ordinamento, le disposizioni del decreto legislativo n. 269 del 1993 relativamente all'istituto Gaslini di Genova e all'ospedale Bambin Gesù.


L'istruttoria svolta dalla Commissione.

        La Commissione ha limitato le attività istruttorie, tenuto conto della documentazione già acquisita nel corso della precedente legislatura, quando, attraverso una reiterata serie di decreti-legge si è tentato di procedere alla riforma degli istituti, in considerazione della pronuncia della Corte costituzionale riguardante l'assetto organizzativo degli stessi. Si è proceduto, comunque, ad ascoltare informalmente i rappresentanti delle regioni, delle organizzazioni sindacali, dei direttori scientifici degli istituti e dei commissari straordinari.
        Sono, poi, da considerare all'interno di questa sezione, i dati richiesti dalla Commissione al Governo ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del regolamento, riguardanti il personale degli istituti, in considerazione delle disposizioni transitorie indicate dall'articolo 4, la relazione tecnica richiesta dalla V Commissione bilancio, ai fini dell'espressione del prescritto parere, nonché i pareri delle Commissioni competenti, che sono stati in linea di massima recepiti nel testo della Commissione, con la sola eccezione delle condizioni nn. 2 e 5 del parere della Commissione bilancio. Si è ritenuto, infatti, che la prima delle condizioni citate non sia fondata, posto che il nuovo assetto organizzativo sostituisce quello vigente, comunque oneroso, e che l'accoglimento della seconda delle condizioni citate comporterebbe, di fatto, l'inapplicabilità delle disposizioni sulla revoca dei riconoscimenti, qualora si limitasse al rispetto delle piante organiche la possibilità di assorbire il personale degli istituti cui non sia rinnovato il riconoscimento.


Il rapporto con la normativa vigente.

        Il disegno di legge sostituisce integralmente l'attuale disciplina degli istituti, recata dal decreto legislativo n. 269 del 1993.
        La entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo adottato in attuazione della legge 30 novembre 1998, n. 419, recante razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, comporterà la necessità di un più stringente coordinamento con le disposizioni in materia di programmazione della ricerca biomedica e di remunerazione delle prestazioni sanitarie rese dagli istituti. Su questa stessa materia è, inoltre, intervenuta la legge n. 133 del 1999 (cd "collegato fiscale").

        Auspico, infine, una rapida approvazione del disegno di legge per porre fine alla situazione di precarietà degli stessi e rafforzare un elemento essenziale dell'organizzazione del Servizio sanitario nazionale.

Giuseppe FIORONI, Relatore.