RELAZIONE - N. 3856-A




PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

          1) all'articolo 3, comma 2, si segnala la mancata individuazione delle norme legislative da ritenere abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento delegificante;

          2) all'articolo 3, comma 3, lettera b), sarebbe opportuno specificare a quale organo - tra il Ministro della sanità e la regione o la provincia autonoma territorialmente interessata - spetti la nomina del direttore generale, posto che l'intesa tra i due organi rappresenta il metodo attraverso il quale pervenire alla nomina, e non l'atto finale della medesima.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

          1) all'articolo 3, comma 1, la lettera i) sia sostituita dalla seguente: "i) previsione, in considerazione degli specifici oneri connessi all'attività di ricerca clinica svolta, di un finanziamento, anche su base pluriennale, volto a coprire il complesso delle prestazioni richieste da protocolli di studio e non coperte dalle tariffe per il pagamento delle prestazioni applicate da ciascuna regione, il potenziamento e l'ammodernamento delle apparecchiature tecnologiche, nei limiti dell'unità previsionale di base 7.2.1.1 - capitolo 7002 dello stato di previsione del Ministero della sanità, concernente le spese in conto capitale destinate alla ricerca scientifica, di cui all'articolo 12, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;";

          2) all'articolo 3, la lettera d) del comma 1, il comma 2 e le lettere a) e b) del comma 3 siano modificati introducendo le specifiche quantificazioni dei nuovi oneri derivanti dalle disposizioni in essi contenute a seguito, rispettivamente, dell'istituzione della commissione paritetica, dell'emanazione del regolamento previsto al comma 2 e dell'istituzione del comitato di indirizzo e del direttore generale, verificando che le quantificazioni così introdotte risultino congrue con l'imputazione degli oneri medesimi, per la loro copertura finanziaria, a carico delle risorse finanziarie individuate ai sensi del successivo comma 7, come riformulato ai sensi del presente parere;

          3) all'articolo 3, comma 6, le parole: "ricerca clinica e sperimentale" siano sostituite dalle seguenti: "ricerca clinica, sperimentale e gestionale", e, in fine, la parola: "biomedica" sia sostituita dalle seguenti: ", nei limiti delle risorse finanziarie destinate al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità.";

          4) all'articolo 3, comma 7, le parole: "inerenti all'attività di ricerca" siano sostituite dalle seguenti: "derivanti dal presente articolo";

          5) all'articolo 4, il comma 4 sia sostituito dal seguente: "4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al trasferimento del personale dipendente dagli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico, cui non sia rinnovato il riconoscimento ai sensi del comma 3 del presente articolo, presso le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere ovvero presso gli istituti di ricerca o le università, previa verifica e nei limiti della disponibilità dei posti nelle dotazioni organiche definitive. Del predetto personale solamente quello adibito alla ricerca biomedica può transitare nei policlinici universitari.".
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)


          Rilevato che nel tempo è venuto meno il carattere di specializzazione disciplinare che era alla base della originaria istituzione degli IRCCS; nel testo del disegno di legge tale carattere è stato ripreso occorrendo tuttavia al riguardo un rafforzamento dell'indicazione in tal senso;

          rilevato inoltre che:

                a) all'attribuzione del carattere scientifico non corrisponde un ruolo paritario del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tale da garantire il livello di qualificazione scientifica necessario e il coordinamento con la ricerca dell'università e degli enti di ricerca, nonché con la programmazione nazionale in materia (anche al fine di non creare un sistema di ricerca e assistenza che duplichi il sistema universitario e di creare un filtro scientifico alla possibile spinta alla proliferazione degli istituti);

                b) si rinviene una disposizione ambigua circa il direttore scientifico, che sembra precludere ad un professore universitario l'assunzione del relativo rapporto di lavoro;

                c) manca una normativa più precisa per quanto riguarda i rapporti tra IRCCS, università e regione nei casi in cui la prevalenza delle strutture sia messa a disposizione anche delle facoltà di medicina e chirurgia, nonché a proposito degli IRCCS con personalità giuridica di diritto privato;

          esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

          1) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, le parole: "sentiti il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica", siano sostituite con le seguenti: "di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sentite";

          2) all'articolo 3, comma 1, lettera b), la parola "sentito" sia soppressa;

          3) all'articolo 3, comma 1, lettera e), all'ottava riga sia soppressa la parola: "e" e alla nona riga la parola: "sentito" sia sostituita con la seguente: "e";

          4) all'articolo 3, comma 3, lettera a), siano soppresse le parole: "su designazione della Conferenza dei Rettori", ovvero, in via subordinata, tali parole siano sostituite con le seguenti: "nell'ambito di una rosa di tre nomi proposta dal comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25";

          5) all'articolo 3, comma 3, lettera c), dopo le parole: "nominato dal Ministro della sanità" siano inserite le seguenti: "di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";

          6) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera i), siano inserite le seguenti:

              l) negli istituti in cui la prevalenza delle strutture sia messa a disposizione delle attività formative dalle facoltà di medicina e chirurgia, la regolamentazione dei rapporti tra le strutture di ricovero e cura e le università deve uniformarsi ai criteri di cui ai decreti interministeriali in materia di linee-guida per la stipula dei protocolli di intesa università-regioni;

              m) il funzionamento e l'organizzazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto privato devono uniformarsi ai criteri della gestione aziendale, anche per quanto attiene al controllo di legittimità e di merito degli atti, in conformità alle norme regolamentari di cui al presente articolo, fatta salva la loro autonomia giuridico-amministrativa";

          7) all'articolo 3, comma 5, siano aggiunti infine i seguenti periodi: "I professori universitari nominati direttori scientifici sono collocati in aspettativa senza assegni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma quarto del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382".
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

          considerata la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, sia precisato che la disciplina di cui al comma 6 dell'articolo 3 e al comma 4 dell'articolo 4 si applica esclusivamente agli istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico; qualora la Commissione di merito intendesse disporre il transito nel Servizio sanitario nazionale del personale dipendente dagli istituti di diritto privato che non abbiano ottenuto il riconoscimento, risulterebbe indispensabile prevedere una apposita, puntuale disciplina, nel rispetto della contrattazione collettiva;

e con le seguenti osservazioni:

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

                a) prevedere, all'articolo 3, comma 1, che almeno una parte degli esperti nazionali che compongono la Commissione paritetica sia designata dalle regioni;

                b) disporre, all'articolo 3, comma 3, lettera c), che il Ministro della sanità nomini il direttore scientifico sentita la Conferenza Stato-Regioni;

                c) prevedere, al comma 5 dell'articolo 3, la durata massima del contratto di diritto privato rinnovabile del direttore generale, del direttore scientifico, del direttore sanitario e del direttore amministrativo.