RELAZIONE - N. 3856-A
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 3, comma 2, si segnala la mancata
individuazione delle norme legislative da ritenere abrogate a
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
delegificante;
2) all'articolo 3, comma 3, lettera b), sarebbe
opportuno specificare a quale organo - tra il Ministro della
sanità e la regione o la provincia autonoma territorialmente
interessata - spetti la nomina del direttore generale, posto
che l'intesa tra i due organi rappresenta il metodo attraverso
il quale pervenire alla nomina, e non l'atto finale della
medesima.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 3, comma 1, la lettera i) sia
sostituita dalla seguente: "i) previsione, in
considerazione degli specifici oneri connessi all'attività di
ricerca clinica svolta, di un finanziamento, anche su base
pluriennale, volto a coprire il complesso delle prestazioni
richieste da protocolli di studio e non coperte dalle tariffe
per il pagamento delle prestazioni applicate da ciascuna
regione, il potenziamento e l'ammodernamento delle
apparecchiature tecnologiche, nei limiti dell'unità
previsionale di base 7.2.1.1 - capitolo 7002 dello stato di
previsione del Ministero della sanità, concernente le spese in
conto capitale destinate alla ricerca scientifica, di cui
all'articolo 12, comma 2, ultimo periodo, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;";
2) all'articolo 3, la lettera d) del comma 1, il
comma 2 e le lettere a) e b) del comma 3 siano
modificati introducendo le specifiche quantificazioni dei
nuovi oneri derivanti dalle disposizioni in essi contenute a
seguito, rispettivamente, dell'istituzione della commissione
paritetica, dell'emanazione del regolamento previsto al comma
2 e dell'istituzione del comitato di indirizzo e del direttore
generale, verificando che le quantificazioni così introdotte
risultino congrue con l'imputazione degli oneri medesimi, per
la loro copertura finanziaria, a carico delle risorse
finanziarie individuate ai sensi del successivo comma 7, come
riformulato ai sensi del presente parere;
3) all'articolo 3, comma 6, le parole: "ricerca clinica e
sperimentale" siano sostituite dalle seguenti: "ricerca
clinica, sperimentale e gestionale", e, in fine, la parola:
"biomedica" sia sostituita dalle seguenti: ", nei limiti delle
risorse finanziarie destinate al rinnovo del contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del
comparto sanità.";
4) all'articolo 3, comma 7, le parole: "inerenti
all'attività di ricerca" siano sostituite dalle seguenti:
"derivanti dal presente articolo";
5) all'articolo 4, il comma 4 sia sostituito dal
seguente: "4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono al trasferimento del personale dipendente
dagli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico,
cui non sia rinnovato il riconoscimento ai sensi del comma 3
del presente articolo, presso le aziende sanitarie locali e le
aziende ospedaliere ovvero presso gli istituti di ricerca o le
università, previa verifica e nei limiti della disponibilità
dei posti nelle dotazioni organiche definitive. Del predetto
personale solamente quello adibito alla ricerca biomedica può
transitare nei policlinici universitari.".
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
Rilevato che nel tempo è venuto meno il carattere di
specializzazione disciplinare che era alla base della
originaria istituzione degli IRCCS; nel testo del disegno di
legge tale carattere è stato ripreso occorrendo tuttavia al
riguardo un rafforzamento dell'indicazione in tal senso;
rilevato inoltre che:
a) all'attribuzione del carattere scientifico non
corrisponde un ruolo paritario del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, tale da garantire il
livello di qualificazione scientifica necessario e il
coordinamento con la ricerca dell'università e degli enti di
ricerca, nonché con la programmazione nazionale in materia
(anche al fine di non creare un sistema di ricerca e
assistenza che duplichi il sistema universitario e di creare
un filtro scientifico alla possibile spinta alla
proliferazione degli istituti);
b) si rinviene una disposizione ambigua circa il
direttore scientifico, che sembra precludere ad un professore
universitario l'assunzione del relativo rapporto di lavoro;
c) manca una normativa più precisa per quanto
riguarda i rapporti tra IRCCS, università e regione nei casi
in cui la prevalenza delle strutture sia messa a disposizione
anche delle facoltà di medicina e chirurgia, nonché a
proposito degli IRCCS con personalità giuridica di diritto
privato;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, le parole:
"sentiti il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica", siano sostituite con le seguenti:
"di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica sentite";
2) all'articolo 3, comma 1, lettera b), la parola
"sentito" sia soppressa;
3) all'articolo 3, comma 1, lettera e), all'ottava
riga sia soppressa la parola: "e" e alla nona riga la parola:
"sentito" sia sostituita con la seguente: "e";
4) all'articolo 3, comma 3, lettera a), siano
soppresse le parole: "su designazione della Conferenza dei
Rettori", ovvero, in via subordinata, tali parole siano
sostituite con le seguenti: "nell'ambito di una rosa di tre
nomi proposta dal comitato regionale di coordinamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n.
25";
5) all'articolo 3, comma 3, lettera c), dopo le
parole: "nominato dal Ministro della sanità" siano inserite le
seguenti: "di concerto con il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica";
6) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera i),
siano inserite le seguenti:
l) negli istituti in cui la prevalenza delle
strutture sia messa a disposizione delle attività formative
dalle facoltà di medicina e chirurgia, la regolamentazione dei
rapporti tra le strutture di ricovero e cura e le università
deve uniformarsi ai criteri di cui ai decreti
interministeriali in materia di linee-guida per la stipula dei
protocolli di intesa università-regioni;
m) il funzionamento e l'organizzazione degli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con
personalità giuridica di diritto privato devono uniformarsi ai
criteri della gestione aziendale, anche per quanto attiene al
controllo di legittimità e di merito degli atti, in conformità
alle norme regolamentari di cui al presente articolo, fatta
salva la loro autonomia giuridico-amministrativa";
7) all'articolo 3, comma 5, siano aggiunti infine i
seguenti periodi: "I professori universitari nominati
direttori scientifici sono collocati in aspettativa senza
assegni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13,
comma quarto del Decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382".
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
considerata la disposizione di cui all'articolo 1, comma
2, sia precisato che la disciplina di cui al comma 6
dell'articolo 3 e al comma 4 dell'articolo 4 si applica
esclusivamente agli istituti aventi personalità giuridica di
diritto pubblico; qualora la Commissione di merito intendesse
disporre il transito nel Servizio sanitario nazionale del
personale dipendente dagli istituti di diritto privato che non
abbiano ottenuto il riconoscimento, risulterebbe
indispensabile prevedere una apposita, puntuale disciplina,
nel rispetto della contrattazione collettiva;
e con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di:
a) prevedere, all'articolo 3, comma 1, che almeno
una parte degli esperti nazionali che compongono la
Commissione paritetica sia designata dalle regioni;
b) disporre, all'articolo 3, comma 3, lettera
c), che il Ministro della sanità nomini il direttore
scientifico sentita la Conferenza Stato-Regioni;
c) prevedere, al comma 5 dell'articolo 3, la
durata massima del contratto di diritto privato rinnovabile
del direttore generale, del direttore scientifico, del
direttore sanitario e del direttore amministrativo.