RELAZIONE - N. 3856-A




TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione


Art. 1.

(Modifica dell'articolo 1 del decreto legislativo 30
giugno 1993, n. 269).

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, è sostituito dal seguente:

"Art. 1 - (Natura e finalità) - 1. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono enti nazionali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, riconosciuti in base ai criteri della specializzazione disciplinare, della valutazione della qualità della ricerca biomedica svolta e dell'attività assistenziale correlata resa in coerenza con gli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale.
2. Gli istituti hanno personalità giuridica di diritto pubblico o di diritto privato.
3. Le strutture ed i presidi ospedalieri degli istituti sono qualificati ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, assoggettati alla disciplina per questi prevista compatibilmente con le finalità peculiari di ciascun istituto, che operano nei campi della ricerca biomedica, della organizzazione e della gestione dei servizi sanitari offrendo altresì prestazioni di ricovero e cura.
4. Gli istituti forniscono agli organi e agli enti del Servizio sanitario nazionale il supporto scientifico, tecnico ed operativo per l'esercizio delle loro funzioni e per il perseguimento degli obiettivi determinati dal Piano sanitario nazionale nelle materie oggetto della specializzazione disciplinare di ciascun istituto, nonché in materia di formazione continua del personale."


Art. 1.

(Disciplina regolamentare
degli Istituti
di ricovero e cura a
carattere scientifico).
Art. 2.

(Disciplina regolamentare
degli Istituti
di ricovero e cura a
carattere scientifico).

1. Alla disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli istituti di ricovero 1. Alla disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico, di seguito denominati "istituti", si provvede con uno o più regolamenti, emanati a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le Commissioni parlamentari competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Decorsi i termini di quarantacinque giorni dalla comunicazione degli schemi di regolamento alle Commissioni parlamentari ed alla predetta Conferenza e di trenta giorni dalla comunicazione al Consiglio di Stato, i regolamenti, di cui al presente comma, possono essere emanati anche in mancanza di detti pareri.
e cura a carattere scientifico, di seguito denominati "istituti", si provvede con uno o più regolamenti, emanati a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, le Commissioni parlamentari competenti e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Decorsi i termini di quarantacinque giorni dalla data di comunicazione degli schemi di regolamento alle Commissioni parlamentari competenti ed alla citata Conferenza e di trenta giorni dalla data dicomunicazione dei medesimi schemi al Consiglio di Stato, i regolamenti di cui al presente comma possono essere emanati anche in mancanza di detti pareri.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto, oltre che delle disposizioni di cui all'articolo 2, dei princìpi generali dell'ordinamento, delle disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, nonché dei princìpi posti a base delle altre disposizioni dello stesso decreto legislativo e delle leggi e degli atti aventi valore di leggi in esso richiamati, in quanto compatibili con le disposizioni di cui all'articolo 2.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto, oltre che delle disposizioni di cui all'articolo 3, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, nonché dei principi posti a base delle altre disposizioni dello stesso decreto legislativo e delle leggi e degli atti aventi valore di leggi in esso richiamati, in quanto compatibili con le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge ed all'articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.


Art. 2.

(Princìpi e norme generali
della disciplina).
Art. 3.

(Princìpi e norme generali
della disciplina).

1. La disciplina regolamentare di cui all'articolo 1, comma 1, si attiene ai seguenti princìpi e norme generali della materia:
1. La disciplina regolamentare di cui all'articolo 2, comma 1, si attiene ai seguenti principi e norme generali della materia:

a) le finalità di ricerca nel campo biomedico e in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari devono essere perseguite insieme con le prestazioni di a) le finalità di ricerca nel campo biomedico e in quello della organizzazione e della gestione dei servizi sanitari devono essere perseguite insieme con le prestazioni
ricovero e cura, nonché con la formazione continua degli operatori sanitari sui risultati della ricerca svolta e la divulgazione dei medesimi;
di ricovero e cura, nonché con la formazione continua degli operatori sanitari sui risultati della ricerca svolta e con la divulgazione dei medesimi;

b) deve essere completato il processo di aziendalizzazione degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico;
soppressa

c) i criteri per il riconoscimento del carattere scientifico degli istituti e le relative revisioni sono stabiliti d'intesa fra il Ministro della sanità, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b) i criteri per il riconoscimento del carattere scientifico degli istituti e la relativa revisione sono stabiliti d'intesa fra il Ministro della sanità, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti principi:

(v. lettera g)
1) specializzazione disciplinare dell'attività di ricerca e coerenza della stessa con gli obiettivi della programmazione scientifica nazionale;

2) predisposizione di un programma per l'attività di ricerca sperimentale e clinica e per l'assistenza ad essa correlata;

3) valutazione dell'entità e della qualità sia dell'attività di ricerca, in rapporto ai livelli di assistenza, sia dell'attività di assistenza svolte nei cinque anni precedenti alla data della richiesta del riconoscimento;

4) valutazione dell'adeguatezza della entità e della qualità delle strutture, delle attrezzature e del personale destinati all'attività di ricerca biomedica;

c) i criteri stabiliti ai sensi della lettera b) costituiscono elementi di valutazione per la revisione dei riconoscimenti già attribuiti o per l'eventuale scorporo di singole strutture o presidi all'interno degli istituti già riconosciuti;

d) previsione della istituzione di una Commissione composta pariteticamente da esperti scientifici nazionali ed internazionali per la valutazione delle richieste di riconoscimento e per la revisione dei riconoscimenti medesimi, ai sensi di quanto previsto dalla lettera c);
d) i provvedimenti di riconoscimento di nuovi istituti nonché di nuovi presidi ospedalieri e di ricerca afferenti agli istituti riconosciuti sono adottati d'intesa tra il Ministro della sanità e la regione interessata e sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
e) i provvedimenti di riconoscimento di nuovi istituti e quelli relativi ai presidi ospedalieri e di ricerca afferenti agli istituti riconosciuti, nonché alle sedi decentrate degli stessi, sono adottati, ciascuno separatamente e sulla base delle richieste di riconoscimento presentate nel rispetto dei principi stabiliti ai sensi della lettera b), d'intesa tra il Ministro della sanità e la regione territorialmente interessata, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

f) durata quinquennale del provvedimento di riconoscimento, con possibilità di revoca nei casi previsti ai sensi della lettera g);

e) i provvedimenti di revoca del riconoscimento del carattere scientifico degli istituti nonché di revisione periodica dei riconoscimenti già attribuiti, con particolare riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale in ordine alla priorità di ricerca, sono adottati sentita la regione interessata;
g) previsione della predisposizione da parte di ciascun istituto di una relazione annuale sulle attività di ricerca biomedica ed assistenziale svolte e di verifiche obbligatorie periodiche, con cadenza non superiore a tre anni, dei riconoscimenti attribuiti, con particolare riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale in ordine alle priorità di ricerca, consentendo, sentita la regione interessata, la revoca del provvedimento di riconoscimento;

f) gli istituti si attengono, nella erogazione delle prestazioni assistenziali, agli obiettivi e alle priorità della programmazione nazionale e regionale;
h) previsione che gli istituti si attengano, nella erogazione delle prestazioni assistenziali correlate all'attività della ricerca biomedica, agli obiettivi e alle priorità della programmazione sanitaria regionale e nazionale;

g) la specializzazione disciplinare dell'attività di ricerca e la sua coerenza con gli obiettivi della programmazione scientifica nazionale sono condizioni dei nuovi riconoscimenti e costituiscono elementi di valutazione per la revisione dei riconoscimenti già attribuiti o per l'eventuale scorporo di singole strutture o presidi all'interno degli istituti già riconosciuti;
(v. lettera b), n. 1)

h) le modalità di finanziamento, anche su base triennale, dell'attività di ricerca svolta dagli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico devono essere tali da assicurare, attraverso gli stanziamenti di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, i) previsione, in considerazione degli specifici oneri connessi all'attività di ricerca clinica svolta, di un finanziamento anche su base pluriennale, volto a coprire il complesso delle prestazioni richieste da protocolli di studio e non coperte dalle tariffe per il pagamento delle prestazioni
n. 502, e successive modificazioni, la copertura dei relativi oneri.
applicate da ciascuna regione, il potenziamento e l'ammodernamento delle apparecchiature tecnologiche, nei limiti dell'unità previsionale di base 7.2.1.1, capitolo 7002, dello stato di previsione del Ministero della sanità, concernente le spese in conto capitale destinate alla ricerca scientifica, di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

l) applicazione dei criteri previsti dalle linee guida per la stipula dei protocolli tra regioni ed università alla disciplina dei rapporti tra gli istituti e le università per quelli nei quali la prevalenza delle strutture sia messa a disposizione delle attività formative dalle facoltà di medicina e chirurgia;

m) individuazione delle norme di legge abrogate dalla data di entrata in vigore dei regolamenti.

2. All'armonizzazione della gestione economica, finanziaria e patrimoniale degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico con quella delle aziende ospedaliere si provvede con regolamento da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. All'armonizzazione della gestione economica, finanziaria e patrimoniale degli istituti di diritto pubblico con quella delle aziende ospedaliere si provvede con regolamento da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il regolamento di cui al presente comma disciplina altresì le modalità di finanziamento degli istituti, da definire su base triennale, in modo tale da assicurare, attraverso gli stanziamenti di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la copertura dei relativi oneri, anche riguardanti il personale, e la continuità dell'attività scientifica svolta.
3. Sono organi degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico:
3. Sono organi degli istituti di diritto pubblico:

a) il consiglio di amministrazione, con compiti di indirizzo e di programmazione a) il comitato di indirizzo, con funzioni di programmazione strategica,
strategica, composto di cinque membri, di cui due nominati dalla regione o provincia autonoma territorialmente interessata, uno dal Ministro della sanità, uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e uno mediante intesa tra il sindaco della città e il presidente della provincia dove l'istituto ha la sede legale, la cui nomina terrà conto dell'esigenza di rappresentanza degli eventuali interessi originari dell'istituto;
composto da cinque membri, di cui due nominati dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente interessata tra esperti di riconosciuta esperienza in campo scientifico, uno dal Ministro della sanità, uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelto tra una terna di nomi proposti dal comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, e uno mediante intesa tra il sindaco del comune e il presidente della provincia dove l'istituto ha la sede legale, la cui nomina è effettuata tenuto conto dell'esigenza di rappresentanza degli eventuali interessi originari dell'istituto;

b) il presidente del consiglio di amministrazione, legale rappresentante dell'ente, nominato d'intesa tra il Ministro della sanità e la regione o provincia autonoma territorialmente interessata; il voto del presidente in seno al consiglio di amministrazione prevale in caso di parità di voti;
soppressa;

c) il direttore generale, cui spettano i poteri di gestione, nominato d'intesa tra il Ministro della sanità e la regione o provincia autonoma territorialmente interessata;
b) il direttore generale, con funzioni di gestione dell'ente, di legale rappresentante dello stesso e di presidenza del comitato di indirizzo, nominato dal Ministro della sanità d'intesa con la regione o la provincia autonoma territorialmente interessata tra esperti di riconosciuta esperienza nel campo della gestione sanitaria;

d) il direttore scientifico, responsabile dei risultati della ricerca, nominato dal Ministro della sanità, sentito il consiglio di amministrazione;
c) il direttore scientifico, responsabile della gestione e dei risultati della ricerca, nominato dal Ministro della sanità tra esperti di riconosciuta esperienza in campo scientifico nell'area di interesse dell'istituto;

e) il comitato tecnico-scientifico, con funzioni consultive generali;
d) il comitato tecnico-scientifico, composto in misura paritetica da membri di diritto e membri eletti dal personale, con funzioni consultive generali. Il parere del comitato è obbligatorio per le questioni attinenti la programmazione dell'attività e la definizione delle risorse destinate alla ricerca;

f) il collegio dei revisori, nella cui composizione è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero della e) il collegio dei revisori, nella cui composizione è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero della
sanità e uno della regione o provincia autonoma interessata, quali componenti e di un rappresentante del Ministero del tesoro, in qualità di presidente del collegio.
sanità, di uno della regione o della provincia autonoma territorialmente interessata e di uno del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione, in qualità di presidente del collegio.

4. Negli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico il cui bilancio di previsione comporti un volume di spesa di parte corrente superiore a cento miliardi, o all'importo superiore che potrà essere fissato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, e che abbiano un numero di posti letto superiore a trecento e di dipendenti superiore a milleduecento, il consiglio di amministrazione è composto di sette membri, di cui tre nominati dalla regione o provincia autonoma interessata, due dal Ministro della sanità, uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e uno mediante intesa tra il sindaco della città e il presidente della provincia dove l'istituto ha sede legale.
Soppresso.
4. Il direttore generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario, nominati, con provvedimento motivato, dal direttore generale tra i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
5. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore scientifico, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età. Le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, riguardanti il direttore generale, il direttore sanitario ed il direttore amministrativo delle aziende sanitarie si applicano, in quanto non contrastanti con quelle della presente legge, ai soggetti indicati dal presente comma. I professori universitari nominati direttori scientifici sono collocati in aspettativa senza assegni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
5. Al personale degli istituti di diritto pubblico si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e quelle del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni; per il personale di ricerca le relative peculiarità sono valutate in sede di contrattazione collettiva nazionale.
6. Al personale degli istituti di diritto pubblico si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Il personale laureato degli istituti di diritto pubblico operante nella ricerca clinica, sperimentale e gestionale è soggetto allo stesso trattamento giuridico ed economico, secondo modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale, tramite un apposito protocollo aggiuntivo, tenuto conto delle peculiarità degli istituti e del raggiungimento degli obiettivi della ricerca biomedica, nei limiti delle risorse finanziarie destinate al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto sanità.
6. Alla copertura degli oneri inerenti all'attività di ricerca sono destinate:
7. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, lettera i), e dal comma 2, alla copertura degli oneri inerenti all'attività di ricerca sono destinate:

a) la quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fermo restando quanto disposto dall'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, con riferimento al n. 38 dell'allegato 1 alla stessa legge;
a) identica;

b) le entrate derivanti da erogazioni di liberalità disposte a favore degli istituti di diritto pubblico.
b) identica.

7. Sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 1 sono sospesi i procedimenti concernenti nuovi riconoscimenti di istituti.
8. Sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 2 sono sospesi i procedimenti concernenti nuovi riconoscimenti di istituti.
8. Sono abrogati, dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 1, il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, fatto salvo l'articolo 3, secondo comma; gli articoli da 2 a 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, fatti salvi i commi 2 e 3 dell'articolo 4; i commi settimo, ottavo, nono e decimo dell'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 2, sono abrogati gli articoli da 2 a 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, ad eccezione del comma 4 dell'articolo 2 e dei commi 2 e 3 dell'articolo 4.
Art. 4

(Disposizioni
transitorie e finali.
Abrogazione)

1. In sede di prima applicazione dei regolamenti di cui all'articolo 2, le funzioni del direttore amministrativo possono essere svolte dai segretari generali degli istituti già riconosciuti, in servizio alla data di entrata in vigore dei medesimi regolamenti in base alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617. Qualora le funzioni di direttore amministrativo siano attribuite a soggetti diversi dai segretari generali, questi ultimi sono collocati in un ruolo corrispondente a quello di appartenenza.
2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio negli ultimi cinque anni per almeno tre anni complessivi presso gli istituti di diritto pubblico in quanto titolari di borse di studio e di contratti di ricerca a tempo determinato possono partecipare a concorsi riservati per la copertura del 50 per cento dei posti vacanti della pianta organica. Il servizio prestato è valutato come anzianità, secondo le norme concorsuali vigenti.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 2, d'intesa tra Ministro della sanità e la regione territorialmente interessata, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, si provvede alla revisione dei riconoscimenti già attribuiti sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), consentendo ai singoli istituti interessati l'adeguamento ai requisiti richiesti entro un termine non superiore a dodici mesi dalla data di inizio del procedimento di revisione.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al trasferimento del personale dipendente dagli istituti di diritto pubblico cui non sia rinnovato il riconoscimento ai sensi del comma 3 presso le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere ovvero presso gli istituti di ricerca o le università.
5. I beni mobili ed immobili degli istituti di diritto pubblico che a seguito del mancato rinnovo del riconoscimento cessino dallo svolgimento delle funzioni di ricerca biomedica e di assistenza sono assegnati dalla regione alle aziende sanitarie, secondo le indicazioni della programmazione regionale.
6. I trasferimenti dei beni di cui al comma 5 sono effettuati con provvedimento regionale che costituisce titolo per la trascrizione, ove prevista, disposta con esenzione per gli enti interessati da ogni onere relativo ad imposte e tasse.
7. L'attività di ricerca dell'ospedale "Bambino Gesù", appartenente alla Santa Sede, è soggetta alla medesima disciplina prevista per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, nell'ambito dei rapporti disciplinati dall'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1995, n. 187.
8. Resta ferma la composizione del consiglio di amministrazione dell'istituto "G. Gaslini" di Genova di cui all'articolo 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617.
9. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, è abrogato.