CAMERA DEI DEPUTATIN. 3856
DISEGNO DI
LEGGE
PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA
SANITA'
(BINDI)
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA
(BERLINGUER)
CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL
BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(CIAMPI)
E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE
PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI
(BASSANINI)
Disciplina
degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
Presentato il 12 giugno 1997
Relazione
PROGETTO DI LEGGE - N. 3856
Onorevoli
Deputati! - Il processo di incisiva trasformazione dei modelli organizzativi
del Servizio sanitario nazionale con la costituzione in aziende delle unità
sanitarie locali e dei presidi ospedalieri di rilievo nazionale non poteva non
riguardare anche gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
(IRCCS), che, come é noto, rappresentano delle istituzioni uniche in cui si
conciliano ricerca scientifica ed assistenza, e che forniscono agli organi ed
enti del Servizio sanitario nazionale supporto tecnico ed operativo per
l'esercizio delle loro funzioni e per il perseguimento degli obiettivi del
piano sanitario nazionale in materia di ricerca sanitaria, nonché di formazione
continua del personale.
Infatti,
l'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge di delega 23 ottobre l992, n.
421, per la razionalizzazione del sistema sanitario, ha previsto anche il
riordino degli istituti, delega quest'ultima esercitata dal Governo con decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 269.
Va, peraltro,
segnalato che il quadro normativo, che avrebbe dovuto consentire alle
istituzioni in parola di operare in conformità ai nuovi criteri, è tuttora
carente, non essendosi potuto dare corso, per la mancata conversione dei vari
decreti-legge emanati al riguardo, sul piano legislativo e conseguentemente su
quello regolamentare, alle indicazioni contenute nella sentenza della Corte
costituzionale 19-25 luglio 1994, n. 338, con la quale è stata dichiarata la
illegittimità di parte di talune disposizioni, e precisamente:
dell'articolo 2,
comma 2 del decreto legislativo n. 269 del 1993, nella parte in cui non prevede
che per il riconoscimento del Carattere scientifico degli istituti e la
relativa revoca sia sentita la regione interessata;
dell'articolo 3,
comma 2, nella parte in cui non prevede che del consiglio di amministrazione e
del collegio dei revisori degli istituti scientifici, con personalità giuridica
di diritto pubblico, facciano parte rispettivamente due od un rappresentante
della regione interessata.
Fatte salve le
predette due censure, superate all'epoca temporaneamente con le disposizioni
del decreto-legge 1o aprile 1995, n. 100, va peraltro segnalato che gli
istituti in questione sono già in condizione di realizzare le più ampie
funzioni loro attribuite dal decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, quali
- a titolo esemplificativo - le prestazioni di ricerca nel settore della
organizzazione e gestione dei servizi sanitari. Infatti, a differenza delle
altre aziende sanitarie, unità sanitarie locali e presidi ospedalieri, che
hanno assunto personalità giuridica solo per effetto del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, gli istituti scientifici avevano conseguito la
trasformazione in enti pubblici già con l'articolo 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, consolidata e confermata
dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Per quanto
riguarda il ruolo degli IRCCS occorre considerare che il concetto di
bene-salute ha subìto negli ultimi anni una profonda innovazione.
Pertanto, tenuto
conto della innegabile strumentalità fra ricerca e assistenza sanitaria, si può
ritenere che gli IRCCS possano assumere un ruolo molto significativo
nell'ambito del Piano sanitario nazionale per attivare e sviluppare un
programma di ricerca che il Ministero della Sanità, le regioni e i responsabili
degli istituti potranno elaborare e decidere di comune intesa.
In questa
ottica, gli istituti possono essere uno strumento idoneo per meglio individuare
la domanda e adeguare l'offerta, mettendo le relative acquisizioni scientifiche
e le risorse operative a disposizione del Servizio sanitario nazionale.
Per cogliere con
maggiore immediatezza la domanda di "salute" proveniente dal
cittadino, e adeguare conseguentemente l'offerta, è necessario prevedere una
più stretta correlazione degli istituti con le regioni e con le realtà locali,
dal momento che ciascun istituto non potrà ignorare il preciso contesto
territoriale nel quale è collocato.
L'esigenza di
dare un assetto definitivo alla disciplina degli IRCCS va calibrata su due
parametri fondamentali; il primo relativo all'autonomia, ampia, riconosciuta
agli IRCCS in base all'articolo 1 del decreto legislativo n. 269 del 1993, che
postula una normativa esterna essenziale e flessibile; il secondo riguarda
l'esigenza di porre in essere princìpi fondamentali cui ancorare una normativa
regolamentare, duttile, come quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della
legge n. 400 del 1988. Ciò consente di modificare, in relazione alla evoluzione
legislativa in atto, la normativa che gli IRCCS, per un verso, e il Ministero
della sanità e le regioni, per l'altro, devono rispettare nell'orientare i
propri comportamenti e normative interne.
Il procedimento,
previsto all'articolo 1 del disegno di legge, al fine di realizzare la
semplificazione normativa della disciplina degli istituti, è complesso.
L'iniziativa per l'emanazione di "uno o più" regolamenti spetta al
Governo (Ministro della sanità e Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica) con il parere necessario delle Commissioni
parlamentari competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
e della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, oltreché, in forza dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, del Consiglio di Stato.
I princìpi
ispiratori della disciplina regolamentare emananda sono enunciati all'articolo
2 del disegno di legge. Negli stessi (comma 1) sono evidenziati ed elevati a
princìpi i lineamenti, le finalità e gli obiettivi degli IRCCS, contenuti negli
articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 269 del 1993. Sono evidenziati i
procedimenti per fissare i criteri per il riconoscimento del carattere
scientifico (comma 1, lettera c) con l'intesa fra il Ministro della sanità, il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e la
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, coinvolgendo i soggetti istituzionali nella
determinazione della griglia di accertamento dei presupposti necessari per il riconoscimento
del carattere scientifico delle istituzioni ospedaliere pubbliche e private, da
qualificare quali IRCCS. I criteri relativi ai procedimenti di riconoscimento
costitutivi degli istituti e al loro ampliamento, d'intesa fra lo stesso
Ministro e la regione interessata, sentito il Ministro dell' università e della
ricerca scientifica e tecnologica [ comma 1, lettera d)] , e quelli ablativi del
riconoscimento stesso [
comma 1, lettera e)]
relativamente ai quali è prevista l'acquisizione dell'avviso della regione
interessata, con particolare riferimento agli obiettivi nazionali e regionali
della programmazione sanitaria.
Parimenti
rilevanti sono i princìpi relativi alle finalità di ricerca, di organizzazione
e gestione dei servizi sanitari e di formazione continua degli operatori
sanitari in ordine ai risultati della ricerca [ comma 1, lettera a)] ; il modello
organizzativo di riferimento non può che essere quello aziendale [ comma 1, lettera b)] ; in tal modo gli IRCCS
si pongono quale punto di riferimento per le sperimentazioni gestionali e per
l'addestramento, nel campo operativo clinico, dei sanitari destinatari delle
innovazioni, derivanti dalla ricerca pre-clinica e clinica, nei riguardi
dell'attività di diagnosi, cura e riabilitazione svolta dalle strutture
ambulatoriali e di ricovero del Servizio sanitario nazionale [ comma 1, lettera f)] .
La duplicità di
funzioni - di ricerca, non soltanto biomedica, e di assistenza, correlata alla
prima - impone agli IRCCS il rispetto della programmazione sanitaria e la
coerenza della propria specializzazione nel campo scientifico con le linee
della programmazione scientifica del Paese [ comma 1, lettere f) e g)] .
Ne consegue il
parallelo criterio per chi dovrà valutare i risultati della ricerca, anche ai
fini della revisione dei riconoscimenti concessi e della dimensione strutturale
degli istituti, funzionale alla ricerca.
Il complesso dei
criteri enunciati evidenzia l'esigenza della permanenza dei requisiti e delle
modalità gestionali complessive nella realtà operativa degli IRCCS, a garanzia
della qualità della ricerca e dell'assistenza prodotte che si riflettono sulle
strutture del Servizio sanitario nazionale.
Nel riordino
degli istituti è stata valutata l'esigenza della gestione economica,
finanziaria e patrimoniale (articolo 2, comma 2) che nell'ottica
dell'aziendalizzazione impone l'armonizzazione della relativa disciplina con
quella già vigente per le aziende ospedaliere. Si prevede quindi la emanazione
in tempi rapidi delle disposizioni necessarie con apposito regolamento su
proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
Gli organi degli
istituti, nel presente disegno di legge, sono articolati in modo diverso
rispetto al pregresso ordinamento; essi sono sei rispetto ai quattro
precedenti: 1) il consiglio di amministrazione; 2) il presidente del consiglio
stesso; 3) il direttore generale; 4) il direttore scientifico; 5) il comitato
tecnico-scientifico; 6) il collegio dei revisori. Per ciascuno di essi sono
indicati compiti e modalità di nomina.
Il consiglio di
amministrazione ha una doppia composizione - 5 o 7 componenti - in relazione
alla dimensione strutturale ed economica dell'istituto. A seconda dei casi, due
o tre dei componenti sono nominati dalla regione o provincia autonoma
territorialmente interessata e uno o due dal Ministro della sanità; a questi si
aggiungono, in entrambe le ipotesi, un componente nominato dal Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e uno nominato
d'intesa tra il sindaco della città e il presidente della provincia competente
per territorio. L'innovazione tende a responsabilizzare le autonomie locali,
sub-regionali, in ordine all'attività degli IRCCS, che in alcune realtà attuali
rappresentano un consistente volano per aspetti occupazionali e culturali. Tale
designazione non è libera in causa, ma deve tenere in debito conto la
preesistenza delle tavole di fondazione degli istituti che prevedono la
presenza della rappresentanza dei titolari degli originari interessi, a volte
religiosi, a volte delle famiglie dei fondatori o oblatori.
Il consiglio di
amministrazione ha il compito di indirizzo o di programmazione strategica
destinata agli organi gestori (direttore generale e direttore scientifico).
Il presidente
del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente e la
sua nomina è decisa d'intesa tra il Ministro della
sanità e la
regione o provincia autonoma territorialmente interessata; analogo procedimento
è previsto per la nomina del direttore generale. Il presidente del consiglio di
amministrazione, collocandosi al vertice dell'organo collegiale, porta in pari
il numero dei componenti, ponendo problemi sul quorum strutturale, più che su
quello funzionale, in quanto è sancito che in caso di parità di voti, prevalga
il voto del presidente.
Parallelo, anche
se con funzioni meramente consultive, è il comitato tecnico-scientifico, con
funzioni consultive generali.
Parallelamente
agli organi di indirizzo e di consultazione generale si pongono il direttore
generale, la cui modalità di nomina è stata accennata, ed il direttore
scientifico nominato dal Ministro della Sanità, sentito il consiglio di amministrazione.
Il primo mutua
la sua attività gestoria da quella propria del direttore generale delle aziende
ospedaliere di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502. Il secondo, assumendo rilevanza esterna, appare equiordinato al direttore
generale per la funzione propositiva, di indirizzo e valutazione delle ricerche
pre-cliniche e cliniche finalizzate, poste in essere dall'istituto, con
finalità anche rivolte alla razionalizzazione dei procedimenti di ricerca ed
all'impiego dei fattori umani e strumentali connessi. L'affiancamento del
direttore scientifico al comitato tecnico-scientifico e la sua collocazione tra
gli organi, esprime al massimo la filosofia di fondo del disegno di legge, la
valorizzazione, cioè, dell'attività effettiva di ricerca degli IRCCS, la
distinzione/integrazione con l'attività assistenziale, la necessità (anche allo
scopo di razionalizzare la relativa spesa) di accentrare in un soggetto la
responsabilità dei risultati di ricerca e nel contempo i relativi poteri. Resta
inteso che il regolamento dovrà attentamente disciplinare i rapporti fra il
direttore scientifico e gli altri organi di gestione degli istituti.
Nel collegio dei
revisori, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera f), è
salvaguardata la presenza di un rappresentante del Ministero della sanità, di
uno del Ministero del tesoro, con funzioni di presidente, e di uno della
regione o provincia autonoma interessata.
Le risorse umane
degli IRCCS hanno profili peculiari che il disegno di legge prende in
considerazione (articolo 2, comma 5). L'origine ospedaliera degli IRCCS e
l'organico tipico dei ruoli del Servizio sanitario nazionale - ancora
essenziali nella previsione di eventuali revoche del carattere scientifico
accordato, con conseguente rientro per le strutture ospedaliere, pubbliche e
private, accreditate - del servizio sanitario regionale di competenza, ha fin
dal 1980 posto il problema della individuazione, nell'organico degli IRCSS del
personale - di vario profilo - espressamente ed esclusivamente impegnato
nell'attività di ricerca. E' questo uno dei tre settori operativi degli IRCCS
(ricerca/assistenza, ricerca finalizzata e didattica/supporto amministrativo).
Ciò comporta il necessario accenno alla disciplina di stato giuridico e di
trattamento economico del personale degli istituti di diritto pubblico
(articolo 2, comma 5), nel senso che, parallelamente alla comune normativa del
personale del Servizio sanitario nazionale, occorre valutare in sede di
contrattazione collettiva nazionale gli aspetti differenziali e peculiari
propri del personale che svolge attività di ricerca. Quanto alla ricerca, si
ricorda, infine, che la ricerca sul paziente o ricerca clinica è svolta
prevalentemente nelle strutture, con i mezzi e risorse umane sostanzialmente
ospedalieri. Gli oneri relativi ricadono sul fondo sanitario regionale mediante
la remunerazione delle prestazioni rese ed il finanziamento delle prestazioni
assistenziali di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro della
sanità 14 dicembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale n. 130 del 24 dicembre 1994. L'orientamento di promozione delle
liberalità [ articolo 2, comma 6,
lettera b)] verso la spesa per la
ricerca ha lo scopo di individuare parziali alternative al finanziamento
pubblico con proventi derivanti dalla generosità dei cittadini.
I criteri
richiamati nelle disposizioni del disegno di legge postulano anche
l'innovazione nella struttura e nelle competenze del vigilante Ministero della
sanità tramite il Servizio per la vigilanza sugli enti.
L'alta vigilanza
ed il controllo sugli atti e sugli organi deve tener conto della corrispondente
competenza regionale. L'aziendalizzazione anche degli IRCCS [ articolo 2, comma 1,
lettera b)] trasferisce il controllo
dagli atti al controllo di gestione e al controllo interno tramite il collegio
dei revisori [
articolo 2, comma 3, lettera f)] nel quale, oltre al componente della regione, vanno previsti il
componente del Ministero della sanità e quello del Ministero del tesoro, per un
dinamico e produttivo intervento sulla gestione e funzionalità dell'IRCCS
consentendo al Ministero vigilante di monitorare l'andamento delle ricerche e,
con l'intervento della regione, anche quello delle prestazioni assistenziali il
cui sviluppo si pone sinergicamente efficace per la ricerca clinica.
La peculiarità
degli IRCCS, che si distinguono dalle parallele istituzioni europee ed
internazionali, richiede una flessibile e dinamica normativa che favorisca,
unitamente alla ricerca, la sperimentazione gestionale e operativa, la
formazione continua del personale sanitario nel quadro dello sviluppo europeo
per rendere l'assistenza erogata di eccellenza e di indirizzo clinico
nell'interesse del cittadino utente, titolare di un diritto soggettivo alla
salute, garantito dall'articolo 32 della carta costituzionale.
Il presente
disegno di legge non comporta oneri e pertanto non necessita dell'apposita
relazione tecnico-finanziaria.
DISEGNO DI
LEGGE
Art. 1.
(Disciplina regolamentare
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico).
1. Alla
disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico, di seguito denominati "istituti", si
provvede con uno o più regolamenti, emanati a norma dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentite le Commissioni parlamentari competenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica e la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Decorsi i termini di quarantacinque giorni dalla comunicazione degli
schemi di regolamento alle Commissioni parlamentari ed alla predetta Conferenza
e di trenta giorni dalla comunicazione al Consiglio di Stato, i regolamenti, di
cui al presente comma, possono essere emanati anche in mancanza di detti
pareri.
2. I regolamenti
di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto, oltre che delle disposizioni di
cui all'articolo 2, dei princìpi generali dell'ordinamento, delle disposizioni
contenute nell'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269,
nonché dei princìpi posti a base delle altre disposizioni dello stesso decreto
legislativo e delle leggi e degli atti aventi valore di leggi in esso
richiamati, in quanto compatibili con le disposizioni di cui all'articolo 2.
Art. 2.
(Princìpi e norme generali
della disciplina).
1. La disciplina
regolamentare di cui all'articolo 1, comma 1, si attiene ai seguenti princìpi e
norme generali della materia:
a) le finalità
di ricerca nel campo biomedico e in quello della organizzazione e gestione dei
servizi sanitari devono essere perseguite insieme con le prestazioni di
ricovero e cura, nonché con la formazione continua degli operatori sanitari sui
risultati della ricerca svolta e la divulgazione dei medesimi;
b) deve essere
completato il processo di aziendalizzazione degli istituti con personalità giuridica
di diritto pubblico;
c) i criteri per
il riconoscimento del carattere scientifico degli istituti e le relative
revisioni sono stabiliti d'intesa fra il Ministro della sanità, il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano;
d) i
provvedimenti di riconoscimento di nuovi istituti nonché di nuovi presidi
ospedalieri e di ricerca afferenti agli istituti riconosciuti sono adottati
d'intesa tra il Ministro della sanità e la regione interessata e sentito il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
e) i
provvedimenti di revoca del riconoscimento del carattere scientifico degli
istituti nonché di revisione periodica dei riconoscimenti già attribuiti, con
particolare riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale in ordine
alla priorità di ricerca, sono adottati sentita la regione interessata;
f) gli istituti
si attengono, nella erogazione delle prestazioni assistenziali, agli obiettivi
e alle priorità della programmazione nazionale e regionale;
g) la
specializzazione disciplinare dell'attività di ricerca e la sua coerenza con
gli obiettivi della programmazione scientifica nazionale sono condizioni dei
nuovi riconoscimenti e costituiscono elementi di valutazione per la revisione
dei riconoscimenti già attribuiti o per l'eventuale scorporo di singole
strutture o presidi all'interno degli istituti già riconosciuti;
h) le modalità
di finanziamento, anche su base triennale, dell'attività di ricerca svolta
dagli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico devono essere tali
da assicurare, attraverso gli stanziamenti di cui all'articolo 12, comma 2, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la
copertura dei relativi oneri.
2.
All'armonizzazione della gestione economica, finanziaria e patrimoniale degli
istituti con personalità giuridica di diritto pubblico con quella delle aziende
ospedaliere si provvede con regolamento da emanare entro 120 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del tesoro, di
concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
3. Sono organi
degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico:
a) il consiglio
di amministrazione, con compiti di indirizzo e di programmazione strategica,
composto di cinque membri, di cui due nominati dalla regione o provincia
autonoma territorialmente interessata, uno dal Ministro della sanità, uno dal
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e uno mediante
intesa tra il sindaco della città e il presidente della provincia dove
l'istituto ha la sede legale, la cui nomina terrà conto dell'esigenza di
rappresentanza degli eventuali interessi originari dell'istituto;
b) il presidente
del consiglio di amministrazione, legale rappresentante dell'ente, nominato
d'intesa tra il Ministro della sanità e la regione o provincia autonoma
territorialmente interessata; il voto del presidente in seno al consiglio di
amministrazione prevale in caso di parità di voti;
c) il direttore
generale, cui spettano i poteri di gestione, nominato d'intesa tra il Ministro
della sanità e la regione o provincia autonoma territorialmente interessata;
d) il direttore
scientifico, responsabile dei risultati della ricerca, nominato dal Ministro
della sanità, sentito il consiglio di amministrazione;
e) il comitato
tecnico-scientifico, con funzioni consultive generali;
f) il collegio
dei revisori, nella cui composizione è assicurata la presenza di un
rappresentante del Ministero della sanità e uno della regione o provincia
autonoma interessata, quali componenti e di un rappresentante del Ministero del
tesoro, in qualità di presidente del collegio.
4. Negli
istituti con personalità giuridica di diritto pubblico il cui bilancio di
previsione comporti un volume di spesa di parte corrente superiore a cento
miliardi, o all'importo superiore che potrà essere fissato con decreto del
Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, e che abbiano un
numero di posti letto superiore a trecento e di dipendenti superiore a
milleduecento, il consiglio di amministrazione è composto di sette membri, di
cui tre nominati dalla regione o provincia autonoma interessata, due dal
Ministro della sanità, uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica e uno mediante intesa tra il sindaco della città e il presidente
della provincia dove l'istituto ha sede legale.
5. Al personale
degli istituti di diritto pubblico si applicano le disposizioni contenute nel
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e quelle del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni; per il
personale di ricerca le relative peculiarità sono valutate in sede di
contrattazione collettiva nazionale.
6. Alla
copertura degli oneri inerenti all'attività di ricerca sono destinate:
a) la quota di
cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo
1997, n.59, con riferimento al n. 38 dell'allegato 1 alla stessa legge;
b) le entrate
derivanti da erogazioni di liberalità disposte a favore degli istituti di
diritto pubblico.
7. Sino alla
data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo
1 sono sospesi i procedimenti concernenti nuovi riconoscimenti di istituti.
8. Sono
abrogati, dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di
cui all'articolo 1, il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980,
n. 617, fatto salvo l'articolo 3, secondo comma; gli articoli da 2 a 6 del
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, fatti salvi i commi 2 e 3
dell'articolo 4; i commi settimo, ottavo, nono e decimo dell'articolo 42 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833.
La documentazione originale
è consultabile presso il sito:www.senato.it
Scheda lavori
preparatori
Atto
parlamentare: C. 3856
Disciplina degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico
Lavori in Commissione
Sede Commissione Date e
bollettino
XII Affari
sociali 18.2.98 (boll. n. 308, pagg. 140-140)
XII Affari
sociali 18.2.98 (boll. n. 308, pagg. 149-152)
Referente XII Affari sociali
30.9.97 (boll. n. 232, pagg. 140-141)
XII Affari
sociali 28.10.97 (boll. n. 247, pagg. 123-124)
XII Affari
sociali 29.10.97 (boll. n. 248, pagg. 114-115)
XII Affari
sociali 19.11.97 (boll. n. 260, pagg. 210-211)
XII Affari
sociali 19.2.98 (boll. n. 309, pagg. 228-230)
XII Affari
sociali 14.7.98 (boll. n. 375, pagg. 176-178)
XII Affari
sociali (testi) 14.7.98 (boll. n. 375, pagg. 183-186)
XII Affari
sociali 16.7.98 (boll. n. 377, pagg. 103-104)
XII Affari
sociali 16.9.98 (boll. n. 389, pagg. 172-174)
XII Affari
sociali (testi) 16.9.98 (boll. n. 389, pagg. 176-177)
XII Affari
sociali 17.9.98 (boll. n. 390, pagg. 102-105)
XII Affari
sociali (testi) 17.9.98 (boll. n. 390, pagg. 108-114)
XII Affari
sociali 23.9.98 (boll. n. 392, pagg. 130-133)
XII Affari
sociali (testi) 23.9.98 (boll. n. 392, pagg. 137-141)
XII Affari
sociali 4.11.98 (boll. n. 410, pagg. 123-123)
XII Affari
sociali (testi) 4.11.98 (boll. n. 410, pagg. 132-135)
XII Affari
sociali (testi) 4.11.98 (boll. n. 410, pagg. 136-144)
XII Affari
sociali 5.11.98 (boll. n. 411, pagg. 100-102)
XII Affari
sociali (testi) 5.11.98 (boll. n. 411, pagg. 105-109)
Consultiva Comitato pareri
I Affari
costituzionali 2.12.98 (boll. n. 429, pagg. 11-11)
I Affari
costituzionali (parere) 9.12.98 (boll.n.431, pagg. 14-14)
V Bilancio
3.12.98 (boll. n. 430, pagg. 45-46)
VII Cultura
(parere) 15.12.98 (boll. n. 434, pagg. 75-77)
XI Lavoro
(parere) 15.12.98 (boll. n. 434, pagg. 95-96)