CAMERA DEI DEPUTATIN. 3856

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA SANITA'

(BINDI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(BERLINGUER)

CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

(BASSANINI)

 

Disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

Presentato il 12 giugno 1997

Relazione

PROGETTO DI LEGGE - N. 3856

Onorevoli Deputati! - Il processo di incisiva trasformazione dei modelli organizzativi del Servizio sanitario nazionale con la costituzione in aziende delle unità sanitarie locali e dei presidi ospedalieri di rilievo nazionale non poteva non riguardare anche gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che, come é noto, rappresentano delle istituzioni uniche in cui si conciliano ricerca scientifica ed assistenza, e che forniscono agli organi ed enti del Servizio sanitario nazionale supporto tecnico ed operativo per l'esercizio delle loro funzioni e per il perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale in materia di ricerca sanitaria, nonché di formazione continua del personale.

Infatti, l'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge di delega 23 ottobre l992, n. 421, per la razionalizzazione del sistema sanitario, ha previsto anche il riordino degli istituti, delega quest'ultima esercitata dal Governo con decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269.

Va, peraltro, segnalato che il quadro normativo, che avrebbe dovuto consentire alle istituzioni in parola di operare in conformità ai nuovi criteri, è tuttora carente, non essendosi potuto dare corso, per la mancata conversione dei vari decreti-legge emanati al riguardo, sul piano legislativo e conseguentemente su quello regolamentare, alle indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale 19-25 luglio 1994, n. 338, con la quale è stata dichiarata la illegittimità di parte di talune disposizioni, e precisamente:

dell'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 269 del 1993, nella parte in cui non prevede che per il riconoscimento del Carattere scientifico degli istituti e la relativa revoca sia sentita la regione interessata;

dell'articolo 3, comma 2, nella parte in cui non prevede che del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori degli istituti scientifici, con personalità giuridica di diritto pubblico, facciano parte rispettivamente due od un rappresentante della regione interessata.

Fatte salve le predette due censure, superate all'epoca temporaneamente con le disposizioni del decreto-legge 1o aprile 1995, n. 100, va peraltro segnalato che gli istituti in questione sono già in condizione di realizzare le più ampie funzioni loro attribuite dal decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, quali - a titolo esemplificativo - le prestazioni di ricerca nel settore della organizzazione e gestione dei servizi sanitari. Infatti, a differenza delle altre aziende sanitarie, unità sanitarie locali e presidi ospedalieri, che hanno assunto personalità giuridica solo per effetto del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, gli istituti scientifici avevano conseguito la trasformazione in enti pubblici già con l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, consolidata e confermata dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Per quanto riguarda il ruolo degli IRCCS occorre considerare che il concetto di bene-salute ha subìto negli ultimi anni una profonda innovazione.

Pertanto, tenuto conto della innegabile strumentalità fra ricerca e assistenza sanitaria, si può ritenere che gli IRCCS possano assumere un ruolo molto significativo nell'ambito del Piano sanitario nazionale per attivare e sviluppare un programma di ricerca che il Ministero della Sanità, le regioni e i responsabili degli istituti potranno elaborare e decidere di comune intesa.

In questa ottica, gli istituti possono essere uno strumento idoneo per meglio individuare la domanda e adeguare l'offerta, mettendo le relative acquisizioni scientifiche e le risorse operative a disposizione del Servizio sanitario nazionale.

Per cogliere con maggiore immediatezza la domanda di "salute" proveniente dal cittadino, e adeguare conseguentemente l'offerta, è necessario prevedere una più stretta correlazione degli istituti con le regioni e con le realtà locali, dal momento che ciascun istituto non potrà ignorare il preciso contesto territoriale nel quale è collocato.

L'esigenza di dare un assetto definitivo alla disciplina degli IRCCS va calibrata su due parametri fondamentali; il primo relativo all'autonomia, ampia, riconosciuta agli IRCCS in base all'articolo 1 del decreto legislativo n. 269 del 1993, che postula una normativa esterna essenziale e flessibile; il secondo riguarda l'esigenza di porre in essere princìpi fondamentali cui ancorare una normativa regolamentare, duttile, come quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Ciò consente di modificare, in relazione alla evoluzione legislativa in atto, la normativa che gli IRCCS, per un verso, e il Ministero della sanità e le regioni, per l'altro, devono rispettare nell'orientare i propri comportamenti e normative interne.

Il procedimento, previsto all'articolo 1 del disegno di legge, al fine di realizzare la semplificazione normativa della disciplina degli istituti, è complesso. L'iniziativa per l'emanazione di "uno o più" regolamenti spetta al Governo (Ministro della sanità e Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) con il parere necessario delle Commissioni parlamentari competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, oltreché, in forza dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, del Consiglio di Stato.

I princìpi ispiratori della disciplina regolamentare emananda sono enunciati all'articolo 2 del disegno di legge. Negli stessi (comma 1) sono evidenziati ed elevati a princìpi i lineamenti, le finalità e gli obiettivi degli IRCCS, contenuti negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 269 del 1993. Sono evidenziati i procedimenti per fissare i criteri per il riconoscimento del carattere scientifico (comma 1, lettera c) con l'intesa fra il Ministro della sanità, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, coinvolgendo i soggetti istituzionali nella determinazione della griglia di accertamento dei presupposti necessari per il riconoscimento del carattere scientifico delle istituzioni ospedaliere pubbliche e private, da qualificare quali IRCCS. I criteri relativi ai procedimenti di riconoscimento costitutivi degli istituti e al loro ampliamento, d'intesa fra lo stesso Ministro e la regione interessata, sentito il Ministro dell' università e della ricerca scientifica e tecnologica [ comma 1, lettera d)] , e quelli ablativi del riconoscimento stesso [ comma 1, lettera e)] relativamente ai quali è prevista l'acquisizione dell'avviso della regione interessata, con particolare riferimento agli obiettivi nazionali e regionali della programmazione sanitaria.

Parimenti rilevanti sono i princìpi relativi alle finalità di ricerca, di organizzazione e gestione dei servizi sanitari e di formazione continua degli operatori sanitari in ordine ai risultati della ricerca [ comma 1, lettera a)] ; il modello organizzativo di riferimento non può che essere quello aziendale [ comma 1, lettera b)] ; in tal modo gli IRCCS si pongono quale punto di riferimento per le sperimentazioni gestionali e per l'addestramento, nel campo operativo clinico, dei sanitari destinatari delle innovazioni, derivanti dalla ricerca pre-clinica e clinica, nei riguardi dell'attività di diagnosi, cura e riabilitazione svolta dalle strutture ambulatoriali e di ricovero del Servizio sanitario nazionale [ comma 1, lettera f)] .

La duplicità di funzioni - di ricerca, non soltanto biomedica, e di assistenza, correlata alla prima - impone agli IRCCS il rispetto della programmazione sanitaria e la coerenza della propria specializzazione nel campo scientifico con le linee della programmazione scientifica del Paese [ comma 1, lettere f) e g)] .

Ne consegue il parallelo criterio per chi dovrà valutare i risultati della ricerca, anche ai fini della revisione dei riconoscimenti concessi e della dimensione strutturale degli istituti, funzionale alla ricerca.

Il complesso dei criteri enunciati evidenzia l'esigenza della permanenza dei requisiti e delle modalità gestionali complessive nella realtà operativa degli IRCCS, a garanzia della qualità della ricerca e dell'assistenza prodotte che si riflettono sulle strutture del Servizio sanitario nazionale.

Nel riordino degli istituti è stata valutata l'esigenza della gestione economica, finanziaria e patrimoniale (articolo 2, comma 2) che nell'ottica dell'aziendalizzazione impone l'armonizzazione della relativa disciplina con quella già vigente per le aziende ospedaliere. Si prevede quindi la emanazione in tempi rapidi delle disposizioni necessarie con apposito regolamento su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Gli organi degli istituti, nel presente disegno di legge, sono articolati in modo diverso rispetto al pregresso ordinamento; essi sono sei rispetto ai quattro precedenti: 1) il consiglio di amministrazione; 2) il presidente del consiglio stesso; 3) il direttore generale; 4) il direttore scientifico; 5) il comitato tecnico-scientifico; 6) il collegio dei revisori. Per ciascuno di essi sono indicati compiti e modalità di nomina.

Il consiglio di amministrazione ha una doppia composizione - 5 o 7 componenti - in relazione alla dimensione strutturale ed economica dell'istituto. A seconda dei casi, due o tre dei componenti sono nominati dalla regione o provincia autonoma territorialmente interessata e uno o due dal Ministro della sanità; a questi si aggiungono, in entrambe le ipotesi, un componente nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e uno nominato d'intesa tra il sindaco della città e il presidente della provincia competente per territorio. L'innovazione tende a responsabilizzare le autonomie locali, sub-regionali, in ordine all'attività degli IRCCS, che in alcune realtà attuali rappresentano un consistente volano per aspetti occupazionali e culturali. Tale designazione non è libera in causa, ma deve tenere in debito conto la preesistenza delle tavole di fondazione degli istituti che prevedono la presenza della rappresentanza dei titolari degli originari interessi, a volte religiosi, a volte delle famiglie dei fondatori o oblatori.

Il consiglio di amministrazione ha il compito di indirizzo o di programmazione strategica destinata agli organi gestori (direttore generale e direttore scientifico).

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente e la sua nomina è decisa d'intesa tra il Ministro della

sanità e la regione o provincia autonoma territorialmente interessata; analogo procedimento è previsto per la nomina del direttore generale. Il presidente del consiglio di amministrazione, collocandosi al vertice dell'organo collegiale, porta in pari il numero dei componenti, ponendo problemi sul quorum strutturale, più che su quello funzionale, in quanto è sancito che in caso di parità di voti, prevalga il voto del presidente.

Parallelo, anche se con funzioni meramente consultive, è il comitato tecnico-scientifico, con funzioni consultive generali.

Parallelamente agli organi di indirizzo e di consultazione generale si pongono il direttore generale, la cui modalità di nomina è stata accennata, ed il direttore scientifico nominato dal Ministro della Sanità, sentito il consiglio di amministrazione.

Il primo mutua la sua attività gestoria da quella propria del direttore generale delle aziende ospedaliere di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Il secondo, assumendo rilevanza esterna, appare equiordinato al direttore generale per la funzione propositiva, di indirizzo e valutazione delle ricerche pre-cliniche e cliniche finalizzate, poste in essere dall'istituto, con finalità anche rivolte alla razionalizzazione dei procedimenti di ricerca ed all'impiego dei fattori umani e strumentali connessi. L'affiancamento del direttore scientifico al comitato tecnico-scientifico e la sua collocazione tra gli organi, esprime al massimo la filosofia di fondo del disegno di legge, la valorizzazione, cioè, dell'attività effettiva di ricerca degli IRCCS, la distinzione/integrazione con l'attività assistenziale, la necessità (anche allo scopo di razionalizzare la relativa spesa) di accentrare in un soggetto la responsabilità dei risultati di ricerca e nel contempo i relativi poteri. Resta inteso che il regolamento dovrà attentamente disciplinare i rapporti fra il direttore scientifico e gli altri organi di gestione degli istituti.

Nel collegio dei revisori, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera f), è salvaguardata la presenza di un rappresentante del Ministero della sanità, di uno del Ministero del tesoro, con funzioni di presidente, e di uno della regione o provincia autonoma interessata.

Le risorse umane degli IRCCS hanno profili peculiari che il disegno di legge prende in considerazione (articolo 2, comma 5). L'origine ospedaliera degli IRCCS e l'organico tipico dei ruoli del Servizio sanitario nazionale - ancora essenziali nella previsione di eventuali revoche del carattere scientifico accordato, con conseguente rientro per le strutture ospedaliere, pubbliche e private, accreditate - del servizio sanitario regionale di competenza, ha fin dal 1980 posto il problema della individuazione, nell'organico degli IRCSS del personale - di vario profilo - espressamente ed esclusivamente impegnato nell'attività di ricerca. E' questo uno dei tre settori operativi degli IRCCS (ricerca/assistenza, ricerca finalizzata e didattica/supporto amministrativo). Ciò comporta il necessario accenno alla disciplina di stato giuridico e di trattamento economico del personale degli istituti di diritto pubblico (articolo 2, comma 5), nel senso che, parallelamente alla comune normativa del personale del Servizio sanitario nazionale, occorre valutare in sede di contrattazione collettiva nazionale gli aspetti differenziali e peculiari propri del personale che svolge attività di ricerca. Quanto alla ricerca, si ricorda, infine, che la ricerca sul paziente o ricerca clinica è svolta prevalentemente nelle strutture, con i mezzi e risorse umane sostanzialmente ospedalieri. Gli oneri relativi ricadono sul fondo sanitario regionale mediante la remunerazione delle prestazioni rese ed il finanziamento delle prestazioni assistenziali di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanità 14 dicembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 130 del 24 dicembre 1994. L'orientamento di promozione delle liberalità [ articolo 2, comma 6, lettera b)] verso la spesa per la ricerca ha lo scopo di individuare parziali alternative al finanziamento pubblico con proventi derivanti dalla generosità dei cittadini.

I criteri richiamati nelle disposizioni del disegno di legge postulano anche l'innovazione nella struttura e nelle competenze del vigilante Ministero della sanità tramite il Servizio per la vigilanza sugli enti.

L'alta vigilanza ed il controllo sugli atti e sugli organi deve tener conto della corrispondente competenza regionale. L'aziendalizzazione anche degli IRCCS [ articolo 2, comma 1, lettera b)] trasferisce il controllo dagli atti al controllo di gestione e al controllo interno tramite il collegio dei revisori [ articolo 2, comma 3, lettera f)] nel quale, oltre al componente della regione, vanno previsti il componente del Ministero della sanità e quello del Ministero del tesoro, per un dinamico e produttivo intervento sulla gestione e funzionalità dell'IRCCS consentendo al Ministero vigilante di monitorare l'andamento delle ricerche e, con l'intervento della regione, anche quello delle prestazioni assistenziali il cui sviluppo si pone sinergicamente efficace per la ricerca clinica.

La peculiarità degli IRCCS, che si distinguono dalle parallele istituzioni europee ed internazionali, richiede una flessibile e dinamica normativa che favorisca, unitamente alla ricerca, la sperimentazione gestionale e operativa, la formazione continua del personale sanitario nel quadro dello sviluppo europeo per rendere l'assistenza erogata di eccellenza e di indirizzo clinico nell'interesse del cittadino utente, titolare di un diritto soggettivo alla salute, garantito dall'articolo 32 della carta costituzionale.

Il presente disegno di legge non comporta oneri e pertanto non necessita dell'apposita relazione tecnico-finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disciplina regolamentare degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico).

1. Alla disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di seguito denominati "istituti", si provvede con uno o più regolamenti, emanati a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le Commissioni parlamentari competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Decorsi i termini di quarantacinque giorni dalla comunicazione degli schemi di regolamento alle Commissioni parlamentari ed alla predetta Conferenza e di trenta giorni dalla comunicazione al Consiglio di Stato, i regolamenti, di cui al presente comma, possono essere emanati anche in mancanza di detti pareri.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto, oltre che delle disposizioni di cui all'articolo 2, dei princìpi generali dell'ordinamento, delle disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, nonché dei princìpi posti a base delle altre disposizioni dello stesso decreto legislativo e delle leggi e degli atti aventi valore di leggi in esso richiamati, in quanto compatibili con le disposizioni di cui all'articolo 2.

Art. 2.

(Princìpi e norme generali della disciplina).

1. La disciplina regolamentare di cui all'articolo 1, comma 1, si attiene ai seguenti princìpi e norme generali della materia:

a) le finalità di ricerca nel campo biomedico e in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari devono essere perseguite insieme con le prestazioni di ricovero e cura, nonché con la formazione continua degli operatori sanitari sui risultati della ricerca svolta e la divulgazione dei medesimi;

b) deve essere completato il processo di aziendalizzazione degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico;

c) i criteri per il riconoscimento del carattere scientifico degli istituti e le relative revisioni sono stabiliti d'intesa fra il Ministro della sanità, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) i provvedimenti di riconoscimento di nuovi istituti nonché di nuovi presidi ospedalieri e di ricerca afferenti agli istituti riconosciuti sono adottati d'intesa tra il Ministro della sanità e la regione interessata e sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

e) i provvedimenti di revoca del riconoscimento del carattere scientifico degli istituti nonché di revisione periodica dei riconoscimenti già attribuiti, con particolare riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale in ordine alla priorità di ricerca, sono adottati sentita la regione interessata;

f) gli istituti si attengono, nella erogazione delle prestazioni assistenziali, agli obiettivi e alle priorità della programmazione nazionale e regionale;

g) la specializzazione disciplinare dell'attività di ricerca e la sua coerenza con gli obiettivi della programmazione scientifica nazionale sono condizioni dei nuovi riconoscimenti e costituiscono elementi di valutazione per la revisione dei riconoscimenti già attribuiti o per l'eventuale scorporo di singole strutture o presidi all'interno degli istituti già riconosciuti;

h) le modalità di finanziamento, anche su base triennale, dell'attività di ricerca svolta dagli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico devono essere tali da assicurare, attraverso gli stanziamenti di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la copertura dei relativi oneri.

2. All'armonizzazione della gestione economica, finanziaria e patrimoniale degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico con quella delle aziende ospedaliere si provvede con regolamento da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Sono organi degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico:

a) il consiglio di amministrazione, con compiti di indirizzo e di programmazione strategica, composto di cinque membri, di cui due nominati dalla regione o provincia autonoma territorialmente interessata, uno dal Ministro della sanità, uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e uno mediante intesa tra il sindaco della città e il presidente della provincia dove l'istituto ha la sede legale, la cui nomina terrà conto dell'esigenza di rappresentanza degli eventuali interessi originari dell'istituto;

b) il presidente del consiglio di amministrazione, legale rappresentante dell'ente, nominato d'intesa tra il Ministro della sanità e la regione o provincia autonoma territorialmente interessata; il voto del presidente in seno al consiglio di amministrazione prevale in caso di parità di voti;

c) il direttore generale, cui spettano i poteri di gestione, nominato d'intesa tra il Ministro della sanità e la regione o provincia autonoma territorialmente interessata;

d) il direttore scientifico, responsabile dei risultati della ricerca, nominato dal Ministro della sanità, sentito il consiglio di amministrazione;

e) il comitato tecnico-scientifico, con funzioni consultive generali;

f) il collegio dei revisori, nella cui composizione è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero della sanità e uno della regione o provincia autonoma interessata, quali componenti e di un rappresentante del Ministero del tesoro, in qualità di presidente del collegio.

4. Negli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico il cui bilancio di previsione comporti un volume di spesa di parte corrente superiore a cento miliardi, o all'importo superiore che potrà essere fissato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, e che abbiano un numero di posti letto superiore a trecento e di dipendenti superiore a milleduecento, il consiglio di amministrazione è composto di sette membri, di cui tre nominati dalla regione o provincia autonoma interessata, due dal Ministro della sanità, uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e uno mediante intesa tra il sindaco della città e il presidente della provincia dove l'istituto ha sede legale.

5. Al personale degli istituti di diritto pubblico si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e quelle del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni; per il personale di ricerca le relative peculiarità sono valutate in sede di contrattazione collettiva nazionale.

6. Alla copertura degli oneri inerenti all'attività di ricerca sono destinate:

a) la quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fermo restando quanto disposto dall'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.59, con riferimento al n. 38 dell'allegato 1 alla stessa legge;

b) le entrate derivanti da erogazioni di liberalità disposte a favore degli istituti di diritto pubblico.

7. Sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 1 sono sospesi i procedimenti concernenti nuovi riconoscimenti di istituti.

8. Sono abrogati, dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 1, il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, fatto salvo l'articolo 3, secondo comma; gli articoli da 2 a 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, fatti salvi i commi 2 e 3 dell'articolo 4; i commi settimo, ottavo, nono e decimo dell'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La documentazione originale è consultabile presso il sito:www.senato.it

Scheda lavori preparatori

Atto parlamentare: C. 3856

 

 

Disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

Lavori in Commissione

Sede Commissione Date e bollettino

XII Affari sociali 18.2.98 (boll. n. 308, pagg. 140-140)

XII Affari sociali 18.2.98 (boll. n. 308, pagg. 149-152)

Referente XII Affari sociali 30.9.97 (boll. n. 232, pagg. 140-141)

XII Affari sociali 28.10.97 (boll. n. 247, pagg. 123-124)

XII Affari sociali 29.10.97 (boll. n. 248, pagg. 114-115)

XII Affari sociali 19.11.97 (boll. n. 260, pagg. 210-211)

XII Affari sociali 19.2.98 (boll. n. 309, pagg. 228-230)

XII Affari sociali 14.7.98 (boll. n. 375, pagg. 176-178)

XII Affari sociali (testi) 14.7.98 (boll. n. 375, pagg. 183-186)

XII Affari sociali 16.7.98 (boll. n. 377, pagg. 103-104)

XII Affari sociali 16.9.98 (boll. n. 389, pagg. 172-174)

XII Affari sociali (testi) 16.9.98 (boll. n. 389, pagg. 176-177)

XII Affari sociali 17.9.98 (boll. n. 390, pagg. 102-105)

XII Affari sociali (testi) 17.9.98 (boll. n. 390, pagg. 108-114)

XII Affari sociali 23.9.98 (boll. n. 392, pagg. 130-133)

XII Affari sociali (testi) 23.9.98 (boll. n. 392, pagg. 137-141)

XII Affari sociali 4.11.98 (boll. n. 410, pagg. 123-123)

XII Affari sociali (testi) 4.11.98 (boll. n. 410, pagg. 132-135)

XII Affari sociali (testi) 4.11.98 (boll. n. 410, pagg. 136-144)

XII Affari sociali 5.11.98 (boll. n. 411, pagg. 100-102)

XII Affari sociali (testi) 5.11.98 (boll. n. 411, pagg. 105-109)

Consultiva Comitato pareri

I Affari costituzionali 2.12.98 (boll. n. 429, pagg. 11-11)

I Affari costituzionali (parere) 9.12.98 (boll.n.431, pagg. 14-14)

V Bilancio 3.12.98 (boll. n. 430, pagg. 45-46)

VII Cultura (parere) 15.12.98 (boll. n. 434, pagg. 75-77)

XI Lavoro (parere) 15.12.98 (boll. n. 434, pagg. 95-96)