Collegato Fiscale approvato in via definitiva dal
Senato il 6 maggio 1999
(atto del Senato n. 3599B)
ARTICOLO 1
Interventi
strutturali per la perequazione del prelievo fiscale
1. In
considerazione dell'esigenza di consentire l'emersione di redditi sottratti a
imposizione e di garantire l'equilibrata ridistribuzione del prelievo tra i
contribuenti, il Governo è delegato a emanare, entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti al
riequilibrio della pressione delle imposte sui redditi, tenuto conto degli
effetti conseguiti nell'ambito della lotta all'evasione fiscale, secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione di
una procedura di determinazione del maggior gettito derivante dalla lotta
all'evasione fiscale, scorporando dall'incremento di gettito, rispetto all'anno
precedente, delle imposte sui redditi autoliquidate gli effetti dell'andamento
delle grandezze macroeconomiche e degli interventi normativi;
b) ai fini di
quanto previsto alla lettera a), tra gli strumenti di lotta all'evasione e
all'elusione fiscale deve essere inclusa la previsione di controlli di merito
almeno una volta ogni due anni per i contribuenti con fatturato superiore a 50
miliardi di lire e almeno una volta ogni quattro anni per quelli con fatturato
complessivo tra 10 e 50 miliardi di lire in concomitanza con l'entrata a regime
degli studi di settore;
c) utilizzo del
maggior gettito di cui alla lettera a) in misura prevalente mediante la sua
restituzione ai contribuenti, con priorità ai titolari di redditi compresi
negli scaglioni più bassi, mediante modifiche delle aliquote, delle detrazioni,
delle deduzioni o dei limiti degli scaglioni delle imposte dirette, nonché in
misura residuale mediante l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo
2, comma 1, secondo modalità di attuazione fissate con i decreti legislativi, e
con la costituzione di un apposito fondo nel bilancio di previsione dello
Stato, nel quale iscrivere il maggior gettito oggetto della restituzione. Nella
determinazione delle nuove aliquote, detrazioni e deduzioni nonché dei nuovi
limiti degli scaglioni delle imposte dirette si avrà particolare riguardo alle
famiglie numerose, alle famiglie monoreddito, alle famiglie con componenti
affetti da handicap o di età superiore agli anni settanta e a quelle con figli
a carico disoccupati;
d) applicazione
della procedura di determinazione del maggior gettito di cui alla lettera a) a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo.
2. Il Documento
di programmazione economico-finanziaria, o la sua nota di variazione, indica
l'importo massimo del fondo di cui al comma 1, lettera c), utilizzabile
nell'esercizio successivo. Detto fondo sarà comunque utilizzato nel limite
delle somme autoliquidate. Nell'esercizio ancora successivo l'importo massimo
di cui al primo periodo sarà integrato di una somma corrispondente alle
eventuali maggiori somme autoliquidate rispetto a quanto indicato nel Documento
di programmazione economico-finanziaria, o nella sua nota di variazione.
3. Gli schemi dei
decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento,
successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, per l'espressione
del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti. Le Commissioni si
esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
4. Entro due anni
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere
emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o
correttive.
5. Al comma 1
dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, le parole: <entro il termine di decadenza di diciotto mesi> sono
sostituite dalle seguenti: <entro il termine di decadenza di quarantotto
mesi>.
ARTICOLO 2
Modifiche alla
disciplina dei redditi di impresa
1. Il Governo è
delegato a emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi aventi a oggetto la modifica
delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi applicabili alle imprese
individuali e alle società di persone, in regime di contabilità ordinaria,
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) tassazione
separata, con aliquota allineata a quella prevista per le persone giuridiche,
della parte dei redditi d'impresa soggetta al regime di cui all'articolo 5,
comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e
assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) dei
residui redditi di impresa, eccedenti la predetta parte;
b) previsione,
per i periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 1^ gennaio
2000, della facoltà per il contribuente di richiedere:
1) la separazione
dell'imposizione sui menzionati soggetti da quella dell'imprenditore, dei
collaboratori familiari e dei soci;
2)
l'assoggettamento del reddito di impresa a imposta proporzionale, con
applicazione dello stesso regime previsto per le persone giuridiche;
3)
l'assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche dei redditi
corrisposti dall'impresa all'imprenditore, ai collaboratori familiari e ai
soci, con applicazione del credito di imposta per l'imposta assolta
dall'impresa.
2. Le
disposizioni di cui al comma 1 si attuano nel limite delle residue
disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi dei
decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Commissione
parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, per l'acquisizione del parere, che viene espresso con la procedura di cui
all'articolo 3, commi 14 e seguenti, della citata legge n. 662 del 1996, e
successive modificazioni.
4. Entro due anni
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, e previo parere della
Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, possono essere emanate, con uno o più decreti
legislativi, disposizioni integrative o correttive.
5. All'articolo
3, comma 162, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera
b), dopo le parole: <rispetto alle corrispondenti voci risultanti dal
bilancio relativo al periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre
1996;> sono inserite le seguenti: <la nuova disciplina può essere
applicata anche con riferimento a un moltiplicatore di tale incremento;>;
b) dopo la
lettera b) è inserita la seguente:
<b-bis)
possibilità di applicare la nuova disciplina con riferimento all'intero
patrimonio netto delle imprese individuali e delle società di persone in regime
di contabilità ordinaria;>.
6. Le
disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal quarto periodo di
imposta successivo a quello in corso alla data del 30 settembre 1996, anche con
riferimento all'incremento registrato nei primi tre periodi di imposta
successivi a quello predetto, e per l'emanazione dei provvedimenti di
attuazione del comma 5 trovano applicazione le disposizioni dei commi 3 e 4.
7. Gli utili
relativi agli esercizi in corso al 31 dicembre 1998 e al 31 dicembre 1999
distribuiti dalle società fruenti delle agevolazioni di cui all'articolo 14,
comma 5, della legge 1^ marzo 1986, n. 64, e per i quali è attribuito ai soci
il credito d'imposta limitato, possono essere esclusi dalla formazione del
reddito d'impresa se determinano la riduzione o l'annullamento di perdite
rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, comma 3, e dell'articolo
102 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il medesimo regime si
applica in caso di distribuzione, alle riserve formate con utili fruenti delle
predette agevolazioni, relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 1997. La
disposizione non si applica per le imprese cedute e per quelle che hanno subito
operazioni sul capitale.
8. Per il periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il
successivo, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti
commerciali indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), del Testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è assoggettabile all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per cento per la parte
corrispondente al minore tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali
nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del citato Testo unico, anche mediante
contratti di locazione finanziaria, effettuati negli stessi periodi e quello
dei conferimenti in denaro nonché degli accantonamenti di utili a riserva
eseguiti nei periodi medesimi. Per le società e gli enti commerciali di cui al
citato articolo 87, comma 1, lettera d), le disposizioni del presente comma si
applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello stato.
9. Agli effetti
del comma 8: a) gli investimenti devono riguardare beni destinati a strutture
situate nel territorio dello Stato e rilevano, in ciascun periodo d'imposta,
per la parte eccedente le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti dedotti.
Sono esclusi in ogni caso gli investimenti, le cessioni, le dismissioni e gli
ammortamenti relativi ai beni di cui all'articolo 121-bis, comma 1, lettera a),
numero 1), del citato Testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, tranne quelli destinati ad essere utilizzati
esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o
adibiti ad uso pubblico, e relativi ai beni immobili diversi dagli impianti e
dagli opifici appartenenti alla categoria catastale D/1, utilizzati
direttamente dall'impresa nei quali vengono collocati gli impianti stessi;
b) i conferimenti
in denaro e gli utili accantonati a riserva vanno computati, in ciascun periodo
d'imposta, secondo i criteri previsti dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e rilevano per la parte eccedente i
decrementi di cui al citato comma 5 verificatisi nel medesimo periodo; per le
società e gli enti commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera d), del
citato Testo unico si assumono gli incrementi del fondo di dotazione delle
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
10. Ai fini della
determinazione dell'aliquota media di cui agli articoli 1, comma 3, e 6, comma
1, del citato decreto legislativo n. 466 del 1997 non si tiene conto del
reddito assoggettato alla disciplina dei commi 8 e 9 e della relativa imposta.
Detto reddito rileva, tuttavia, agli effetti della determinazione
dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del citato
Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del
predetto comma 4 dell'articolo 105; a tal fine si considera come provento non
assoggettato a tassazione la quota pari al 48,65 per cento di detto reddito.
11. Le
disposizioni dei commi 8 e 9 sono applicabili, anche ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli
imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita
semplice in regime di contabilità ordinaria. Se i predetti soggetti sono in
regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano con
riferimento esclusivamente all'ammontare degli investimenti indicati nei commi
8 e 9, a condizione che i ricavi dichiarati siano non inferiori a quelli
derivanti dall'applicazione dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, o degli studi di settore di cui
all'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se approvati per il settore
di appartenenza.
12. Per i periodi
d'imposta di cui al comma 8, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è calcolato, in
base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive
modificazioni, assumendo come imposta del periodo precedente e come imposta del
periodo per il quale è dovuto l'acconto quella che si sarebbe applicata in
assenza delle disposizioni dei commi da 8 a 11.
13. Dai decreti
legislativi di cui al comma 5 e dalle disposizioni di cui al comma 7 non
possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato superiori a 1.000
miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. A detti oneri si provvede mediante
utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente <Fondo speciale> dello stato di previsione del
ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero delle
Finanze. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 8 a 12,
nonché agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7 che non
risultino coperti ai sensi del periodo precedente, valutati complessivamente in
2.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede per una
quota parte pari alla metà mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi
anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente <Fondo
speciale> dello stato di previsione del ministero del Tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al ministero delle Finanze. Alla copertura dei
rimanenti 1.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001 si
provvede a carico delle maggiori disponibilità di cui all'articolo 1, comma 2,
ultimo periodo, che a tal fine sono utilizzabili anche per l'anno 2000, salvo
che al reperimento delle medesime somme si provveda secondo le procedure
previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni; in assenza di sufficienti disponibilità l'aliquota di
cui al comma 8 è rideterminata nella misura del 28 per cento.
ARTICOLO 3
Fondi pensione
1. Il Governo è
delegato a emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di riordinare il regime
fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici
complementari del sistema obbligatorio pubblico, di disciplinare forme di
risparmio individuali, vincolate a finalità previdenziali, di modificare il
trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di
capitalizzazione, nonché di riordinare il regime fiscale del trattamento di
fine rapporto e delle altre indennità.
2. Il riordino
del regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti
pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico è informato ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione
della deduzione fiscale prevista per i lavoratori dipendenti e autonomi e per i
datori di lavoro dagli articoli 10 e 48 del Testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 fino al limite
massimo complessivo di lire 10 milioni, con conseguente incremento degli
eventuali limiti percentuali vigenti ed estensione della medesima deduzione
anche ai soggetti non titolari di redditi di lavoro o d'impresa, ivi compresi gli
imprenditori agricoli nei limiti dei redditi agrari dichiarati, eventualmente
prevedendo, in caso di incapienza del proprio reddito, la deduzione a favore
del soggetto cui sono fiscalmente a carico; previsione dell'applicabilità della
disciplina di cui al precedente periodo anche ai soci lavoratori e alle
cooperative di produzione e lavoro, qualora queste ultime osservino in favore
dei soci lavoratori stessi le disposizioni contenute nell'articolo 2120 del
Codice civile in materia di trattamento di fine rapporto;
b) riforma del
trattamento fiscale dei fondi pensione dall'articolo 14 del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124 al fine di uniformare i criteri di tassazione dei
predetti fondi alla disciplina recata dal decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio,
determinando il risultato maturato di gestione al netto dei costi; possibilità
di prevedere riduzioni di aliquota dell'imposta sostitutiva rispetto a quella
applicata ai citati organismi di investimento collettivo; conferma del regime
di cui al citato articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 1993 per i
fondi pensione il cui patrimonio sia investito in beni immobili, salva la
facoltà di modificare l'aliquota in modo da perequare il loro trattamento a
quello previsto per gli altri fondi pensione;
c) revisione
della disciplina delle prestazioni erogate al fine di escludere
dall'imposizione la parte di esse corrispondente ai redditi già assoggettati a
imposta, fermo restando il trattamento della residua parte come reddito
assimilato a quello di lavoro dipendente, nel caso di prestazione periodiche, e
come reddito soggetto a tassazione separata con i criteri previsti
dall'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e senza alcuna
riduzione, nel caso di prestazioni capitale. Per le prestazioni in capitale
l'esclusione di cui alla presente lettera si applica a condizione che il loro
ammontare non sia superiore a un terzo del montante maturato alla data di
accesso alle prestazioni, salva l'ipotesi di riscatto di cui all'articolo 10
del citato decreto legislativo n. 124 del 1993;
d) previsione di
una disciplina transitoria per i soggetti iscritti a forme pensionistiche
complementari alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di
attuazione, volta a prevedere l'applicazione delle nuove disposizioni per le
prestazioni che maturano a decorrere dalla predetta data. Nel caso in cui non
si rendano applicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera b) sulla
parte della posizione maturata corrispondente al rendimento finanziario, il
fondo pensione al momento di accesso alla prestazione, liquida l'imposta
sostitutiva di cui alla lettera b), applicando un apposito fattore di rettifica
finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata
se il fondo avesse subito la tassazione per maturazione. Per le forme
pensionistiche complementari in regime di prestazione definita, per le quali
siano inapplicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera c) o al
precedente periodo, previsione della tassazione dell'intera prestazione.
3. La disciplina
fiscale delle forme di risparmio individuale vincolate a finalità di previdenza
è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione
delle caratteristiche con riferimento ai criteri stabiliti dal decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124; in particolare, previsione di vincoli
all'accantonamento secondo i criteri fissati dall'articolo 7 del predetto
decreto legislativo n. 124 del 1993 e definizione delle condizioni di
partecipazione in termini supplementari rispetto alla previdenza complementare
e con le forme di tutela previste dal predetto decreto legislativo n. 124 del
1993, in coerenza con i principi dell'articolo 9 del medesimo decreto
legislativo n. 124 del 1993; estensione della possibilità di partecipazione
anche ai soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa;
b)
assoggettamento del risparmio previdenziale tramite i fondi aperti di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, alla disciplina
fiscale di cui ala lettera c);
c) fermo restando
il limite complessivo di importo di cui alla lettera a) del comma 2,
deducibilità fiscale della contribuzione; applicazione alla gestione e alle
prestazioni del regime fiscale di cui alle lettere b) e c) del comma 2;
d) definizione
delle caratteristiche delle polizze vita con finalità previdenziali, secondo i
principi e criteri di cui alla lettera a), e loro assoggettamento al regime
fiscale di cui alla lettera c);
4. La modifica
del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di
capitalizzazione è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) esenzione
dall'imposta di cui all'articolo 1 della tariffa di cui all'allegato A annesso
alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216;
b) conferma
dell'attuale regime fiscale in tema di detrazione d'imposta, prevedendo
eventualmente l'eliminazione del cumulo con i contributi volontari, e del
trattamento dei redditi compresi nei capitali corrisposti soltanto nel caso di
contratti aventi per oggetto esclusivo prestazioni per invalidità grave e
premorienza;
c) estensione del
regime di cui alla lettera b) ai contratti aventi per oggetto esclusivo
l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli
atti della vita quotidiana a condizione che l'impresa assicuratrice non abbia
facoltà di recesso dal contratto;
d) previsione,
nel caso di contratti diversi da quelli indicati alle lettere b) e c) cui non
risulti applicabile la disciplina prevista dal comma 3, che i redditi compresi
nei capitali corrisposti siano assoggettati, senza alcuna riduzione, a imposta
sostitutiva con l'aliquota prevista per la tassazione del risultato delle
gestioni personali di portafoglio, con applicazione di un apposito fattore di rettifica
finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata
se i predetti redditi avessero subito la tassazione per maturazione;
e) possibilità di
prevedere, nel caso di contratti misti, una disciplina che tenga conto dei
criteri di tassazione di cui alle precedenti lettere;
f) applicazione
della nuova disciplina ai contratti stipulati successivamente alla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente comma.
5. Il riordino
del regime fiscale del trattamento di fine rapporto, nonché delle indennità e
somme indicate nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 del Testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è informato ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) tassazione dei
rendimenti maturati e degli importi erogati secondo i criteri di cui al comma
2, lettere b) e c), primo periodo, con possibilità di prevedere, in caso di
rapporti di formazione lavoro e altri consimili rapporti di lavoro a tempo
determinato, un trattamento agevolato tramite l'applicazione di detrazioni di
imposta;
b) previsione di
una disciplina transitoria volta a stabilire l'applicazione delle nuove
disposizioni ai rendimenti e alle prestazioni che maturano a decorrere dalla
data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente
comma.
6. Nell'ambito
dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo,
con i decreti legislativi di cui al comma 1 può altresì prevedersi:
a) la disciplina
del trattamento dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) concernente la
previdenza collettiva e individuale, tenendo conto della natura finanziaria
dell'attività di gestione, nel rispetto delle direttive comunitarie;
b)
l'armonizzazione del trattamento delle rendite vitalizie, prevedendo per quelle
aventi funzione previdenziale relative a contratti stipulati successivamente
alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1,
l'esclusione dall'Irpef e l'applicazione sul rendimento finanziario
dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera b) del comma 2;
c) l'eventuale
revisione e allargamento delle modalità di contribuzione al Fondo di cui al
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, nonché, relativamente ai
medesimi destinatari del predetto decreto legislativo n. 565 del 1996,
previsione delle modalità di istituzione, adesione e contribuzione alle forme
di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124:
d) l'introduzione
di tutte le modifiche tecniche necessarie a consentire la pienezza e semplicità
di applicazione della nuova disciplina, procedendo in particolare a coordinare
la nuova disciplina con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
e) il
coordinamento della nuova disciplina con il Testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, introducendo nel citato Testo unico tutte le modifiche necessarie
per attuare detto coordinamento, ivi compresa la possibilità, in caso di
incapienza dell'imposta dovuta dall'interessato, di fruire della detrazione
d'imposta di cui all'articolo 13-bis del citato Testo unico approvato con
decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i
contributi volontari relativi a soggetti fiscalmente a carico, e con tutte le
altre disposizioni in materia di imposte sui redditi nonché con quelle che
dispongono la trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto, e
l'introduzione della possibilità di ricomprendere tra gli oneri deducibili di
cui all'articolo 10 del predetto Testo unico i contributi previdenziali versati
a titolo di prosecuzione volontaria e di riscatto.
7. I decreti
legislativi di attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo
entrano in vigore il 1^ giugno 2000. Gli schemi dei decreti legislativi sono
trasmessi al Parlamento, successivamente all'acquisizione degli altri pareri
previsti, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
permanenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di
trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti
decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal
presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,
possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni
integrative o correttive. L'attuazione delle deleghe di cui al presente
articolo deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato.
ARTICOLO 4
Disposizioni in
materia di Iva relativamente alle operazioni creditizie e finanziarie
1. All'articolo
4, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il primo periodo è inserito
il seguente: <Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni
dipendenti da contratti pronti contro termine, che prevedono l'obbligo di
rivendita a termine di titoli o valuta, si intendono unitamente come
prestazioni di servizi di finanziamento, aventi per base imponibile la
differenza tra il corrispettivo a termine e quello a pronti>.
ARTICOLO 5
Proroga di
termine
1. Il termine del
31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, è prorogato al 31 ottobre 1999. All'onere finanziario derivante
dal presente articolo si provvede mediante utilizzo e nei limiti delle somme
iscritte in bilancio a seguito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
6, comma 4, della medesima legge n. 449 del 1997.
ARTICOLO 6
Ulteriori
disposizioni in materia di Iva
1. Sono esenti
dall'Iva le prestazioni di servizi, rese nell'ambito delle attività di
carattere ausiliario di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 1^ settembre 1993, n. 385;
a) effettuate da
società facenti parte del gruppo bancario di cui all'articolo 60 del decreto
legislativo 1^ settembre 1993 n. 385, ivi incluse le società strumentali di cui
all'articolo 59, comma 1, lettera c), del predetto decreto legislativo, a
condizione che l'attività di carattere ausiliario sia svolta esclusivamente nei
confronti delle società del gruppo medesimo;
b) effettuate dai
consorzi, ivi comprese le società cooperative con funzioni consortili,
costituiti tra banche, nei confronti dei consorziati o dei soci, a condizione
che i consorzi medesimi svolgano attività esclusivamente nei confronti delle
banche consorziate o socie e che i corrispettivi in qualsiasi forma da queste
dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni
stesse.
2. L'esenzione di
cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni di servizi ivi richiamate rese
esclusivamente alle società del gruppo bancario da parte di società strumentali
il cui capitale sia interamente posseduto dalla controllante estera della banca
italiana capogruppo ovvero da tale controllante e da altre società da questa
controllate. L'esenzione si applica a condizione che tutti i soggetti indicati
nel periodo precedente abbiano la sede legale nell'Unione europea. Il controllo
sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, primo comma, numero 1), del
Codice civile.
3. L'esenzione
prevista al comma 1 si applica altresì alle prestazioni di servizi ivi indicate
rese:
a) a società del
gruppo assicurativo da altra società del gruppo medesimo controllata,
controllante, o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell'articolo
2359, commi primo e secondo, del Codice civile, a condizione che l'attività di
carattere ausiliario sia svolta esclusivamente nei confronti delle società del
gruppo medesimo;
b) da consorzi
costituiti tra le società di cui alla lettera a) nei confronti delle società
stesse a condizione che i consorzi medesimi svolgano attività esclusivamente
nei confronti delle società consorziate e che i corrispettivi da queste dovuti
ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni
stesse.
c) a società del
gruppo il cui volume d'affari dell'anno precedente sia costituito per oltre il
90 per cento da operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da altra società facente
parte del gruppo medesimo. La disposizione si applica a condizione che
l'attività di carattere ausiliario sia svolta da quest'ultima società
esclusivamente nei confronti delle società del gruppo e che l'ammontare globale
dei volumi di affari delle società del gruppo dell'anno precedente sia
costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti. Agli effetti della
presente disposizione si considerano facenti parte dello stesso gruppo la
società controllante e le società controllate dalla stessa ai sensi del primo
comma, numero 1), e del secondo comma dell'articolo 2359 del Codice civile fin
dall'inizio dell'anno solare precedente.
4. Per i soggetti
di cui alla lettera b) del comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, cui partecipano anche i soggetti diversi dalle banche,
l'esenzione si applica fino al 31 dicembre 2000, e limitatamente alle
prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il relativo
ammontare sia superiore al 50 per cento del volume di affari.
5. All'articolo 2
della tariffa, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo,
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,
come sostituita dal decreto del ministro delle Finanze 20 agosto 1992,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla <Gazzetta Ufficiale> n.
196 del 21 agosto 1992, dopo la nota 2-bis è aggiunta la seguente:
<2-ter.
Contratti relativi a utenze di servizi di pubblica utilità a rete: per ogni
contratto, indipendentemente dal numero di copie e di fogli che lo compongono o
di linee effettivamente utilizzate per la scrittura a mezzo stampa o con tabulati,
mezzi meccanici e simili, lire 20.000>.
6. All'articolo
13 della tariffa, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di
bollo, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642, come sostituita dal decreto del ministro delle Finanze 20 agosto 1992,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla <Gazzetta Ufficiale> n.
196 del 21 agosto 1992, da ultimo modificato dall'articolo 6 della legge 8
maggio 1998, n. 146, nel comma 1, concernente fatture, note e altri documenti
similari, il primo periodo del numero 2 della colonna relativa al modo di
pagamento e sostituito dal seguente: <Per le quietanze relative ai mandati,
ordinativi, vaglia del Tesoro e altri titoli di spesa dello Stato, l'imposta è
riscossa in modo virtuale al momento dell'emissione degli stessi>.
7. Al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo
74, primo comma, lettera c), e successive modificazioni, le parole: <53 per
cento> sono sostituite dalle seguenti: <60 per cento>;
b) nella tabella
A, parte II, dopo il numero 12) è inserito il seguente: <12-bis) basilico,
rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione (v.d. ex 12.07)>;
c) nella tabella
A, parte III, dopo il numero 38) è inserito il seguente: <38-bis) piante
allo stato vegetativo, di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07)>.
d) nella tabella
B, la lettera d) è soppressa.
8. Le forniture
di suture chirurgiche di cui alla voce doganale 30.06.10 della nomenclatura
comune della vigente tariffa doganale sono assoggettate all'aliquota ordinaria
dell'Iva.
9. Relativamente
a quanto previsto ai commi 7, lettere b) e c), 8 e 10, resta fermo il
trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborsi d'imposta né è
consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
10. Le
prestazioni rese dal medico competente, ai sensi del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, devono intendersi ricomprese tra quelle sanitarie di
cui al numero 18) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633.
11. A decorre dal
1^ gennaio 2000, per tutti gli spettacoli cinematografici e per gli spettacoli
nella misura del 10 per cento.
12. Nell'ipotesi
di locazione finanziaria di immobili non deve intendersi compreso nella base
imponibile di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, l'ammontare dell'imposta comunale sugli immobili
rimborsata al concedente dal locatario.
13. Le somme
dovute per i servizi di fognatura e depurazione resi dai comuni fino al 31
dicembre 1998 e riscosse successivamente alla predetta data non costituiscono
corrispettivi agli effetti dell'Iva. Non costituiscono, altresì, corrispettivi
agli effetti dell'Iva le somme dovute ai comuni per il servizio di smaltimento
dei rifiuti solidi urbani reso entro la suddetta data e riscosse
successivamente alla stessa, anche qualora detti enti abbiano adottato in via
sperimentale il pagamento del servizio con la tariffa, ai sensi dell'articolo
31, comma 7, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
14. Al fine di
agevolare l'assolvimento da parte degli enti e delle imprese, degli obblighi di
comunicazione in materia di rifiuti e di imballaggi, il termine del 30 aprile
1999 per la presentazione, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio
1994, n. 70, del modello unico di dichiarazione ambientale di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1999, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999, è
prorogato, per le dichiarazioni da presentare con riferimento all'anno 1998, al
30 giugno 1999.
15. I prodotti
alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per
carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri
motivi similari nonché per prossimità della data di scadenza, ceduti
gratuitamente ai soggetti indicati nell'articolo 10, numero 12), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e da questi ritirati
presso i luoghi di esercizio dell'impresa, si considerano distrutti agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
ARTICOLO 7
Lavoro interinale
1. Alla legge 24
giugno 1997, n. 196, dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:
<articolo
26-bis - (Disposizioni fiscali). - 1. I rimborsi degli oneri retributivi e
previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo è
tenuto a corrispondere ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera f),
all'impresa fornitrice degli stessi, da quest'ultima effettivamente sostenuti
in favore del prestatore di lavoro temporaneo, devono intendersi non compresi
nella base imponibile dell'Iva di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Resta fermo il trattamento fiscale
già applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate, né è
consentita la variazione di cui all'articolo 26 del citato decreto n. 633 del
1972>.
ARTICOLO 8
Scomputo delle
imposte pagate in sede di accertamento
1. All'articolo
67 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo
il primo comma è aggiunto il seguente:
<L'imposta
personale pagata dal soggetto erogante a titolo definitivo a seguito di
accertamento è scomputata dall'imposta dovuta dal percipiente il medesimo
reddito>.
ARTICOLO 9
Modalità di
compilazione del conto giudiziale
1. Con decreto
del ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con il ministro delle Finanze, sono individuati i documenti
giustificativi validi ai fini della dimostrazione nei conti giudiziali delle
somme versate dai concessionari in tesoreria ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189.
ARTICOLO 10
Disposizioni in
materia di federalismo fiscale
1. Il Governo è
delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto il
finanziamento delle regioni a statuto ordinario e l'adozione di meccanismi
perequativi interregionali, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) abolizione dei
vigenti trasferimenti erariali a favore delle regioni a statuto ordinario, ad
esclusione di quelli destinati a finanziare interventi nel settore delle
calamità naturali, nonché di quelli a specifica destinazione per i quali
sussista un rilevante interesse nazionale; sono in ogni caso ricompresi tra i
trasferimenti soppressi quelli destinati al finanziamento del trasporto pubblico
di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e della spesa sanitaria
corrente; quest'ultima è computata al netto delle somme vincolate da accordi
internazionli e di quelle destinate al finanziamento delle attività degli
istituti di ricovero e cura delle attività degli istituti di ricerca
scientifica e sperimentale e delle iniziative previste da leggi nazionali o dal
piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo
nazionale e internazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti alla
gestione dei servizi e alle tecnologie e biotecnologie sanitarie, in misura non
inferiore alla relativa spesa storica. Fermo restando quanto previsto dal comma
2 dell'articolo 121 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono
determinati, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri per il
raccordo dell'attività degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico con la programmazione regionale, nonché le modalità per il
finanziamento delle attività assistenziali;
b) sostituzione
dei trasferimenti di cui alla lettera a) e di quelli connessi al conferimento
di funzioni alle regioni di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, mediante
un aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale
all'Irpef comunque non inferiore a 1,5 punti percentuali, con riduzione delle
aliquote erariali in modo tale da mantenere il gettito complessivo dell'Irpef
inalterato; aumento dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla
benzina, la quale non potrà comunque essere superiore a 450 lire al litro;
istituzione di una compartecipazione all'Iva, in misura non superiore al 20 per
cento del gettito Iva complessivo. Le assegnazioni alle regioni del gettito
delle compartecipazioni, al netto di quanto destinato al fondo perequativo di
cui alla lettera e), avvengono con riferimento a dati indicativi delle
rispettive basi imponibili regionali;
c) determinazione
delle esatte misure delle aliquote di cui alla lettera b) in modo tale da
assicurare, tenuto conto della regolazione delle quote riversate allo Stato ai
sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, la copertura complessiva dei trasferimenti aboliti;
d) previsione di
meccanismi perequativi in funzione della capacità fiscale relativa ai
principali tributi e compartecipazioni a tributi erariali, nonché della
capacità di recupero dell'evasione fiscale e dei fabbisogni sanitari;
previsione, inoltre, di un eventuale periodo transitorio, non superiore ad un
triennio, nel quale la perequazione possa essere effettuata anche in funzione
della spesa storica, ciò al fine di consentire a tutte le regioni a statuto
ordinario di svolgere le proprie funzioni e di erogare i servizi di loro
competenza a livelli essenziali e uniformi su tutto il territorio nazionale,
tenendo conto delle capacità fiscali insufficienti a far conseguire tali
condizioni e della esigenza di superare gli squilibri socio-economici
territoriali;
e) previsione di
istituire un fondo perequativo nazionale finanziato attingendo alla
compartecipazione all'Iva di cui alla lettera b), ed eventualmente destinando a
questa finalizzazione anche quota parte dell'aliquota della compartecipazione
all'accisa sulla benzina di cui alla medesima lettera b);
f) revisione del
sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali in funzione delle esigenze
di perequazione connesse all'aumento dell'autonomia impositiva e alla capacità
fiscale relativa all'Ici e alla compartecipazione all'Irpef non facoltativa. La
perequazione deve basarsi su quote capitarie definite in relazione alle
caratteristiche territoriali, demografiche e infrastrutturali, nonché alle
situazioni economiche e sociali e può essere effettuata, per un periodo
transitorio, anche in funzione dei trasferimenti storici;
g) previsione di
un periodo transitorio non superiore al triennio nel quale ciascuna regione è
vincolata a impegnare, per l'erogazione delle prestazioni del Servizio
sanitario nazionale, una spesa definita in funzione della quota capitaria
stabilita dal piano sanitario nazionale; la rimozione del vincolo è comunque
coordinata con l'attivazione del sistema di controllo di cui alla lettera i);
gli eventuali risparmi di spesa sanitaria rimangono attribuiti in ogni caso
alla regione che li ha ottenuti;
h) estensione dei
meccanismi di finanziamento di cui alla lettera b) alla copertura degli oneri
per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti trasferiti alle regioni, ai
sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, a esito del procedimento di
identificazione delle risorse di cui all'articolo 7 della predetta legge n. 59
del 1997, tenuto conto dei criteri definiti nelle lettere precedenti, nonché
dei criteri previsti dall'articolo 48, comma 11, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, in quanto applicabile;
i) previsione di
procedure di monitoraggio e di verifica dell'assistenza sanitaria erogata, in
base ad appropriati parametri qualitativi e quantitativi, nonché di raccolta
delle informazioni a tal fine necessarie, anche condizionando al loro rispetto
la misura dei trasferimenti perequativi e delle compartecipazioni;
razionalizzazione della normativa e delle procedure vigenti in ordine ai
fattori generatori della spesa sanitaria, con particolare riguardo alla spesa
del personale, al fine di rendere trasparenti le responsabilità delle decisioni
di spesa per ciascun livello di governo;
l) previsione di
una revisione organica del trattamento e del regime fiscale attualmente vigente
per i contributi volontari e contrattuali di assistenza sanitaria versati a
enti o casse, al fine di:
1) riconoscere un
trattamento fiscale di prevalente agevolazione in favore dei fondi integrativi
del Servizio sanitario nazionale, come disciplinati dalle disposizioni
attuative della legge 30 novembre 1998, n. 419;
2) assicurare la
parità di trattamento fiscale tra i fondi diversi da quelli di cui al numero
1);
3) garantire
l'invarianza complessiva del gettito ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche;
m) coordinamento
della disciplina da emanare con quella attualmente vigente in materia per le
regioni a statuto speciale, salvo i profili attribuiti alle fonti previste
dagli statuti di autonomia;
n) estensione
anche alle regioni della possibilità di partecipare alle attività di
accertamento dei tributi erariali, in analogia a quanto già previsto per i
comuni dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600;
o) abolizione
della compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell'Irap di cui
all'articolo 27, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e conseguente rideterminazione dei trasferimenti erariali alle regioni,
alle province e ai comuni in modo da garantire la neutralità finanziaria per i
suddetti enti e la copertura degli oneri di cui all'articolo 1-bis del decreto
legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
gennaio 1997, n. 5. Ai fini della suddetta rideterminazione si fa riferimento
alla compartecipazione all'Irap per l'anno 1998;
p) previa
verifica della compatibilità con la normativa comunitaria, facoltà per le
regioni a statuto ordinario di confine di ridurre la misura dell'accisa sulle
benzine, nei limiti della quota assegnata alle stesse regioni, anche in maniera
differenziata per singoli comuni, in ragione della distanza dal confine
nazionale. Previsione di misure di compartecipazione regionale all'eventuale aumento
del gettito della quota statale dell'accisa sulle benzine accertato nelle
regioni per effetto della prevista riduzione della quota regionale;
q) definizione
delle modalità attraverso le quali le regioni e gli enti locali siano coinvolti
nella predisposizione dei provvedimenti attuativi della delega di cui al
presente comma;
r) previsione,
anche in attuazione delle norme vigenti, di misure idonee al conseguimento dei
seguenti principi e obiettivi:
1) le misure
organiche e strutturali corrispondano alle accresciute esigenze conseguenti ai
conferimenti operati con i decreti legislativi attuativi della legge 15 marzo
1997, n. 59;
2) le regioni
siano coinvolte nel processo di individuazione di conseguenti trasferimenti
erariali da sopprimere e sostituire con il gettito di compartecipazione di
tributi erariali e di predisposizione della relativa disciplina.
2. L'attuazione
del comma 1 non deve comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e
per i bilanci del complesso delle regioni a statuto ordinario, deve essere
coordinata con gli obiettivi di finanza pubblica relativi al patto di stabilità
interno di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e deve essere coerente con
i principi e i criteri direttivi di cui alla legge 30 novembre 1998, n. 419.
Anche al fine del coordinamento con i predetti obiettivi, principi e criteri,
entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi
della citata legge n. 419 del 1998, e nel rispetto delle procedure, dei
principi e criteri direttivi stabiliti dalla medesima legge n. 419 del 1998,
con uno o più decreti legislativi possono essere emanate disposizioni
correttive e integrative.
3. Gli schemi dei
decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento, per
l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti,
successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, almeno sessanta
giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le
Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro
due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate,
con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
4. All'articolo
17, comma 6, lettera b), del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato
dall'articolo 4, comma 1, lettera b-bis, del decreto legge 2 ottobre 1995, n.
415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, le
parole <ad eccezione dei consumi di energia elettrica relativi ad imprese
industriali ed alberghiere> sono soppresse.
5. All'articolo 4
del decreto legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è
sostituito dal seguente:
<1. Ferme
restando le addizionali di cui all'articolo 6 del decreto legge 28 novembre
1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n.
20, e successive modificazioni, per l'energia elettrica consumata dalle imprese
di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
abitazioni sono dovute, per ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali
erariali:
a) lire 7 con
potenza impegnata fino a 30 kW;
b) lire 10,5 con
potenza impegnata oltre 30 e fino a 3.000 kW;
c) lire 4,5 con
potenza impegnata oltre 3.000 kW.>;
b) il comma 2 è
abrogato.
6. Al fine di
agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui al Protocollo sui
cambiamenti climatici, adottato a Kyoto il 10 dicembre 1997, l'energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di
autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni
è esclusa dall'applicazione delle addizionali erariali di cui al comma 5. Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a lire 26 miliardi per
ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede, quanto a lire 6 miliardi mediante
le maggiori entrate derivanti dal comma 5, e per la parte restante mediante
utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della
legge 23 dicembre 1998, n. 448.
7. L'esercizio di
impianti da fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche
collegati alla rete, non è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 53, comma
1, del Testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
l'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non è
sottoposta all'imposta erariale e alle relative addizionali sull'energia
elettrica. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce le condizioni
per lo scambio dell'energia elettrica fornita dal distributore all'esercente
dell'impianto.
8. Nel Testo
unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo
52, comma 3, lettera a), le parole: <e sempreché non cedano l'energia
elettrica prodotta alla rete pubblica, sono soppresse.
9. Il comma 2
dell'articolo 6 del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni,
è sostituito dal seguente:
<2. Per ogni
kWh di consumo di energia elettrica è istituita una addizionale nelle seguenti
misure:
a) lire 36 in
favore dei comuni per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle
seconde case, e con esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3
kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti
limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati
nelle tariffe vigenti;
b) lire 39,5 in
favore dei comuni, per qualsiasi uso nelle seconde case;
c) lire 18 in
favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di
consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a
22 lire per kWh. Le province devono deliberare la misura dell'addizionale entro
i termini di approvazione del bilancio di previsione e notificare entro dieci
giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione all'ente
che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza>.
10. Nel comma 7
dell'articolo 17 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: <affluiscono ad
appositi capitoli dell'entrata del bilancio statale e restano acquisite
all'erario> sono sostituite dalle seguenti: <sono versate direttamente ai
comuni>.
11. I
trasferimenti alle province sono decurtati in misura pari al maggior gettito
derivante dall'applicazione dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale
provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel caso in cui la capienza dei
trasferimenti fosse insufficiente al recupero dell'intero ammontare dell'anzidetto
maggior gettito si provvede mediante una riduzione dell'ammontare di
devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. I
trasferimenti ai comuni sono decurtati in misura pari alla somma del maggior
gettito derivante dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere a) e b)
del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come
sostituito dal comma 9 del presente articolo, e delle maggiori entrate
derivanti dalla disposizione di cui al comma 10 del presente articolo,
diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione dell'addizionale
comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni.
12. L'ente
liquidatore è tenuto a garantire agli enti locali interessati il diritto di
verificare, mediante l'accesso alle relative informazioni, la procedura di
accertamento e liquidazione delle addizionali di loro competenza sui consumi di
energia elettrica.
13. Le operazioni
di conferimento d'azienda o di rami d'azienda poste in essere in esecuzione
della normativa nazionale di recepimento della direttiva 96/92/Ce del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e ogni altra operazione
della medesima natura concernente il riassetto del settore elettrico nazionale
prevista da tale normativa, non si considerano atti di alienazione ai fini
dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili e si applicano ad esse le
disposizioni dell'articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e dell'articolo
6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 643, e successive modificazioni.
14. Al comma 149,
lettera d), dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il numero 3)
è abrogato.
15. Le
disposizioni di cui ai commi 5, 9, 10 e 11 si applicano a partire dal 1^
gennaio 2000.
16. Fino al 31
dicembre 1999, all'energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione
si applicano, per ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali:
a) per qualsiasi
uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata fino a
30 kWh: 7 lire;
b) per qualsiasi
uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata oltre 30
kW e fino a 3.000 kW: 10,5 lire;
c) per qualsiasi
uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata, oltre
3.000 kW: 4 lire.
17. L'articolo 60
del Testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si
interpreta nel senso che, relativamente alle esenzioni di cui all'articolo 52,
comma 2, dello stesso Testo unico, previste per l'imposta di consumo
sull'energia elettrica, resta ferma la loro non applicabilità alle addizionali
comunali, provinciali ed erariali all'imposta di consumo sull'energia
elettrica, come stabilito dall'articolo 6, comma 4, del decreto legge 28
novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio
1989, n. 20, in tema di addizionali comunali e provinciali all'imposta di
consumo sull'energia elettrica, e dall'articolo 4, comma 3, del decreto legge
30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
novembre 1989, n. 384, in tema di addizionali erariali all'imposta di consumo
sull'energia elettrica.
18. Al decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5
dell'articolo 3 sono soppresse le parole: <e, qualora non modificate entro
il suddetto termine, si intendano prorogate di anno in anno>;
b) al comma 1
dell'articolo 37 sono soppresse le parole da: <, nel limite della variazione
percentuale> fino alla fine del comma.
ARTICOLO 11
Delega al Governo
per l'introduzione di incentivi
con finalità
ecologiche per uno sviluppo economico
sostenibile e per
l'occupazione
1. Il Governo è
delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine della introduzione
di interventi con finalità ecologiche fissandone le priorità e con l'osservanza
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) sviluppo di
attività di rilevanza strategica per il Paese quale lo sviluppo di tecniche e
tecnologie pulite, la gestione ambientale nell'ambito dei settori produttivi,
la tutela dei beni culturali e ambientali, la manutenzione delle città e del
territorio;
b) trasferimento
del prelievo fiscale dal lavoro, al fine di incentivare l'occupazione, al
consumo delle risorse naturali utilizzate dal sistema produttivo, esclusi i
tributi di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
c) sviluppo delle
migliori tecniche disponibili, al fine di un miglioramento dell'efficienza
ambientale del sistema produttivo nonché per la riduzione dell'incidenza degli
alti costi di importazione di tali tecniche;
d) incentivazione
di fonti energetiche rinnovabili, dell'uso razionale dell'energia elettrica e
del risparmio energetico, al fine di ridurre e sostituire nel lungo periodo le
fonti energetiche tradizionali causa di inquinamento;
e) incentivi alle
imprese per investimenti in ricerca e sviluppo di prodotti a basso impatto
ambientale intervenendo anche in aumento sulla deducibilità fiscale del costo
di marchi o brevetti concessi in ambito europeo che comportino innovazioni
tecnologiche nei processi produttivi che determinino risparmio energetico.
2. Dalla delega
di cui al comma 1 non devono derivare aumento della pressione tributaria e
contributiva e oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
3. Gli schemi dei
decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento,
successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, per l'espressione
del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti. Le Commissioni si
esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro due anni dalla
data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, possono essere emanate, con uno o più
decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
ARTICOLO 12
Modifiche al
decreto legislativo
28 settembre
1998, n. 360,
all'articolo 31
della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e all'articolo 3,
comma 143, della legge
23 dicembre 1996,
n. 662
1. Al decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo
1, comma 1, dopo la parola <addizionale> sono inserite le seguenti:
<provinciale e>;
b) all'articolo
1, comma 2, le parole: <Con decreto del> sono sostituite dalle seguenti:
<Con uno o più decreti del>; dopo le parole: <è stabilita
l'aliquota>, sono inserite le seguenti: <di compartecipazione>; alla
fine è aggiunto il seguente periodo: <L'aliquota di compartecipazione dovrà
cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle
province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle
funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.>;
c) all'articolo
1, comma 3, dopo le parole: <dell'aliquota>, sono aggiunte le seguenti:
<di compartecipazione>;
d) all'articolo
1, il comma 5 è sostituito dal seguente:
<5.
Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli
di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del citato Testo unico
l'addizionale provinciale e comunale dovuta è determinata dai sostituti
d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle
operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è
trattenuto in tre rate uguali a partire dal periodo di paga successivo a quello
in cui le stesse sono effettuate o, in caso di cessazione del rapporto, in
unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le dette operazioni.
L'importo da trattenere, nonché quello trattenuto, è indicato nella
certificazione unica di cui all'articolo 7-bis del citato decreto n. 600 del
1973.>;
e) all'articolo
1, comma 6, le parole <è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il
domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce
l'addizionale stessa> sono sostituite dalle seguenti: <è dovuta alla
provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla
data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le
parti spettanti>;
f) all'articolo
1, comma 7, primo periodo, dopo le parole <La ripartizione> sono inserite
le seguenti: <tra le province e> e, nel primo e nel secondo periodo, è
soppressa la parola <comunale>;
g) all'articolo
1, comma 7, all'inizio del quarto periodo, sono inserite le seguenti parole:
<Per le province e>;
h) all'articolo
1, comma 8, primo e secondo periodo, prima delle parole: <i comuni> sono
inserite le seguenti: <le province ed>;
i) all'articolo
1, comma 9, dopo le parole <sono versati> sono inserite le seguenti:
<alle province e>;
l) all'articolo
2, comma 1, dopo la parola: <trasferiti>, sono inserite le seguenti:
<alle province e>;
m) all'articolo
2, comma 2, dopo le parole: <i proventi dell'addizionale> sono inserite
le seguenti: <provinciale e>, e dopo le parole: <vengono ripartiti>
sono inserite le seguenti: <fra le province e>;
n) all'articolo
2, comma 3, dopo le parole: <dei proventi dell'addizionale> sono inserite
le seguenti: <provinciale e>; dopo le parole <da operare e da
consolidare,>, sono inserite le seguenti: <per ciascuna provincia e>;
o) all'articolo
2, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<3-bis. Per la
copertura finanziaria delle minori entrate erariali derivanti dall'aliquota di
compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 2, non connessa all'effettivo
trasferimento di compiti e funzioni ai sensi dell'articolo 7 della citata legge
n. 59 del 1997, fissata in misura non inferiore a un punto percentuale, si
provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti ordinari ai comuni,
salvo eventuale conguaglio>.
p) all'articolo
3, comma 1, dopo la parole: <risorse aggiuntive acquisite> sono inserite
le seguenti: <dalle province e>.
2. Gli interventi
previsti al comma 1 saranno definiti in modo da garantire la neutralità
finanziaria per il bilancio dello Stato e dei singoli enti locali per gli anni
2000 e 2001.
3. Il comma 2
dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal
seguente:
<2. In
relazione alle competenze attribuite alle regioni Valle d'Aosta e
Friuli-Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e di Bolzano in
materia di finanza locale, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, è versata direttamente alle
regioni e province stesse; le regioni e le province predette provvedono ai
trasferimenti finanziari agli enti locali nel pieno rispetto dei rispettivi
statuti di autonomia e delle loro norme di attuazione; le medesime regioni e
province assicurano comunque ai comuni, nel quadro dei rispettivi rapporti
finanziari, l'intero gettito dell'addizionale di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360>.
4. Nell'articolo
3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla lettera f), le parole:
<attribuzione ai comuni delle somme riscosse per le imposte di registro,
ipotecaria e catastale in relazione agli atti di trasferimento a titolo
oneroso, compresi quelli giudiziari, della proprietà di immobili nonché quelli
traslativi o costitutivi di diritti reali sugli stessi;> sono soppresse.
ARTICOLO 13
Interessi per la
riscossione e i rimborsi dei tributi
1. La misura
degli interessi per la riscossione e i rimborsi di ogni tributo è determinata
nell'esercizio del potere di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legge 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al
tasso di interesse fissato ai sensi dell'articolo 1284 del Codice civile.
2. Con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per le modalità di computo e la
determinazione della decorrenza degli interessi di cui al comma 1, al fine di
garantire l'omogeneità della disciplina tenuto conto dei princìpi del Codice
civile e dell'ordinamento tributario nonché della specificità dei singoli
tributi.
3. Ciascun ente
locale, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, può prevedere per i propri
tributi l'applicazione di tassi di interesse non superiori a quelli determinati
ai sensi del comma 1, computati con le medesime modalità di determinazione.
4. Nell'esercizio
della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate, le
province e i comuni possono stabilire che gli interessi per la riscossione e il
rimborso dei tributi di loro spettanza siano dovuti nelle stesse misure
previste in relazione alle imposte erariali per i periodi di imposta e per i
rapporti tributari precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge.
ARTICOLO 14
Organismo di
controllo degli enti non commerciali e delle Onlus
1. Il comma 191
dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal
seguente:
<191.
L'organismo di controllo opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio
dei ministri e del ministro delle Finanze e garantisce, anche con emissione di
pareri obbligatori e vincolanti, l'uniforme applicazione della normativa sui
requisiti soggettivi e sull'ambito di operatività rilevante per gli enti di cui
ai commi 186 e 188. L'organismo di controllo è tenuto a presentare al
Parlamento apposita relazione annuale; è investito dei più ampi poteri di
indirizzo, promozione e ispezione per la corretta osservanza della disciplina
legislativa e regolamentare in materia di terzo settore. Può inoltre formulare
proposte di modifica della normativa vigente e adottare provvedimenti di
irrogazione di sanzioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460>.
2. All'articolo 3
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il comma 192 è inserito il seguente:
<192-bis. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri
delle Finanze, del Lavoro e della previdenza sociale e per la Solidarietà
sociale, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabiliti la sede, l'organizzazione interna, il
funzionamento, il numero dei componenti e i relativi compensi, i poteri e le
modalità di finanziamento dell'organismo di controllo di cui al comma 190>.
3. L'onere
derivante dal presente articolo dovrà essere contenuto entro il tetto massimo
di lire 5 miliardi annue a decorrere dal 1999; a esso si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente <Fondo speciale> dello stato di previsione del ministero del
Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri. Il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
ARTICOLO 15
Regime fiscale
dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23
luglio 1991, n. 223, e altre disposizioni tributarie
1. L'indennità di
mobilità di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è
da considerarsi non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative.
2. La
disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle indennità percepite nei
tre periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i
lavoratori, che hanno destinato l'intera indennità percepita dall'Inps alla
costituzione di una nuova società cooperativa, possono fruire della prevista
esenzione, nei limiti del rimborso di imposta derivante dall'attuazione del
comma 1, investendo nella società cooperativa della quale fanno parte, mediante
aumento del valore della quota posseduta.
4. All'articolo
11, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo
periodo, la parola: <sessanta> è sostituita dalla seguente:
<cinquanta>;
b) nel secondo
periodo, le parole: <sessanta> e <quaranta> sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: <cinquanta> e <venticinque>.
5. Il termine del
20 aprile 1998, previsto dal comma 1 dell'articolo 30 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, concernente l'esclusione dei beni dal patrimonio d'impresa, è
fissato al 16 settembre 1999. Sulle somme dovute si applicano gli interessi di
cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni, a decorrere dal 21 aprile 1998.
L'esclusione ha effetto dall'anno 1999. Gli importi dovuti, se eccedenti 5
milioni di lire, possono essere versati per il 40 per cento entro il 16
settembre 1999 e, per la restante parte, in quote di pari importo entro il 16
dicembre 1999 ed il 16 marzo 2000, con i criteri di cui al decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
6. Agli oneri
derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in lire 3 miliardi
per l'anno 1999 e in lire 7 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente <Fondo speciale> dello stato di previsione del ministero del
Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri.
ARTICOLO 16
Giochi
1. Il ministro
delle Finanze può disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove
scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative a eventi sportivi diversi
diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato
olimpico nazionale italiano (Coni) da parte dei soggetti cui è affidata in
concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del
decreto del ministro delle Finanze 2 giugno 1998, n. 174, i quali a tale fine
impiegheranno sedi, strutture e impianti già utilizzati nell'esercizio della
loro attività. Con riferimento a tali nuove scommesse nonché a ogni altro tipo
di gioco, concorso pronostici e scommesse, il ministro delle Finanze emana
regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di
aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da
destinare agli organizzatori delle competizioni. Con decreto del ministro delle
Finanze è altresì stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo
dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non può superare il 62
per cento delle somme giocate. Per le medesime scommesse a totalizzatore il
ministro delle Finanze può prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori
e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purché utilizzino
una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale.
2. Il ministro
delle Finanze, di concerto con il ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, destina annualmente i prelievi di cui al comma 1,
calcolati al netto di imposte e spese:
a) al Coni e
all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (Unire),
rispettivamente in misura non superiore al 20 per cento e al 10 per cento;
b) a finalità
sociali o culturali di interesse generale per tutta o parte della quota
residua.
3. Per l'anno
1999 è attribuito all'Unire, per l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali,
un contributo di lire 50 miliardi.
4. Per
l'espletamento delle procedure di gara secondo la normativa comunitaria,
previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
1998, n. 169, e richieste per l'affidamento in concessione dell'esercizio delle
scommesse sulle corse dei cavalli a totalizzatore e a quota fissa, è
autorizzata la spesa di un miliardo di lire per gli anni 1999 e 2000.
5. Tra i soggetti
previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto del ministro delle Finanze 25
novembre 1998, n. 418, sono compresi i ricevitori del lotto come individuati
dall'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni,
nonché dalla circolare del ministero delle Finanze n. 6 del 6 maggio 1987
(prot. n. 2/204975).
ARTICOLO 17
Modifiche
all'articolo 24
della legge 27
dicembre 1997, n. 449
1. Il comma 29
dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal
seguente:
<29. L'accettazione
delle scommesse sulle corse di levrieri, di cui alla legge 23 marzo 1940, n.
217, è consentita solo presso impianti di raccolta situati all'interno dei
cinodromi>.
ARTICOLO 18
Modifica ai
criteri di determinazione del reddito delle unità immobiliari
1. Il Governo è
delegato a emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di tassazione degli
immobili, per razionalizzare e perequare il prelievo impositivo nonché al fine
di evitare aggravi all'atto dell'applicazione dei nuovi estimi catastali, con
l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
assoggettamento dei redditi dei fabbricati, calcolati in conformità a quanto
previsto alla lettera c), con esclusione di quelli che concorrono a formare
reddito d'impresa, a un regime di tassazione ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche con un'aliquota pari a quella fissata per il primo
scaglione di reddito e, per i redditi derivanti da locazione o da altre forme
di utilizzazione a titolo oneroso da parte di terzi, limitazione di tale regime
alla parte che non eccede i tassi di rendimento di cui alla lettera c);
modifica del vigente regime di tassazione dei redditi dei fabbricati, basato
sulla loro integrale inclusione nel reddito complessivo, rimodulando la
deduzione dal detto reddito, correlata al possesso dell'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze, e rapportata al
periodo e alla quota di possesso dell'unità immobiliare stessa; facoltà del
contribuente di scegliere tra i due regimi di tassazione;
b) previsione di
misure agevolative, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in
particolare per i redditi più bassi e per l'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale, allo scopo di non aumentare l'onere fiscale gravante su
di essi per effetto del nuovo regime di tassazione;
c) determinazione
e successiva fissazione periodica, con decreto del ministro delle Finanze,
tenuto conto dell'incidenza complessiva del prelievo fiscale, di coefficienti
convenzionali di redditività dei valori d'estimo delle unità immobiliari, dopo
la rideterminazione di cui all'articolo 3, comma 154, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, fermo restando il principio stabilito dall'articolo 11, comma 2,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per il reddito degli immobili
riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 3 della
legge 1^ giugno 1939, n. 1089, inteso a tenere conto dei vincoli gravanti su di
essi nonché dell'interesse pubblico alla loro conservazione;
d)
rideterminazione, a seguito della revisione degli estimi catastali e con la
medesima decorrenza, anche al fine del mantenimento degli attuali margini di
autonomia finanziaria, delle aliquote minime e massime dell'imposta comunale
sugli immobili, istituita dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in
misura tale da garantire il medesimo gettito complessivo;
e) istituzione di
una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o di altra misura
agevolativa in favore dei conduttori, limitatamente alla loro abitazione
principale e a decorrere dal periodo di imposta 2000, avuto riguardo ai redditi
posseduti e alla loro misura;
f) rimodulazione
delle imposte sui trasferimenti, mediante applicazione di valori ridotti
rispetto a quelli di estimo, in modo da evitare incrementi del gettito
complessivo;
g)
armonizzazione, semplificazione e autoliquidazione, a invarianza di gettito, delle
imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo, sulle successioni e
donazioni e degli altri tributi e diritti collegati, relativi a qualsiasi
fattispecie e presupposto imponibile in materia immobiliare, al fine di
unificare le basi imponibili, gli obblighi dei contribuenti, i poteri e
l'esercizio di essi da parte dell'amministrazione pubblica;
h) coordinamento
tra i criteri di tassazione dei redditi figurativi derivanti dalle unità
immobiliari e di quelli effettivamente percepiti;
i) revisione delle
ipotesi di non concorrenza totale o parziale alla formazione del reddito nonché
di quelle di riduzione dell'imposta previste ai fini di tutti i tributi e
armonizzazione della relativa disciplina;
l) coordinamento,
tenuto conto in particolare delle agevolazioni fiscali in favore dei locatori
disposte dall'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e in ogni caso
fatti salvi i criteri di agevolazione ivi previsti, di tutte le disposizioni
legislative e regolamentari vigenti con la nuova disciplina;
m) disciplina dei
procedimenti tributari relativi alle materie di cui alle lettere precedenti
mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, o mediante decreti ministeriali, di natura non
regolamentare, per stabilire termini o modalità in via speciale o transitoria o
straordinaria.
2. Gli schemi dei
decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento,
successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, per l'espressione
del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti. Le Commissioni si
esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
3. Entro due anni
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi previsti dal presente articolo e
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere manate,
con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
4. Il comma
4-quater dell'articolo 34 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, concernente la determinazione del reddito delle unità
immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e delle relative
pertinenze è abrogato con effetto dal periodo di imposta 1999.
5. A decorrere
dal periodo d'imposta di cui al comma 4, se alla formazione del reddito
complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e quello delle sue pertinenze, si deduce, fino a concorrenza
dell'ammontare del relativo reddito, un importo fino a lire 1.100.000
rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione e
in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Sono
pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del Codice civile,
classificate o classificabili in categorie diverse da quelle a uso abitativo,
destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità
immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per
abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la
possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, e i suoi familiari
dimorano abitualmente.
6. I riferimenti
alla deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-quater, del Testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, contenuti nell'articolo 1, quarto comma, lettere b),
b-bis) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, devono intendersi effettuati alla deduzione di
cui al comma 5 del presente articolo.
7. Per il periodo
d'imposta 1999 la deduzione di cui al comma 5 spetta fino a un importo di lire
1.400.000. Tale disposizione non ha effetto ai fini della determinazione delle
imposte da versare a titolo di acconto dovute per lo stesso periodo d'imposta.
8. Per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 1999, la detrazione di cui all'articolo 17,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è elevata a lire
380.000. Tale disposizione non ha effetto ai fini della determinazione delle
imposte da versare a titolo di acconto dovute per lo stesso periodo d'imposta.
9. Il Governo è
delegato a emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, secondo la procedura di cui al comma 2, un decreto legislativo
volto ad anticipare al periodo d'imposta 1999 la detrazione ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 1, lettera e),
nelle stesse ipotesi e condizioni e con l'osservanza dei medesimi criteri
direttivi ivi previsti, nei limiti di complessive lire 300 miliardi.
10. Dalle
disposizioni di cui al presente articolo, con esclusione dei commi 7, 8 e 9,
non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato. Agli oneri derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9, valutati rispettivamente
in lire 675 miliardi, lire 3 miliardi e lire 300 miliardi per l'anno 2000, si
provvede mediante utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente <Fondo speciale> dello
stato di previsione del ministero del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al ministero delle Finanze.
11. All'articolo
10, comma 5, terzo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
le parole: <un contributo a carico dei concessionari pari al 5 per cento
delle commissioni riscosse ai sensi del comma 3> sono sostituite dalle
seguenti: <un contributo pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta a
carico dei soggetti che provvedono alla riscossione; con decreto del ministro
delle Finanze sono stabiliti i termini e le modalità di trasmissione da parte
dei predetti soggetti dei dati relativi alla riscossione>.
ARTICOLO 19
Istanze di
fissazione dell'esecuzione e disposizioni in materia di imposta di registro
1. Le
disposizioni dell'articolo 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392, si applicano
alle istanze di fissazione dell'esecuzione presentate dal conduttore ai sensi
dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e ai
procedimenti di opposizione previsti dallo stesso articolo 6, commi 3 e 4.
2. Nell'articolo
11 della tariffa, parte I, allegata al Testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, le parole:
<esclusi quelli di cui agli articoli 4, 5, 11 e 11-bis> sono sostituite
dalle seguenti: <esclusi quelli di cui agli articoli 4, 5, 11, 11-bis e
11-ter>.
3. Nella tabella
allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
successive modificazioni, dopo l'articolo 11-bis è aggiunto il seguente:
<Articolo
11-ter. 1. Verbali di gara o d'incontro, dichiarazioni di nomina di cui
all'articolo 583 del Codice di procedura civile e relativi depositi, redatti o
ricevuti dai notai delegati>.
ARTICOLO 20
Collegamento
dell'Amministrazione finanziaria
con altre banche
dati
1. Nei casi
previsti da leggi o regolamenti in cui l'Amministrazione finanziaria può
accedere per via informatica o telematica a banche dati gestite da altri
titolari pubblici o da soggetti che operano per loro conto, i collegamenti e le
interconnessioni sono gratuiti, salvo rimborso delle spese connesse
all'eventuale trattamento suppletivo dei dati effettuato dai soggetti gestori
delle banche dati strettamente al fine di consentirne l'acquisizione.
ARTICOLO 21
Disposizioni per
il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria
1. L'articolo 38,
comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si interpreta nel
senso che le sentenze pronunciate dalle Commissioni tributarie regionali e
dalle Commissioni tributarie di secondo grado delle province autonome di Trento
e di Bolzano, ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 325, secondo
comma, del Codice di procedura civile, vanno notificate all'Amministrazione
finanziaria presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente ai sensi
dell'articolo 11, secondo comma, del Testo unico approvato con regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
2. Le
disponibilità finanziarie derivanti dall'assegnazione disposta ai sensi della
legge 3 agosto 1998, n. 300, esistenti, alla data del 31 dicembre 1998, sul
capitolo 3097 dell'unità previsionale di base 7.1.1.1 <Spese generali di
funzionamento> dello stato di previsione del ministero delle Finanze,
possono essere utilizzate nell'esercizio 1999. Le disponibilità iscritte nei
capitoli 8205, 8501, 8505 dello stato di previsione della spesa del ministero
delle Finanze, di cui all'articolo 14 della legge 8 maggio 1998, n. 146, non
impegnate entro il 31 dicembre 1998 possono essere impegnate nell'esercizio
1999.
ARTICOLO 22
Modifiche alla
legge
28 dicembre 1995,
n. 549
1. All'articolo 3
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 205,
la parola <disponibili> è sostituita dalla seguente: <vacanti>;
dopo le parole <e successive modificazioni e integrazioni> sono aggiunte,
in fine, le seguenti: <con decreti del presidente del Consiglio dei ministri
18 novembre 1996 e 2 dicembre 1996, pubblicati nel supplemento ordinario n. 59 della
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1997, e 31 luglio 1997, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 221 della Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre
1997. Le aliquote dei posti vacanti da coprire con le predette procedure di
riqualificazione sono definite, attraverso apposita procedura di concertazione
ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
ministeri, in modo che non sia attribuito, a seguito delle procedure
concorsuali, complessivamente oltre il 70 per cento dei posti vacanti al 31
dicembre 1998 nelle qualifiche interessate dalle procedure medesime>;
b) al comma 206,
lettera c), le parole <salvo che per l'accesso alla settima qualifica
funzionale> sono soppresse; alla lettera d) del medesimo comma è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: <con decreto ministeriale sono fissate le
suddette materie;> e alla lettera e), dopo la parola <una prova>, è
aggiunta la seguente: <d'esame>;
c) il comma 207 è
sostituito dal seguente:
<207. I
candidati che abbiano superato la prova selettiva di cui alla lettera b) del
comma 206 sono ammessi a partecipare ai corsi di cui alla lettera a) del
medesimo comma, nella regione di destinazione individuata, in via provvisoria,
sulla base della posizione occupata nella graduatoria formata per la prova
selettiva e nel limite dei posti disponibili aumentati del 20 per cento; la
mancata partecipazione al corso comporta la decadenza dalla graduatoria di
riqualificazione. I posti non attribuiti per mancanza di idonei nelle
graduatorie regionali sono assegnati secondo una graduatoria unica nazionale
degli idonei compilata sulla base dei punteggi conseguiti. Nei confronti dei
candidati dichiarati vincitori che non assumono servizio in alcuna delle
regioni indicate nella domanda di partecipazione sono recuperate le somme
corrisposte a titolo di trattamento di missione per la frequenza del
corso.>;
d) al comma
208-bis, dopo il primo periodo è inserito il seguente: <Le eventuali somme
residue sono destinate al finanziamento dei passaggi di cui all'articolo 15 del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri stipulato in
data 16 febbraio 1999>.
2. Gli atti
emanati e i procedimenti svolti nelle procedure di selezione già avviate sono
fatti salvi e modificati di diritto in conformità a quanto disposto dal comma
1.
ARTICOLO 23
Disposizioni
integrative o correttive dei decreti legislativi emananti ai sensi
della legge 3
agosto 1998, n. 288
1. Nell'articolo
1 della legge 3 agosto 1998, n. 288, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<2-bis. Entro
due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai
commi 1 e 2, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, e previo
parere delle competenti commissioni parlamentari, possono essere emanate, con
uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive>.
ARTICOLO 24
Disposizioni in
materia
di redditi
individuali
1. La
pubblicazione e ogni informazione relative ai redditi tassati, anche previste
dall'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sia nelle forme previste
dalla stessa legge, sia da parte di altri soggetti, devono sempre comprendere
l'indicazione dei redditi anche al netto di imposte e tasse.
ARTICOLO 25
Disposizioni
tributarie
in materia di
associazioni sportive dilettantistiche
1. Per le società
sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal Coni o dalle
Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione
sportiva che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16
dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il
reddito imponibile, se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per
un numero complessivo non superiore a due eventi per anno e per un importo non
superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del ministro delle
Finanze, di concerto con il ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con l'autorità di governo competente in materia di
sport:
a) i proventi
realizzati dalle società nello svolgimento di attività commerciali connesse
agli scopi istituzionali;
b) i proventi
realizzati per il tramite di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi
modalità.
2. A decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, l'importo di lire 100 milioni, fissato
dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come modificato
da ultimo con decreto del presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire
130.594.000, è elevato a lire 360 milioni.
3. All'articolo
2, comma 5, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni,
le parole: <6 per cento> sono sostituite dalle seguenti: <3 per
cento>.
4. Le società sportive
dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal Coni o dalle federazioni
sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva che
corrispondono compensi comunque denominati, comprese le indennità di trasferta
e i rimborsi forfettari, per le prestazioni inerenti alla propria attività,
devono operare all'atto del pagamento, relativamente alla parte del compenso
eccedente la somma di lire 90.000 per ciascuna prestazione e comunque di lire
6.000.000 complessive annue per ciascun percipiente, una ritenuta a titolo di
imposta nella misura fissata dall'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali
all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con decreto del ministro delle
Finanze possono essere modificati i limiti di importo relativi a ciascuna
prestazione e all'ammontare complessivo annuo per ciascun percipiente di cui al
primo periodo, in relazione alle variazioni del valore medio dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. All'articolo
13-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta,
in fine, la seguente lettera:
<i-ter) le
erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di
imposta non superiore a un milione di lire, in favore delle società sportive
dilettantistiche>.
6. All'articolo
91-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: <, nonché dell'onere di cui
all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-ter), ridotto alla metà>.
7. Con decreto
del ministro delle Finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine di realizzare una
semplificazione degli adempimenti previsti per i contribuenti in sede di
dichiarazione e conservazione documentale, nonché le procedure di controllo,
richiedendo anche la necessaria documentazione di tipo bancario per le
operazioni inerenti all'attività istituzionale svolta dalle società sportive
dilettantistiche e per i proventi alle stesse corrisposti a qualsiasi titolo,
aventi a oggetto importi non inferiori a lire 100.000, in funzione del
contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva.
8. Le
disposizioni di cui al comma 7 si applicano a tutti i soggetti che organizzano
o promuovono attività sportive senza l'impegno di atleti qualificati professionisti
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
ARTICOLO 26
Disposizioni
relative ai rimborsi di imposte
1. Nell'articolo
16, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: <sono
istituite apposite contabilità speciali intestate ai direttori regionali delle
entrate> sono sostituite dalle seguenti: <da effettuare da parte dei
competenti uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria, sono istituite
apposite contabilità speciali intestate ai direttori degli uffici medesimi>.
ARTICOLO 27
Disposizioni in
favore delle popolazioni colpite
da calamità
pubbliche
1. Sono
deducibili dal reddito d'impresa ai fini delle relative imposte le erogazioni
liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di
calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri
Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti.
2. Non si
considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi
degli articoli 53, comma 2, e 54, comma 1, lettera d), del Testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, i beni ceduti gratuitamente ai sensi del comma 1.
3. I
trasferimenti dei beni di cui ai commi 1 e 2, effettuati per le finalità di cui
al comma 1, non sono soggetti all'imposta sulle donazioni.
4. Le fondazioni,
le associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1 sono individuati con
decreti dei prefetti delle rispettive province. Per gli eventi che interessano
altri Stati si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
5. All'onere
derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in complessive lire 4
miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo di parte
delle maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni dei commi da 4 a 8 e 16
dell'articolo 10.
ARTICOLO 28
Disposizioni
interpretative
1. Le
disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 3 del decreto legge 30 dicembre
1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n.
46, e quelle del comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
devono intendersi nel senso che le somme dovute a titolo di imposte e
contributi il cui pagamento sia stato sospeso o differito da disposizioni
normative adottate in conseguenza di calamità pubbliche, non costituiscono un
onere deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione
delle imposte sui redditi. Si applica l'articolo 11 della legge 18 febbraio
1999, n. 28.
ARTICOLO 29
Disposizioni per
la rinegoziazione
dei mutui
agevolati
1. Gli enti
concedenti contributi agevolati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
della legge 27 maggio 1975, n. 166, del decreto legge 13 agosto 1975, n. 376,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, della legge
5 agosto 1978, n. 457, del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, del decreto legge 7 febbraio
1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118,
e della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché le persone fisiche e giuridiche
destinatarie di tali contributi, possono, in via disgiunta, chiedere
all'istituto mutuante la rinegoziazione del mutuo nel caso in cui il tasso di
interesse applicato ai contratti di finanziamento stipulati risulti superiore
al tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni, determinato ai
sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, alla data della
richiesta, al fine di ricondurre il tasso di interesse a un valore non
superiore al citato tasso effettivo globale medio alla predetta data. In tale
ipotesi la quota a carico dei beneficiari delle agevolazioni indicate per le
alienazioni e per le assegnazioni in godimento di immobili ad uso abitativo è,
rispettivamente, non superiore al 50 per cento ed al 20 per cento del nuovo
tasso di interesse stabilito. Resta fermo in ogni caso quanto disposto
dall'articolo 7, commi 3 e 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
2. Le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere l'applicazione
delle disposizioni contenute nel presente articolo anche in relazione ai mutui
per edilizia residenziale pubblica di cui alle leggi di agevolazione emanate
dalle stesse.
3. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento
emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, dal ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con il ministro del Lavori pubblici, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
ARTICOLO 30
Disciplina
concernente il complesso monumentale Dogana Vecchia di Venezia
1. Il complesso
monumentale Dogana Vecchia alla Punta della Salute di Venezia può essere
affidato in concessione ai sensi dell'articolo 15 della legge 29 novembre 1984,
n. 798, fermi restando gli adempimenti amministrativi già posti in essere tra
l'amministrazione finanziaria e il Comune di Venezia.
ARTICOLO 31
Autorizzazione ad
accedere alle conservatorie dei pubblici registri immobiliari
1. L'autorizzazione
di cui all'articolo 17, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, di
accedere alle conservatorie dei pubblici registri immobiliari, con facoltà di
prendere visione gratuita degli atti riguardanti gli immobili rientranti nei
comprensori di bonifica nonché di ottenere gratuitamente le relative
certificazioni, è estesa ai consorzi di bonifica e di irrigazione.
ARTICOLO 32
Modifica
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
1. Al numero 1)
della lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: <all'albo di cui all'articolo 53>
sono aggiunte le seguenti: <oppure siano già costituite prima della data di
entrata in vigore del presente decreto>.
ARTICOLO 33
Relazione tecnica
sugli schemi di decreti legislativi
1. Gli schemi di
decreti legislativi predisposti dal Governo in attuazione delle deleghe di cui
alla presente legge sono corredati di relazione tecnica volta a consentire la
verifica in sede parlamentare del rispetto degli effetti finanziari derivanti
dall'esercizio delle deleghe stesse.
ARTICOLO 34
Copertura
finanziaria
1. Alle minori
entrate derivanti dalle disposizioni dell'articolo 6, comma 7, lettera a),
valutate in lire 8 miliardi per l'anno 1999 e lire 20 miliardi a decorrere
dall'anno 2000, si provvede con le maggiori entrate rivenienti dalle
disposizioni del comma 8 del medesimo articolo 6. Alle minori entrate derivanti
dalle disposizioni dell'articolo 6, comma 11, valutate in lire 119 miliardi a
decorrere dall'anno 2000, si provvede con quota parte delle maggiori entrate
rivenienti dalle disposizioni dei commi da 4 a 8 dell'articolo 10.
2. Agli oneri
recati dall'articolo 10, comma 13, valutati in 2 miliardi di lire annue a
decorrere dall'anno 1999, dall'articolo 16, comma 3, valutati in 50 miliardi di
lire per l'anno 1999, e dall'articolo 16, comma 4, valutati in un miliardo di
lire per gli anni 1999 e 2000, si provvede con parte delle maggiori entrate
rivenienti dalle disposizioni dei commi da 4 a 8 e 16 dell'articolo 10.
ARTICOLO 35
Testi unici
1. Al fine di
razionalizzare, semplificare, armonizzare e rendere più organiche le norme
tributarie, anche alla luce delle innovazioni introdotte nella presente
legislatura, il Governo è delegato a emanare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti
Testi unici che accorpino, anche in un Codice tributario, le vigenti norme per
materia, senza modificarle, con il solo compito di eliminare duplicazioni,
chiarire il significato di norme controverse e produrre testi in cui la materia
sia trattata.
2. Per
l'esercizio della delega il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a)
semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni in materia tributaria,
in modo da riservare alla disciplina con norma primaria, nel rispetto
dell'articolo 23 della Costituzione, le sole materie riguardanti le fattispecie
imponibili, i soggetti passivi e la misura dell'imposta;
b) coordinamento
formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modificazioni
strettamente necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa,
anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
c)
delegificazione, mediante regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle norme di legge concernenti
tutti gli aspetti diversi da quelli indicati dalla lettera a), ivi inclusi
quelli della liquidazione, accertamento e riscossione, secondo i principi di
cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e i seguenti ulteriori
criteri direttivi:
1) riduzione e
massima semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, tenuto
conto anche dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la
conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di
settore;
2) possibilità di
indicare nelle fonti primarie la sola aliquota massima effettiva di ciascun
tributo, riservando agli atti normativi secondari l'indicazione di eventuali
misure inferiori, in relazione alle specificità delle singole fattispecie. Per
i tributi per i quali non è prevista una determinazione su base percentuale
della base imponibile, la possibilità di cui al periodo precedente deve
intendersi riferita alla sola entità massima del tributo;
3) espressa
indicazione delle norme abrogate per effetto dell'attuazione dei criteri
dettati nel presente articolo e delle disposizioni, non inserite nel Testo
unico, che restano comunque in vigore;
4) coordinamento
formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modificazioni
strettamente necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della
normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
d) introduzione
di tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento
della normativa contenuta nei Testi unici sulla base dei principi e dei criteri
direttivi di cui al presente articolo.
3. Gli schemi dei
decreti legislativi sono trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 3,
comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere,
che viene reso secondo la procedura prevista dai commi 14 e seguenti
dell'articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996.
4. Entro due anni
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui all'articolo
3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996, possono essere emanate, con
uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
5.
Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare
oneri a carico del bilancio dello Stato.
ARTICOLO 36
Abrogazione del
decreto legge n. 63
del 1999 e norma
di sanatoria
1. Il decreto
legge 12 marzo 1999, n. 63, recante misure urgenti in materia di investimenti e
di occupazione, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati
e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla
base del medesimo decreto legge 12 marzo 1999, n. 63.
ARTICOLO 37
Entrata in vigore
1. La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.