Collegato Fiscale approvato in via definitiva dal Senato il 6 maggio 1999
(atto del Senato n. 3599B)

ARTICOLO 1

Interventi strutturali per la perequazione del prelievo fiscale

1. In considerazione dell'esigenza di consentire l'emersione di redditi sottratti a imposizione e di garantire l'equilibrata ridistribuzione del prelievo tra i contribuenti, il Governo è delegato a emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti al riequilibrio della pressione delle imposte sui redditi, tenuto conto degli effetti conseguiti nell'ambito della lotta all'evasione fiscale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di una procedura di determinazione del maggior gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale, scorporando dall'incremento di gettito, rispetto all'anno precedente, delle imposte sui redditi autoliquidate gli effetti dell'andamento delle grandezze macroeconomiche e degli interventi normativi;

b) ai fini di quanto previsto alla lettera a), tra gli strumenti di lotta all'evasione e all'elusione fiscale deve essere inclusa la previsione di controlli di merito almeno una volta ogni due anni per i contribuenti con fatturato superiore a 50 miliardi di lire e almeno una volta ogni quattro anni per quelli con fatturato complessivo tra 10 e 50 miliardi di lire in concomitanza con l'entrata a regime degli studi di settore;

c) utilizzo del maggior gettito di cui alla lettera a) in misura prevalente mediante la sua restituzione ai contribuenti, con priorità ai titolari di redditi compresi negli scaglioni più bassi, mediante modifiche delle aliquote, delle detrazioni, delle deduzioni o dei limiti degli scaglioni delle imposte dirette, nonché in misura residuale mediante l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, secondo modalità di attuazione fissate con i decreti legislativi, e con la costituzione di un apposito fondo nel bilancio di previsione dello Stato, nel quale iscrivere il maggior gettito oggetto della restituzione. Nella determinazione delle nuove aliquote, detrazioni e deduzioni nonché dei nuovi limiti degli scaglioni delle imposte dirette si avrà particolare riguardo alle famiglie numerose, alle famiglie monoreddito, alle famiglie con componenti affetti da handicap o di età superiore agli anni settanta e a quelle con figli a carico disoccupati;

d) applicazione della procedura di determinazione del maggior gettito di cui alla lettera a) a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

2. Il Documento di programmazione economico-finanziaria, o la sua nota di variazione, indica l'importo massimo del fondo di cui al comma 1, lettera c), utilizzabile nell'esercizio successivo. Detto fondo sarà comunque utilizzato nel limite delle somme autoliquidate. Nell'esercizio ancora successivo l'importo massimo di cui al primo periodo sarà integrato di una somma corrispondente alle eventuali maggiori somme autoliquidate rispetto a quanto indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria, o nella sua nota di variazione.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

5. Al comma 1 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: <entro il termine di decadenza di diciotto mesi> sono sostituite dalle seguenti: <entro il termine di decadenza di quarantotto mesi>.

ARTICOLO 2

Modifiche alla disciplina dei redditi di impresa

1. Il Governo è delegato a emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi a oggetto la modifica delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi applicabili alle imprese individuali e alle società di persone, in regime di contabilità ordinaria, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) tassazione separata, con aliquota allineata a quella prevista per le persone giuridiche, della parte dei redditi d'impresa soggetta al regime di cui all'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) dei residui redditi di impresa, eccedenti la predetta parte;

b) previsione, per i periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 1^ gennaio 2000, della facoltà per il contribuente di richiedere:

1) la separazione dell'imposizione sui menzionati soggetti da quella dell'imprenditore, dei collaboratori familiari e dei soci;

2) l'assoggettamento del reddito di impresa a imposta proporzionale, con applicazione dello stesso regime previsto per le persone giuridiche;

3) l'assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche dei redditi corrisposti dall'impresa all'imprenditore, ai collaboratori familiari e ai soci, con applicazione del credito di imposta per l'imposta assolta dall'impresa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si attuano nel limite delle residue disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere, che viene espresso con la procedura di cui all'articolo 3, commi 14 e seguenti, della citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, e previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

5. All'articolo 3, comma 162, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), dopo le parole: <rispetto alle corrispondenti voci risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre 1996;> sono inserite le seguenti: <la nuova disciplina può essere applicata anche con riferimento a un moltiplicatore di tale incremento;>;

b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

<b-bis) possibilità di applicare la nuova disciplina con riferimento all'intero patrimonio netto delle imprese individuali e delle società di persone in regime di contabilità ordinaria;>.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal quarto periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 30 settembre 1996, anche con riferimento all'incremento registrato nei primi tre periodi di imposta successivi a quello predetto, e per l'emanazione dei provvedimenti di attuazione del comma 5 trovano applicazione le disposizioni dei commi 3 e 4.

7. Gli utili relativi agli esercizi in corso al 31 dicembre 1998 e al 31 dicembre 1999 distribuiti dalle società fruenti delle agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1^ marzo 1986, n. 64, e per i quali è attribuito ai soci il credito d'imposta limitato, possono essere esclusi dalla formazione del reddito d'impresa se determinano la riduzione o l'annullamento di perdite rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, comma 3, e dell'articolo 102 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il medesimo regime si applica in caso di distribuzione, alle riserve formate con utili fruenti delle predette agevolazioni, relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 1997. La disposizione non si applica per le imprese cedute e per quelle che hanno subito operazioni sul capitale.

8. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il successivo, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti commerciali indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente al minore tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del citato Testo unico, anche mediante contratti di locazione finanziaria, effettuati negli stessi periodi e quello dei conferimenti in denaro nonché degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti nei periodi medesimi. Per le società e gli enti commerciali di cui al citato articolo 87, comma 1, lettera d), le disposizioni del presente comma si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello stato.

9. Agli effetti del comma 8: a) gli investimenti devono riguardare beni destinati a strutture situate nel territorio dello Stato e rilevano, in ciascun periodo d'imposta, per la parte eccedente le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti dedotti. Sono esclusi in ogni caso gli investimenti, le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni di cui all'articolo 121-bis, comma 1, lettera a), numero 1), del citato Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tranne quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico, e relativi ai beni immobili diversi dagli impianti e dagli opifici appartenenti alla categoria catastale D/1, utilizzati direttamente dall'impresa nei quali vengono collocati gli impianti stessi;

b) i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a riserva vanno computati, in ciascun periodo d'imposta, secondo i criteri previsti dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e rilevano per la parte eccedente i decrementi di cui al citato comma 5 verificatisi nel medesimo periodo; per le società e gli enti commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera d), del citato Testo unico si assumono gli incrementi del fondo di dotazione delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

10. Ai fini della determinazione dell'aliquota media di cui agli articoli 1, comma 3, e 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 466 del 1997 non si tiene conto del reddito assoggettato alla disciplina dei commi 8 e 9 e della relativa imposta. Detto reddito rileva, tuttavia, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del citato Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del predetto comma 4 dell'articolo 105; a tal fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 48,65 per cento di detto reddito.

11. Le disposizioni dei commi 8 e 9 sono applicabili, anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. Se i predetti soggetti sono in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano con riferimento esclusivamente all'ammontare degli investimenti indicati nei commi 8 e 9, a condizione che i ricavi dichiarati siano non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, o degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se approvati per il settore di appartenenza.

12. Per i periodi d'imposta di cui al comma 8, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, assumendo come imposta del periodo precedente e come imposta del periodo per il quale è dovuto l'acconto quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni dei commi da 8 a 11.

13. Dai decreti legislativi di cui al comma 5 e dalle disposizioni di cui al comma 7 non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato superiori a 1.000 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. A detti oneri si provvede mediante utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente <Fondo speciale> dello stato di previsione del ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero delle Finanze. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 8 a 12, nonché agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7 che non risultino coperti ai sensi del periodo precedente, valutati complessivamente in 2.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede per una quota parte pari alla metà mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente <Fondo speciale> dello stato di previsione del ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero delle Finanze. Alla copertura dei rimanenti 1.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001 si provvede a carico delle maggiori disponibilità di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, che a tal fine sono utilizzabili anche per l'anno 2000, salvo che al reperimento delle medesime somme si provveda secondo le procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; in assenza di sufficienti disponibilità l'aliquota di cui al comma 8 è rideterminata nella misura del 28 per cento.

ARTICOLO 3

Fondi pensione

1. Il Governo è delegato a emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di riordinare il regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, di disciplinare forme di risparmio individuali, vincolate a finalità previdenziali, di modificare il trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, nonché di riordinare il regime fiscale del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità.

2. Il riordino del regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della deduzione fiscale prevista per i lavoratori dipendenti e autonomi e per i datori di lavoro dagli articoli 10 e 48 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 fino al limite massimo complessivo di lire 10 milioni, con conseguente incremento degli eventuali limiti percentuali vigenti ed estensione della medesima deduzione anche ai soggetti non titolari di redditi di lavoro o d'impresa, ivi compresi gli imprenditori agricoli nei limiti dei redditi agrari dichiarati, eventualmente prevedendo, in caso di incapienza del proprio reddito, la deduzione a favore del soggetto cui sono fiscalmente a carico; previsione dell'applicabilità della disciplina di cui al precedente periodo anche ai soci lavoratori e alle cooperative di produzione e lavoro, qualora queste ultime osservino in favore dei soci lavoratori stessi le disposizioni contenute nell'articolo 2120 del Codice civile in materia di trattamento di fine rapporto;

b) riforma del trattamento fiscale dei fondi pensione dall'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 al fine di uniformare i criteri di tassazione dei predetti fondi alla disciplina recata dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio, determinando il risultato maturato di gestione al netto dei costi; possibilità di prevedere riduzioni di aliquota dell'imposta sostitutiva rispetto a quella applicata ai citati organismi di investimento collettivo; conferma del regime di cui al citato articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 1993 per i fondi pensione il cui patrimonio sia investito in beni immobili, salva la facoltà di modificare l'aliquota in modo da perequare il loro trattamento a quello previsto per gli altri fondi pensione;

c) revisione della disciplina delle prestazioni erogate al fine di escludere dall'imposizione la parte di esse corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta, fermo restando il trattamento della residua parte come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, nel caso di prestazione periodiche, e come reddito soggetto a tassazione separata con i criteri previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e senza alcuna riduzione, nel caso di prestazioni capitale. Per le prestazioni in capitale l'esclusione di cui alla presente lettera si applica a condizione che il loro ammontare non sia superiore a un terzo del montante maturato alla data di accesso alle prestazioni, salva l'ipotesi di riscatto di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993;

d) previsione di una disciplina transitoria per i soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, volta a prevedere l'applicazione delle nuove disposizioni per le prestazioni che maturano a decorrere dalla predetta data. Nel caso in cui non si rendano applicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera b) sulla parte della posizione maturata corrispondente al rendimento finanziario, il fondo pensione al momento di accesso alla prestazione, liquida l'imposta sostitutiva di cui alla lettera b), applicando un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se il fondo avesse subito la tassazione per maturazione. Per le forme pensionistiche complementari in regime di prestazione definita, per le quali siano inapplicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera c) o al precedente periodo, previsione della tassazione dell'intera prestazione.

3. La disciplina fiscale delle forme di risparmio individuale vincolate a finalità di previdenza è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione delle caratteristiche con riferimento ai criteri stabiliti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; in particolare, previsione di vincoli all'accantonamento secondo i criteri fissati dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 124 del 1993 e definizione delle condizioni di partecipazione in termini supplementari rispetto alla previdenza complementare e con le forme di tutela previste dal predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, in coerenza con i principi dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 124 del 1993; estensione della possibilità di partecipazione anche ai soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa;

b) assoggettamento del risparmio previdenziale tramite i fondi aperti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, alla disciplina fiscale di cui ala lettera c);

c) fermo restando il limite complessivo di importo di cui alla lettera a) del comma 2, deducibilità fiscale della contribuzione; applicazione alla gestione e alle prestazioni del regime fiscale di cui alle lettere b) e c) del comma 2;

d) definizione delle caratteristiche delle polizze vita con finalità previdenziali, secondo i principi e criteri di cui alla lettera a), e loro assoggettamento al regime fiscale di cui alla lettera c);

4. La modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) esenzione dall'imposta di cui all'articolo 1 della tariffa di cui all'allegato A annesso alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216;

b) conferma dell'attuale regime fiscale in tema di detrazione d'imposta, prevedendo eventualmente l'eliminazione del cumulo con i contributi volontari, e del trattamento dei redditi compresi nei capitali corrisposti soltanto nel caso di contratti aventi per oggetto esclusivo prestazioni per invalidità grave e premorienza;

c) estensione del regime di cui alla lettera b) ai contratti aventi per oggetto esclusivo l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana a condizione che l'impresa assicuratrice non abbia facoltà di recesso dal contratto;

d) previsione, nel caso di contratti diversi da quelli indicati alle lettere b) e c) cui non risulti applicabile la disciplina prevista dal comma 3, che i redditi compresi nei capitali corrisposti siano assoggettati, senza alcuna riduzione, a imposta sostitutiva con l'aliquota prevista per la tassazione del risultato delle gestioni personali di portafoglio, con applicazione di un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se i predetti redditi avessero subito la tassazione per maturazione;

e) possibilità di prevedere, nel caso di contratti misti, una disciplina che tenga conto dei criteri di tassazione di cui alle precedenti lettere;

f) applicazione della nuova disciplina ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente comma.

5. Il riordino del regime fiscale del trattamento di fine rapporto, nonché delle indennità e somme indicate nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) tassazione dei rendimenti maturati e degli importi erogati secondo i criteri di cui al comma 2, lettere b) e c), primo periodo, con possibilità di prevedere, in caso di rapporti di formazione lavoro e altri consimili rapporti di lavoro a tempo determinato, un trattamento agevolato tramite l'applicazione di detrazioni di imposta;

b) previsione di una disciplina transitoria volta a stabilire l'applicazione delle nuove disposizioni ai rendimenti e alle prestazioni che maturano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente comma.

6. Nell'ambito dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, con i decreti legislativi di cui al comma 1 può altresì prevedersi:

a) la disciplina del trattamento dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) concernente la previdenza collettiva e individuale, tenendo conto della natura finanziaria dell'attività di gestione, nel rispetto delle direttive comunitarie;

b) l'armonizzazione del trattamento delle rendite vitalizie, prevedendo per quelle aventi funzione previdenziale relative a contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'esclusione dall'Irpef e l'applicazione sul rendimento finanziario dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera b) del comma 2;

c) l'eventuale revisione e allargamento delle modalità di contribuzione al Fondo di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, nonché, relativamente ai medesimi destinatari del predetto decreto legislativo n. 565 del 1996, previsione delle modalità di istituzione, adesione e contribuzione alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124:

d) l'introduzione di tutte le modifiche tecniche necessarie a consentire la pienezza e semplicità di applicazione della nuova disciplina, procedendo in particolare a coordinare la nuova disciplina con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

e) il coordinamento della nuova disciplina con il Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo nel citato Testo unico tutte le modifiche necessarie per attuare detto coordinamento, ivi compresa la possibilità, in caso di incapienza dell'imposta dovuta dall'interessato, di fruire della detrazione d'imposta di cui all'articolo 13-bis del citato Testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i contributi volontari relativi a soggetti fiscalmente a carico, e con tutte le altre disposizioni in materia di imposte sui redditi nonché con quelle che dispongono la trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto, e l'introduzione della possibilità di ricomprendere tra gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del predetto Testo unico i contributi previdenziali versati a titolo di prosecuzione volontaria e di riscatto.

7. I decreti legislativi di attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo entrano in vigore il 1^ giugno 2000. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

ARTICOLO 4

Disposizioni in materia di Iva relativamente alle operazioni creditizie e finanziarie

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il primo periodo è inserito il seguente: <Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni dipendenti da contratti pronti contro termine, che prevedono l'obbligo di rivendita a termine di titoli o valuta, si intendono unitamente come prestazioni di servizi di finanziamento, aventi per base imponibile la differenza tra il corrispettivo a termine e quello a pronti>.

ARTICOLO 5

Proroga di termine

1. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 ottobre 1999. All'onere finanziario derivante dal presente articolo si provvede mediante utilizzo e nei limiti delle somme iscritte in bilancio a seguito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 4, della medesima legge n. 449 del 1997.

ARTICOLO 6

Ulteriori disposizioni in materia di Iva

1. Sono esenti dall'Iva le prestazioni di servizi, rese nell'ambito delle attività di carattere ausiliario di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385;

a) effettuate da società facenti parte del gruppo bancario di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 1^ settembre 1993 n. 385, ivi incluse le società strumentali di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del predetto decreto legislativo, a condizione che l'attività di carattere ausiliario sia svolta esclusivamente nei confronti delle società del gruppo medesimo;

b) effettuate dai consorzi, ivi comprese le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra banche, nei confronti dei consorziati o dei soci, a condizione che i consorzi medesimi svolgano attività esclusivamente nei confronti delle banche consorziate o socie e che i corrispettivi in qualsiasi forma da queste dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni di servizi ivi richiamate rese esclusivamente alle società del gruppo bancario da parte di società strumentali il cui capitale sia interamente posseduto dalla controllante estera della banca italiana capogruppo ovvero da tale controllante e da altre società da questa controllate. L'esenzione si applica a condizione che tutti i soggetti indicati nel periodo precedente abbiano la sede legale nell'Unione europea. Il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile.

3. L'esenzione prevista al comma 1 si applica altresì alle prestazioni di servizi ivi indicate rese:

a) a società del gruppo assicurativo da altra società del gruppo medesimo controllata, controllante, o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del Codice civile, a condizione che l'attività di carattere ausiliario sia svolta esclusivamente nei confronti delle società del gruppo medesimo;

b) da consorzi costituiti tra le società di cui alla lettera a) nei confronti delle società stesse a condizione che i consorzi medesimi svolgano attività esclusivamente nei confronti delle società consorziate e che i corrispettivi da queste dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.

c) a società del gruppo il cui volume d'affari dell'anno precedente sia costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da altra società facente parte del gruppo medesimo. La disposizione si applica a condizione che l'attività di carattere ausiliario sia svolta da quest'ultima società esclusivamente nei confronti delle società del gruppo e che l'ammontare globale dei volumi di affari delle società del gruppo dell'anno precedente sia costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti. Agli effetti della presente disposizione si considerano facenti parte dello stesso gruppo la società controllante e le società controllate dalla stessa ai sensi del primo comma, numero 1), e del secondo comma dell'articolo 2359 del Codice civile fin dall'inizio dell'anno solare precedente.

4. Per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, cui partecipano anche i soggetti diversi dalle banche, l'esenzione si applica fino al 31 dicembre 2000, e limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume di affari.

5. All'articolo 2 della tariffa, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del ministro delle Finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla <Gazzetta Ufficiale> n. 196 del 21 agosto 1992, dopo la nota 2-bis è aggiunta la seguente:

<2-ter. Contratti relativi a utenze di servizi di pubblica utilità a rete: per ogni contratto, indipendentemente dal numero di copie e di fogli che lo compongono o di linee effettivamente utilizzate per la scrittura a mezzo stampa o con tabulati, mezzi meccanici e simili, lire 20.000>.

6. All'articolo 13 della tariffa, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del ministro delle Finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla <Gazzetta Ufficiale> n. 196 del 21 agosto 1992, da ultimo modificato dall'articolo 6 della legge 8 maggio 1998, n. 146, nel comma 1, concernente fatture, note e altri documenti similari, il primo periodo del numero 2 della colonna relativa al modo di pagamento e sostituito dal seguente: <Per le quietanze relative ai mandati, ordinativi, vaglia del Tesoro e altri titoli di spesa dello Stato, l'imposta è riscossa in modo virtuale al momento dell'emissione degli stessi>.

7. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 74, primo comma, lettera c), e successive modificazioni, le parole: <53 per cento> sono sostituite dalle seguenti: <60 per cento>;

b) nella tabella A, parte II, dopo il numero 12) è inserito il seguente: <12-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione (v.d. ex 12.07)>;

c) nella tabella A, parte III, dopo il numero 38) è inserito il seguente: <38-bis) piante allo stato vegetativo, di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07)>.

d) nella tabella B, la lettera d) è soppressa.

8. Le forniture di suture chirurgiche di cui alla voce doganale 30.06.10 della nomenclatura comune della vigente tariffa doganale sono assoggettate all'aliquota ordinaria dell'Iva.

9. Relativamente a quanto previsto ai commi 7, lettere b) e c), 8 e 10, resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborsi d'imposta né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

10. Le prestazioni rese dal medico competente, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, devono intendersi ricomprese tra quelle sanitarie di cui al numero 18) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

11. A decorre dal 1^ gennaio 2000, per tutti gli spettacoli cinematografici e per gli spettacoli nella misura del 10 per cento.

12. Nell'ipotesi di locazione finanziaria di immobili non deve intendersi compreso nella base imponibile di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'ammontare dell'imposta comunale sugli immobili rimborsata al concedente dal locatario.

13. Le somme dovute per i servizi di fognatura e depurazione resi dai comuni fino al 31 dicembre 1998 e riscosse successivamente alla predetta data non costituiscono corrispettivi agli effetti dell'Iva. Non costituiscono, altresì, corrispettivi agli effetti dell'Iva le somme dovute ai comuni per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani reso entro la suddetta data e riscosse successivamente alla stessa, anche qualora detti enti abbiano adottato in via sperimentale il pagamento del servizio con la tariffa, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

14. Al fine di agevolare l'assolvimento da parte degli enti e delle imprese, degli obblighi di comunicazione in materia di rifiuti e di imballaggi, il termine del 30 aprile 1999 per la presentazione, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, del modello unico di dichiarazione ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999, è prorogato, per le dichiarazioni da presentare con riferimento all'anno 1998, al 30 giugno 1999.

15. I prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonché per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente ai soggetti indicati nell'articolo 10, numero 12), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e da questi ritirati presso i luoghi di esercizio dell'impresa, si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

ARTICOLO 7

Lavoro interinale

1. Alla legge 24 giugno 1997, n. 196, dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

<articolo 26-bis - (Disposizioni fiscali). - 1. I rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a corrispondere ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera f), all'impresa fornitrice degli stessi, da quest'ultima effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo, devono intendersi non compresi nella base imponibile dell'Iva di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del citato decreto n. 633 del 1972>.

ARTICOLO 8

Scomputo delle imposte pagate in sede di accertamento

1. All'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

<L'imposta personale pagata dal soggetto erogante a titolo definitivo a seguito di accertamento è scomputata dall'imposta dovuta dal percipiente il medesimo reddito>.

ARTICOLO 9

Modalità di compilazione del conto giudiziale

1. Con decreto del ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il ministro delle Finanze, sono individuati i documenti giustificativi validi ai fini della dimostrazione nei conti giudiziali delle somme versate dai concessionari in tesoreria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189.

ARTICOLO 10

Disposizioni in materia di federalismo fiscale

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto il finanziamento delle regioni a statuto ordinario e l'adozione di meccanismi perequativi interregionali, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) abolizione dei vigenti trasferimenti erariali a favore delle regioni a statuto ordinario, ad esclusione di quelli destinati a finanziare interventi nel settore delle calamità naturali, nonché di quelli a specifica destinazione per i quali sussista un rilevante interesse nazionale; sono in ogni caso ricompresi tra i trasferimenti soppressi quelli destinati al finanziamento del trasporto pubblico di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e della spesa sanitaria corrente; quest'ultima è computata al netto delle somme vincolate da accordi internazionli e di quelle destinate al finanziamento delle attività degli istituti di ricovero e cura delle attività degli istituti di ricerca scientifica e sperimentale e delle iniziative previste da leggi nazionali o dal piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo nazionale e internazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti alla gestione dei servizi e alle tecnologie e biotecnologie sanitarie, in misura non inferiore alla relativa spesa storica. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 121 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono determinati, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri per il raccordo dell'attività degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con la programmazione regionale, nonché le modalità per il finanziamento delle attività assistenziali;

b) sostituzione dei trasferimenti di cui alla lettera a) e di quelli connessi al conferimento di funzioni alle regioni di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, mediante un aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale all'Irpef comunque non inferiore a 1,5 punti percentuali, con riduzione delle aliquote erariali in modo tale da mantenere il gettito complessivo dell'Irpef inalterato; aumento dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla benzina, la quale non potrà comunque essere superiore a 450 lire al litro; istituzione di una compartecipazione all'Iva, in misura non superiore al 20 per cento del gettito Iva complessivo. Le assegnazioni alle regioni del gettito delle compartecipazioni, al netto di quanto destinato al fondo perequativo di cui alla lettera e), avvengono con riferimento a dati indicativi delle rispettive basi imponibili regionali;

c) determinazione delle esatte misure delle aliquote di cui alla lettera b) in modo tale da assicurare, tenuto conto della regolazione delle quote riversate allo Stato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la copertura complessiva dei trasferimenti aboliti;

d) previsione di meccanismi perequativi in funzione della capacità fiscale relativa ai principali tributi e compartecipazioni a tributi erariali, nonché della capacità di recupero dell'evasione fiscale e dei fabbisogni sanitari; previsione, inoltre, di un eventuale periodo transitorio, non superiore ad un triennio, nel quale la perequazione possa essere effettuata anche in funzione della spesa storica, ciò al fine di consentire a tutte le regioni a statuto ordinario di svolgere le proprie funzioni e di erogare i servizi di loro competenza a livelli essenziali e uniformi su tutto il territorio nazionale, tenendo conto delle capacità fiscali insufficienti a far conseguire tali condizioni e della esigenza di superare gli squilibri socio-economici territoriali;

e) previsione di istituire un fondo perequativo nazionale finanziato attingendo alla compartecipazione all'Iva di cui alla lettera b), ed eventualmente destinando a questa finalizzazione anche quota parte dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla benzina di cui alla medesima lettera b);

f) revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali in funzione delle esigenze di perequazione connesse all'aumento dell'autonomia impositiva e alla capacità fiscale relativa all'Ici e alla compartecipazione all'Irpef non facoltativa. La perequazione deve basarsi su quote capitarie definite in relazione alle caratteristiche territoriali, demografiche e infrastrutturali, nonché alle situazioni economiche e sociali e può essere effettuata, per un periodo transitorio, anche in funzione dei trasferimenti storici;

g) previsione di un periodo transitorio non superiore al triennio nel quale ciascuna regione è vincolata a impegnare, per l'erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, una spesa definita in funzione della quota capitaria stabilita dal piano sanitario nazionale; la rimozione del vincolo è comunque coordinata con l'attivazione del sistema di controllo di cui alla lettera i); gli eventuali risparmi di spesa sanitaria rimangono attribuiti in ogni caso alla regione che li ha ottenuti;

h) estensione dei meccanismi di finanziamento di cui alla lettera b) alla copertura degli oneri per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti trasferiti alle regioni, ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, a esito del procedimento di identificazione delle risorse di cui all'articolo 7 della predetta legge n. 59 del 1997, tenuto conto dei criteri definiti nelle lettere precedenti, nonché dei criteri previsti dall'articolo 48, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in quanto applicabile;

i) previsione di procedure di monitoraggio e di verifica dell'assistenza sanitaria erogata, in base ad appropriati parametri qualitativi e quantitativi, nonché di raccolta delle informazioni a tal fine necessarie, anche condizionando al loro rispetto la misura dei trasferimenti perequativi e delle compartecipazioni; razionalizzazione della normativa e delle procedure vigenti in ordine ai fattori generatori della spesa sanitaria, con particolare riguardo alla spesa del personale, al fine di rendere trasparenti le responsabilità delle decisioni di spesa per ciascun livello di governo;

l) previsione di una revisione organica del trattamento e del regime fiscale attualmente vigente per i contributi volontari e contrattuali di assistenza sanitaria versati a enti o casse, al fine di:

1) riconoscere un trattamento fiscale di prevalente agevolazione in favore dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, come disciplinati dalle disposizioni attuative della legge 30 novembre 1998, n. 419;

2) assicurare la parità di trattamento fiscale tra i fondi diversi da quelli di cui al numero 1);

3) garantire l'invarianza complessiva del gettito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

m) coordinamento della disciplina da emanare con quella attualmente vigente in materia per le regioni a statuto speciale, salvo i profili attribuiti alle fonti previste dagli statuti di autonomia;

n) estensione anche alle regioni della possibilità di partecipare alle attività di accertamento dei tributi erariali, in analogia a quanto già previsto per i comuni dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

o) abolizione della compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell'Irap di cui all'articolo 27, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e conseguente rideterminazione dei trasferimenti erariali alle regioni, alle province e ai comuni in modo da garantire la neutralità finanziaria per i suddetti enti e la copertura degli oneri di cui all'articolo 1-bis del decreto legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5. Ai fini della suddetta rideterminazione si fa riferimento alla compartecipazione all'Irap per l'anno 1998;

p) previa verifica della compatibilità con la normativa comunitaria, facoltà per le regioni a statuto ordinario di confine di ridurre la misura dell'accisa sulle benzine, nei limiti della quota assegnata alle stesse regioni, anche in maniera differenziata per singoli comuni, in ragione della distanza dal confine nazionale. Previsione di misure di compartecipazione regionale all'eventuale aumento del gettito della quota statale dell'accisa sulle benzine accertato nelle regioni per effetto della prevista riduzione della quota regionale;

q) definizione delle modalità attraverso le quali le regioni e gli enti locali siano coinvolti nella predisposizione dei provvedimenti attuativi della delega di cui al presente comma;

r) previsione, anche in attuazione delle norme vigenti, di misure idonee al conseguimento dei seguenti principi e obiettivi:

1) le misure organiche e strutturali corrispondano alle accresciute esigenze conseguenti ai conferimenti operati con i decreti legislativi attuativi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

2) le regioni siano coinvolte nel processo di individuazione di conseguenti trasferimenti erariali da sopprimere e sostituire con il gettito di compartecipazione di tributi erariali e di predisposizione della relativa disciplina.

2. L'attuazione del comma 1 non deve comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per i bilanci del complesso delle regioni a statuto ordinario, deve essere coordinata con gli obiettivi di finanza pubblica relativi al patto di stabilità interno di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e deve essere coerente con i principi e i criteri direttivi di cui alla legge 30 novembre 1998, n. 419. Anche al fine del coordinamento con i predetti obiettivi, principi e criteri, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della citata legge n. 419 del 1998, e nel rispetto delle procedure, dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla medesima legge n. 419 del 1998, con uno o più decreti legislativi possono essere emanate disposizioni correttive e integrative.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

4. All'articolo 17, comma 6, lettera b), del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera b-bis, del decreto legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, le parole <ad eccezione dei consumi di energia elettrica relativi ad imprese industriali ed alberghiere> sono soppresse.

5. All'articolo 4 del decreto legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<1. Ferme restando le addizionali di cui all'articolo 6 del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, per l'energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni sono dovute, per ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali:

a) lire 7 con potenza impegnata fino a 30 kW;

b) lire 10,5 con potenza impegnata oltre 30 e fino a 3.000 kW;

c) lire 4,5 con potenza impegnata oltre 3.000 kW.>;

b) il comma 2 è abrogato.

6. Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui al Protocollo sui cambiamenti climatici, adottato a Kyoto il 10 dicembre 1997, l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni è esclusa dall'applicazione delle addizionali erariali di cui al comma 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a lire 26 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede, quanto a lire 6 miliardi mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 5, e per la parte restante mediante utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

7. L'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 53, comma 1, del Testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e l'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non è sottoposta all'imposta erariale e alle relative addizionali sull'energia elettrica. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce le condizioni per lo scambio dell'energia elettrica fornita dal distributore all'esercente dell'impianto.

8. Nel Testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 52, comma 3, lettera a), le parole: <e sempreché non cedano l'energia elettrica prodotta alla rete pubblica, sono soppresse.

9. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

<2. Per ogni kWh di consumo di energia elettrica è istituita una addizionale nelle seguenti misure:

a) lire 36 in favore dei comuni per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case, e con esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3 kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti;

b) lire 39,5 in favore dei comuni, per qualsiasi uso nelle seconde case;

c) lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh. Le province devono deliberare la misura dell'addizionale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione e notificare entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza>.

10. Nel comma 7 dell'articolo 17 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: <affluiscono ad appositi capitoli dell'entrata del bilancio statale e restano acquisite all'erario> sono sostituite dalle seguenti: <sono versate direttamente ai comuni>.

11. I trasferimenti alle province sono decurtati in misura pari al maggior gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel caso in cui la capienza dei trasferimenti fosse insufficiente al recupero dell'intero ammontare dell'anzidetto maggior gettito si provvede mediante una riduzione dell'ammontare di devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. I trasferimenti ai comuni sono decurtati in misura pari alla somma del maggior gettito derivante dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, e delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 10 del presente articolo, diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni.

12. L'ente liquidatore è tenuto a garantire agli enti locali interessati il diritto di verificare, mediante l'accesso alle relative informazioni, la procedura di accertamento e liquidazione delle addizionali di loro competenza sui consumi di energia elettrica.

13. Le operazioni di conferimento d'azienda o di rami d'azienda poste in essere in esecuzione della normativa nazionale di recepimento della direttiva 96/92/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e ogni altra operazione della medesima natura concernente il riassetto del settore elettrico nazionale prevista da tale normativa, non si considerano atti di alienazione ai fini dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili e si applicano ad esse le disposizioni dell'articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e dell'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

14. Al comma 149, lettera d), dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il numero 3) è abrogato.

15. Le disposizioni di cui ai commi 5, 9, 10 e 11 si applicano a partire dal 1^ gennaio 2000.

16. Fino al 31 dicembre 1999, all'energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione si applicano, per ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali:

a) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata fino a 30 kWh: 7 lire;

b) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata oltre 30 kW e fino a 3.000 kW: 10,5 lire;

c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata, oltre 3.000 kW: 4 lire.

17. L'articolo 60 del Testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si interpreta nel senso che, relativamente alle esenzioni di cui all'articolo 52, comma 2, dello stesso Testo unico, previste per l'imposta di consumo sull'energia elettrica, resta ferma la loro non applicabilità alle addizionali comunali, provinciali ed erariali all'imposta di consumo sull'energia elettrica, come stabilito dall'articolo 6, comma 4, del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, in tema di addizionali comunali e provinciali all'imposta di consumo sull'energia elettrica, e dall'articolo 4, comma 3, del decreto legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, in tema di addizionali erariali all'imposta di consumo sull'energia elettrica.

18. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 dell'articolo 3 sono soppresse le parole: <e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendano prorogate di anno in anno>;

b) al comma 1 dell'articolo 37 sono soppresse le parole da: <, nel limite della variazione percentuale> fino alla fine del comma.

ARTICOLO 11

Delega al Governo per l'introduzione di incentivi

con finalità ecologiche per uno sviluppo economico

sostenibile e per l'occupazione

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine della introduzione di interventi con finalità ecologiche fissandone le priorità e con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) sviluppo di attività di rilevanza strategica per il Paese quale lo sviluppo di tecniche e tecnologie pulite, la gestione ambientale nell'ambito dei settori produttivi, la tutela dei beni culturali e ambientali, la manutenzione delle città e del territorio;

b) trasferimento del prelievo fiscale dal lavoro, al fine di incentivare l'occupazione, al consumo delle risorse naturali utilizzate dal sistema produttivo, esclusi i tributi di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

c) sviluppo delle migliori tecniche disponibili, al fine di un miglioramento dell'efficienza ambientale del sistema produttivo nonché per la riduzione dell'incidenza degli alti costi di importazione di tali tecniche;

d) incentivazione di fonti energetiche rinnovabili, dell'uso razionale dell'energia elettrica e del risparmio energetico, al fine di ridurre e sostituire nel lungo periodo le fonti energetiche tradizionali causa di inquinamento;

e) incentivi alle imprese per investimenti in ricerca e sviluppo di prodotti a basso impatto ambientale intervenendo anche in aumento sulla deducibilità fiscale del costo di marchi o brevetti concessi in ambito europeo che comportino innovazioni tecnologiche nei processi produttivi che determinino risparmio energetico.

2. Dalla delega di cui al comma 1 non devono derivare aumento della pressione tributaria e contributiva e oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

ARTICOLO 12

Modifiche al decreto legislativo

28 settembre 1998, n. 360,

all'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,

e all'articolo 3, comma 143, della legge

23 dicembre 1996, n. 662

1. Al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola <addizionale> sono inserite le seguenti: <provinciale e>;

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: <Con decreto del> sono sostituite dalle seguenti: <Con uno o più decreti del>; dopo le parole: <è stabilita l'aliquota>, sono inserite le seguenti: <di compartecipazione>; alla fine è aggiunto il seguente periodo: <L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.>;

c) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole: <dell'aliquota>, sono aggiunte le seguenti: <di compartecipazione>;

d) all'articolo 1, il comma 5 è sostituito dal seguente:

<5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del citato Testo unico l'addizionale provinciale e comunale dovuta è determinata dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto in tre rate uguali a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate o, in caso di cessazione del rapporto, in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le dette operazioni. L'importo da trattenere, nonché quello trattenuto, è indicato nella certificazione unica di cui all'articolo 7-bis del citato decreto n. 600 del 1973.>;

e) all'articolo 1, comma 6, le parole <è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa> sono sostituite dalle seguenti: <è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti>;

f) all'articolo 1, comma 7, primo periodo, dopo le parole <La ripartizione> sono inserite le seguenti: <tra le province e> e, nel primo e nel secondo periodo, è soppressa la parola <comunale>;

g) all'articolo 1, comma 7, all'inizio del quarto periodo, sono inserite le seguenti parole: <Per le province e>;

h) all'articolo 1, comma 8, primo e secondo periodo, prima delle parole: <i comuni> sono inserite le seguenti: <le province ed>;

i) all'articolo 1, comma 9, dopo le parole <sono versati> sono inserite le seguenti: <alle province e>;

l) all'articolo 2, comma 1, dopo la parola: <trasferiti>, sono inserite le seguenti: <alle province e>;

m) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: <i proventi dell'addizionale> sono inserite le seguenti: <provinciale e>, e dopo le parole: <vengono ripartiti> sono inserite le seguenti: <fra le province e>;

n) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: <dei proventi dell'addizionale> sono inserite le seguenti: <provinciale e>; dopo le parole <da operare e da consolidare,>, sono inserite le seguenti: <per ciascuna provincia e>;

o) all'articolo 2, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<3-bis. Per la copertura finanziaria delle minori entrate erariali derivanti dall'aliquota di compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 2, non connessa all'effettivo trasferimento di compiti e funzioni ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 59 del 1997, fissata in misura non inferiore a un punto percentuale, si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti ordinari ai comuni, salvo eventuale conguaglio>.

p) all'articolo 3, comma 1, dopo la parole: <risorse aggiuntive acquisite> sono inserite le seguenti: <dalle province e>.

2. Gli interventi previsti al comma 1 saranno definiti in modo da garantire la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato e dei singoli enti locali per gli anni 2000 e 2001.

3. Il comma 2 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

<2. In relazione alle competenze attribuite alle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, è versata direttamente alle regioni e province stesse; le regioni e le province predette provvedono ai trasferimenti finanziari agli enti locali nel pieno rispetto dei rispettivi statuti di autonomia e delle loro norme di attuazione; le medesime regioni e province assicurano comunque ai comuni, nel quadro dei rispettivi rapporti finanziari, l'intero gettito dell'addizionale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360>.

4. Nell'articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla lettera f), le parole: <attribuzione ai comuni delle somme riscosse per le imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso, compresi quelli giudiziari, della proprietà di immobili nonché quelli traslativi o costitutivi di diritti reali sugli stessi;> sono soppresse.

ARTICOLO 13

Interessi per la riscossione e i rimborsi dei tributi

1. La misura degli interessi per la riscossione e i rimborsi di ogni tributo è determinata nell'esercizio del potere di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell'articolo 1284 del Codice civile.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per le modalità di computo e la determinazione della decorrenza degli interessi di cui al comma 1, al fine di garantire l'omogeneità della disciplina tenuto conto dei princìpi del Codice civile e dell'ordinamento tributario nonché della specificità dei singoli tributi.

3. Ciascun ente locale, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, può prevedere per i propri tributi l'applicazione di tassi di interesse non superiori a quelli determinati ai sensi del comma 1, computati con le medesime modalità di determinazione.

4. Nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate, le province e i comuni possono stabilire che gli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi di loro spettanza siano dovuti nelle stesse misure previste in relazione alle imposte erariali per i periodi di imposta e per i rapporti tributari precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 14

Organismo di controllo degli enti non commerciali e delle Onlus

1. Il comma 191 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

<191. L'organismo di controllo opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri e del ministro delle Finanze e garantisce, anche con emissione di pareri obbligatori e vincolanti, l'uniforme applicazione della normativa sui requisiti soggettivi e sull'ambito di operatività rilevante per gli enti di cui ai commi 186 e 188. L'organismo di controllo è tenuto a presentare al Parlamento apposita relazione annuale; è investito dei più ampi poteri di indirizzo, promozione e ispezione per la corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia di terzo settore. Può inoltre formulare proposte di modifica della normativa vigente e adottare provvedimenti di irrogazione di sanzioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460>.

2. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il comma 192 è inserito il seguente:

<192-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri delle Finanze, del Lavoro e della previdenza sociale e per la Solidarietà sociale, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti la sede, l'organizzazione interna, il funzionamento, il numero dei componenti e i relativi compensi, i poteri e le modalità di finanziamento dell'organismo di controllo di cui al comma 190>.

3. L'onere derivante dal presente articolo dovrà essere contenuto entro il tetto massimo di lire 5 miliardi annue a decorrere dal 1999; a esso si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente <Fondo speciale> dello stato di previsione del ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 15

Regime fiscale dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e altre disposizioni tributarie

1. L'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è da considerarsi non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle indennità percepite nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori, che hanno destinato l'intera indennità percepita dall'Inps alla costituzione di una nuova società cooperativa, possono fruire della prevista esenzione, nei limiti del rimborso di imposta derivante dall'attuazione del comma 1, investendo nella società cooperativa della quale fanno parte, mediante aumento del valore della quota posseduta.

4. All'articolo 11, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, la parola: <sessanta> è sostituita dalla seguente: <cinquanta>;

b) nel secondo periodo, le parole: <sessanta> e <quaranta> sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: <cinquanta> e <venticinque>.

5. Il termine del 20 aprile 1998, previsto dal comma 1 dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente l'esclusione dei beni dal patrimonio d'impresa, è fissato al 16 settembre 1999. Sulle somme dovute si applicano gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, a decorrere dal 21 aprile 1998. L'esclusione ha effetto dall'anno 1999. Gli importi dovuti, se eccedenti 5 milioni di lire, possono essere versati per il 40 per cento entro il 16 settembre 1999 e, per la restante parte, in quote di pari importo entro il 16 dicembre 1999 ed il 16 marzo 2000, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in lire 3 miliardi per l'anno 1999 e in lire 7 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente <Fondo speciale> dello stato di previsione del ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

ARTICOLO 16

Giochi

1. Il ministro delle Finanze può disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative a eventi sportivi diversi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) da parte dei soggetti cui è affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto del ministro delle Finanze 2 giugno 1998, n. 174, i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti già utilizzati nell'esercizio della loro attività. Con riferimento a tali nuove scommesse nonché a ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il ministro delle Finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni. Con decreto del ministro delle Finanze è altresì stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non può superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le medesime scommesse a totalizzatore il ministro delle Finanze può prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purché utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale.

2. Il ministro delle Finanze, di concerto con il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, destina annualmente i prelievi di cui al comma 1, calcolati al netto di imposte e spese:

a) al Coni e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (Unire), rispettivamente in misura non superiore al 20 per cento e al 10 per cento;

b) a finalità sociali o culturali di interesse generale per tutta o parte della quota residua.

3. Per l'anno 1999 è attribuito all'Unire, per l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, un contributo di lire 50 miliardi.

4. Per l'espletamento delle procedure di gara secondo la normativa comunitaria, previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e richieste per l'affidamento in concessione dell'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli a totalizzatore e a quota fissa, è autorizzata la spesa di un miliardo di lire per gli anni 1999 e 2000.

5. Tra i soggetti previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto del ministro delle Finanze 25 novembre 1998, n. 418, sono compresi i ricevitori del lotto come individuati dall'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, nonché dalla circolare del ministero delle Finanze n. 6 del 6 maggio 1987 (prot. n. 2/204975).

ARTICOLO 17

Modifiche all'articolo 24

della legge 27 dicembre 1997, n. 449

1. Il comma 29 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

<29. L'accettazione delle scommesse sulle corse di levrieri, di cui alla legge 23 marzo 1940, n. 217, è consentita solo presso impianti di raccolta situati all'interno dei cinodromi>.

ARTICOLO 18

Modifica ai criteri di determinazione del reddito delle unità immobiliari

1. Il Governo è delegato a emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di tassazione degli immobili, per razionalizzare e perequare il prelievo impositivo nonché al fine di evitare aggravi all'atto dell'applicazione dei nuovi estimi catastali, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assoggettamento dei redditi dei fabbricati, calcolati in conformità a quanto previsto alla lettera c), con esclusione di quelli che concorrono a formare reddito d'impresa, a un regime di tassazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con un'aliquota pari a quella fissata per il primo scaglione di reddito e, per i redditi derivanti da locazione o da altre forme di utilizzazione a titolo oneroso da parte di terzi, limitazione di tale regime alla parte che non eccede i tassi di rendimento di cui alla lettera c); modifica del vigente regime di tassazione dei redditi dei fabbricati, basato sulla loro integrale inclusione nel reddito complessivo, rimodulando la deduzione dal detto reddito, correlata al possesso dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze, e rapportata al periodo e alla quota di possesso dell'unità immobiliare stessa; facoltà del contribuente di scegliere tra i due regimi di tassazione;

b) previsione di misure agevolative, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in particolare per i redditi più bassi e per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, allo scopo di non aumentare l'onere fiscale gravante su di essi per effetto del nuovo regime di tassazione;

c) determinazione e successiva fissazione periodica, con decreto del ministro delle Finanze, tenuto conto dell'incidenza complessiva del prelievo fiscale, di coefficienti convenzionali di redditività dei valori d'estimo delle unità immobiliari, dopo la rideterminazione di cui all'articolo 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fermo restando il principio stabilito dall'articolo 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1^ giugno 1939, n. 1089, inteso a tenere conto dei vincoli gravanti su di essi nonché dell'interesse pubblico alla loro conservazione;

d) rideterminazione, a seguito della revisione degli estimi catastali e con la medesima decorrenza, anche al fine del mantenimento degli attuali margini di autonomia finanziaria, delle aliquote minime e massime dell'imposta comunale sugli immobili, istituita dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in misura tale da garantire il medesimo gettito complessivo;

e) istituzione di una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o di altra misura agevolativa in favore dei conduttori, limitatamente alla loro abitazione principale e a decorrere dal periodo di imposta 2000, avuto riguardo ai redditi posseduti e alla loro misura;

f) rimodulazione delle imposte sui trasferimenti, mediante applicazione di valori ridotti rispetto a quelli di estimo, in modo da evitare incrementi del gettito complessivo;

g) armonizzazione, semplificazione e autoliquidazione, a invarianza di gettito, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo, sulle successioni e donazioni e degli altri tributi e diritti collegati, relativi a qualsiasi fattispecie e presupposto imponibile in materia immobiliare, al fine di unificare le basi imponibili, gli obblighi dei contribuenti, i poteri e l'esercizio di essi da parte dell'amministrazione pubblica;

h) coordinamento tra i criteri di tassazione dei redditi figurativi derivanti dalle unità immobiliari e di quelli effettivamente percepiti;

i) revisione delle ipotesi di non concorrenza totale o parziale alla formazione del reddito nonché di quelle di riduzione dell'imposta previste ai fini di tutti i tributi e armonizzazione della relativa disciplina;

l) coordinamento, tenuto conto in particolare delle agevolazioni fiscali in favore dei locatori disposte dall'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e in ogni caso fatti salvi i criteri di agevolazione ivi previsti, di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti con la nuova disciplina;

m) disciplina dei procedimenti tributari relativi alle materie di cui alle lettere precedenti mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o mediante decreti ministeriali, di natura non regolamentare, per stabilire termini o modalità in via speciale o transitoria o straordinaria.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere manate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

4. Il comma 4-quater dell'articolo 34 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente la determinazione del reddito delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e delle relative pertinenze è abrogato con effetto dal periodo di imposta 1999.

5. A decorrere dal periodo d'imposta di cui al comma 4, se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle sue pertinenze, si deduce, fino a concorrenza dell'ammontare del relativo reddito, un importo fino a lire 1.100.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione e in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del Codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle a uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

6. I riferimenti alla deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-quater, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, contenuti nell'articolo 1, quarto comma, lettere b), b-bis) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, devono intendersi effettuati alla deduzione di cui al comma 5 del presente articolo.

7. Per il periodo d'imposta 1999 la deduzione di cui al comma 5 spetta fino a un importo di lire 1.400.000. Tale disposizione non ha effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per lo stesso periodo d'imposta.

8. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999, la detrazione di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è elevata a lire 380.000. Tale disposizione non ha effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per lo stesso periodo d'imposta.

9. Il Governo è delegato a emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la procedura di cui al comma 2, un decreto legislativo volto ad anticipare al periodo d'imposta 1999 la detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 1, lettera e), nelle stesse ipotesi e condizioni e con l'osservanza dei medesimi criteri direttivi ivi previsti, nei limiti di complessive lire 300 miliardi.

10. Dalle disposizioni di cui al presente articolo, con esclusione dei commi 7, 8 e 9, non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9, valutati rispettivamente in lire 675 miliardi, lire 3 miliardi e lire 300 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente <Fondo speciale> dello stato di previsione del ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero delle Finanze.

11. All'articolo 10, comma 5, terzo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole: <un contributo a carico dei concessionari pari al 5 per cento delle commissioni riscosse ai sensi del comma 3> sono sostituite dalle seguenti: <un contributo pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione; con decreto del ministro delle Finanze sono stabiliti i termini e le modalità di trasmissione da parte dei predetti soggetti dei dati relativi alla riscossione>.

ARTICOLO 19

Istanze di fissazione dell'esecuzione e disposizioni in materia di imposta di registro

1. Le disposizioni dell'articolo 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392, si applicano alle istanze di fissazione dell'esecuzione presentate dal conduttore ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e ai procedimenti di opposizione previsti dallo stesso articolo 6, commi 3 e 4.

2. Nell'articolo 11 della tariffa, parte I, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, le parole: <esclusi quelli di cui agli articoli 4, 5, 11 e 11-bis> sono sostituite dalle seguenti: <esclusi quelli di cui agli articoli 4, 5, 11, 11-bis e 11-ter>.

3. Nella tabella allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, dopo l'articolo 11-bis è aggiunto il seguente:

<Articolo 11-ter. 1. Verbali di gara o d'incontro, dichiarazioni di nomina di cui all'articolo 583 del Codice di procedura civile e relativi depositi, redatti o ricevuti dai notai delegati>.

ARTICOLO 20

Collegamento dell'Amministrazione finanziaria

con altre banche dati

1. Nei casi previsti da leggi o regolamenti in cui l'Amministrazione finanziaria può accedere per via informatica o telematica a banche dati gestite da altri titolari pubblici o da soggetti che operano per loro conto, i collegamenti e le interconnessioni sono gratuiti, salvo rimborso delle spese connesse all'eventuale trattamento suppletivo dei dati effettuato dai soggetti gestori delle banche dati strettamente al fine di consentirne l'acquisizione.

ARTICOLO 21

Disposizioni per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria

1. L'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si interpreta nel senso che le sentenze pronunciate dalle Commissioni tributarie regionali e dalle Commissioni tributarie di secondo grado delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 325, secondo comma, del Codice di procedura civile, vanno notificate all'Amministrazione finanziaria presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, del Testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

2. Le disponibilità finanziarie derivanti dall'assegnazione disposta ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 300, esistenti, alla data del 31 dicembre 1998, sul capitolo 3097 dell'unità previsionale di base 7.1.1.1 <Spese generali di funzionamento> dello stato di previsione del ministero delle Finanze, possono essere utilizzate nell'esercizio 1999. Le disponibilità iscritte nei capitoli 8205, 8501, 8505 dello stato di previsione della spesa del ministero delle Finanze, di cui all'articolo 14 della legge 8 maggio 1998, n. 146, non impegnate entro il 31 dicembre 1998 possono essere impegnate nell'esercizio 1999.

ARTICOLO 22

Modifiche alla legge

28 dicembre 1995, n. 549

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 205, la parola <disponibili> è sostituita dalla seguente: <vacanti>; dopo le parole <e successive modificazioni e integrazioni> sono aggiunte, in fine, le seguenti: <con decreti del presidente del Consiglio dei ministri 18 novembre 1996 e 2 dicembre 1996, pubblicati nel supplemento ordinario n. 59 della Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1997, e 31 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 221 della Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1997. Le aliquote dei posti vacanti da coprire con le predette procedure di riqualificazione sono definite, attraverso apposita procedura di concertazione ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri, in modo che non sia attribuito, a seguito delle procedure concorsuali, complessivamente oltre il 70 per cento dei posti vacanti al 31 dicembre 1998 nelle qualifiche interessate dalle procedure medesime>;

b) al comma 206, lettera c), le parole <salvo che per l'accesso alla settima qualifica funzionale> sono soppresse; alla lettera d) del medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <con decreto ministeriale sono fissate le suddette materie;> e alla lettera e), dopo la parola <una prova>, è aggiunta la seguente: <d'esame>;

c) il comma 207 è sostituito dal seguente:

<207. I candidati che abbiano superato la prova selettiva di cui alla lettera b) del comma 206 sono ammessi a partecipare ai corsi di cui alla lettera a) del medesimo comma, nella regione di destinazione individuata, in via provvisoria, sulla base della posizione occupata nella graduatoria formata per la prova selettiva e nel limite dei posti disponibili aumentati del 20 per cento; la mancata partecipazione al corso comporta la decadenza dalla graduatoria di riqualificazione. I posti non attribuiti per mancanza di idonei nelle graduatorie regionali sono assegnati secondo una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata sulla base dei punteggi conseguiti. Nei confronti dei candidati dichiarati vincitori che non assumono servizio in alcuna delle regioni indicate nella domanda di partecipazione sono recuperate le somme corrisposte a titolo di trattamento di missione per la frequenza del corso.>;

d) al comma 208-bis, dopo il primo periodo è inserito il seguente: <Le eventuali somme residue sono destinate al finanziamento dei passaggi di cui all'articolo 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri stipulato in data 16 febbraio 1999>.

2. Gli atti emanati e i procedimenti svolti nelle procedure di selezione già avviate sono fatti salvi e modificati di diritto in conformità a quanto disposto dal comma 1.

ARTICOLO 23

Disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emananti ai sensi

della legge 3 agosto 1998, n. 288

1. Nell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 288, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<2-bis. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive>.

ARTICOLO 24

Disposizioni in materia

di redditi individuali

1. La pubblicazione e ogni informazione relative ai redditi tassati, anche previste dall'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sia nelle forme previste dalla stessa legge, sia da parte di altri soggetti, devono sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto di imposte e tasse.

ARTICOLO 25

Disposizioni tributarie

in materia di associazioni sportive dilettantistiche

1. Per le società sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal Coni o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero complessivo non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del ministro delle Finanze, di concerto con il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con l'autorità di governo competente in materia di sport:

a) i proventi realizzati dalle società nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

b) i proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità.

2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo di lire 100 milioni, fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come modificato da ultimo con decreto del presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, è elevato a lire 360 milioni.

3. All'articolo 2, comma 5, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, le parole: <6 per cento> sono sostituite dalle seguenti: <3 per cento>.

4. Le società sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal Coni o dalle federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva che corrispondono compensi comunque denominati, comprese le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari, per le prestazioni inerenti alla propria attività, devono operare all'atto del pagamento, relativamente alla parte del compenso eccedente la somma di lire 90.000 per ciascuna prestazione e comunque di lire 6.000.000 complessive annue per ciascun percipiente, una ritenuta a titolo di imposta nella misura fissata dall'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con decreto del ministro delle Finanze possono essere modificati i limiti di importo relativi a ciascuna prestazione e all'ammontare complessivo annuo per ciascun percipiente di cui al primo periodo, in relazione alle variazioni del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5. All'articolo 13-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

<i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a un milione di lire, in favore delle società sportive dilettantistiche>.

6. All'articolo 91-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <, nonché dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-ter), ridotto alla metà>.

7. Con decreto del ministro delle Finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine di realizzare una semplificazione degli adempimenti previsti per i contribuenti in sede di dichiarazione e conservazione documentale, nonché le procedure di controllo, richiedendo anche la necessaria documentazione di tipo bancario per le operazioni inerenti all'attività istituzionale svolta dalle società sportive dilettantistiche e per i proventi alle stesse corrisposti a qualsiasi titolo, aventi a oggetto importi non inferiori a lire 100.000, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano a tutti i soggetti che organizzano o promuovono attività sportive senza l'impegno di atleti qualificati professionisti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 26

Disposizioni relative ai rimborsi di imposte

1. Nell'articolo 16, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: <sono istituite apposite contabilità speciali intestate ai direttori regionali delle entrate> sono sostituite dalle seguenti: <da effettuare da parte dei competenti uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria, sono istituite apposite contabilità speciali intestate ai direttori degli uffici medesimi>.

ARTICOLO 27

Disposizioni in favore delle popolazioni colpite

da calamità pubbliche

1. Sono deducibili dal reddito d'impresa ai fini delle relative imposte le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti.

2. Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi degli articoli 53, comma 2, e 54, comma 1, lettera d), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i beni ceduti gratuitamente ai sensi del comma 1.

3. I trasferimenti dei beni di cui ai commi 1 e 2, effettuati per le finalità di cui al comma 1, non sono soggetti all'imposta sulle donazioni.

4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1 sono individuati con decreti dei prefetti delle rispettive province. Per gli eventi che interessano altri Stati si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in complessive lire 4 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni dei commi da 4 a 8 e 16 dell'articolo 10.

ARTICOLO 28

Disposizioni interpretative

1. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 3 del decreto legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, e quelle del comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, devono intendersi nel senso che le somme dovute a titolo di imposte e contributi il cui pagamento sia stato sospeso o differito da disposizioni normative adottate in conseguenza di calamità pubbliche, non costituiscono un onere deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui redditi. Si applica l'articolo 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

ARTICOLO 29

Disposizioni per la rinegoziazione

dei mutui agevolati

1. Gli enti concedenti contributi agevolati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, della legge 27 maggio 1975, n. 166, del decreto legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, della legge 5 agosto 1978, n. 457, del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, del decreto legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché le persone fisiche e giuridiche destinatarie di tali contributi, possono, in via disgiunta, chiedere all'istituto mutuante la rinegoziazione del mutuo nel caso in cui il tasso di interesse applicato ai contratti di finanziamento stipulati risulti superiore al tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, alla data della richiesta, al fine di ricondurre il tasso di interesse a un valore non superiore al citato tasso effettivo globale medio alla predetta data. In tale ipotesi la quota a carico dei beneficiari delle agevolazioni indicate per le alienazioni e per le assegnazioni in godimento di immobili ad uso abitativo è, rispettivamente, non superiore al 50 per cento ed al 20 per cento del nuovo tasso di interesse stabilito. Resta fermo in ogni caso quanto disposto dall'articolo 7, commi 3 e 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo anche in relazione ai mutui per edilizia residenziale pubblica di cui alle leggi di agevolazione emanate dalle stesse.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il ministro del Lavori pubblici, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

ARTICOLO 30

Disciplina concernente il complesso monumentale Dogana Vecchia di Venezia

1. Il complesso monumentale Dogana Vecchia alla Punta della Salute di Venezia può essere affidato in concessione ai sensi dell'articolo 15 della legge 29 novembre 1984, n. 798, fermi restando gli adempimenti amministrativi già posti in essere tra l'amministrazione finanziaria e il Comune di Venezia.

ARTICOLO 31

Autorizzazione ad accedere alle conservatorie dei pubblici registri immobiliari

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 17, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, di accedere alle conservatorie dei pubblici registri immobiliari, con facoltà di prendere visione gratuita degli atti riguardanti gli immobili rientranti nei comprensori di bonifica nonché di ottenere gratuitamente le relative certificazioni, è estesa ai consorzi di bonifica e di irrigazione.

ARTICOLO 32

Modifica all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

1. Al numero 1) della lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: <all'albo di cui all'articolo 53> sono aggiunte le seguenti: <oppure siano già costituite prima della data di entrata in vigore del presente decreto>.

ARTICOLO 33

Relazione tecnica sugli schemi di decreti legislativi

1. Gli schemi di decreti legislativi predisposti dal Governo in attuazione delle deleghe di cui alla presente legge sono corredati di relazione tecnica volta a consentire la verifica in sede parlamentare del rispetto degli effetti finanziari derivanti dall'esercizio delle deleghe stesse.

ARTICOLO 34

Copertura finanziaria

1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni dell'articolo 6, comma 7, lettera a), valutate in lire 8 miliardi per l'anno 1999 e lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede con le maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni del comma 8 del medesimo articolo 6. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni dell'articolo 6, comma 11, valutate in lire 119 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede con quota parte delle maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni dei commi da 4 a 8 dell'articolo 10.

2. Agli oneri recati dall'articolo 10, comma 13, valutati in 2 miliardi di lire annue a decorrere dall'anno 1999, dall'articolo 16, comma 3, valutati in 50 miliardi di lire per l'anno 1999, e dall'articolo 16, comma 4, valutati in un miliardo di lire per gli anni 1999 e 2000, si provvede con parte delle maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni dei commi da 4 a 8 e 16 dell'articolo 10.

ARTICOLO 35

Testi unici

1. Al fine di razionalizzare, semplificare, armonizzare e rendere più organiche le norme tributarie, anche alla luce delle innovazioni introdotte nella presente legislatura, il Governo è delegato a emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti Testi unici che accorpino, anche in un Codice tributario, le vigenti norme per materia, senza modificarle, con il solo compito di eliminare duplicazioni, chiarire il significato di norme controverse e produrre testi in cui la materia sia trattata.

2. Per l'esercizio della delega il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni in materia tributaria, in modo da riservare alla disciplina con norma primaria, nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, le sole materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e la misura dell'imposta;

b) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modificazioni strettamente necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;

c) delegificazione, mediante regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle norme di legge concernenti tutti gli aspetti diversi da quelli indicati dalla lettera a), ivi inclusi quelli della liquidazione, accertamento e riscossione, secondo i principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e i seguenti ulteriori criteri direttivi:

1) riduzione e massima semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, tenuto conto anche dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore;

2) possibilità di indicare nelle fonti primarie la sola aliquota massima effettiva di ciascun tributo, riservando agli atti normativi secondari l'indicazione di eventuali misure inferiori, in relazione alle specificità delle singole fattispecie. Per i tributi per i quali non è prevista una determinazione su base percentuale della base imponibile, la possibilità di cui al periodo precedente deve intendersi riferita alla sola entità massima del tributo;

3) espressa indicazione delle norme abrogate per effetto dell'attuazione dei criteri dettati nel presente articolo e delle disposizioni, non inserite nel Testo unico, che restano comunque in vigore;

4) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modificazioni strettamente necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;

d) introduzione di tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento della normativa contenuta nei Testi unici sulla base dei principi e dei criteri direttivi di cui al presente articolo.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere, che viene reso secondo la procedura prevista dai commi 14 e seguenti dell'articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui all'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

5. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato.

ARTICOLO 36

Abrogazione del decreto legge n. 63

del 1999 e norma di sanatoria

1. Il decreto legge 12 marzo 1999, n. 63, recante misure urgenti in materia di investimenti e di occupazione, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge 12 marzo 1999, n. 63.

ARTICOLO 37

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.