CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO
PER LA
FORMULAZIONE DELLE TABELLE DI EQUIPARAZIONE
DEL PERSONALE
CONFLUITO NELLE ARPA
A QUELLO DEL
COMPARTO SANITA'
A seguito del parere
favorevole espresso in data 24 dicembre 1999 dal Comitato di Settore sul
testo dell'accordo relativo al CCNL per la formulazione delle tabelle di
equiparazione del personale confluito nelle ARPA a quello del comparto
Sanità nonché della certificazione della Corte dei Conti, in data 19
gennaio 2000, sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo
accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e
di bilancio, il giorno 27 gennaio 2000 alle ore 12,30 ha avuto
luogo l'incontro tra :
l' ARAN
nella persona del Presidente prof. Carlo Dell'Aringa
...........................................
ed i rappresentanti
delle seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
per le OO.SS. di
categoria: |
per le
confederazioni sindacali: |
CGIL - F.P.
Sanità.................................. |
CGIL................................................... |
FIST - CISL
.................................... |
CISL
................................................ |
UIL -
Sanità............................... |
UIL
................................................ |
RSU : Snatoss,
Adass, Fase, Fapas, Sunas, Soi.................... |
U.S.A.E.
............................................. |
Federazione
Nazionale
Fials - Confsal
Sanità................... |
CONFSAL.......................................... |
Cisas Sanità
.........................................
(Cisas Sanità,
Cisal (Fls/Cisal,
Cisal Sanità,
Dirsan Cisal), Confill Sanità - Cusal,
Confail - Failel
- Unsiau, Fenspro - Fasil - Usppi) |
CISAS
................................................ |
Al termine della
riunione, le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro relativo alla formulazione delle tabelle di
equiparazione del personale confluito nelle ARPA a quello del comparto
Sanità.
CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER LA
FORMULAZIONE DELLE TABELLE DI EQUIPARAZIONE
DEL PERSONALE
CONFLUITO NELLE ARPA
A QUELLO DEL
COMPARTO SANITA'
Art. 1
Campo di
applicazione e finalità
1. Il presente
contratto si applica al personale confluito nelle Agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente (A.R.P.A.), esclusi i dirigenti, al fine di
consentire il relativo inquadramento negli organici delle Agenzie stesse.
2. A tal fine, ai
sensi dell'art. 41, comma 8, del CCNL 7 aprile 1999 del comparto Sanità,
con il presente contratto vengono definite le tabelle di equiparazione del
personale confluito nelle ARPA al personale del SSN onde pervenire ad un
sistema classificatorio omogeneo.
Art. 2
Criteri per la
formazione delle tabelle di equiparazione
1. Le tabelle di
equiparazione allegato n. 1 sono formulate in base ai criteri stabiliti
dall'art. 41, comma 8, del CCNL 7 aprile 1999, facendo riferimento a :
a) Contratti
collettivi attualmente applicati al personale in servizio ;
b) Livelli e
categorie di provenienza del personale ;
c) Contenuto
mansionistico delle qualifiche e/o categorie di appartenenza, con
particolare riguardo al personale proveniente dal settore privato i cui
profili professionali non siano sufficientemente tipizzati nei settori di
provenienza.
2. Per il personale
proveniente da altri comparti, ove i CCNL abbiano previsto un nuovo
sistema classificatorio diverso da quello del SSN, ai fini
dell'equiparazione si tiene conto della precedente posizione o qualifica
funzionale nonché del livello economico di provenienza del personale,
procedendo all'inserimento di esso, secondo i profili di inquadramento del
SSN. Tale criterio si applica anche nel caso in cui nel comparto pubblico
di provenienza non sia stato ancora individuato il nuovo sistema
classificatorio del personale.
Art. 3
Struttura della
retribuzione
1. Per effetto delle
tabelle di equiparazione, al personale confluito nelle ARPA da comparti
diversi dal SSN, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del CCNL 7 aprile 1999, è
attribuito :
a) il trattamento
economico iniziale, di cui all'art. 32, lett. a), dello stesso CCNL ;
b) l'indennità
integrativa speciale in atto goduta per il SSN del corrispondente livello
di inquadramento;
c) la retribuzione
individuale di anzianità in atto percepita ;
d) l'indennità
professionale specifica, ove prevista per il relativo profilo dalla
tabella all. 6 al CCNL 7 aprile 1999.
2. Alla costituzione
del trattamento economico iniziale del personale confluito formato da due
voci (stipendio tabellare iniziale e misura comune dell'ex indennità di
qualificazione professionale), ai sensi dell'art. 30 del CCNL 7 aprile
1999, concorrono lo stipendio tabellare iniziale in atto goduto dal
personale interessato nonché ogni altra indennità o trattamento economico
comunque denominato, avente natura fissa e ricorrente e avente riflessi ai
fini del trattamento previdenziale nella misura concorrente a costituire
oltre al trattamento tabellare iniziale anche la seconda voce del
trattamento economico iniziale.
3. Gli oneri per
l'attribuzione del trattamento economico iniziale, di cui al comma 2,
qualora le voci sopra richiamate non fossero sufficienti, sono a carico
dei bilanci delle ARPA. Nel caso in cui, viceversa, le voci economiche
sopra richiamate diano luogo ad un saldo positivo, la parte residua, fatto
salvo quanto previsto dal comma 5, verrà conservata come assegno ad
personam, riassorbibile con i passaggi alle fasce economiche superiori
o a seguito del passaggio alla categoria superiore, ovvero come fascia
retributiva superiore, ove ne abbia la consistenza. A tale inquadramento
economico provvedono direttamente le ARPA. Non si dà luogo al
riassorbimento dell'assegno ad personam se l'incremento del
tabellare è derivante dai rinnovi contrattuali.
4. Tutti gli assegni
attribuiti a titolo personale per effetto del presente articolo rimangono
nel fondo di cui all'art. 39 del CCNL del 7 aprile 1999, al momento della
cessazione dal rapporto di lavoro a qualsiasi titolo del personale che ne
era destinatario
5. É, altresì, a
carico delle ARPA la corresponsione della specifica indennità
professionale di cui alla tabella all. 6 al CCNL 7 aprile 1999,
utilizzando allo scopo l'eventuale saldo positivo di cui al comma 3.
Art. 4
Inquadramento del
personale
1. Le tabelle di
equiparazione producono i propri effetti economici con l'inquadramento del
personale confluito nelle ARPA negli organici delle medesime, con
decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di
inquadramento.
2. Per le ARPA già
attivate la data di inquadramento del personale decorre dal 1.11.1998 .
Art. 5
Norme finali e
transitorie
1. L'adeguamento
nominale dei profili del personale confluito a quello in atto del
personale del SSN è effettuato direttamente dalle ARPA, sulla base delle
declaratorie di cui all'allegato 1 del CCNL del 7 aprile 1999 e delle
tabelle di equiparazione del presente contratto.
2. Per effetto delle
tabelle di equiparazione, al personale interessato si applica il sistema
classificatorio del CCNL 7 aprile 1999 anche per ciò che attiene i
passaggi di cui agli artt. 16 e 17, le posizioni organizzative degli artt.
20 e 21 nonché la progressione economica orizzontale dell'art. 35 del CCNL
citato. A tal fine, i fondi previsti dagli artt. 38 e 39 del CCNL stesso
sono formati ed incrementati con le stesse modalità e procedure stabilite
dalle norme indicate.
3. Nell'ambito del
sistema classificatorio, fermo restando l'obbligo di osservanza del
principio dell'adeguato accesso dall'esterno, le ARPA individuano con atti
regolamentari, anche per la prima applicazione, criteri e procedure per i
passaggi tra le categorie e all'interno delle categorie, coerenti con i
processi di riorganizzazione interna ispirati alla omogeneizzazione delle
diverse provenienze.
4. I regolamenti
concorsuali delle Agenzie devono essere coerenti, per i requisiti
generali, con le vigenti disposizioni in materia di ammissione all'impiego
e, per quelli specifici, con le declaratorie di cui all'allegato 1 del
CCNL del 7 aprile 1999.
5. Le parti di cui
al presente contratto, in caso di eventuali modificazioni e integrazioni
dei profili sanitari da parte del Ministero della Sanità ovvero a seguito
della definizione della formazione complementare, si incontreranno per
l'individuazione della categoria di appartenenza dei profili interessati.
Analogamente si procede per l'individuazione di nuovi profili non
sanitari.
Allegato n. 1
TABELLE DI
EQUIPARAZIONE DEL PERSONALE CONFLUITO NELLE ARPA
A QUELLO DEL
COMPARTO SANITÁ
ccnl
comparto
sanità |
|
ccnl
(1)
regioni -
autonomie locali |
ccnl
(1)
comparto
ministeri |
ccnl
(1)
comparto
università |
ccnl
(1)
comparto
scuola |
ccnl
(1)
cooperative
produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini |
ccnl
(1)
lavoratori
industria alimentare |
CAT. |
|
CAT.
/ LIV. |
AREE
/ LIV. |
LIV. |
AREE
/ LIV. |
LIV. |
LIV. |
A |
|
A /I - II – III
|
A/ I - II – III |
I - II – III
|
A/ I - II – III
|
1° - 2° |
5° – 6° |
B |
} |
B / IV |
B1 / IV
|
IV
|
B / IV
|
3° |
4° |
B - liv. BS |
B3/ V
|
B2 / V
|
V
|
|
4° - 5° |
3° |
|
|
|
|
|
|
|
3°A |
C |
|
C / VI
|
B3 / VI |
VI
|
C/ VI
|
6° |
3°A
(3)
2°
|
D |
} |
D / VII |
C1/ VII |
VII
|
|
7° |
1° |
D -
liv. DS |
D3/
VIII |
C2 /
VIII
C3 /
IX |
VIII
IX
(2) |
D /
VIII |
8°
Quadri (2) |
1° Super
1° Super
Quadri |
(1) Per i comparti
Regioni Autonomie Locali, Ministeri e Scuola, ai fini della equiparazione
sono state utilizzate le nuove categorie o aree e, per chiarezza, anche
l'ex livello di provenienza. Per gli altri comparti pubblici e settori
privati ove non vi è ancora il sistema classificatorio, si è fatto
riferimento alle posizioni funzionali e/o ai livelli economici
corrispondenti per contenuti mansionistici a quelli del SSN.
(2) Per i comparti o
settori ove esistono l'ex IX livello ed i Quadri, le ARPA definiranno,
oltre al trattamento economico iniziale, le fasce economiche di
inquadramento.
(3) Tale
equiparazione riguarda esclusivamente i tecnici di laboratorio diplomati
inseriti nella categoria 3A del CCNL indicato nella colonna di
riferimento.
Allegato n. 1
TABELLE DI
EQUIPARAZIONE DEL PERSONALE CONFLUITO NELLE ARPA
A QUELLO DEL
COMPARTO SANITA'
ccnl
comparto
sanità |
|
ccnl
(1)
quadri ed
impiegati agricoli |
ccnl
(1)
personale
addetto ai pubblici servizi del gas e dell'acqua e vari |
ccnl
(1)
personale
addetto ai lavori di sistemazione idraulico - forestale (operai) |
ccnl
(1)
personale ENEA |
ccnl
(1)
personale non
medico dipendente da strutture sanitarie private laiche e religiose |
ccnl(1)
personale
addetto ai pubblici servizi di trasporto |
ccnl(1)
lavoratori
aziende municipalizzate di igiene urbana |
CAT. |
|
LIV.
|
LIV.
|
LIV.
|
LIV.
|
LIV. |
LIV. |
LIV. |
A |
|
6° |
D1-D2 |
1° |
1°-2° |
1° -
2° - 3° |
9°-8° |
1°-2° |
B |
} |
5° |
C3 |
2°-3° |
3°-4° |
4° |
7° |
3° |
B -
liv. BS |
4° |
C2 |
4° |
5° |
5° |
6° |
4° |
|
|
|
C1 |
4° (+ magg. econ.
coord.) |
|
|
5° |
5° |
C |
|
3° |
B3-B2-B1 |
|
6° |
6° |
4° |
6° |
D |
} |
2° |
A3-A2-A1 |
|
7° |
7° |
3° |
7° |
D -
liv. DS |
1°
Quadri (2) |
Quadri (2)
Quadri super |
|
8° |
8°-8° bis |
2°-1° |
8°
Quadri (2) |
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N.1
Con riferimento
all'art. 19, comma 2, del CCNL 7 aprile 1999 per il comparto Sanità, le
parti dichiarano che nel personale di vigilanza ed ispezione sono
ricompresi i vigili sanitari indipendentemente dalle varie denominazioni
adottate in sede locale ed anche gli "assistenti tecnici" limitatamente a
quelli che operano presso i Dipartimenti di prevenzione, i P.M.P. (presidi
multizonali di prevenzione) o strutture ad essi riconducibili ed ex P.M.P.
confluiti nelle ARPA (agenzie regionali per l'ambiente).
Tra detto personale
è ricompreso nelle ARPA il personale tecnico sanitario di laboratorio
biomedico che effettua esami di laboratorio per il controllo delle matrici
ambientali e alimentari nonché il personale tecnico diplomato e/o di
vigilanza comunque denominato, proveniente da altri comparti o settori,
fermo restando il rispetto della tabella di equiparazione allegata al
presente Contratto con riferimento ai livelli di provenienza.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N.2
Le parti
auspicano che gli organi istituzionalmente competenti in materia
previdenziale dispongano che al personale pubblico comunque confluito
nelle ARPA, già iscritto dall'Amministrazione di provenienza ai fini del
trattamento di quiescenza, all'assicurazione generale obbligatoria o altre
forme pensionistiche obbligatorie sostitutive ed esclusive, si applichino
le disposizioni sulla facoltà di opzione per il mantenimento della
posizione assicurativa già costituita (in analogia a quanto previsto
dall'art. 6 della legge 29.12.1988, n. 554).
Le parti auspicano,
invece, che per il personale non proveniente dall'impiego pubblico, che
fruisce di eventuali iscrizioni previdenziali ed assistenziali integrative
facoltative e/o obbligatorie presso Enti o Fondazioni di diritto privato,
già previste o consentite dai contratti collettivi o integrativi aziendali
di provenienza del personale stesso, vengano trovate soluzioni per
l'adeguamento al trattamento previdenziale ed assistenziale del comparto.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 3
Le parti confermano
che i servizi prestati dal personale confluito nelle ARPA presso
Amministrazioni, Aziende ed Enti pubblici o privati di provenienza sono
equiparati a quelli del SSN nei concorsi e nelle progressioni interne
presso le ARPA, sulla base delle tabelle di equiparazione di cui all'all.
1.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 4
Le parti si danno
atto di un probabile errore materiale nella tabella allegato 1 con
riferimento alla nota 3, in quanto il personale di riferimento dovrebbe
ricomprendere le figure del livello 3 dei lavoratori provenienti
dall'industria alimentare.
La verifica della
sussistenza dell'errore e la sua correzione sarà portata a conclusione
nell'ambito del CCNL del 2° biennio di parte economica 2000-2001.
|