Legge 8 novembre 1991, n. 381
DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
Art. 1.
Definizione
1.
Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della
comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini
attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di
servizi - finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.
3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l’indicazione di "cooperativa sociale".
Art. 2
Soci volontari
1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.
2. I soci volontari sono iscritti in apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.
3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l’importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.
4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.
5. Nella gestione dei servizi di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all’applicazione dei commi 3 e 4.
Art. 3
Obblighi e divieti
1. Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui all’art. 26 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni.
2. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale" prevista dal secondo comma dell’art. 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall’art. 6, comma 1, lettera c), della presente legge, nonché la cancellazione dall’albo regionale di cui all’art. 9, comma 1, della presente legge.
3. Per le cooperative sociali, le ispezioni ordinarie previste dall’art. 2 del citato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno una volta all’anno.
Art. 4
Persone svantaggiate
g Nelle cooperative che svolgono attività di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli artt. 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro della Sanità, con il Ministro dell’Interno e con il Ministro per gli Affari Sociali, sentita la Commissione Centrale per le cooperative istituita dall’art. 18 del citato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
3. Le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero.
Art. 5
Convenzioni
1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura dei beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'Iva sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purchè tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.
2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.
3. Le ragioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali.
4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'Iva sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitoli d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto".
Art. 6
Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577
1. Al
citato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 10, è aggiunto in fine, il seguente comma: "Se l’ispezione
riguarda cooperative sociali, una copia del verbale deve essere trasmessa, a
cura del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, entro quaranta giorni
dalla data del verbale stesso, alla regione nel cui territorio la cooperativa ha
sede legale";
b) all’art. 11, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Per le
cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo
parere dell’organo competente in materia di cooperazione della regione nel cui
territorio la cooperativa ha sede legale";
c) al secondo comma dell’art. 13, sono aggiunte, in fine, le parole:
"Sezione cooperazione sociale";
d) all’art. 13, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Oltre che nella
sezione per esse specificatamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte
nella sezione cui direttamente afferisce l’attività da esse svolta".
Art. 7
Regime tributario
1. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali si applicano le disposizioni dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.
2. Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all’esercizio dell’attività sociale.
3. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero: "41-bis) prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo rese da cooperative sociali".
Art. 8
Consorzi
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.
Art. 9
Normativa regionale
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono l’albo regionale delle cooperative sociali e determinano le modalità di raccordo con l’attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione.
2. Le regioni adottano convenzioni tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell’ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l’applicazione delle norme contrattuali vigenti.
3. Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime.
Art. 10
Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di
assistenza e di consulenza
1. Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815.
Art. 11
Partecipazione delle persone giuridiche
1. Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.
Art. 12
Disciplina transitoria
1. Le cooperative sociali già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa previste.
2. Le deliberazioni di modifiche per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate con le modalità e la maggioranza dell’assemblea ordinaria stabilite dall’atto costitutivo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.