ATTO DI INDIRIZZO
E COORDINAMENTO SULL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
PREVISTI DALLA
LEGGE 8 novembre 2000, N. 328, articolo 5.
IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 8
novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali";
Visto in
particolare l'articolo 5, comma 3 della legge n. 328 del 2000 che prevede
l'adozione di un atto di indirizzo e coordinamento del governo sulla base del
quale le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 della
medesima legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra
enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di
affidamento dei servizi alla persona;
Visto l'articolo
5, comma 4 della legge n. 328 del 2000 che prevede che le regioni disciplinino,
sulla base degli indirizzi del governo, le modalità per valorizzare l'apporto
del volontariato nell'erogazione dei servizi;
Vista la legge 11
agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato";
Vista la legge 7
dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione
sociale";
Vista la legge 8
novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali";
Vista le legge 7
novembre 2000, n. 327 "Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza
nelle gare di appalto";
Visto l'articolo
8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
Visto l'articolo
3 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisita
l'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 8, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, espressa nella seduta dell’8 marzo 2001;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo
2001;
Su proposta del
Ministro per la solidarietà sociale;
DECRETA
Articolo 1
Ruolo dei soggetti
del Terzo Settore nella programmazione, progettazione e gestione
dei servizi alla
persona
- Il presente provvedimento
fornisce indirizzi per la regolazione dei rapporti tra Comuni e loro forme
associative con i soggetti del Terzo Settore ai fini dell'affidamento dei
servizi previsti dalla legge n. 328 del 2000, nonché per la valorizzazione
del loro ruolo nella attività di programmazione e progettazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali.
- Le Regioni, sulla base del
presente provvedimento, adottano specifici indirizzi per:
- Promuovere l’offerta, il
miglioramento della qualità e l’innovazione dei servizi e degli
interventi anche attraverso la definizione di specifici requisiti di
qualità e il ruolo riconosciuto dagli utenti e delle loro associazioni ed
enti di tutela;
- Favorire la pluralità di
offerta dei servizi e delle prestazioni, nel rispetto dei principi di
trasparenza e semplificazione amministrativa;
- Favorire l'utilizzo di forme
di aggiudicazione o negoziali che consentano la piena espressione della
capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti del terzo settore;
- Favorire forme di
coprogettazione promosse dalle amministrazioni pubbliche interessate, che
coinvolgano attivamente i soggetti del terzo settore per l'individuazione di
progetti sperimentali ed innovativi al fine di affrontare specifiche
problematiche sociali;
- Definire adeguati processi di
consultazione con i soggetti del terzo settore e con i loro organismi
rappresentativi riconosciuti come parte sociale.
- I Comuni, ai fini
dell'erogazione dei servizi e degli interventi, anche nell'ambito dei
rapporti di cui al comma 1, predispongono, d’ intesa con l'Azienda USL nel
caso di interventi socio-sanitari integrati, progetti individuali di
assistenza ovvero l'erogazione di interventi nell'ambito di percorsi
assistenziali attivi per l'integrazione o la reintegrazione sociale.
Articolo 2
I soggetti del
Terzo Settore
- Ai fini del presente atto si
considerano soggetti del Terzo Settore: le organizzazioni di volontariato,
le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi della
cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato,
altri soggetti privati non a scopo di lucro.
Articolo 3
Le organizzazioni
di volontariato
- Le Regioni e i Comuni
valorizzano l'apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi
come espressione organizzata di solidarietà sociale, di autoaiuto e
reciprocità nonché con riferimento ai servizi e alle prestazioni, anche di
carattere promozionale, complementari a servizi che richiedono una
organizzazione complessa ed altre attività compatibili, ai sensi della
legge 11 agosto 1991, n. 266, con la natura e le finalità del volontariato.
Gli enti pubblici stabiliscono forme di collaborazione con le organizzazioni
di volontariato avvalendosi dello strumento della convenzione di cui alla
legge n. 266/1991.
Articolo 4
Selezione dei
soggetti del Terzo Settore
- I Comuni, ai fini della
preselezione dei soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare
l'erogazione di servizi di cui ai successivi articoli 5 e 6, fermo restando
quanto stabilito dall'articolo 11 della legge n. 328 del 2000, valutano i
seguenti elementi:
- La formazione, la
qualificazione e l'esperienza professionale degli operatori coinvolti;
- L'esperienza maturata nei
settori e nei servizi di riferimento.
- I Comuni procedono
all'aggiudicazione dei servizi di cui al comma 1 sulla base dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, tenendo conto in particolare dei seguenti
elementi qualitativi:
- Le modalità adottate per il
contenimento dei turn over degli operatori;
- Gli strumenti di
qualificazione organizzativa del lavoro;
- La conoscenza degli specifici
problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità;
- Il rispetto dei trattamenti
economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in materia
di previdenza e assistenza.
3. I Comuni, ai fini
delle aggiudicazioni di cui al comma 2, non devono procedere all'affidamento dei
servizi con il metodo del massimo ribasso.
Articolo 5
Acquisto di
servizi e prestazioni
- I Comuni, al fine di
realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali garantendone
i livelli essenziali, possono acquistare servizi e interventi organizzati
dai soggetti del Terzo Settore.
- Le Regioni disciplinano le
modalità per l'acquisto da parte dei Comuni dei servizi ed interventi
organizzati dai soggetti del terzo settore definendo in particolare:
- Le modalità per garantire una
adeguata pubblicità del presumibile fabbisogno di servizi in un determinato
arco temporale;
- Le modalità per l'istituzione
dell'elenco dei fornitori di servizi autorizzati ai sensi dell'articolo 11
della legge n. 328 del 2000, che si dichiarano disponibili ad offrire i
servizi richiesti secondo tariffe e caratteristiche qualitative concordate;
- I criteri per l'eventuale
selezione dei soggetti fornitori sulla base dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4.
- Oggetto dell'acquisto o
dell'affidamento di cui all'articolo 6, deve essere l'organizzazione
complessiva del servizio o della prestazione, con assoluta esclusione delle
mere prestazioni di manodopera che possono essere acquisite esclusivamente
nelle forme previste dalla legge n. 196 del 1997.
- I Comuni stipulano convenzioni
con i fornitori iscritti nell'elenco di cui al comma 2, anche acquisendo la
disponibilità del fornitore alla erogazione di servizi e interventi a
favore di cittadini in possesso dei titoli di cui all'articolo 17 della
legge n. 328 del 2000.
Articolo 6
Affidamento della
gestione dei servizi
- Le Regioni adottano specifici
indirizzi per regolamentare i rapporti tra Comuni e soggetti del Terzo
Settore nell'affidamento dei servizi alla persona di cui alla legge n. 328
del 2000 tenuto conto delle norme nazionali e comunitarie che disciplinano
le procedure di affidamento dei servizi da parte della pubblica
amministrazione.
- Nel rispetto dei principi di
pubblicità e trasparenza dell'azione della Pubblica Amministrazione e di
libera concorrenza tra i privati nel rapportarsi ad essa, sono da
privilegiare le procedure di aggiudicazione ristrette e negoziate. In tale
ambito le procedure ristrette permettono di valutare e valorizzare diversi
elementi di qualità che il Comune intende ottenere dal servizio appaltato..
- I Comuni, nell'affidamento per
la gestione dei servizi, utilizzano il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, tenuto conto anche di quanto previsto all'articolo 4.
- I contratti previsti dal
presente articolo prevedono forme e modalità per la verifica degli
adempimenti oggetto del contratto ivi compreso il mantenimento dei livelli
qualitativi concordati ed i provvedimenti da adottare in caso di mancato
rispetto.
Articolo 7
Istruttorie
pubbliche per la coprogettazione con i soggetti del Terzo Settore
- Al fine di affrontare
specifiche problematiche sociali, valorizzando e coinvolgendo attivamente i
soggetti del terzo settore, i comuni possono indire istruttorie pubbliche
per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i
soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il
comune per la realizzazione degli obiettivi. Le regioni possono adottare
indirizzi per definire le modalità di indizione e funzionamento delle
istruttorie pubbliche nonché per la individuazione delle forme di sostegno.
Articolo 8
Promozione e
qualificazione del Terzo Settore
- Le Regioni e i Comuni
predispongono, di concerto con gli organismi rappresentativi del Terzo
Settore, azioni di promozione, sostegno e qualificazione dei soggetti del
Terzo Settore mediante politiche formative, fiscali ed interventi per
l'accesso agevolato al credito e ai Fondi Europei, avvalendosi anche delle
realtà e delle competenze da loro espresse.
Articolo 9
Norme finali e
transitorie
- In attesa della adozione delle
norme statali e regionali in materia di autorizzazione e accreditamento,
previste dalla legge n. 328 del 2000, le Regioni definiscono, nell'ambito
degli indirizzi di attuazione del presente provvedimento, le condizioni minime
e le modalità per l'instaurazione di rapporti economici tra i Comuni e i
soggetti del Terzo Settore.
- Le disposizioni del presente
provvedimento si applicano anche ai soggetti ai quali i Comuni delegano
l'esercizio delle proprie funzioni, nonché ai soggetti costituiti per
l'esercizio delle stesse.
- Le Regioni adottano indirizzi al
fine di rendere applicabili le norme del presente provvedimento anche ai
servizi ed interventi socio sanitari.
- Le disposizioni di cui agli
articoli 4, 5 e 6 del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, ai
rapporti con altri soggetti erogatori.
- Le regioni a statuto speciale e
le province autonome provvedono alle finalità del presente atto di indirizzo
nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti.
Il presente
decreto, previa registrazione da parte della Corte dei Conti, sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.