VERBALE DI ACCORDO

  

Premesso che le Organizzazioni del Movimento cooperativo (ANCST-Legacoop, Federsolidarietà–Confcooperative, AGCI-Solidarietà) e le organizzazioni sindacali (Funzione Pubblica-CGIL, UIL-FPL, FPS-CISL e FISASCAT-CISL), in occasione del rinnovo del CCNL 26 maggio 2004 per le lavoratrici ed i lavoratori delle Cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo, hanno sottoscritto un importante impegno a procedere al superamento dei salari medi convenzionali, ed in tale ambito hanno elaborato una proposta che ha i caratteri della gradualità , con riferimento al regime previdenziale in essere per le cooperative operanti nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi.

 

Le parti hanno convenuto che:

 

il regime dei salari convenzionali fissati con decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art 35 del testo Unico delle norme sugli assegni familiari approvato con DPR 30 maggio 1955 n. 797 e successive modificazioni e soprattutto la successiva rideterminazione dell’imponibile medio giornaliero con il decreto 22 settembre 2000 del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, hanno consentito una copertura previdenziale a realtà e situazioni altrimenti difficilmente regolabili.

 

tuttavia, alla luce delle mutate condizioni economiche del settore, e in relazione alla evoluzione della normativa previdenziale, hanno concordato- pur in presenza di una difficile situazione del settore - sull’urgenza di avviare un percorso per il superamento graduale di detto regime contributivo.

 

Pertanto le parti sottoscrivono il seguente accordo:

 

Allo scopo di superare gradualmente ai fini contributivi il regime dei salari convenzionali le sottoscritte organizzazioni cooperative e sindacali concordano di richiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un provvedimento che contenga i seguenti punti: 

·     Per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di cui all’articolo 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381 e per la categoria dei lavoratori soci di cooperative che esplicano l’attività nell’area di servizi socio-assistenziali, sanitari e socio-educativi, operanti entrambi in settori e in ambiti territoriali per i quali il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha emanato i decreti previsti dall’articolo 35 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, il percorso di gradualità per la determinazione della retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sarà completato entro l’anno 2008.

 

  • La retribuzione giornaliera imponibile ai fini dei contributi previdenziali è aumentata secondo le seguenti decorrenze, percentuali e modalità di calcolo:

 

del 30 per cento per l’anno 2006

del 60 per cento per l’anno 2007

del 100 per cento per l’anno 2008

 

il calcolo sarà effettuato sulla differenza retributiva esistente fra il predetto imponibile e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, per ciascun livello professionale di inquadramento.

 

Si precisa che il minimo contrattuale giornaliero da prendere a riferimento ai fini del calcolo del differenziale deve intendersi riferito agli elementi retributivi dati da paga base, indennità di contingenza e dall’elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) ovvero dai minimi contrattuali conglobati mensili.

Il periodo di occupazione media mensile ai fini del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale è confermato in 26 giornate lavorative.

 

Alla fine del percorso di gradualità per la determinazione della retribuzione imponibile, ed ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, trova applicazione l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.

 

  • Durante il precorso di graduale innalzamento della contribuzione le singole cooperative sopra citate possono optare per il versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni effettive, purché non inferiore all’imponibile convenzionale come sopra determinato.

L’opzione è vincolante per tutti i soci lavoratori, ha effetto dal primo periodo di paga successivo alla delibera da parte degli organismi statutari e non è revocabile.

 

  • Le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali fissate con decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art 35 del testo Unico delle norme sugli assegni familiari approvato con DPR 30 maggio 1955 n. 797, e successive modificazioni, da parte delle cooperative sociali di cui all’articolo 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381 nonché dalle cooperative operanti in settori ed ambiti territoriali contemplati nei citati decreti restano acquisite alle gestioni e conservano la loro efficacia.

 

ANCST-LEGACOOP                                                            FP CGIL

     FEDERSOLIDARIETA’-CONFCOOPERATIVE                         FPS-CISL

      AGCI SOLIDARIETA’                                                            FISASCAT-CISL

                                                                                                UIL-FPL

  

     Roma 17 novembre 2004