Visto il documento d’intenti sottoscritto in data 29 ottobre 1996 con il quale si impegnano a realizzare un sistema di previdenza complementare, idoneo al Movimento Cooperativo, le parti sociali AGCI, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP e CGIL, CISL, UIL concordano di promuovere, alla luce di quanto previsto dall’art. 3 comma 1 del d.lgs. 124/93 e successive integrazioni e modificazioni, le seguenti iniziative volte a configurare un sistema di fondi complementari per il Movimento Cooperativo.
1. Fondo pensione per i lavoratori dipendenti delle cooperative, enti e società facenti parte della distribuzione cooperativa e dei settori affini così come concordato nella specifica intesa sottoscritta dalle rispettive organizzazioni di settore.
2. Fondo pensione per i lavoratori dipendenti di cooperative, enti e società dei settori: agricoltura, agroalimentari, forestali e pesca e dei settori affini, così come sarà concordato nelle specifiche intese dalle rispettive organizzazioni di settore.
3. Fondo pensione per i lavoratori, soci e dipendenti, delle cooperative di lavoro. Le parti concordano di avvalersi della possibilità, prevista dall’art. 3 comma 1, punto c-bis del d.lgs 124/93 e successive integrazioni e modificazioni, di promuovere un fondo pensione dove possano iscriversi sia i lavoratori soci delle cooperative di lavoro sia i lavoratori dipendenti delle cooperative interessate. Destinatari della presente forma di previdenza complementare sono quindi i soci di tutte le cooperative di lavoro e i dipendenti delle medesime cooperative nonché di consorzi e società controllati o collegati ad imprese cooperative di lavoro. Il fondo pensione sarà istituito mediante due atti convergenti i cui contenuti siano coerenti con la presente intesa: delibera delle Centrali Cooperative ed accordo istitutivo intercategoriale.
3.1. La delibera istitutiva del fondo pensione per i soci lavoratori assunta dalle singole Centrali Cooperative, che promuove i successivi “accordi fra soci-lavoratori”, in attuazione della prerogativa prevista dall’art. 3 comma 1 lettera c-bis del d.lgs 124/93 e successive integrazioni e modificazioni; ai fini della contribuzione al fondo gli accordi fra soci-lavoratori si espliciteranno attraverso delibere delle assemblee dei soci della cooperativa che prevederanno quote complessivamente non inferiori a quelle previste per i lavoratori dipendenti dai CCNL del settore di appartenenza applicati nelle cooperative medesime, nei limiti dei tetti di deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente. La contribuzione al fondo per i soci lavoratori è riferita all’imponibile per la previdenza obbligatoria e, in caso di salari medi convenzionali, non può essere inferiore all’imponibile minimo definito dall’allegato “Protocollo di Coordinamento”. Le parti convengono che a tale fondo possano partecipare i soci-lavoratori di tutte le cooperative di lavoro, e non solo delle cooperative di produzione e lavoro in senso stretto.
3.2. L’accordo sottoscritto dalle strutture associative di settore della cooperazione, dalle organizzazioni sindacali delle categorie interessate e dai rispettivi livelli confederali che stabilisce le modalità di partecipazione dei lavoratori dipendenti al fondo. In particolare, allo scopo di facilitare l’avvio e l’attività del Fondo, vista l’esclusività dell’adesione dei soci lavoratori al Fondo promosso dalle centrali cooperative e la volontà comune di non dividere su più iniziative i lavoratori della medesima impresa, si concorda che: 3.2.1. Per i lavoratori dipendenti di cooperative di lavoro aderenti al Fondo pensione cooperativo Lavoratori soci e dipendenti si applicheranno le misure e le decorrenze delle contribuzioni per la previdenza complementare definite dai rispettivi contratti applicati e dagli eventuali conseguenti accordi attuativi. 3.2.2. Per i dipendenti di cooperative nelle quali le assemblee dei soci deliberino forme di previdenza complementare, appartenenti ai settori per i quali i CCNL applicati non definiscono attualmente forme di previdenza complementare, si prevede la partecipazione al Fondo attraverso l’utilizzo di una parte del TFR, di una contribuzione a carico del lavoratore dipendente e di una contribuzione a carico del datore di lavoro con i requisiti ed i connotati definiti dall’allegato “accordo relativo ai lavoratori dipendenti per l’istituzione del Fondo pensione”. Le succitate contribuzioni, definite in via transitoria, saranno rese identiche a quelle che saranno definite dai rispettivi CCNL di settore alle decorrenze che gli stessi CCNL prevederanno.
4. Fondi pensione preesistenti. Le parti concordano di attivarsi affinché anche i lavoratori iscritti ai fondi preesistenti entrino progressivamente a far parte del sistema cooperativo dei fondi pensione o attraverso la necessaria trasformazione dei fondi stessi o attraverso la confluenza nei fondi cooperativi previsti dal presente accordo. In questo quadro va affrontato, se pur con tutte le gradualità e le verifiche del caso, il tema del fondo dei lavoratori del settore credito e assicurazioni, nonché quello degli altri fondi preesistenti.
5. Indirizzi comuni al fine di perseguire economie di scala e contenere i costi di funzionamento. Le parti si danno atto, così come si evince dalle analisi comuni sviluppate, che il primo ciclo di vita dei Fondi – almeno cinque anni – sarà caratterizzato da una sensibile incidenza dei costi fissi sul patrimonio individuale degli iscritti e che pertanto occorrerà avere particolare attenzione al contenimento di tutte le principali componenti di costo, valorizzando quanto più possibile le economie di scala che derivano dal sistema di Fondi-Pensione cui si vuole dare vita. A questo scopo, le parti, nel rispetto delle prerogative degli organi dei Fondi relative alla propria organizzazione interna e alla scelta di service amministrativo, banca depositaria ed enti gestori delle risorse finanziarie, esprimeranno orientamenti finalizzati all’utilizzo di tutte le sinergie organizzative e gestionali possibili fra i diversi Fondi. Le parti concordano sull’esigenza di prevedere un forte contenimento dei costi di funzionamento e in questo quadro di mettere a disposizione, per quanto possibile, le proprie strutture per le fasi di promozione, informazione e formazione. Si concorda altresì di proporre agli organi dei predetti Fondi di definire un numero minimo di adesioni da realizzare nel primo periodo di attività in modo da garantire l’equilibrio economico dei Fondi stessi. In caso di mancato raggiungimento di tale obiettivo le parti favoriranno la confluenza in altro Fondo cooperativo.
6. CComitato paritetico per la Previdenza Complementare nella cooperazione “Fondicooper”. Le parti convengono di costituire un Comitato paritetico nazionale, chiamato Fondicooper, con il compito di favorire lo sviluppo ed il coordinamento delle iniziative relative alla previdenza complementare della cooperazione. Il Comitato ha compiti di promozione, indirizzo e monitoraggio, ed in particolare: ¨ definire orientamenti finalizzati allo sviluppo della Previdenza complementare; ¨ promuovere un’adeguata informazione ; ¨ elaborare ed avanzare proposte volte a migliorare la normativa vigente; ¨ collaborare con la Commissione di vigilanza; ¨ organizzare il lavoro di avvio dei Fondi e stimolarne le iniziative; ¨ coordinare, per quanto possibile, le fasi di promozione, informazione e formazione anche utilizzando gli enti bilaterali esistenti; ¨ monitorare l’andamento dei Fondi ed elaborare un rapporto annuale.
Il Comitato Paritetico Fondicooper è composto da un membro effettivo ed uno supplente per ogni organizzazione firmataria del presente accordo ed è presieduto da un membro effettivo del Comitato stesso, a rotazione, per un anno. Per il 1998 presiede il Comitato il dott. Flavio Casetti.
Roma, 12 febbraio 1998
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