ACCORDORELATIVO AI LAVORATORI DIPENDENTIPER L’ISTITUZIONE DELFONDO PENSIONE DEI LAVORATORI, SOCI E DIPENDENTI, DELLE COOPERATIVE DI LAVORO
Addì 6 maggio 1998, in Roma TRA LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE e A.N.C.P.L., A.N.C.S.T., A.N.C.A., LEGAPESCA
CONFCOOPERATIVE e FEDERLAVORO E SERVIZI, FEDERSOLIDARIETà, FEDERCOOPESCA, FEDERAGROALIMENTARE, FEDERCULTURA TURISMO E SPORT
AGCI e AICPL-AGCI, AGICA-AGCI, ANCOTAT-AGCI, AICP-AGCI
e
CGIL e FIOM, FILLEA, FILCAMS, FILCEA,FLAI, FILTEA, FUNZIONE PUBBLICA, FILT, SLC
CISL e FIM, FILCA, FISASCAT, FLERICA, FAI, FIST, FIT, FILTA, FISTEL
UIL e UILM, FENEAL, UILTUCS, UILCER, UILA, UILTRASPORTI, UILSANITÀ, UILTA, UILSIC
PRESO ATTO CHE: Ø gli interventi realizzati per la ricerca del riequilibrio del sistema pensionistico obbligatorio rendono necessaria l’introduzione di forme di previdenza complementare rispetto a quelle contemplate dal regime pubblico; Ø i lavoratori delle cooperative di lavoro e le cooperative interessate hanno auspicato la promozione di una forma pensionistica loro destinata; Ø l’attuale assetto legislativo della previdenza complementare evidenzia complessivamente un quadro di condizioni positive per la costituzione di Fondi Pensione; Ø ai sensi del D.lgs 124/93 e successive modifiche ed integrazioni, destinatari della stessa forma pensionistica possono essere i soci lavoratori unitamente ai dipendenti delle cooperative di lavoro interessate; Ø le Parti hanno espresso valutazione positiva sulla diffusione di forme di previdenza complementare nell’ambito del movimento cooperativo; VISTO Ø l’Accordo interconfederale per la previdenza complementare della cooperazione sottoscritto in data 12/02/98 tra Legacoop, Confcooperative, A.G.C.I. e CGIL-CISL-UIL SI CONCORDA di istituire una forma pensionistica complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale per i soci lavoratori delle cooperative di lavoro unitamente ai dipendenti delle cooperative interessate, da attuare mediante la costituzione di un apposito Fondo Pensione Nazionale al fine di realizzare un più elevato livello di copertura previdenziale a favore dei soggetti medesimi. La forma pensionistica è disciplinata dalle norme di seguito riportate. ART. 1 – SCOPO E NATURA GIURIDICA 1. Le fonti istitutive del Fondo, oltre al presente accordo, sono:a) i Contratti e gli Accordi Collettivi di Lavoro; b) i Regolamenti e le Delibere adottate ovvero gli accordi sottoscritti, per i propri dipendenti, dalle Centrali Cooperative e dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo. 2. La forma pensionistica complementare sarà realizzata attraverso la costituzione di un Fondo Pensione ai sensi dell’art.12 e seguenti del Codice Civile, nonché ai sensi del D.lgs124/93 e successive modifiche ed integrazioni.3. Il Fondo Pensione Nazionale per i lavoratori, soci e dipendenti, delle cooperative di lavoro denominato COOPERLAVORO è finalizzato ad attuare una forma pensionistica complementare a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale.ART. 2 – DESTINATARI1. Unitamente ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro, destinatari della forma pensionistica complementare sono i lavoratori dipendenti delle cooperative interessate.2. Sono altresì destinatari della forma pensionistica complementare :1) i lavoratori dipendenti dei consorzi costituiti dalle cooperative di produzione e lavoro di cui al primo comma del presente articolo;2) i lavoratori dipendenti di società costituite o comunque partecipate prevalentemente dalle predette cooperative o consorzi;3) i lavoratori dipendenti di Cooperative di Cooperative e di Società Consortili;4) i lavoratori dipendenti delle Centrali Cooperative LEGACOOP - CONFCOOPERATIVE - A.G.C.I. comprese le loro strutture settoriali, territoriali e le società e gli enti da esse promossi o costituiti, ove previsto da apposite delibere, regolamenti o accordi;5) i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo e le società e gli enti da esse promossi o costituiti, ove previsto da apposite delibere, regolamenti o accordi.3. In assenza di specifiche previsioni contrattuali, si concorda di definire come destinatari i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto di lavoro:a) contratto a tempo indeterminato;b) contratto part-time a tempo indeterminato;c) contratto a tempo determinato per un periodo complessivamente pari o superiore a tre mesi nell’arco dell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre);d) contratto di formazione e lavoro;e) contratto di apprendistato.ART. 3 – ASSOCIATI 1. Sono associati al Fondo Pensione: 1) i lavoratori destinatari della forma pensionistica complementare, così come indicati al precedente art. 2, i quali abbiano manifestato la volontà di adesione al Fondo con le modalità stabilite nello Statuto del Fondo stesso;2) i datori di lavoro dei lavoratori associati al Fondo;3) i lavoratori pensionati che percepiscono le prestazioni pensionistiche complementari erogate dal Fondo.ART. 4 – ADESIONE E PERMANENZA NEL FONDO1. I destinatari di cui all’art. 2 aderiscono al Fondo per libera scelta individuale con le modalità previste dallo Statuto del Fondo. 2. L’adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa relativa alle caratteristiche del Fondo, redatta secondo le indicazioni fornite dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. 3. Le parti istitutive si impegnano congiuntamente a contribuire in maniera fattiva alla promozione del fondo pensione ed alla raccolta delle adesioni. 4. A seguito dell’adesione, il lavoratore e il suo datore di lavoro assumono l’obbligo di versare i contributi nella misura prevista dagli accordi vigenti. 5. In caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa permane la condizione di iscrizione al Fondo Pensione. 6. Conservano la qualità di associati i lavoratori che perdono la qualità di dipendente ed acquistano quella di socio lavoratore senza la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo. ART. 5 – CONTRIBUZIONE1. La contribuzione è determinata con riferimento alla retribuzione annua assunta a base per il calcolo del TFR .2. Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/93 è dovuta la integrale destinazione del TFR al Fondo, ferma restando la libertà di adesione.3. Per i lavoratori dipendenti di cooperative nelle quali si applicano contratti o accordi collettivi di lavoro stipulati dalle Associazioni Cooperative e dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, la contribuzione è dovuta nelle misure e modalità definite negli accordi medesimi.4. Per i lavoratori dipendenti di cooperative operanti in settori in cui non sussistono contratti o accordi di lavoro stipulati dalle Associazioni Cooperative firmatarie del presente accordo, la contribuzione è dovuta nelle misure e modalità definite dai contratti ed accordi collettivi di lavoro vigenti nella categoria applicati dalla cooperativa. Nell’eventualità di cessazione in sede nazionale dell’obbligo contributivo per una delle categorie interessate le parti contrattualmente competenti per la categoria interessata devono incontrarsi entro 30 giorni dalla richiesta di incontro di una delle parti per l’esame della questione e per definire una soluzione concordata entro i successivi 30 giorni.5. Nei casi in cui i rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali, la contribuzione al Fondo è dovuta nelle misure e nelle modalità definite dai regolamenti aziendali.6. L’entità della contribuzione si intende al lordo dell’eventuale quota a copertura del spese del Fondo prevista nel contratto, accordo o regolamento di riferimento.7. Per i lavoratori dipendenti da cooperative nelle quali le assemblee dei soci deliberino forme di previdenza complementare, appartenenti a settori per i quali i CCNL applicati non definiscono forme di previdenza complementare, si prevede la seguente contribuzione al fondo pensione con decorrenza 1/1/1999 e comunque previo rilascio della prescritta autorizzazione:a) un contributo a carico dell’azienda pari allo 0,10 % della retribuzione annua assunta a base per il calcolo del TFR;b) un contributo a carico del lavoratore pari all’1 % della retribuzione annua assunta a base per il calcolo del TFR; il lavoratore può chiedere di aumentare il contributo a proprio carico fino ad un massimo dell’1,8 % della retribuzione annua assunta a base per il calcolo del TFR, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione;c) un contributo prelevato dalla quota annua di TFR pari all’1,8 % della retribuzione annua assunta per il calcolo del TFR;d) le norme di cui al presente comma ivi comprese le suindicate contribuzioni, definite in via transitoria, hanno efficacia contrattuale e saranno rese identiche a quelle che saranno definite dai rispettivi CCNL di settore alle decorrenze che gli stessi CCNL prevederanno.8. Ai fini della regolarizzazione dell’obbligo contributivo, per il caso di mancato o tardivo versamento, il datore di lavoro è tenuto a versare al Fondo, con le modalità definite dalle norme operative interne, un importo pari alla contribuzione oggetto di regolarizzazione maggiorato dell’eventuale incremento percentuale del valore della quota del Fondo registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento, comunque in misura non inferiore al tasso di interesse legale. 9. Il datore di lavoro è, inoltre, tenuto al versamento di un ulteriore importo pari agli interessi di mora calcolati in base al tasso di interesse legale maggiorato di 5 punti percentuali. Tale maggiorazione qualora il ritardo si protragga oltre i sei mesi, è elevata a 10 punti percentuali, fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di intraprendere tutte le azioni ritenute utili per la tutela degli interessi di COOPERLAVORO. I suddetti interessi di mora sono direttamente destinati alla copertura degli oneri amministrativi del Fondo. 10. Il datore di lavoro è tenuto a risarcire COOPERLAVORO di eventuali danni di natura economica e/o patrimoniale causati dal ritardato versamento.
ART. 6 – SOSPENSIONE DELL’OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE1. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con corresponsione di retribuzione intera o ridotta, la contribuzione è commisurata al trattamento retributivo a carico dei datori di lavoro effettivamente corrisposto, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dai contratti e dagli accordi collettivi vigenti.2. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con sospensione integrale della retribuzione, o in caso di aspettativa non retribuita, la contribuzione al Fondo a carico dei datori di lavoro è sospesa; i singoli lavoratori possono proseguire volontariamente la contribuzione a loro carico.
ART. 7 – CESSAZIONE DELL’OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE1. L’obbligo di contribuzione al Fondo a carico dei datori di lavoro cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.2. L’obbligo di contribuzione al Fondo a carico dei lavoratori cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro quando ciò determini la cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo.
ART. 8 – PRESTAZIONI1. Il Fondo Pensione eroga ai lavoratori associati che cessano il rapporto di lavoro le seguenti prestazioni pensionistiche complementari:2. pensione complementare di vecchiaia;3. pensione complementare di anzianità.4. Il lavoratore matura il diritto alla pensione complementare di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile prevista nel regime dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, con un minimo di dieci anni di iscrizione al Fondo.5. Il lavoratore matura il diritto alla pensione complementare di anzianità solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione al Fondo pensione nel concorso del requisito di almeno quindici anni di partecipazione al Fondo e di una età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell’ordinamento obbligatorio di appartenenza.6. L’anzianità di iscrizione che il lavoratore abbia maturato presso altri Fondi Pensione è equiparata, a tutti gli effetti, all’anzianità di iscrizione maturata all’interno del Fondo.7. Il lavoratore che al momento della cessazione del rapporto di lavoro, implicante il venire meno dei requisiti di partecipazione al fondo pensione, non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche, può riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell’intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso. La liquidazione dell’importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto.8. Il lavoratore può richiedere che un importo pari al massimo al 50% della pensione complementare maturata, gli sia liquidato in forma capitale sulla base del valore attuale demografico e finanziario della prestazione stessa.9. Ai lavoratori che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di “vecchi iscritti” agli effetti di legge, non si applicano le norme relative ai requisiti di accesso alle prestazioni e possono optare per la liquidazione della prestazione pensionistica in forma di capitale.10. Il lavoratore associato per il quale da almeno 8 anni siano accumulati contributi consistenti in quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti della quota della sua posizione pensionistica individuale corrispondente all'accumulazione di quote del trattamento di fine rapporto di sua pertinenza.11. Il Consiglio di Amministrazione può determinare l’ammontare percentuale massimo nell’anno delle anticipazioni complessivamente erogabili in relazione all’esigenza di preservare l’equilibrio e la stabilità del Fondo.12. In caso di morte del lavoratore prima del pensionamento per vecchiaia, la posizione individuale dello stesso è riscattata dagli aventi diritto secondo le disposizioni di legge vigenti pro-tempore.
ART. 9 – CESSAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL FONDO1. Il lavoratore che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento deve comunicare al Fondo la scelta tra una delle seguenti opzioni: 1) riscatto della posizione individuale nei termini definiti dall’art. 8 comma 5) con conseguente liquidazione in forma capitale delle prestazioni maturate;2) trasferimento della posizione pensionistica presso un altro Fondo pensione, cui il lavoratore associato acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;3) trasferimento della posizione pensionistica presso un Fondo pensione aperto;4) mantenimento della posizione individuale accantonata presso il fondo pensione, anche in assenza di contribuzione.2. Il lavoratore associato, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, ha facoltà di chiedere il trasferimento dell’intera posizione individuale presso altro Fondo Pensione di cui agli Art. 3 e 9 del d.lgs. 124/93 e successive modificazione ed integrazioni non prima di cinque anni di permanenza al Fondo durante i primi cinque anni di vita del Fondo medesimo e, successivamente a tale termine, non prima di tre anni. 3. Le modalità relative all’esercizio delle suddette opzioni sono determinate dallo Statuto del Fondo.
ART. 10 – ORGANI DEL FONDO1. Sono organi del Fondo: 1) l'Assemblea dei Delegati2) il Consiglio di Amministrazione3) il Presidente e il Vice Presidente4) il Collegio dei Revisori Contabili2. La rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori negli organi del Fondo sarà disciplinata secondo il principio della pariteticità. 3. Ai fini della composizione degli Organi del fondo e delle modalità stabilite nel regolamento elettorale, per lavoratori associati si intende la totalità dei lavoratori associati, soci e dipendenti.
ART. 11 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI1. L’Assemblea è costituita da 90 delegati, dei quali 45 in rappresentanza dei datori di lavoro associati e 45 in rappresentanza dei lavoratori associati, eletti in base alle modalità stabilite nel regolamento elettorale.2. Lo Statuto del Fondo stabilirà le modalità di convocazione dell’Assemblea, i “quorum necessari” per la validità delle decisioni, le materie di competenza.3. Le prime elezioni verranno indette al raggiungimento di almeno 5.000 adesioni.
ART. 12 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 1. Il Fondo Pensione è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da 12 membri di cui metà eletti dall’Assemblea in rappresentanza dei lavoratori associati e metà eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati in base alle modalità stabilite nello Statuto.2. Il Presidente ed il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente ed a turno, tra i propri componenti rappresentanti i datori di lavoro e quelli rappresentanti i lavoratori.3. I “quorum” delle deliberazioni e i compiti sono indicati nello Statuto.
ART. 13 – COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI1. Il Collegio dei Revisori Contabili è costituito da 2 membri effettivi e 2 supplenti eletti dall’Assemblea in rappresentanza paritetica dei lavoratori associati e dei datori di lavoro associati.2. L’Assemblea dei Delegati elegge il Presidente del Collegio dei Revisori Contabili tra i Revisori Contabili che appartengono alla componente che non ha espresso il Presidente del Fondo.
4. ART. 14 – COMITATO DEI GARANTI1. Viene costituito tra le parti stipulanti il presente accordo il Comitato dei Garanti.2. Il Comitato dei Garanti è costituito su base paritetica da 6 rappresentanti delle organizzazioni delle imprese e dei lavoratori che hanno costituito il fondo pensione.3. Il Comitato dei Garanti è un organo consultivo che ha il compito di mantenere il collegamento tra il fondo pensione e le parti stipulanti il presente accordo e di garantire l’orientamento delle azioni da intraprendere per la corretta gestione del fondo pensione.4. Tale Comitato dovrà essere periodicamente informato, secondo le modalità previste dallo Statuto, di ogni elemento utile concernente l’andamento gestionale del fondo pensione.5. A suddetto Comitato è attribuita in particolare la funzione di segnalare agli organi di amministrazione del fondo pensione le modifiche statutarie proposte dalle parti istitutive del fondo pensione.
ART. 15 – IMPIEGO DELLE RISORSE1.
Il
patrimonio del Fondo è integralmente affidato in gestione, sulla base di
apposite convenzioni, a soggetti gestori abilitati dall’art. 6 del
D.lgs 124/93 e successive modifiche ed integrazioni e gli investimenti
devono essere opportunamente bilanciati in modo da soddisfare le esigenze
di sicurezza
2. Nella fase di avvio il fondo pensione attua una gestione caratterizzata da un’unica linea di investimento (monocomparto), ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione di disporre il passaggio ad una gestione articolata su più linee di investimento quando se ne ravvisi l’opportunità.
ART.16 – SPESE PER LA GESTIONE DEL FONDO1. All’atto dell’iscrizione del singolo lavoratore si procederà al versamento per ciascun lavoratore di una “quota di iscrizione” finalizzata alla copertura dei costi di costituzione, di avvio e di promozione del fondo pensione che è fissata nell’importo di L. 30.000, di cui L. 20.000 a carico dell’impresa e L. 10.000 a carico del lavoratore.2. Alle spese di gestione ordinaria del fondo pensione si farà fronte mediante l’istituzione di un conto generale alimentato dalla “quota associativa” che verrà dedotta dai contributi previsti all’art. 5 ed è stabilita nella misura massima dello 0,16 % della retribuzione annua assunta a base di calcolo del TFR, di cui 0,08 % a carico dell’azienda con un massimo di Lit. 20 mila per lavoratore associato e 0,08 % a carico del lavoratore associato con un massimo di Lit. 20 mila.3. Entro il mese di dicembre 1999 le parti istitutive procederanno ad una verifica congiunta con il Consiglio di Amministrazione del Fondo, al fine di verificare la congruità della quota associativa con la situazione economica e finanziaria del Fondo medesimo.4. Annualmente il Consiglio di Amministrazione sottopone alla ratifica dell’Assemblea gli importi, pariteticamente ripartiti tra lavoratori e datori di lavoro, da destinare al finanziamento dell’attività del Fondo.
ART. 17 – FASE TRANSITORIA1. Le parti istitutive si impegnano a costituire il fondo pensione entro e non oltre il 31 maggio 1998 e a partire da tale data sarà possibile dare inizio alla raccolta delle adesioni, previa approvazione della scheda informativa da parte della Commissione di Vigilanza.2. In sede di atto costitutivo del Fondo, le parti istitutive designeranno i componenti del Consiglio di Amministrazione provvisorio e del Collegio dei Revisori Contabili provvisorio che resteranno in carica fino a quando la prima Assemblea dei Delegati non abbia proceduto all’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio dei Revisori.3. Il Consiglio di Amministrazione provvisorio è composto da 12 membri, di cui 6 in rappresentanza dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza dei lavoratori.4. Il Collegio dei Revisori Contabili provvisorio è composto da 2 membri effettivi e 2 supplenti, di cui 1 effettivo e 1 supplente in rappresentanza dei datori di lavoro e 1 effettivo e 1 supplente in rappresentanza dei lavoratori.5. Durante la fase transitoria il Consiglio di Amministrazione provvisorio dovrà porre in essere tutti gli atti necessari per promuovere la raccolta delle adesioni.6. Spetta al Consiglio di Amministrazione provvisorio indire le elezioni per l’insediamento della prima Assemblea dei Delegati.
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