SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERAZIONE 15 giugno 2005 FP-CGIL, FPS-CISL, FPL-UIL. Accordo nazionale sottoscritto il 23 febbraio 2005 per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nelle strutture associative aderenti all'ANFFAS ONLUS. (Deliberazione n. 05/311). (GU n. 153 del 4-7-2005) LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI nel procedimento pos. 21476 di valutazione dell'accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nelle strutture associative appartenenti alla unitaria struttura associativa ANFFAS ONLUS, stipulato dalla suddetta associazione nazionale con le organizzazioni sindacali FP-CGIL, FPS-CISL e FPL-UIL in data 23 febbraio 2005, su proposta del Commissario Antonio Vallebona, delegato per il settore, Premesso 1) che, con nota del 27 aprile 2005, il Presidente dell'ANFFAS ONLUS Nazionale trasmetteva l'accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nelle strutture associative appartenenti alla unitaria struttura associativa ANFFAS ONLUS, stipulato dalla suddetta associazione nazionale con le organizzazioni sindacali FP-CGIL, FPS-CISL e FPL-UIL in data 23 febbraio 2005, per le valutazioni di competenza di questa Commissione; 2) che, con nota del 12 maggio 2005 (prot. n. 6224), la Commissione chiedeva alle organizzazioni degli utenti il parere previsto dall'art. 13, lettera a), della legge n. 146/1990; 3) che con note del 13, 16 e 20 maggio 2005 rispondevano rispettivamente: la Federconsumatori, esprimendo parere favorevole; l'Unione Nazionale Consumatori, comunicando di non avere osservazioni da formulare; l'Associazione difesa orientamento consumatori (ADOC), esprimendo parere favorevole; Considerato 1) che l'accordo oggetto della presente valutazione rientra nel campo di applicazione della legge n. 146/1990, in quanto relativo ad associazioni che erogano, tramite il proprio personale con contratto di lavoro subordinato, servizi di tipo sanitario, socio-sanitario, assistenziale ed educativo diretti al soddisfacimento del diritto alla vita ed alla salute di cui all'art. 1, comma 1, della citata legge n. 146/1990; 2) che, attualmente, ai fini dell'individuazione delle prestazioni indispensabili, la Commissione, in mancanza di diverso accordo, applica alle astensioni indette presso le strutture oggetto dell'accordo in esame, la disciplina di cui agli accordi nazionali per il comparto e per le aree dirigenziali del SSN del 20, 25 e 26 settembre 2001, valutati idonei con delib. n. 01/155 del 13 dicembre 2001 (nella Gazzetta Ufficiale - S.O. - n. 34 del 28 febbraio 2002); 3) che, tuttavia, secondo il consolidato orientamento della Commissione un diverso accordo puo' essere legittimamente stipulato «qualora vi siano nell'ambito del servizio gruppi di soggetti con elementi omogenei significativamente distintivi» (delib. n. 03/125 del 23 luglio 2003); 4) che, nel caso di specie, e' indubbia la sussistenza, nel gruppo delle strutture associative ANFFAS di «elementi omogenei significativamente distintivi», consistenti nella prevalente finalita' assistenziale dei servizi erogati e nella assenza di prestazioni sanitarie d'urgenza; 5) che l'accordo in esame prevede procedure di raffreddamento e conciliazione identiche a quelle stabilite, negli accordi nazionali sopra citati, per l'analogo settore del servizio sanitario pubblico, gia' valutati idonei dalla Commissione; 6) che anche per le prestazioni indispensabili l'accordo in esame stabilisce i medesimi criteri degli accordi nazionali citati per il servizio sanitario pubblico e gia' valutati idonei dalla Commissione; 7) che la disposizione di cui art. 3, comma 5, dell'accordo in esame, secondo cui, «nel caso in cui non si raggiunga l'intesa sui protocolli di cui al comma 1, da parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale indicati nell'art. 5, comma 3, lettera c)», deve essere interpretata nel senso che, comunque, anche in caso di mancata stipulazione degli accordi decentrati d'individuazione dei contingenti, le parti in conflitto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 146/1990, «sono tenuti all'effettuazione delle prestazioni indispensabili, nonche' al rispetto delle modalita' e delle procedure di erogazione e delle altre misure di cui al comma 2», con la conseguenza che i contingenti debbono essere determinati applicando il criterio del «turno festivo» previsto dallo stesso accordo, analogamente a quanto previsto per l'assistenza sanitaria ordinaria dagli accordi nazionali citati per il servizio sanitario pubblico; 8) che gli accordi decentrati debbono, comunque, essere inviati alla Commissione, la quale di riserva di prenderne atto; Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge n. 146/1990, l'accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nelle strutture associative appartenenti alla unitaria struttura associativa ANFFAS ONLUS, stipulato dalla suddetta associazione nazionale con le organizzazioni sindacali FP-CGIL, FPS-CISL e FPL-UIL, in data 23 febbraio 2005; Dispone la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della salute ed ai soggetti stipulanti; Dispone inoltre, ai sensi dell'art. 13, lett. 1, della legge n.
146/1990, la pubblicazione della presente delibera e dell'accordo
nazionale dalla stessa valutato idoneo nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.». Roma, 15 giugno 2005 Il presidente: Martone
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