COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO

SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

 

ACCORDO NAZIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO NELLE STRUTTURE ASSOCIATIVE APPARTENENTI ALLA UNITARIA STRUTTURA ASSOCIATIVA ANFFAS ONLUS.

 

In data 23 febbraio 2005, presso la sede nazionale dell'ANFFAS ha avuto luogo l'incontro tra: ANFFAS Onlus: Associazione nazionale famiglie di disabili intellettivi e relazionali nella persona di:

Roberto Speziale - Presidente nazionale, e componenti commissione contratto:

Giandario Storace;
Fatima Muoio;
Marika Bovone;
FP CGIL nelle persone di Dario Canali e Mauro Ponziani;
FPS CISL nelle persone di Daniela Volpato e Luigi Gentili;
FPL UIL nelle persone di Carlo Fiordaliso e Franco Lo Grasso.

Al termine e' stato sottoscritto il seguente accordo nel testo che segue:

Personale delle strutture appartenenti alla unitaria struttura associativa ANFFAS Onlus Norme di garanzia dei servizi minimi essenziali.

 

Art. 1.

Campo di applicazione e finalita'

1. Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale dipendente dalle strutture appartenenti alla unitaria struttura associativa ANFFAS Onlus.

2. Il presente accordo viene stipulato in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, nonche' di quanto sancito dall'art. 8 del vigente CCNL ANFFAS a cui viene allegato per farne parte integrante e sostanziale, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.

3. Nel presente accordo vengono altresi' indicati tempi e modalita' per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti.

4. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello nazionale che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumita' e della sicurezza dei lavoratori.

 

Art. 2.

Servizi minimi essenziali

1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146, come modificata dagli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n. 83, conformemente a quanto sancito dall'art. 8 del vigente CCNL ANFFAS, i servizi erogati nelle strutture appartenenti alla unitaria struttura associativa ANFFAS Onlus quali servizi essenziali indispensabili per la comunita', rientrano nell'ambito dei servizi sanitari, socio-sanitari-assistenziali-educativi.

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 e' garantita, con le modalita' di cui all'art. 3, la continuita' delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

a) assistenza ordinaria:

prestazioni terapeutiche e riabilitative gia' in atto e non rinviabili;

assistenza a persone con disabilita';

b) attivita' di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo:

servizio di portineria sufficiente a garantire l'accesso e servizi telefonici essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate nell'ente, assicurino la comunicazione all'interno ed all'esterno dello stesso;

servizio di cucina: preparazione delle diete speciali,

preparazione con menu unificato degli altri pasti o, in subordine, servizio sostitutivo; distribuzione del vitto e sua somministrazione alle persone non autosufficienti;

servizio di trasporto, ed ogni servizio ausiliario idoneo a garantire i servizi minimi essenziali.

 

Art. 3.

Contingenti di personale

1. Ai fini di cui all'art. 2, mediante regolamenti di servizio aziendali, adottati sulla base di appositi protocolli d'intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra le singole strutture associative e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, vengono individuati appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuita' delle relative prestazioni indispensabili.

2. I protocolli d'intesa di cui al comma 1, da stipularsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente accordo e comunque prima dell'inizio della contrattazione integrativa, individuano:

a) le categorie e profili professionali che formano i contingenti;

b) i contingenti di personale, suddivisi per categorie e profili;

c) i criteri e le modalita' da seguire per l'articolazione dei contingenti a livello di singola sede di lavoro.

3. In conformita' ai regolamenti di cui al comma 1, la struttura associativa individua, in occasione di ogni sciopero, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti come sopra definiti tenuti all'erogazione delle prestazioni necessarie e percio' esonerato dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale cosi' individuato ha il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volonta' di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile.

Per i contingenti di personale da impiegare nelle indicate prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi.

4. Nelle more della definizione dei regolamenti di servizio sulla base dei protocolli di intesa, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all'art. 2, attraverso i ontingenti gia' individuati dalla precedente contrattazione decentrata.

5. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa sui protocolli di cui al comma 1, da parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale indicati nell'art. 5, comma 3, lettera c).

 

Art. 4.

Modalita' di effettuazione degli scioperi

1. Le strutture e le rappresentanze sindacali le quali proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 2, sono tenute a darne comunicazione alle strutture associative interessate, con un preavviso non inferiore a dieci giorni precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro.

In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle predette strutture associative.

2. Oltre a quanto previsto al comma 1, la proclamazione degli scioperi deve essere comunicata:

per le vertenze nazionali ed interregionali, per conoscenza alla presidenza nazionale dell'ANFFAS Onlus, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

per le vertenze regionali alla struttura regionale di coordinamento e, per conoscenza, alla presidenza nazionale dell'ANFFAS Onlus, nonche' alla prefettura;

per le vertenze nell'ambito di singole strutture associative, alle stesse strutture associative interessate.

3. In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture associative e del carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata delle azioni di sciopero sono cosi' articolati:

a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non puo' superare, la durata massima di un'intera giornata (24 ore);

b) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non potranno superare le 48 ore consecutive. Nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non potra' comunque superare le 24 ore;

c) gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si dovranno svolgere in un unico e continuativo periodo, all'inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l'articolazione dell'orario prevista nell'unita' operativa di riferimento;

d) le organizzazioni sindacali dovranno garantire che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unita' operative, funzionalmente non autonome. Sono altresi' escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro;

e) in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, incidenti sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva e' fissato in quarantotto ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma 1.

4. Il bacino di utenza puo' essere nazionale, regionale e aziendale. La comunicazione dell'esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza e' fornita, nel caso di scioperi nazionali, da ANFFAS Onlus nazionale e, negli altri casi, dalle strutture associative competenti per territorio, entro 24 ore dalla comunicazione delle organizzazioni sindacali interessate allo sciopero.

5. Inoltre, le azioni di sciopero non saranno effettuate:

nel mese di agosto;

nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;

nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo.

6. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali.

 

Art. 5.

Procedure di raffreddamento e di conciliazione

E' condizione preliminare alla proclamazione dello sciopero l'avere esperito il tentativo di conciliazione secondo le modalita' di seguito riportate:

1. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.

2. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:

a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del lavoro;

b) in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il prefetto del capoluogo di regione;

c) in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo di Provincia.

3. Nel caso di controversia nazionale, il Ministero del lavoro, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti possono chiedere alle organizzazioni sindacali e ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

4. Con le stesse procedure e modalita' di cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali e locali i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto.

5. Il tentativo si considera altresi' espletato ove i soggetti di cui al comma 3 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.

6. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione;

quello del comma 4, una durata complessiva non superiore a dieci giorni.

7. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, e' inviato alla commissione di garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovra' contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

8. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. Cio', anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novita' nella posizione di parte datoriale.

9. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorita' giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.

10. In caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, e' previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine e' fissato in centoventi giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui all'art. 4, comma 5.

 

Art. 6.

Sanzioni

1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e della legge 11 aprile 2000, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli articoli 4 e 6 delle predette leggi.

ANFFAS NAZIONALE ONLUS
(Firmato)

FP CGIL
(Firmato)

CISL FPS
(Firmato)

UIL FPL
(Firmato)