FONDO ENTI RELIGIOSI
FOND.E.R.
ACCORDO INTERCONFEDERALE
22 luglio 2005, a Roma
tra
AGIDAE – ASSOCIAZIONE GESTORI ISTITUTI DIPENDENTI DALL’AUTORITA’
ECCLESIASTICA
e
CGIL, CISL e UIL
-
nel quadro della
strategia comunitaria e nazionale orientata allo sviluppo della
formazione e alla creazione di un nuovo sistema finalizzato al
rinnovamento delle politiche educative e formative;
-
al fine di
promuovere la formazione professionale continua nell'area degli
enti ecclesiastici, associazioni,
fondazioni, cooperative, imprese con o senza scopo di lucro,
aziende di ispirazione religiosa, per perseguire gli obiettivi di
una maggiore competitività delle imprese, della valorizzazione
delle risorse umane e della crescita delle capacità professionali
dei lavoratori
-
tenuto conto
dell'esigenza di adeguare le professionalità dei dipendenti alle
nuove tecnologie introdotte nelle aziende e alle strategie
organizzative finalizzate ad una nuova qualità dei servizi, ai
fini di una maggiore occupabilità dei lavoratori;
-
in relazione a
quanto previsto dalle intese sindacali nazionali sottoscritte in
materia di formazione nei comparti della Scuola e dell’Assistenza
(in particolare, per la Scuola il CCNL del 17 ottobre 2002; per il
comparto Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo il CCNL dell’8
luglio 2003); in attuazione delle disposizioni dell'art. 118 della
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed
integrazioni;
-
considerata la
particolarità degli
enti ecclesiastici, associazioni,
fondazioni, cooperative, imprese con o senza scopo di lucro,
aziende di ispirazione religiosa così come disciplinata nel
vigente ordinamento giuridico italiano;
si concorda
di
costituire il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale
per la formazione continua negli enti ecclesiastici, associazioni,
fondazioni, cooperative, imprese con o senza scopo di lucro, aziende
di ispirazione religiosa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118
della Legge n. 388/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il
Fondo è denominato FONDO ENTI RELIGIOSI in forma abbreviata
FOND.E.R. e viene costituito, in riferimento a quanto previsto
dal comma 6, lett. b) dell'art. 118 della legge 388/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni, come soggetto associativo
senza personalità giuridica ai sensi dell'art. 36 del codice civile.
Il
Fondo è regolato secondo lo Statuto e il Regolamento allegati e
svolgerà la propria attività con le modalità previste dall'art. 118
citato e successive modificazioni a favore dei lavoratori dipendenti
degli enti ecclesiastici, associazioni, fondazioni, cooperative,
imprese con o senza scopo di lucro, aziende di ispirazione
religiosa, del comparto Scuola e del comparto
Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo, e di tutte le imprese che
optano per il versamento al Fondo del contributo integrativo
stabilito dall’art. 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978,
n. 845, e successive modificazioni.
Sono organi del Fondo l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione,
il Presidente ed il Vice Presidente, il Collegio dei Sindaci.
Gli organi decisionali del Fondo stabiliscono le modalità operative
per la selezione dei piani formativi da ammettere a finanziamento,
anche tenendo conto degli indirizzi dell’Osservatorio per la
Formazione Continua e del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.
Letto, confermato e sottoscritto
AGIDAE
CGIL CISL
UIL
|
FOND.E.R.
Fondo per la Formazione continua negli Enti Religiosi
STATUTO
Articolo 1
Denominazione ‑ Soci
1. A seguito dell'accordo
interconfederale tra AGIDAE e Cgil Cisl e Uil - che assumono la qualifica
di soci fondatori ‑ è
costituito, secondo quanto previsto dall'art. 118, Legge 23 dicembre 2000
n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni, il
fondo paritetico interprofessionale
nazionale per la formazione continua negli istituti religiosi e
nelle imprese di ispirazione religiosa, denominato FONDO ENTI RELIGIOSI,
in forma abbreviata FOND.E.R. .
2. FOND.E.R . è istituito come
Associazione ai sensi dell’art. 36 del codice civile.
3. FOND.E.R. è il Fondo
paritetico per la formazione continua nelle imprese del comparto Scuola e
del comparto Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo.
4. Possono associarsi al Fondo le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, secondo quanto disposto
dal comma 1 dell’articolo 118, Legge n. 388/2000 e successive
modificazioni.
Articolo 2
Scopi
1. FOND.E.R. non ha
fini di lucro. Esso opera a favore di enti ecclesiastici, associazioni,
fondazioni, cooperative, imprese con o senza scopo di lucro che aderiscono
al Fondo e dei relativi dipendenti, in particolare del comparto della
Scuola e del comparto Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo, in una
logica di relazioni sindacali ispirate alla qualificazione professionale,
allo sviluppo occupazionale ed alla competitività imprenditoriale nel
quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti.
Il Fondo promuove e
finanzia, nel rispetto delle modalità fissate dal comma 1 e seguenti
dell’art. 118 della Legge n. 388/2000 e successive modificazioni piani
formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali negli enti
ecclesiastici, associazioni, fondazioni, cooperative, imprese con o senza
scopo di lucro e in tutte le imprese che aderiscono al Fondo, concordati
tra le parti sociali, in coerenza con la programmazione regionale e con le
funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali.
2. Il Fondo è articolato al suo interno in due Comparti:
1)
Scuola;
2)
Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo.
3. Possono essere costituiti altri
Comparti a seguito di adesione di un congruo numero di imprese
appartenenti al comparto medesimo., secondo le modalità previste dal
successivo articolo 7.
4. Il Fondo attraverso i suddetti
Comitati di comparto promuove e finanzia, secondo le modalità fissate
dall'art. 118 della Legge n. 388/2000, e successive modificazioni ed
integrazioni, piani formativi aziendali, territoriali e settoriali di e
tra imprese, concordati tra le Parti sociali.
5. L'attuazione dello scopo suindicato
e l’attività dei Comitati di comparto sono disciplinati dal Regolamento
del Fondo. Il Fondo articola la propria attività su base nazionale o su
base territoriale secondo le specificità dei singoli comparti.
Articolo 3
Sede e
durata
Il
Fondo ha sede legale a Roma, Via Vincenzo Bellini 10, e ha durata
illimitata.
Articolo 4
Aderenti
1. Assumono la qualifica di
aderenti a FOND.E.R., gli enti ecclesiastici, associazioni,
fondazioni, cooperative, imprese con o senza scopo di lucro, aziende di
ispirazione religiosa, nonché
tutte le imprese che optano per
l'adesione al Fondo ai sensi del comma 3 dell’art. 118, Legge n.
388/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, e che siano in
regola con i versamenti previsti.
Articolo 5
Cessazione dell'iscrizione
L'iscrizione al FOND.E.R. cessa a seguito di:
a) scioglimento,
liquidazione o comunque cessazione per qualsiasi causa del
FOND.E.R. ;
b) cessazione
per qualsiasi causa degli associati medesimi;
c) il
venir meno degli scopi statutari del fondo.
Articolo 6
Organi
sociali
1. Sono organi del FOND.E.R. :
‑
l'Assemblea
‑ il
Consiglio di Amministrazione
‑ il
Presidente ed il Vice Presidente
‑ il
Collegio dei Sindaci.
2. Tutti gli organi di cui sopra, con
esclusione del Collegio dei Sindaci, sono paritetici fra le Associazioni
datoriali e le Organizzazioni sindacali di cui all'art. 1.
Articolo 7
Assemblea
1. L'Assemblea è composta in maniera
paritetica da 12 membri, 6 in rappresentanza delle Associazioni dei datori
di lavoro e 6 in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori di cui all'art. 1.
2. Dei 12 membri, 6 sono designati
dall’AGIDAE e 2 per ciascuna organizzazione da Cgil, Cisl e Uil
firmatarie dei rispettivi CCNL.
3. I membri dell'Assemblea durano in
carica quattro anni e possono essere riconfermati.
4. Ciascuna delle Organizzazioni
sopra indicate può sostituire i membri designati dalla stessa anche prima
della scadenza del quadriennio, con comunicazione scritta al Presidente
del Fondo. In tal caso, il nuovo membro resterà in carica fino alla
scadenza prevista per la carica del membro sostituito.
5. Spetta all'Assemblea di:
-
nominare il Consiglio di Amministrazione;
-
nominare il Collegio dei Sindaci;
-
definire le linee‑guida per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 2
dello Statuto;
-
deliberare in ordine
all'eventuale compenso per gli amministratori, i Sindaci e i componenti
i Comitati di comparto a valere sulla quota di risorse destinate alle
spese di funzionamento e gestione di cui alla Circolare Ministeriale n.
36 del 18 novembre 2003;
-
deliberare l'ammissione di nuovi soci;
-
deliberare la cessazione
dello stato di socio;
-
approvare le modifiche
allo Statuto e al Regolamento proposte dal Consiglio di Amministrazione,
sentite le Organizzazioni di cui all'art. 1;
-
delegare al Consiglio o a
singoli Consiglieri il compimento di specifici atti e l'esercizio di
determinate funzioni;
-
approvare i bilanci
consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
-
approvare il modello
organizzativo e le strutture operative decise dal CdA;
-
approvare ogni altra
attività proposta dal Consiglio di Amministrazione su richiesta dei
Comitati di comparto;
-
approvare, su proposta del
Consiglio d’Amministrazione, la costituzione all’interno del Fondo di
nuovi Comparti, sentite le organizzazioni di cui all’art. 1.
6. L'Assemblea si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno e,
in via straordinaria, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due terzi dei
membri dell'Assemblea o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal
Collegio dei Sindaci.
7. La
convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente mediante
comunicazione, anche via fax o e-mail, contenente luogo, data e ordine del
giorno, da inviare a ciascun componente, presso il domicilio indicato,
almeno sette giorni prima della riunione.
8. In
caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche con
telegramma - o via fax - da inviarsi almeno 3 giorni prima della riunione.
9. Le
riunioni sono presiedute dal Presidente di FOND.E.R. o in sua assenza dal
Vice Presidente. Per la validità delle adunanze dell'Assemblea è
necessaria, in prima convocazione, la presenza dei due terzi dei suoi
componenti; negli altri casi si richiede la maggioranza assoluta.
10. Le
delibere sono validamente assunte se ricevono il voto favorevole dei 9/10
dei presenti.
Articolo 8
Il
Consiglio di Amministrazione
1. Il
Consiglio di Amministrazione, è costituito da 6 membri, 3 dei quali
designati dall’AGIDAE e 3 da Cgil, Cisl e Uil.
2. I
componenti il Consiglio, durano in carica 4 anni e possono essere
riconfermati.
3. Qualora venga revocato il mandato ad un membro del Consiglio di
Amministrazione da parte dell'Organizzazione che lo ha designato, quest'ultima
ne farà comunicazione all'Assemblea e provvederà alla sostituzione.
4. Al
Consiglio spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
per il raggiungimento degli scopi di FOND.E.R. , nel rispetto delle
attribuzioni dei singoli Comitati di comparto.
5. In
particolare è compito del Consiglio:
· dare
attuazione agli indirizzi dell'Assemblea;
· vigilare
sul funzionamento dei servizi tecnici e amministrativi di FOND.E.R. ;
· vigilare
sul funzionamento delle iniziative promosse da FOND.E.R. ;
· predisporre
il modello organizzativo e gli organici che riterrà necessari al
conseguimento degli obiettivi sottoponendoli all'approvazione
dell'Assemblea;
· approvare
i costi di amministrazione e di funzionamento del Fondo;
· redigere
i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea;
· regolare
il rapporto di lavoro con il personale di FOND.E.R. ;
· nominare,
su proposta del Presidente, il Responsabile dell’area formativa, che sia
un professionista di comprovata esperienza maturata nella progettazione,
programmazione e direzione di programmi formativi complessi;
·
nominare,
su proposta del Presidente, il Responsabile amministrativo;
· predisporre
le modifiche allo Statuto e al Regolamento da sottoporre all'approvazione
dell’Assemblea;
· riferire
all'Assemblea in merito alle proprie delibere;
· approvare
i verbali delle proprie riunioni;
· compiere
ogni ulteriore atto delegato dall'Assemblea;
· stabilire,
sentiti i Comitati di comparto, le procedure e i requisiti per la
presentazione delle richieste di finanziamento delle azioni formative e
trasversali (BANDI);
· definire
le procedure di monitoraggio, valutazione, di gestione, e di
rendicontazione delle spese sostenute dai destinatari dei finanziamenti,
tenuto conto degli indirizzi dell’Osservatorio e del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali;
· garantire
gli adempimenti richiesti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali per la gestione del Fondo Paritetico Interprofessionale;
· esaminare
i ricorsi inoltrati dalle imprese interessate per i progetti non ammessi
al finanziamento da parte del rispettivo Comitato di comparto;
· sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea le proposte di nuove attività avanzate dai
Comitati di comparto;
· definire
i criteri per la valutazione dei piani formativi;
· deliberare
il finanziamento dei piani formativi oppure, eventualmente, la loro revoca
nei casi in cui non sono ottemperate le condizioni di attuazione previste
dal bando.
Articolo 9
Deliberazioni del
Consiglio di Amministrazione
1. Il
Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma ogni due mesi, e tutte
le volte che il Presidente lo ritenga opportuno. Deve inoltre essere
convocato quando almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso o due
membri effettivi del Collegio dei Sindaci o il Presidente del Collegio dei
Sindaci ne facciano richiesta con indicazione degli argomenti all'ordine
del giorno.
2. Il
Consiglio è convocato, di norma, presso la sede sociale, dal Presidente o,
in sua assenza, dal Vice Presidente, mediante invito ai suoi componenti
presso il domicilio da ciascuno indicato ‑ contenente luogo, data e ordine
del giorno ‑ da inviare almeno 7 giorni prima della riunione. Nei casi di
particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche con
telegramma ‑ o via fax ‑ da inviare almeno 3 giorni prima della riunione.
3. Per
la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza di almeno la
metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono valide se ricevono
il voto favorevole dei 9/10 dei presenti;
4. Il
Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice
Presidente.
5. Le
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali
sottoscritti dal Presidente e dal Segretario nominato di volta in volta
dal Presidente stesso.
Articolo 10
Presidente e Vice Presidente
1. Il
Presidente del Consiglio di Amministrazione è designato dall’AGIDAE tra i
membri da essa designati nel CdA ed il Vice Presidente congiuntamente
dalle Organizzazioni sindacali tra i membri da esse designati nel CdA;
Presidente e Vice Presidente durano in carica un quadriennio.
2. Qualora nel corso del mandato il Presidente o il Vice Presidente
vengano sostituiti dai soggetti designanti, i loro sostituti, nominati
dagli stessi soggetti, durano in carica fino alla scadenza del quadriennio
in corso.
3.
Spetta al Presidente:
· rappresentare
legalmente il Fondo;
· presiedere
all’ordinaria attività del Fondo, provvedendo a tutti gli atti necessari
per il funzionamento del medesimo;
· convocare
e presiedere le riunioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e del
Consiglio di Amministrazione;
· assicurare
la corretta applicazione del presente Statuto;
· dare
esecuzione alle deliberazioni degli organi statutari;
· svolgere
i compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli siano affidati
dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il
Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue
funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Egli ha la
firma congiunta con il Presidente per l’espletamento di tutte le
operazioni bancarie del Fondo.
5. In
caso di urgenza il Presidente, d’intesa con il Vice Presidente, esercita i
poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica del Consiglio
stesso che a tal fine deve essere convocato entro i trenta giorni
successivi all'adozione dei suddetti provvedimenti.
Articolo 11
Collegio dei Sindaci
1. Il
Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi: il Presidente, è
nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; gli altri due
sono designati pariteticamente dalle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei lavoratori soci del Fondo. I componenti del Collegio dei
Sindaci devono essere iscritti all'Albo dei Revisori contabili.
2. Le
stesse organizzazioni datoriali e sindacali nominano altresì due Sindaci
supplenti, sempre con criteri di pariteticità, destinati a sostituire i
Sindaci effettivi eventualmente assenti per cause di forza maggiore.
3. I
Sindaci durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.
4. I
Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui alle norme
dettate dal codice civile per le società per azioni. Le funzioni vengono
esercitate anche nei confronti dell'attività svolta dai Comitati di
comparto. Essi devono riferire all'Assemblea le eventuali irregolarità
riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.
5. Il
Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi di FOND.E.R. e verifica
la corretta gestione della documentazione contabile.
6. Il
Collegio si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qual
volta il suo Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei
Sindaci ne faccia richiesta.
7. La
convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto
almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di
urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la
convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi
altro mezzo.La convocazione deve comunque contenere l'indicazione del
luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
Articolo 12
Comitato di comparto
Per ciascuno dei comparti di cui all’art. 1 è costituito un Comitato di
comparto, composto pariteticamente di sei membri aventi specifiche
competenze in materia di formazione: tre designati dall’Organizzazione
datoriale e tre dalle Organizzazioni sindacali associate.
Articolo 13
Il
Responsabile dell’area formativa
All'attività formativa è preposto un Responsabile, il quale esegue le
deliberazioni degli organi sociali del Fondo ed ha la responsabilità di
coordinare l’attività e i progetti dei diversi comparti sia in fase di
impostazione progettuale sia in fase di rendicontazione finale. A tale
scopo egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dei Comitati di
comparto, ai quali offre tutte le informazioni e le valutazioni utili per
il migliore svolgimento dell’attività formativa.
Articolo 14
Patrimonio dell'Ente
Il
patrimonio di FOND.E.R. è costituito da:
a)
beni di proprietà del Fondo;
c)
apporti finanziari di qualsiasi genere, che l'Assemblea riterrà utile
destinare al patrimonio.
Articolo 15
Bilancio
1. Gli
esercizi finanziari di FOND.E.R. hanno inizio il 1° gennaio e terminano
il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio
di Amministrazione predispone il bilancio consuntivo, riguardante la
gestione del Fondo e dei diversi Comparti, e il bilancio preventivo.
2. Il
bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea entro un mese
prima della chiusura dell'esercizio precedente. Il bilancio consuntivo
deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e
cioè entro il 30 aprile dell'anno successivo.
3. Il
bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e il conto economico
accompagnati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio dei Sindaci, nonché il bilancio preventivo devono essere
trasmessi, entro dieci giorni dall'approvazione, al Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, alle Associazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori di cui all'art. 1.
Articolo 16
Compensi e rimborsi spese
In relazione allo svolgimento delle varie attività istituzionali, saranno
eventualmente riconosciuti compensi e/o rimborsi ai componenti il
Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci e ai componenti i
Comitati di comparto, a seguito di apposita delibera dell'Assemblea,
nell'ambito delle spese di funzionamento del Fondo previste nel
Regolamento.
Articolo 18
Scioglimento e cessazione
1. In
caso di scioglimento del Fondo o comunque di una sua cessazione per
qualsiasi causa, il Consiglio provvederà alla nomina di tre liquidatori
designati, rispettivamente, uno dall’AGIDAE, uno da Cgil, Cisl e Uil e uno
scelto di comune accordo, se non indicato dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali.
2. Nel
caso di mancata nomina dei liquidatori trascorsi due mesi dalla messa in
liquidazione, vi provvederà il Presidente del Tribunale di Roma.
3 Il
Consiglio di Amministrazione determinerà all'atto della messa in
liquidazione dell'Ente, i compiti dei liquidatori e successivamente ne
ratificherà l'operato.
4. Il
patrimonio netto risultante dal conto di chiusura della liquidazione dovrà
essere devoluto a quelle forme di assistenza, beneficenza e istruzione
indicate dal Consiglio. In caso di disaccordo la devoluzione sarà
effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma, tenendo comunque presenti
i suddetti scopi e sentito il parere dei soci fondatori.
Articolo 18
Modifiche statutarie
Il presente Statuto potrà essere modificato dall'Assemblea di FOND.E.R.,
con delibere che richiedono, per la validità, il voto favorevole di tutti
i componenti dell’Assemblea.
Spetta
all’Assemblea il potere di approvare e modificare il Regolamento attuativo
del presente Statuto.
Tali
delibere dovranno quindi essere sottoposte al vaglio e all’approvazione
definitiva del Ministero del lavoro e politiche sociali.
Articolo 19
Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le
norme di legge in vigore.
________________________________________________________
FOND.E.R.
Regolamento
Articolo 1
Funzionamento del Fondo
1. Il presente Regolamento
disciplina il funzionamento del Fondo paritetico interprofessionale
nazionale per la formazione continua negli enti ecclesiastici,
associazioni, fondazioni, cooperative, imprese con o senza scopo di lucro,
e nelle Aziende di ispirazione religiosa, denominato FONDO ENTI RELIGIOSI,
in forma abbreviata FOND.E.R. e dei Comitati di comparto.
2. Le imprese che aderiscono a
FOND.E.R. sono quelle che versano i contributi dovuti nella misura
prevista dalla legge con le modalità indicate dall'art. 118 della Legge 23
dicembre 2000 n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le
risorse finanziarie assegnate al Fondo vengono contabilizzate con evidenza
separata in riferimento a ciascun comparto in un apposito conto corrente
intestato a FONDO ENTI RELIGIOSI – FOND.E.R. utilizzabile con firma
congiunta del Presidente e del Vice Presidente
4. Per
le spese relative al funzionamento di FOND.E.R. e dei Comitati di comparto
nonché per il finanziamento di attività di tipo trasversale del Fondo
risultanti dal bilancio preventivo, si provvede attraverso l'utilizzo di
una quota parte delle risorse finanziarie assegnate annualmente al Fondo,
comunque non superiore complessivamente al 10% delle risorse stesse, fermo
restando i limiti previsti dalla normativa vigente per le spese attinenti
al solo funzionamento del Fondo, che saranno rendicontate separatamente.
Tali risorse vengono contabilizzate in apposito conto corrente bancario
intestato a "FONDO ENTI RELIGIOSI – FOND.E.R. - Spese per
funzionamento e attività trasversali del Fondo". Utilizzabile, con
firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente, nei limiti di
spesa deliberati dall’Assemblea.
Articolo 2
Il Responsabile
dell’area formativa
I. La responsabilità formativa del
Fondo è affidata al Responsabile, appositamente nominato dal Consiglio di
Amministrazione.
In particolare egli
-
predispone tutte le
procedure per l’attuazione dei piani formativi;
-
controlla la regolarità
dei progetti ammessi al finanziamento;
-
partecipa, senza diritto
di voto, ai Comitati di comparto fornendo tutte le informazioni e le
valutazioni utili per la migliore gestione dell’attività formativa;
-
predispone
trimestralmente, per il Consiglio di Amministrazione, una relazione
tecnica che evidenzi le attività svolte, con riferimento ai diversi
comparti e all’impiego dei fondi preventivati e rendicontati nei
progetti formativi attuati;
-
si avvale della struttura
e delle risorse del Fondo;
-
svolge tutti gli altri
compiti e le funzioni che gli vengono assegnati dal Consiglio di
Amministrazione.
Articolo 3
Attività del Fondo
Il Fondo, nell'ambito delle proprie linee strategiche di programmazione
formativa, promuove e finanzia - secondo le modalità fissate dall'art. 118
della Legge n. 388/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ‑ piani
formativi aziendali, territoriali, settoriali di/e tra enti ecclesiastici,
associazioni, fondazioni, cooperative, imprese con o senza scopo di lucro,
aziende di ispirazione religiosa, nonché di tutte le imprese che
aderiscono al Fondo, concordati tra le Parti ed in coerenza con la
programmazione regionale e con le funzioni d’indirizzo attribuite in
materia al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Individua
altresì politiche di qualità nella formazione professionale continua e
premia esperienze di eccellenza.
Nell'ambito delle attività del Fondo, da realizzare soprattutto mediante
i Comitati di comparto di cui all'art. 4, vengono evidenziate tra le
altre le seguenti:
-
promuovere e finanziare attività di qualificazione e di riqualificazione
per figure professionali di specifico interesse dei rispettivi comparti,
nonché per lavoratori a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;
-
promuovere e finanziare
anche azioni individuali di formazione continua dei lavoratori
dipendenti;
-
promuovere e finanziare
attività di monitoraggio dei bisogni formativi e delle attività
realizzate;
-
promuovere e finanziare
attività di ricerca e studio su tematiche di particolare rilevanza per i
singoli comparti ovvero di interesse comune, nonché azioni di sistema a
sostegno delle politiche di formazione professionale continua, anche a
carattere multiregionale secondo criteri solidaristici di riequilibrio
tra territori (attività trasversali);
-
favorire le pari
opportunità, tra lavoratrici e lavoratori, promuovendo e finanziando la
formazione volta alla realizzazione di azioni positive;
-
promuovere interventi
formativi sulla sicurezza per gli aspetti non disciplinati e finanziati
dalle specifiche disposizioni in materia.
Articolo 4
Comitati di comparto
1. Il
Comitato elegge, a maggioranza assoluta dei presenti, un coordinatore,
scelto tra i componenti del Comitato.
2. Il
Comitato di comparto dura in carica quattro anni e i relativi componenti
possono essere riconfermati più volte.
3. A
ciascun Comitato di comparto vengono demandate tra l'altro le seguenti
funzioni:
-
la predisposizione dell’elenco dei progetti di formazione
continua da finanziare o le altre azioni di cui all’art. 3 nella misura
delle risorse corrisposte al Fondo dagli enti ecclesiastici, associazioni,
fondazioni, cooperative, imprese con o senza scopo di lucro, aziende di
ispirazione religiosa appartenenti al rispettivo comparto nonché di
tutte le imprese che aderiscono al Fondo,
fatta salva la quota percentuale da riservare al funzionamento e alle
attività di tipo trasversale del Fondo, secondo le finalità stabilite
dallo Statuto;
-
la definizione delle
iniziative da assumere per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 2
dello Statuto, nell'ambito degli indirizzi dell'Assemblea;
-
la precisazione delle
indicazioni tecniche da fornire a tutti i soggetti aderenti al Fondo ,
per la presentazione e gestione dei piani formativi;
-
ogni altra funzione
demandata ai Comitati di comparto dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il
Comitato di comparto è convocato, di norma presso la sede sociale, dal
Coordinatore mediante invito ai suoi componenti ‑ contenente luogo, data
e ordine del giorno ‑ da recapitare almeno 5 giorni prima della data
della riunione.
5. Le
riunioni del Comitato di comparto sono presiedute dal Coordinatore. Per la
validità delle riunioni occorre la presenza di almeno la metà più uno dei
suoi componenti. Le decisioni sono valide solo se ricevono il voto
favorevole di almeno i due terzi dei presenti e devono risultare da
verbali sottoscritti dal Coordinatore.
6. Il
Comitato di comparto può articolarsi su base territoriale secondo norme
stabilite dagli Organi statutari.
7. Ai
lavori del Comitato di comparto partecipa, senza diritto di voto, il
Responsabile dell’area formativa.
8. Le
norme di cui al presente articolo si applicano a tutti i comparti che
aderiscono a FOND.E.R..
Articolo 5
Procedura di finanziamento
1. FOND.E.R.
provvede a fornire agli enti ecclesiastici, associazioni, fondazioni,
cooperative, imprese con o senza scopo di lucro, aziende di ispirazione
religiosa ed a tutti i soggetti aderenti al Fondo ogni informativa
necessaria in merito alla forme, contenuti, modalità e procedure da
seguire per l'inoltro delle richieste di finanziamento, anche in relazione
alle indicazioni dei Comitati di comparto.
2. Le
singole richieste di finanziamento devono essere inoltrate dagli soggetti
aderenti al Fondo, a FOND.E.R, presso la sede sociale, con raccomandata
con avviso di ricevimento o mediante consegna a mano documentata, ovvero
attraverso procedura informatizzata. Le richieste stesse vengono
protocollate secondo l'ordine di arrivo. I progetti da finanziare devono
essere presentati secondo gli schemi e/o le indicazioni fornite da
FOND.E.R. e devono contenere l'indicazione del nominativo del responsabile
del progetto.
3. L'esame delle richieste viene effettuato inizialmente dal personale
addetto del Fondo, che verifica la completezza della documentazione
richiesta. Qualora sia riscontrata l'incompletezza della documentazione,
ne viene data tempestiva comunicazione al soggetto interessato, che deve
integrarla nel termine fissato, pena la decadenza del progetto presentato.
4. Il progetto viene esaminato dal Comitato di comparto, tenendo
conto degli indirizzi dell’Osservatorio per la Formazione Continua e del
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, che, con apposito verbale,
propone al Responsabile dell’Area Formativa l’approvazione o il rigetto
del finanziamento.
5. Il Responsabile dell’Area Formativa, sulla base della proposta del
Comitato di comparto, richiede l’approvazione del finanziamento al
Consiglio di Amministrazione.
6. Il Consiglio di Amministrazione, su istanza dei soggetti
interessati, riesamina i progetti per i quali non sia stata proposta
l’approvazione.
7. I
soggetti che presentano piani formativi ammessi al finanziamento, entro 60
(sessanta) giorni dalla conclusione dell'attività formativa predispongono
un rendiconto del progetto realizzato, da redigere secondo modalità
predefinite e contenente la relazione del responsabile del progetto.
L'erogazione dei finanziamenti previsti da parte del Fondo avverrà entro
30 (trenta) giorni dalla consegna del rendiconto.
8. Il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea, per
l'approvazione, la regolamentazione della procedura riguardante:
valutazione, tempi, assegnazione del finanziamento e modalità di
rendiconto.
9. Per il finanziamento delle attività del Fondo riguardanti singoli
comparti, con esclusione quindi delle attività di tipo trasversale
richiamate all’art. 1, viene attribuita a ciascun Comitato di comparto una
quota parte non superiore al 90% delle risorse finanziarie assegnate
annualmente al Fondo in riferimento alle imprese del rispettivo comparto.
Articolo 6
Controllo sull’attuazione dei piani formativi
1. Il Fondo procederà a controlli tendenti a verificare l'effettivo
svolgimento della formazione effettuati sulla base di modalità e criteri
definiti dal Consiglio di Amministrazione. Tale attività potrà essere
effettuata dal personale del Fondo e/o da esperti esterni.
2. Nel caso in cui l'attività formativa realizzata non sia conforme a
quella dichiarata nel progetto autorizzato, il Consiglio di
Amministrazione può richiamare i soggetti attuatori al corretto
svolgimento delle attività autorizzate o, eventualmente, revocare le
risorse assegnate.
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