FOND.ER.   (Fondo Enti Religiosi)

 

Accordo per l'istituzione del fondo interprofessionale per la formazione continua (12.10.2005) 
 
 
 
 


 
 


      
FONDO ENTI RELIGIOSI

FOND.E.R.

ACCORDO INTERCONFEDERALE

22  luglio  2005, a Roma
tra
AGIDAE – ASSOCIAZIONE GESTORI ISTITUTI DIPENDENTI DALL’AUTORITA’ ECCLESIASTICA
e
CGIL, CISL e UIL

 

  • nel quadro della strategia comunitaria e nazionale orientata allo sviluppo della formazione e alla creazione di un nuovo sistema finalizzato al rinnovamento delle politiche educative e formative;
  • al fine di promuovere la formazione professionale continua nell'area degli enti ecclesiastici, associazioni, fondazioni, cooperative, imprese con o senza scopo di lucro, aziende di ispirazione religiosa, per perseguire gli obiettivi di una maggiore competitività delle imprese, della valorizzazione delle risorse umane e della crescita delle capacità professionali dei lavoratori
  • tenuto conto dell'esigenza di adeguare le professionalità dei dipendenti alle nuove tecnologie introdotte nelle aziende e alle strategie organizzative finalizzate ad una nuova qualità dei servizi, ai fini di una maggiore occupabilità dei lavoratori;
  • in relazione a quanto previsto dalle intese sindacali nazionali sottoscritte in materia di formazione nei comparti della Scuola e dell’Assistenza (in particolare, per la Scuola il CCNL del 17 ottobre 2002; per il comparto Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo il CCNL dell’8 luglio 2003); in attuazione delle disposizioni dell'art. 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;
     

  • considerata la particolarità degli enti ecclesiastici, associazioni, fondazioni, cooperative, imprese con o senza scopo di lucro, aziende di ispirazione religiosa  così come disciplinata nel vigente ordinamento giuridico italiano;

 

si concorda

 

di costituire il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua negli enti ecclesiastici, associazioni, fondazioni, cooperative, imprese con o senza scopo di lucro, aziende di ispirazione religiosa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 della Legge n. 388/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Il Fondo è denominato FONDO ENTI RELIGIOSI in forma abbreviata FOND.E.R. e viene costituito, in riferimento a quanto previsto dal comma 6, lett. b) dell'art. 118 della legge 388/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, come soggetto associativo senza personalità giuridica ai sensi dell'art. 36 del codice civile.

 

Il Fondo è regolato secondo lo Statuto e il Regolamento allegati e svolgerà la propria attività con le modalità previste dall'art. 118 citato e successive modificazioni a favore dei lavoratori dipendenti degli enti ecclesiastici, associazioni, fondazioni, cooperative, imprese con o senza scopo di lucro, aziende di ispirazione religiosa, del comparto Scuola e del comparto Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo, e di tutte le imprese che optano per il versamento al Fondo del contributo integrativo stabilito dall’art. 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni.

 

Sono organi del Fondo l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Vice Presidente, il Collegio dei Sindaci. 

Gli organi decisionali del Fondo stabiliscono le modalità operative per la selezione dei piani formativi da ammettere a finanziamento, anche tenendo conto degli indirizzi dell’Osservatorio per la Formazione Continua e del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.

 

 

Letto, confermato e sottoscritto

 

AGIDAE                               CGIL                              CISL                             UIL

 

 


 

 FOND.E.R.

Fondo per la Formazione continua negli Enti Religiosi

STATUTO
 

Articolo 1
Denominazione ‑ Soci

 1.  A seguito dell'accordo interconfederale tra AGIDAE e Cgil Cisl e Uil - che assumono la qualifica di soci  fondatori ‑ è costituito, secondo quanto previsto dall'art. 118, Legge 23 dicembre 2000 n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni,  il fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua negli istituti religiosi e nelle imprese di ispirazione religiosa, denominato FONDO ENTI RELIGIOSI, in  forma abbreviata  FOND.E.R. .

2.   FOND.E.R . è istituito come Associazione ai sensi dell’art. 36 del codice civile.

3.    FOND.E.R. è il Fondo paritetico per la formazione continua nelle imprese del comparto Scuola e del comparto Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo.

4.   Possono associarsi al Fondo le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, secondo quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 118, Legge n. 388/2000 e successive modificazioni.                        

                                                                

Articolo 2
Scopi

1.   FOND.E.R. non ha fini di lucro. Esso opera a favore di enti ecclesiastici, associazioni, fondazioni, cooperative, imprese con o senza scopo di lucro che aderiscono al Fondo e dei relativi dipendenti, in particolare del comparto della Scuola e del comparto Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo, in una logica di relazioni sindacali ispirate alla qualificazione professionale, allo sviluppo occupazionale ed alla competitività imprenditoriale nel quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti.

Il Fondo promuove e finanzia, nel rispetto delle modalità fissate dal comma 1 e seguenti dell’art. 118 della Legge n. 388/2000 e successive modificazioni piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali negli enti ecclesiastici, associazioni, fondazioni, cooperative, imprese con o senza scopo di lucro e in tutte le imprese che aderiscono al Fondo, concordati tra le parti sociali, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

2.  Il Fondo è articolato al suo interno in due Comparti:

1)      Scuola;

2)      Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo.

3.  Possono essere costituiti altri Comparti a seguito di adesione di un congruo numero di imprese appartenenti al comparto medesimo., secondo le modalità previste dal successivo articolo 7.

 4. Il Fondo attraverso i suddetti Comitati di comparto promuove e finanzia, secondo le modalità fissate dall'art. 118 della Legge n. 388/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, piani formativi aziendali, territoriali e settoriali di e tra imprese, concordati tra le Parti sociali.

5.  L'attuazione dello scopo suindicato e l’attività dei Comitati di comparto sono disciplinati dal Regolamento del Fondo. Il Fondo articola la propria attività su base nazionale o su base territoriale secondo le specificità dei singoli comparti.

 

Articolo 3
Sede e durata
 

 Il Fondo ha sede legale a Roma, Via Vincenzo Bellini 10, e ha durata illimitata.

 

Articolo 4
Aderenti
 

1.   Assumono la qualifica di aderenti a FOND.E.R., gli enti ecclesiastici, associazioni, fondazioni, cooperative, imprese con o senza scopo di lucro, aziende di ispirazione religiosa, nonché tutte le imprese che optano per l'adesione al Fondo ai sensi del  comma 3 dell’art. 118, Legge n. 388/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, e che siano in regola con i versamenti previsti.


Articolo 5
Cessazione dell'iscrizione
 

     L'iscrizione al  FOND.E.R.  cessa a seguito di:

a)  scioglimento, liquidazione o comunque cessazione per qualsiasi causa del FOND.E.R. ;

b)  cessazione per qualsiasi causa degli associati medesimi;

c)  il venir meno degli scopi statutari del fondo.

  

Articolo 6
Organi sociali
 

1.   Sono organi del FOND.E.R. :

‑ l'Assemblea

‑ il Consiglio di Amministrazione

‑ il Presidente ed il Vice Presidente

‑ il Collegio dei Sindaci. 

2.   Tutti gli organi di cui sopra, con esclusione del Collegio dei Sindaci, sono paritetici fra le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali di cui all'art. 1.

 

Articolo 7
Assemblea
 

1.  L'Assemblea è composta in maniera paritetica da 12 membri, 6 in rappresentanza delle Associazioni dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza delle  Organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui all'art. 1.

2.  Dei 12 membri, 6 sono designati dall’AGIDAE e 2 per ciascuna organizzazione  da Cgil, Cisl e  Uil firmatarie dei rispettivi CCNL.

3.  I membri dell'Assemblea durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

4.  Ciascuna delle Organizzazioni  sopra indicate può sostituire i membri designati dalla stessa anche prima della scadenza del quadriennio, con comunicazione scritta al Presidente del Fondo. In tal caso, il nuovo membro resterà in carica fino alla scadenza prevista  per la carica del membro sostituito.

5.  Spetta all'Assemblea di:

  • nominare il Consiglio di Amministrazione;
  • nominare il Collegio dei Sindaci;
  • definire le linee‑guida per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 2 dello Statuto;
  • deliberare in ordine all'eventuale compenso per gli amministratori, i Sindaci e i componenti i Comitati di comparto a valere sulla quota di risorse destinate alle spese di funzionamento e gestione di cui alla Circolare Ministeriale n. 36 del  18 novembre 2003;
  • deliberare l'ammissione di nuovi soci;
  • deliberare la cessazione dello stato di socio;
  • approvare le modifiche allo Statuto e al Regolamento proposte dal Consiglio di Amministrazione, sentite le Organizzazioni di cui all'art. 1;
  • delegare al Consiglio o a singoli Consiglieri il compimento di specifici atti e l'esercizio di determinate funzioni;
  • approvare i bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
  • approvare il modello organizzativo e le strutture operative decise dal CdA;
  • approvare ogni altra attività proposta dal Consiglio di Amministrazione su richiesta dei Comitati di comparto;
  • approvare, su proposta del Consiglio d’Amministrazione, la costituzione all’interno del Fondo di nuovi Comparti, sentite le organizzazioni di cui all’art. 1.

6.   L'Assemblea si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due terzi dei membri dell'Assemblea o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio dei Sindaci.

7.   La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente mediante comunicazione, anche via fax o e-mail, contenente luogo, data e ordine del giorno, da inviare a ciascun componente, presso il domicilio indicato, almeno sette giorni prima della riunione.
 

8.   In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche con telegramma - o via fax - da inviarsi almeno 3 giorni prima della riunione.
 

9.   Le riunioni sono presiedute dal Presidente di FOND.E.R. o in sua assenza dal Vice Presidente. Per la validità delle adunanze dell'Assemblea è necessaria, in prima convocazione, la presenza dei due terzi dei suoi componenti; negli altri casi  si richiede la maggioranza assoluta.
 

10.   Le delibere sono validamente assunte se ricevono il voto favorevole dei 9/10 dei presenti.

 

  

Articolo 8

Il Consiglio di Amministrazione

 

1.  Il Consiglio di Amministrazione, è costituito da 6 membri, 3 dei quali  designati dall’AGIDAE e 3  da Cgil, Cisl e Uil.
 

2.  I componenti il Consiglio, durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.
 

3.  Qualora venga revocato il mandato ad un membro del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Organizzazione che lo ha designato, quest'ultima ne farà comunicazione all'Assemblea e provvederà alla sostituzione.
 

4.  Al Consiglio spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli scopi di FOND.E.R. , nel rispetto delle attribuzioni dei singoli Comitati di comparto.
 

5.  In particolare è compito del Consiglio:
 

·   dare attuazione agli indirizzi dell'Assemblea;

·   vigilare sul funzionamento dei servizi tecnici e amministrativi di FOND.E.R. ;

·   vigilare sul funzionamento delle iniziative promosse da FOND.E.R. ;

·   predisporre il modello organizzativo e gli organici che riterrà necessari al conseguimento degli  obiettivi sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea;

·   approvare i costi di amministrazione e di funzionamento del Fondo;

·   redigere i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

·   regolare il rapporto di lavoro con il personale di FOND.E.R. ;

·   nominare, su proposta del Presidente, il Responsabile dell’area formativa, che sia un professionista di comprovata esperienza maturata nella progettazione, programmazione e direzione di programmi formativi complessi;

·   nominare, su proposta del Presidente, il Responsabile amministrativo;

·   predisporre le modifiche allo Statuto e al Regolamento da sottoporre all'approvazione dell’Assemblea;

·   riferire all'Assemblea in merito alle proprie delibere;

·   approvare i verbali delle proprie riunioni;

·   compiere ogni ulteriore atto delegato dall'Assemblea;

·   stabilire, sentiti i Comitati di comparto, le procedure e i requisiti per la presentazione delle richieste di finanziamento delle azioni formative e trasversali (BANDI);

·   definire le procedure di monitoraggio, valutazione, di gestione, e di rendicontazione delle spese sostenute dai destinatari dei finanziamenti, tenuto conto degli indirizzi dell’Osservatorio e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

·   garantire gli adempimenti richiesti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la gestione del Fondo Paritetico Interprofessionale;

·   esaminare i ricorsi inoltrati dalle imprese interessate per i progetti  non ammessi al finanziamento da parte del rispettivo Comitato di comparto;

·   sottoporre all'approvazione dell'Assemblea le proposte di nuove attività avanzate dai Comitati di comparto;

·   definire i criteri per la valutazione dei piani formativi;

·   deliberare il finanziamento dei piani formativi oppure, eventualmente, la loro revoca nei casi in cui non sono ottemperate le condizioni di attuazione previste dal bando.

 

 

Articolo 9

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

 

1.  Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma ogni due mesi, e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno. Deve inoltre essere convocato quando almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso o due membri effettivi del Collegio dei Sindaci o il Presidente del Collegio dei Sindaci ne facciano richiesta con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.
 

2.  Il Consiglio è convocato, di norma, presso la sede sociale, dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, mediante invito ai suoi componenti presso il domicilio da ciascuno indicato ‑ contenente luogo, data e ordine del giorno ‑ da inviare almeno 7 giorni prima della riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche con telegramma ‑ o via fax ‑ da inviare almeno 3 giorni prima della riunione.
 

3.  Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono valide se ricevono il voto favorevole dei 9/10 dei presenti;
 

4.  Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
 

5.  Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali sottoscritti dal Presidente  e dal Segretario nominato di volta in volta dal Presidente stesso.

 

 

Articolo 10

Presidente e Vice Presidente

 

1.   Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è designato dall’AGIDAE tra i membri  da essa designati nel CdA ed il Vice Presidente congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali tra i membri  da esse designati nel CdA; Presidente e Vice Presidente durano in carica un quadriennio.
 

2.   Qualora nel corso del mandato il Presidente o il Vice Presidente vengano sostituiti dai soggetti designanti, i loro sostituti, nominati dagli stessi soggetti, durano in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso.

 

3.  Spetta al Presidente:

·   rappresentare  legalmente il Fondo;

·   presiedere all’ordinaria attività del Fondo, provvedendo a tutti gli atti necessari per il funzionamento del medesimo;

·   convocare e presiedere le riunioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

·   assicurare la corretta applicazione del presente Statuto;

·   dare esecuzione alle deliberazioni degli organi statutari;

·   svolgere i compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli siano affidati dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.

 

4.   Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Egli ha la firma congiunta con il Presidente per l’espletamento di tutte le operazioni bancarie del Fondo.
 

5.   In caso di urgenza il Presidente, d’intesa con il Vice Presidente, esercita i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso che a tal fine deve essere convocato entro i trenta giorni successivi all'adozione dei suddetti provvedimenti.

 

  

Articolo 11
Collegio dei Sindaci

 

1.   Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi: il Presidente, è nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; gli altri due sono designati pariteticamente dalle  organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori soci del Fondo. I componenti del Collegio dei Sindaci devono essere iscritti all'Albo dei Revisori contabili.
 

2.   Le stesse organizzazioni datoriali e sindacali  nominano altresì due Sindaci supplenti, sempre con criteri di pariteticità, destinati a sostituire i Sindaci effettivi eventualmente assenti per cause di forza maggiore.
 

3.   I Sindaci durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.
 

4.   I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui alle norme dettate dal codice civile per le società per azioni. Le funzioni vengono esercitate anche nei confronti dell'attività svolta dai Comitati di comparto. Essi devono riferire all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.
 

5.   Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi di FOND.E.R.  e verifica la corretta gestione della documentazione contabile.
 

6.   Il Collegio si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qual volta il suo  Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.
 

7.   La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo.La convocazione deve comunque contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
 

 

Articolo 12

Comitato di comparto

 

 

    Per ciascuno dei comparti di cui all’art. 1 è costituito un Comitato di comparto, composto pariteticamente di sei membri aventi specifiche competenze in materia di formazione: tre designati dall’Organizzazione datoriale e tre dalle Organizzazioni sindacali associate.

 

 

Articolo 13

Il Responsabile  dell’area formativa

 

     All'attività formativa  è preposto un Responsabile, il quale esegue le deliberazioni degli organi sociali del Fondo ed ha la responsabilità di coordinare l’attività e i progetti dei diversi comparti sia in fase di impostazione progettuale sia in fase di rendicontazione finale. A tale scopo egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dei Comitati di comparto, ai quali offre tutte le informazioni e le valutazioni utili per il migliore svolgimento dell’attività formativa.
 

 

Articolo 14

Patrimonio dell'Ente

 

Il patrimonio di FOND.E.R.  è costituito da:
 

a)     beni di proprietà del Fondo;

 

c)     apporti finanziari di qualsiasi genere, che l'Assemblea riterrà utile destinare al patrimonio.

 

 

Articolo 15

Bilancio

 

1.   Gli esercizi finanziari di FOND.E.R.  hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.  Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio consuntivo, riguardante la gestione del Fondo e dei diversi Comparti, e il bilancio preventivo.
 

2.   Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea entro un mese prima della chiusura dell'esercizio precedente. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 30 aprile dell'anno successivo.
 

3.   Il bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e il conto economico accompagnati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, nonché il bilancio preventivo devono essere trasmessi, entro dieci giorni dall'approvazione, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alle Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1.

  

 

Articolo 16

Compensi e rimborsi spese

 

   In relazione allo svolgimento delle varie attività istituzionali, saranno eventualmente riconosciuti compensi e/o rimborsi ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci e ai componenti i Comitati di comparto, a seguito di apposita delibera dell'Assemblea, nell'ambito delle spese di funzionamento del Fondo previste nel Regolamento.

  

  

Articolo 18

Scioglimento e cessazione

 

1.   In caso di scioglimento del Fondo o comunque di una sua cessazione per qualsiasi causa, il Consiglio provvederà alla nomina di tre liquidatori designati, rispettivamente, uno dall’AGIDAE, uno da Cgil, Cisl e Uil e uno scelto di comune accordo, se non indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
 

2.   Nel caso di mancata nomina dei liquidatori trascorsi due mesi dalla messa in liquidazione, vi provvederà il Presidente del Tribunale di Roma.
 

3    Il Consiglio di Amministrazione determinerà all'atto della messa in liquidazione dell'Ente, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificherà l'operato.
 

4.   Il patrimonio netto risultante dal conto di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle forme di assistenza, beneficenza e istruzione indicate dal Consiglio. In caso di disaccordo la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma, tenendo comunque presenti i suddetti scopi e sentito il parere dei soci fondatori.

 

 

Articolo 18

Modifiche statutarie

 

  Il presente Statuto potrà essere modificato dall'Assemblea di FOND.E.R., con delibere che richiedono, per la validità, il voto favorevole  di tutti i componenti dell’Assemblea.

Spetta all’Assemblea il potere di approvare e modificare il Regolamento attuativo del presente Statuto.

Tali delibere dovranno quindi essere sottoposte al vaglio e all’approvazione definitiva del Ministero del lavoro e politiche sociali.

 

 

Articolo 19

Disposizioni finali

 

  Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in vigore.

 

 ________________________________________________________

 

FOND.E.R.

Regolamento
 

Articolo 1

Funzionamento del Fondo

1.    Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua negli enti ecclesiastici, associazioni, fondazioni, cooperative, imprese con o senza scopo di lucro, e nelle Aziende di ispirazione religiosa, denominato FONDO ENTI RELIGIOSI, in forma abbreviata FOND.E.R. e dei Comitati di comparto.

 2.   Le imprese che aderiscono a FOND.E.R. sono quelle che versano i contributi dovuti nella misura prevista dalla legge con le modalità indicate dall'art. 118 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni.

3.   Le risorse finanziarie assegnate al Fondo vengono contabilizzate con evidenza separata in riferimento a ciascun comparto in un apposito conto corrente intestato a FONDO ENTI RELIGIOSI – FOND.E.R. utilizzabile con firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente

4.   Per le spese relative al funzionamento di FOND.E.R. e dei Comitati di comparto nonché per il finanziamento di attività di tipo trasversale del Fondo risultanti dal bilancio preventivo, si provvede attraverso l'utilizzo di una quota parte delle risorse finanziarie assegnate annualmente al Fondo, comunque non superiore complessivamente al 10% delle risorse stesse, fermo restando i limiti previsti dalla normativa vigente per le spese attinenti al solo funzionamento del Fondo, che saranno rendicontate separatamente. Tali risorse vengono contabilizzate in apposito conto corrente bancario intestato a "FONDO ENTI RELIGIOSI – FOND.E.R. -  Spese per funzionamento e attività trasversali del Fondo". Utilizzabile, con firma congiunta del  Presidente  e del Vice Presidente, nei limiti di spesa deliberati dall’Assemblea.

 

Articolo 2

Il Responsabile dell’area formativa

I.   La responsabilità formativa del Fondo è affidata al Responsabile, appositamente nominato dal Consiglio di  Amministrazione.

In particolare egli

  • predispone tutte le procedure per l’attuazione dei piani formativi;
  • controlla la regolarità dei progetti ammessi al finanziamento;
  • partecipa, senza diritto di voto, ai Comitati di comparto fornendo tutte le informazioni e le valutazioni utili per la migliore gestione dell’attività formativa;
  • predispone trimestralmente, per il Consiglio di Amministrazione, una relazione tecnica che evidenzi le attività svolte, con riferimento ai diversi comparti e all’impiego dei fondi preventivati e rendicontati nei progetti formativi attuati;
  • si avvale della struttura e delle risorse del Fondo;
  • svolge tutti gli altri compiti e le funzioni che gli vengono assegnati dal Consiglio di Amministrazione.

 


Articolo 3

Attività del Fondo

 

  Il Fondo, nell'ambito delle proprie linee strategiche di programmazione formativa, promuove e finanzia - secondo le modalità fissate dall'art. 118 della Legge n. 388/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ‑ piani formativi aziendali, territoriali, settoriali di/e tra enti ecclesiastici, associazioni, fondazioni, cooperative, imprese con o senza scopo di lucro, aziende di ispirazione religiosa, nonché di tutte le imprese che aderiscono al Fondo, concordati tra le Parti ed in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni d’indirizzo attribuite in materia al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Individua altresì politiche di qualità nella formazione professionale continua e premia esperienze di eccellenza.
 

 Nell'ambito delle attività del Fondo, da realizzare soprattutto mediante i Comitati di comparto di cui all'art. 4,  vengono evidenziate tra le altre le seguenti:

  • promuovere e finanziare attività di qualificazione e di riqualificazione per figure professionali di specifico interesse dei rispettivi comparti, nonché per lavoratori a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;
  • promuovere e finanziare anche azioni individuali di formazione continua dei lavoratori dipendenti;
  • promuovere e finanziare attività di monitoraggio dei bisogni formativi e delle attività realizzate;
  • promuovere e finanziare attività di ricerca e studio su tematiche di particolare rilevanza per i singoli comparti ovvero di interesse comune, nonché azioni di sistema a sostegno delle politiche di formazione professionale continua, anche a carattere multiregionale secondo criteri solidaristici di riequilibrio tra territori (attività trasversali);
  • favorire le pari opportunità, tra lavoratrici e lavoratori,  promuovendo e finanziando la formazione volta alla realizzazione di azioni positive;
  • promuovere interventi formativi sulla sicurezza per gli aspetti non disciplinati e finanziati dalle specifiche disposizioni in materia.

  

Articolo 4
Comitati di comparto

 

             

1.   Il Comitato elegge, a maggioranza assoluta dei presenti, un coordinatore, scelto tra i componenti del Comitato.
 

2.   Il Comitato di comparto dura in carica quattro anni e i relativi componenti possono essere       riconfermati più volte.
 

 3.   A ciascun Comitato di comparto vengono demandate tra l'altro le seguenti funzioni:

  • la predisposizione dell’elenco dei progetti di formazione continua da finanziare o le altre azioni di cui all’art. 3 nella misura delle risorse corrisposte al Fondo dagli enti ecclesiastici, associazioni, fondazioni, cooperative, imprese con o senza scopo di lucro, aziende di ispirazione religiosa appartenenti al rispettivo comparto nonché di tutte le imprese che aderiscono al Fondo, fatta salva la quota percentuale da riservare al funzionamento e alle attività di tipo trasversale del Fondo, secondo le finalità stabilite dallo Statuto; 
  • la definizione delle iniziative da assumere per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 2 dello Statuto, nell'ambito degli indirizzi dell'Assemblea;
  • la precisazione delle indicazioni tecniche da fornire a tutti i soggetti aderenti al Fondo , per la presentazione e gestione dei piani formativi;
  • ogni altra funzione demandata ai Comitati di comparto dal Consiglio di Amministrazione.

4.   Il Comitato di comparto è convocato, di norma presso la sede sociale, dal Coordinatore mediante invito ai suoi componenti  ‑ contenente luogo, data e ordine del giorno ‑ da recapitare  almeno 5 giorni prima della data della riunione.

 

5.   Le riunioni del Comitato di comparto sono presiedute dal Coordinatore. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le decisioni sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti e devono risultare da verbali sottoscritti dal Coordinatore.
 

6.   Il Comitato di comparto può articolarsi su base territoriale  secondo norme stabilite dagli Organi statutari.
 

7.   Ai lavori del Comitato di comparto partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile dell’area formativa.
 

8.   Le norme di cui al presente articolo si applicano a tutti i comparti che aderiscono a FOND.E.R..

 


Articolo 5
Procedura di finanziamento
 

1.   FOND.E.R. provvede a fornire agli enti ecclesiastici, associazioni, fondazioni, cooperative, imprese con o senza scopo di lucro, aziende di ispirazione religiosa ed a tutti i soggetti aderenti al Fondo ogni informativa necessaria in merito alla forme, contenuti, modalità e procedure da seguire per l'inoltro delle richieste di finanziamento, anche in relazione alle indicazioni dei Comitati di comparto.
 

2.  Le singole richieste di finanziamento devono essere inoltrate dagli soggetti aderenti al Fondo, a FOND.E.R, presso la sede sociale, con raccomandata  con avviso di ricevimento o mediante consegna a mano documentata, ovvero attraverso procedura informatizzata. Le richieste stesse vengono protocollate secondo l'ordine di arrivo. I progetti da finanziare devono essere presentati secondo gli schemi e/o le indicazioni fornite da FOND.E.R. e devono contenere l'indicazione del nominativo del responsabile del progetto.
 

3.    L'esame delle richieste viene effettuato inizialmente dal personale addetto del Fondo, che verifica la completezza della documentazione richiesta. Qualora sia riscontrata l'incompletezza della documentazione, ne viene data tempestiva comunicazione al soggetto interessato, che deve integrarla nel termine fissato, pena la decadenza del progetto presentato.
 

4.     Il progetto  viene esaminato dal Comitato di comparto, tenendo conto degli indirizzi dell’Osservatorio per la Formazione Continua e del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, che, con apposito verbale, propone al Responsabile dell’Area Formativa l’approvazione o il rigetto del finanziamento.
 

5.     Il Responsabile dell’Area Formativa, sulla base della proposta del Comitato di comparto, richiede l’approvazione del finanziamento al Consiglio di Amministrazione.
 

6.     Il Consiglio di Amministrazione, su istanza dei soggetti interessati, riesamina i progetti per i quali non sia stata proposta l’approvazione.
 

7.     I soggetti che presentano piani formativi ammessi al finanziamento, entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione dell'attività formativa predispongono un rendiconto del progetto realizzato, da redigere secondo modalità predefinite e contenente la relazione del responsabile del progetto. L'erogazione dei finanziamenti previsti da parte del Fondo avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla consegna del rendiconto.
 

8.     Il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea, per l'approvazione, la regolamentazione della procedura riguardante: valutazione, tempi, assegnazione del finanziamento e modalità di rendiconto.
 

9.     Per il finanziamento delle attività del Fondo riguardanti singoli comparti, con esclusione quindi delle attività di tipo trasversale richiamate all’art. 1, viene attribuita a ciascun Comitato di comparto una quota parte non superiore al 90% delle risorse finanziarie assegnate annualmente al Fondo in riferimento alle imprese del rispettivo comparto.

 

  

Articolo 6

Controllo sull’attuazione dei piani formativi

 

 1.   Il  Fondo procederà a controlli tendenti a verificare l'effettivo svolgimento della formazione effettuati sulla base di modalità e criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione. Tale attività potrà essere effettuata dal personale del Fondo e/o da esperti esterni.
 

2.    Nel caso in cui l'attività formativa realizzata non sia conforme a quella dichiarata nel progetto autorizzato, il Consiglio di Amministrazione può richiamare i soggetti attuatori al corretto svolgimento delle attività autorizzate o, eventualmente, revocare le risorse assegnate.