Accordo per
la costituzione
del fondo di sostegno al reddito
Il giorno 24 gennaio 2001 in Roma tra l'ETI - Ente Tabacchi Italiani S.p.A. rappresentato dal Dr. Emanuele Nastasi, dal Sig. Giulio Canini, dal Dr. Nunzio Caputi dal Dr. Antonio Cassano e dal Dr. Antonio Cassano e dal Dr. Riccardo Mazzei
e
la FP CGIL rappresentata dalla
Sig.ra Daniela Livi e dalla Sig.ra Antonella Morga;
la FAT CISL rappresentata dai Sigg.ri Leo Checcaglini e Mauro Germignani;
la UILA Monopoli rappresentata dai Sigg.ri Giuseppe Vastolo, Raffaele La Macchia
e Ferdinando Giordano;
la RdB rappresentata dai Sig. Roberto Pruneti e Emanuele Ingrassia
premesso che:
considerato che:
Per tutto quanto precede si conviene quanto segue:
Art. 1
Costituzione del Fondo
Art. 2
Finalità del Fondo
Il fondo ha lo scopo di attuare interventi che realizzino politiche attive di sostegno del reddito e della occupazione nei confronti dei lavoratori dipendenti già appartenenti all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze distaccato e poi trasferito all'ETI S.p.A. o ad altra società da essa derivante, così come previsto dal Decreto Legislativo n. 283/98 e che risultino in esubero nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e/o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o di trasformazione di attività di lavoro, ai sensi dell'art. 2 comma 28 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.
Art. 3
Amministrazione del Fondo
Art. 4
Compiti del Comitato amministratore del Fondo
Il Comitato amministratore deve:
Art. 5
Prestazioni
1. Il
Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'art. 2, all'erogazione di
assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al
versamento della contribuzione correlata di cui all'art. 2 comma 28 della Legge
n.662/96, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi
di agevolazioni all'esodo. Oltre a tale assegno, il Fondo provvede alla
erogazione di un bonus di ingresso al Fondo e di un bonus da corrispondersi
all'atto della maturazione del trattamento pensionistico.
Qualora l'erogazione avvenga in unica soluzione, su
richiesta del lavoratore ed al fine che questi intraprenda attività autonoma o
cooperativistica, l'assegno straordinario é pari ad un importo corrispondente
al 70% dell'importo mensile lordo che percepirebbe al momento della concessione,
moltiplicato per il numero dei mesi ai quali avrebbe diritto al momento di detta
erogazione e per i quali non verrà versata alcuna contribuzione in quanto non
spettante; in tale ipotesi resta escluso il bonus da erogarsi all'atto della
maturazione del trattamento pensionistico.
2. All'intervento sopra definito verranno ammessi, entro il 31
luglio 2007, i soggetti di cui all'art. 2 i quali siano stati dichiarati in
esubero nell'ambito del programma di riorganizzazione e ristrutturazione
dell'ETI S.p.A, in osservanza del Decreto Legislativo n. 283/98.
3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono
erogati dal Fondo, per un massimo di ottantaquattro mesi dalla data fissata in
sede di ammissione al trattamento e comunque sino e non oltre la maturazione del
diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico della assicurazione
generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti
entro un periodo massimo di 84 mesi, o inferiore a 84 mesi, dalla data di
cessazione del rapporto di lavoro.
4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3 si
dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da
apposita certificazione.
5. Il Fondo provvederà a versare, altresì, la contribuzione
dovuta, di cui al precedente comma 1, alla competente gestione assicurativa
obbligatoria.
Art. 6
Finanziamento
1.. Per le prestazioni di cui all'art. 5 l'ETI S.p.A. provvederà alla erogazione di:
a) un contributo ordinario dello 0, 5% calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
b) un contributo straordinario, determinato dal Comitato amministratore relativamente ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, il cui ammontare é determinato in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata. Detto contributo sarà versato in rate trimestrali anticipate, la prima delle quali decorrente dal primo mese successivo all'emanazione del Regolamento.
2. L'obbligo
del versamento al Fondo del contributo ordinario dello o,5% é sospeso, su
deliberazione del Comitato Amministratore, ai sensi dell'art. 4 lettera c.
3. Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni
vigenti in materia.
4. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della
gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a
copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste, sono
devolute alle forme di previdenza in essere presso l'ETI S.p.A. in conto
contribuzione ordinaria.
5. Alle operazioni di liquidazione provvede il Comitato
amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo
svolgimento delle predette operazioni, che devono essere portate a termine non
oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo.
6. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel
termine di cui al comma 5, la stessa é assunta dal Ministero del Tesoro, del
bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale per la liquidazione degli enti
disciolti. Il Comitato amministratore del Fondo cessa la sua funzione il
trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del
medesimo Ispettorato generale. Entro tale data il Comitato amministratore deve
consegnare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti,
sulla base di appositi inventari, le attività esistenti, i libri contabili, i
bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonché il rendiconto relativo al
periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.
Art. 7
Accesso alle prestazioni
Art. 8
Individuazione dei lavoratori in esubero
Art. 9
Prestazioni: criteri e misure
1. Per i lavoratori ammessi a fruire delle prestazioni del Fondo si provvederà ad erogare:
a) l'importo dell'assegno
rateale corrisposto dal Fondo ai sensi dell'art. 5 che sarà pari all'80% del
trattamento economico goduto dal soggetto all'atto della maturazione del diritto
d'accesso al Fondo stesso e sarà calcolato esclusivamente con riferimento alle
seguenti voci: stipendio tabellare, indennità integrativa speciale e
retribuzione individuale di anzianità (tutte calcolate per 13 mensilità),
nonché indennità aziendale (calcolata per 12 mensilità). Detti importi sono
lordi e verranno erogati al netto delle ritenute di legge.
b) l'erogazione di un bonus di ingresso al Fondo, pari al 10% del
trattamento economico che complessivamente verrà percepito dal soggetto in
applicazione di quanto previsto nel precedente punto a) e rapportato all'intero
periodo di permanenza nel Fondo stesso;
c) l'erogazione di un bonus ulteriore, da corrispondersi al momento della
maturazione del requisito pensionistico, pari alla differenza tra quanto
indicato nella tabella a) dell'accordo del 3 agosto 2000 e quanto corrisposto in
attuazione del precedente punto b);
2. L'importo dell'assegno straordinario, erogato sia in forma rateale sia in unica soluzione come sopra determinato, é comprensivo dell'indennità sostitutiva del preavviso.
3. Nell'ipotesi in cui i rapporti di lavoro degli aventi diritto al Fondo siano in futuro disciplinati da altra contrattazione collettiva in attuazione delle previsioni del Decreto Legislativo n. 283/98, l'ammontare delle voci retributive utili per la quantificazione dell'assegno sarà convenzionalmente considerato con riferimento al vigente CCNL del "Comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo" e sue successive evoluzioni, ovvero dai contratti delle società di provenienza.
4. Il periodo di tempo durante il quale dovessero essere sospesi l'assegno ed il versamento della contribuzione si computa ai fini della determinazione del periodo massimo di intervento del Fondo, ai sensi dell'art. 5.
5. La contribuzione correlata é versata da parte del Fondo, per ciascun trimestre, entro il trimestre successivo, alla gestione pensionistica obbligatoria, secondo la normativa vigente.
6. La contribuzione correlata verrà versata con riferimento ad un imponibile previdenziale pari al totale degli elementi retributivi considerati per l'individuazione del trattamento economico di sostegno, integrati dalla media individuale delle indennità accessorie percepite negli ultimi sei mesi, in costanza di prestazione, escluso il corrispettivo relativo al fondo produttività collettiva.
7. Il versamento della contribuzione dovuta alla gestione pensionistica obbligatoria per gli assegni di sostegno del reddito é effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia per tutto il periodo di permanenza nel Fondo. La contribuzione correlata, per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati, é utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.
Art. 10
Cumulabilità della prestazione straordinaria
Art. 11
Contributi sindacali
Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell'Organizzazione sindacale di appartenenza sarà salvaguardato, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, con la sottoscrizione di apposita clausola, inserita nella comunicazione di accesso alle prestazioni del Fondo.
Art. 12
Scadenza
Il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze, distaccato e poi trasferito all'ETI S.p.A. o ad altra società da essa derivante", in osservanza del Decreto Legislativo n. 283/98, ha durata fino al 31 luglio 2014, con accesso alle prestazioni entro e non oltre il 31 luglio 2007, ed é liquidato secondo la procedura prevista dall'art. 6 commi 5 e 6.
Art. 13
Norme finali
Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del regolamento quadro di cui al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997 n. 447.