Accordo per la costituzione
del fondo di sostegno al reddito

 

Il giorno 24 gennaio 2001 in Roma tra l'ETI - Ente Tabacchi Italiani S.p.A. rappresentato dal Dr. Emanuele Nastasi, dal Sig. Giulio Canini, dal Dr. Nunzio Caputi dal Dr. Antonio Cassano e dal Dr. Antonio Cassano e dal Dr. Riccardo Mazzei 

la FP CGIL rappresentata dalla Sig.ra Daniela Livi e dalla Sig.ra Antonella Morga;
la FAT CISL rappresentata dai Sigg.ri Leo Checcaglini e Mauro Germignani;
la UILA Monopoli rappresentata dai Sigg.ri Giuseppe Vastolo, Raffaele La Macchia e Ferdinando Giordano;
la RdB rappresentata dai Sig. Roberto Pruneti e Emanuele Ingrassia 

premesso che:

considerato che:

Per tutto quanto precede si conviene quanto segue:

Art. 1
Costituzione del Fondo

  1. E' istituito presso l'Inps il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze, distaccato e poi trasferito all'ETI S.p.A. o ad altra società da essa derivante".
  2. Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale ai sensi dell'art. 3 comma 1 del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997 n. 477.

Art. 2
Finalità del Fondo

Il fondo ha lo scopo di attuare interventi che realizzino politiche attive di sostegno del reddito e della occupazione nei confronti dei lavoratori dipendenti già appartenenti all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze distaccato e poi trasferito all'ETI S.p.A. o ad altra società da essa derivante, così come previsto dal Decreto Legislativo n. 283/98 e che risultino in esubero nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e/o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o di trasformazione di attività di lavoro, ai sensi dell'art. 2 comma 28 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Art. 3
Amministrazione del Fondo

  1. Il Fondo é gestito da un Comitato Amministratore composto da dieci esperti, designati pariteticamente dall'ETI S.p.A. e da ciascuna delle OO.SS. nazionali con le quali é stata convenuta l'istituzione del Fondo individuati in ragione della loro specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonché da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la validità delle sedute é necessaria la presenza di almeno sette componenti del Comitato aventi diritto al voto.
  2. Il presidente é eletto dal Comitato stesso tra i propri componenti.
  3. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il Direttore Generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
  4. I componenti del Comitato durano in carica due anni e la nomina non può essere effettuata per più di due volte. Scaduto tale periodo essi restano in carica fino  all'insediamento dei nuovi componenti. Nel caso in cui durante il mandato venga a  cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o più componenti del Comitato stesso, si provvederà alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al comma 1.
  5. Le funzioni di componente del Comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche sindacali nelle segreterie federali e/o confederali.

 

Art. 4
Compiti del Comitato amministratore del Fondo

Il Comitato amministratore deve:

  1. predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
  2. deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti, anche straordinari;
  3. deliberare le sospensioni ai sensi dell'art. 6 comma 2;
  4. deliberare, in caso di mancata utilizzazione totale o parziale delle risorse derivanti dalla contribuzione prevista dall'art. 6, l'utilizzo delle residue risorse disponibili per l'anno successivo, riducendo proporzionalmente per lo stesso anno l'apporto della Società;
  5. vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sulla erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;
  6. decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
  7. assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS;
  8. deliberare la revoca, totale o parziale, degli assegni straordinari nei casi di cumulo dei redditi di cui all'art. 10.

Art. 5
Prestazioni

1.    Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'art. 2, all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all'art. 2 comma 28 della Legge n.662/96, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazioni all'esodo. Oltre a tale assegno, il Fondo provvede alla erogazione di un bonus di ingresso al Fondo e di un bonus da corrispondersi all'atto della maturazione del trattamento pensionistico.
Qualora l'erogazione avvenga in unica soluzione, su richiesta del lavoratore ed al fine che questi intraprenda attività autonoma o cooperativistica, l'assegno straordinario é pari ad un importo corrispondente al 70% dell'importo mensile lordo che percepirebbe al momento della concessione, moltiplicato per il numero dei mesi ai quali avrebbe diritto al momento di detta erogazione e per i quali non verrà versata alcuna contribuzione in quanto non spettante; in tale ipotesi resta escluso il bonus da erogarsi all'atto della maturazione del trattamento pensionistico.
2.    All'intervento sopra definito verranno ammessi, entro il 31 luglio 2007, i soggetti di cui all'art. 2 i quali siano stati dichiarati in esubero nell'ambito del programma di riorganizzazione e ristrutturazione dell'ETI S.p.A, in osservanza del Decreto Legislativo n. 283/98.
3.    Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di ottantaquattro mesi dalla data fissata in sede di ammissione al trattamento e comunque sino e non oltre la maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico della assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 84 mesi, o inferiore a 84 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
4.    Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3 si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione.
5.    Il Fondo provvederà a versare, altresì, la contribuzione dovuta, di cui al precedente comma 1, alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

Art. 6
Finanziamento

1.. Per le prestazioni di cui all'art. 5 l'ETI S.p.A. provvederà alla erogazione di:

a)    un contributo ordinario dello 0, 5% calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;

b)    un contributo straordinario, determinato dal Comitato amministratore relativamente ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, il cui ammontare é determinato in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata. Detto contributo sarà versato in rate trimestrali anticipate, la prima delle quali decorrente dal primo mese successivo all'emanazione del Regolamento.

2.    L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello o,5% é sospeso, su deliberazione del Comitato Amministratore, ai sensi dell'art. 4 lettera c.
3.    Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.
4.    Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste, sono devolute alle forme di previdenza in essere  presso l'ETI S.p.A. in conto contribuzione ordinaria.
5.    Alle operazioni di liquidazione provvede il Comitato amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo.
6.    Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 5, la stessa é assunta dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti. Il Comitato amministratore del Fondo cessa la sua funzione il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data il Comitato amministratore deve consegnare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonché il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

Art. 7
Accesso alle prestazioni

  1. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5, subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali nonché degli accordi citati in premessa, comporta la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente corresponsione del trattamento connesso alla cessazione del rapporto stesso.
  2. L'accesso alle prestazioni del Fondo comporterà , per i lavoratori interessati, la tacita rinuncia a chiedere la riammissione in servizio all'ETI S.p.A., alle eventuali società da esse derivanti, o nei ruoli dell'amministrazione finanziaria o di  altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 4 comma 4 del Decreto Legislativo n. 283/98.

Art. 8
Individuazione dei lavoratori in esubero

  1. I criteri di individuazione dei lavoratori in esubero o eccedentari tengono conto delle effettive esigenze di personale manifestate, dall'ETI S.p.A. alle OO.SS. nazionali con le quali é stata convenuta l'istituzione del Fondo, nel corso della procedura preliminare alla costituzione del Fondo e definire con gli accordi del 19.4.2000, del 18.5.2000 e del 3.8.2000.

  Art. 9
Prestazioni: criteri e misure

1.   Per i lavoratori  ammessi a fruire delle prestazioni del Fondo si provvederà ad erogare:

a)  l'importo dell'assegno rateale corrisposto dal Fondo ai sensi dell'art. 5 che sarà pari all'80% del trattamento economico goduto dal soggetto all'atto della maturazione del diritto d'accesso al Fondo stesso e sarà calcolato esclusivamente con riferimento alle seguenti voci: stipendio tabellare, indennità integrativa speciale e retribuzione individuale di anzianità (tutte calcolate per 13 mensilità), nonché indennità aziendale (calcolata per 12 mensilità). Detti importi sono lordi e verranno erogati al netto delle ritenute di legge.
b)  l'erogazione di un bonus di ingresso al Fondo, pari al 10% del trattamento economico che complessivamente verrà percepito dal soggetto in applicazione di quanto previsto nel precedente punto a) e rapportato all'intero periodo di permanenza nel Fondo stesso;
c)  l'erogazione di un bonus ulteriore, da corrispondersi al momento della maturazione del requisito pensionistico, pari alla differenza tra quanto indicato nella tabella a) dell'accordo del 3 agosto 2000 e quanto corrisposto in attuazione del precedente punto b);

2.   L'importo dell'assegno straordinario, erogato sia in forma rateale sia in unica soluzione come sopra determinato, é comprensivo dell'indennità sostitutiva del preavviso.

3.   Nell'ipotesi in cui i rapporti di lavoro degli aventi diritto al Fondo siano in futuro disciplinati da altra contrattazione collettiva in attuazione delle previsioni del Decreto Legislativo n. 283/98, l'ammontare delle voci retributive utili per la quantificazione dell'assegno sarà convenzionalmente considerato con riferimento al vigente CCNL del "Comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo" e sue successive evoluzioni, ovvero dai contratti delle società di provenienza.

4.    Il periodo di tempo durante il quale dovessero essere sospesi l'assegno ed il versamento della contribuzione si computa ai fini della determinazione del periodo massimo di intervento del Fondo, ai sensi dell'art. 5.

5.    La contribuzione correlata é versata da parte del Fondo, per ciascun trimestre, entro il trimestre successivo, alla gestione pensionistica obbligatoria, secondo la normativa vigente.

6.    La contribuzione correlata verrà versata con riferimento ad un imponibile previdenziale pari al totale degli elementi retributivi considerati per l'individuazione del trattamento economico di sostegno, integrati dalla media individuale delle indennità accessorie percepite negli ultimi sei mesi, in costanza di prestazione, escluso il corrispettivo relativo al fondo produttività collettiva.

7.    Il versamento della contribuzione dovuta alla gestione pensionistica obbligatoria per gli assegni di sostegno del reddito é effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia per tutto il periodo di permanenza nel Fondo. La contribuzione correlata, per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati, é utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.

Art. 10
Cumulabilità della prestazione straordinaria

  1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili, entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.
  2. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.
  3. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, é ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente o autonomo, con corrispondente riduzione dei versamenti dovuti.
  4. E' fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto della anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ETI S.p.A. e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro o dell'attività, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.
  5. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 4 il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'art.2 comma 28 della Legge n.662 del 1996.

Art. 11
Contributi sindacali

Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell'Organizzazione sindacale di appartenenza sarà salvaguardato, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, con la sottoscrizione di apposita clausola, inserita nella comunicazione di accesso alle prestazioni del Fondo.

Art. 12
Scadenza

Il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze, distaccato e poi trasferito all'ETI S.p.A. o ad altra società da essa derivante", in osservanza del Decreto Legislativo n. 283/98, ha durata fino al 31 luglio 2014, con accesso alle prestazioni entro e non oltre il 31 luglio 2007, ed é liquidato secondo la procedura prevista dall'art. 6 commi 5 e 6.

Art. 13
Norme finali

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del regolamento quadro di cui al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997 n. 447.