Prot.n. CS 193/2006 del 26.09.2006 |
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Spett.le INPDAP Al Dirigente Generale della Direzione Centrale Pensioni Ufficio I – Normativa - Dr. Costanzo Gala - Roma Al Ministro della Giustizia Sen. Clemente Mastella Al Sottosegretario al Ministero Giustizia On. Luigi Manconi Al Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia Dr. Ettore Ferrara Al Capo del Dipartimento A.P. Pres. Giovanni Tinebra Alle Segreterie regionali e comprensoriali FP Cgil Ai Delegati ed iscritti FP CGIL Polizia penitenziaria
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OGGETTO: trattamento pensionistico di privilegio del personale appartenente alla Polizia di Stato, al Corpo Forestale dello Stato ed al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. |
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La FP CGIL è venuta a conoscenza dei contenuti della nota operativa n. 46 diramata da codesto Ufficio alle sedi provinciali e territoriali lo scorso 3 agosto con cui, sentiti i pareri del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si impartiscono disposizioni in merito al trattamento pensionistico di privilegio da riservare al personale della Polizia di Stato, del Corpo Forestale dello Stato e del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. In essa viene specificato che nei confronti del personale appartenente all’Amministrazione Penitenziaria non trova applicazione quanto previsto dall’art. 67 del D.P.R. 1092/73 per la Polizia di Stato – giudicato non estensibile in via analogica al personale di altre forze di Polizia ad ordinamento civile - bensì, come invece previsto per gli impiegati civili dello Stato, l’art. 64. Giova innanzitutto precisare a codesto Ufficio che la legge 15 dicembre 1990, n. 395, ha istituito il Corpo di Polizia penitenziaria, posto alle dipendenze del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - e che, ferme restando le proprie attribuzioni, il Corpo fa parte delle forze di polizia. Per quanto attiene alle valutazioni di merito compiute sulla materia di cui trattasi, preme alla FP CGIL informare codesto Istituto che è incorso in errore, non avendo considerato la specifica normativa in materia di diritto alla pensione privilegiata prevista dall’Ordinamento del Corpo di Polizia penitenziaria. Difatti, l’art. 56 - comma 4 - del decreto legislativo n. 443 del 30 ottobre 1992 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 20 novembre 1992 - S.O. n. 125), prevede che “al personale del Corpo di Polizia penitenziaria continuano ad applicarsi, ai soli fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare”. La citata disposizione riproduce letteralmente quanto già previsto per il personale della Polizia di Stato dall’articolo 5, comma 6, del Decreto legislativo n. 387/1987 e, pertanto, per il personale appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria si dovrà applicare quanto previsto dall’art. 67 del D.P.R. 1092/73, e non il citato art. 64. Premesso quanto sopra, la FP CGIL invita codesto Istituto a procedere ad una puntuale ed immediata rettifica della predetta nota, disponendone altresì la pronta divulgazione agli indirizzi richiamati nella medesima. Al Ministro della Giustizia, al Sottosegretario di Stato alla Giustizia, al Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia e al Capo del DAP tanto si comunica per conoscenza e per le valutazioni del caso. Al contempo, sia però consentito alla scrivente O.S. di rappresentare a codeste Autorità il proprio rammarico per l’assenza istituzionale registrata sulla vicenda dagli Organi preposti del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria. Per quanto ci riguarda, in attesa di riscontro, anticipiamo che seguiremo con la massima attenzione gli sviluppi dell’incresciosa vicenda, pronti, se del caso, ad avviare tutte le vertenze opportune a tutela dei diritti e degli interessi degli operatori del Corpo di Polizia penitenziaria.
Cordialmente.
Il Coordinatore Nazionale FP CGIL Polizia penitenziaria Francesco Quinti
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