Roma, 28 gennaio 2005

Alle Segreterie regionali e
                   territoriali FP                           

                                                                           Ai Delegati ed iscritti FP CGIL
                                                              Polizia penitenziaria

Prot. n. CS 29/2005

COMUNICATO

Care/i colleghe/i, 

continuano a pervenirci numerose rimostranze circa la non corretta liquidazione delle indennità spettanti in occasione di incarichi di missione.

Più in particolare, abbiamo potuto verificare dal contenuto delle lamentele e dei quesiti pervenuti, che le modalità di attribuzione delle indennità connesse al servizio fuori sede sovente sono applicate in modo diverso e non sempre in maniera corretta.

In proposito la Fp Cgil ha recentemente chiesto al DAP, con la nota del 26 gennaio u.s.(sul sito), l’emanazione di un’apposita circolare che fornisca in maniera uniforme le dovute precisazioni sulle competenze accessorie connesse all’espletamento del servizio di missione. Contestualmente, avevamo altresì richiesto al DAP (sul sito), relativamente al personale impiegato nell’ambito del servizio delle traduzioni, di considerare lavoro straordinario tutto il servizio svolto in missione, eccedente il turno giornaliero, anche se svincolato dalla custodia del detenuto (servizio c.d. passivo).

         Pur tuttavia, in attesa che il DAP emani le direttive richieste, la Fp Cgil ritiene opportuno fornire, nell’esclusivo interesse dei colleghi rappresentati e non, che ce lo chiedono, alcune precisazioni concernenti il servizio fuori sede svolto dal personale di Polizia penitenziaria che nell’ambito di una giornata lavorativa effettua sia il viaggio di servizio ( per raggiungere la località di missione e per il rientro in sede), sia l’incarico di missione.

Tale servizio, come è noto, è disciplinato dal D.P.R. 16 marzo 1999, n.254 e dal D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, che in proposito prevedono: 

-   all’articolo 6, comma 3, del D.P.R. 254/1999, la maggiorazione dell’indennità oraria di missione, limitatamente alla durata del viaggio, e non cumulabile con lo straordinario, in favore del personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero;

-   all’articolo 16, comma 4, del D.P.R. 254/1999, il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all’effettuazione dell’incarico, è esonerato dall’espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso;

-   all’articolo 7, comma 8, del D.P.R. 164/2002, la località di abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente per l’Amministrazione.

In relazione a tali previsioni normative ed alle precisazioni fornite dal DAP  contenute nella lettera circolare n. 034424/3.1 del 13.12.1999, al § 4 – punto 4.1, che ha disciplinato le modalità di calcolo della maggiorazione dell’indennità oraria di missione, ne discende, a giudizio della Fp Cgil, che il servizio fuori sede svolto nell’ambito di una giornata lavorativa dal personale di Polizia penitenziaria che, dalla ordinaria sede di servizio, viene inviato in servizio fuori sede per l’effettuazione dell’incarico di missione, in linea generale deve essere così considerato: 

  •      dall’orario di partenza dalla sede di servizio (o dalla località di abituale dimora) a quello di rientro in sede: tempo complessivo del servizio di missione, remunerato con l’indennità oraria di missione;

  •      dall’orario di partenza (o dall’orario di assunzione in servizio nel caso in cui il dipendente sia inviato in missione dopo aver iniziato il turno) fino al compimento della sesta ora: turno ordinario di servizio giornaliero comprensivo, ai sensi dell’art. 16, comma 4, del D.P.R. 16 marzo 1999, n.254, del viaggio;

  •     dall’orario in cui termina il turno di servizio e per la durata dell’effettuazione dell’incarico: attività lavorativa eccedente il turno ordinario di servizio, retribuita con il compenso per lavoro straordinario;

  •     dall’orario di partenza dalla sede di missione a quello di rientro nella ordinaria sede di servizio (o nella località di abituale dimora), tempo non retribuibile con il compenso per lavoro straordinario e, quindi, remunerato con la maggiorazione dell’indennità oraria di missione ai sensi dell’art.6, comma 3, del D.P.R. 16 marzo 1999, n.254.

         Date le indicazioni di carattere generale, di seguito forniamo le modalità di calcolo delle indennità connesse al servizio di missione in relazione ad alcuni esempi di servizi fuori sede che abitualmente vengono svolti dal personale.

Esempio 1 

Svolgimento del servizio:

dipendente che dalla sede di servizio viene inviato nella località di missione per effettuare un turno di servizio. Parte dalla sede di servizio alle ore 6.00, giunge alla località di missione alle ore 8.00, svolge il turno fino alle ore 14.00, riparte alle ore 15.00 e rientra nella sede di servizio alle ore 17.00.

Modalità di calcolo:

-   dalle ore 6.00 alle ore 17.00 – tempo complessivo del servizio di missione remunerato con l’indennità oraria di missione, calcolato dall’orario di partenza a quello di rientro in sede;

-   dalle ore 6.00 alle ore 12.00 – turno obbligatorio di servizio giornaliero comprensivo, ai sensi dell’art. 16, comma 4, del D.P.R. 16 marzo 1999, n.254, del viaggio per raggiungere la località di missione;

-   dalle ore 12.00 alle ore 14.00 – attività lavorativa, svolta nella località di missione, eccedente il turno obbligatorio di servizio giornaliero retribuita con il compenso per lavoro straordinario;

-   dalle ore 14.00 alle ore 15.00 – disponibilità, in attesa dell’inizio del viaggio di rientro in sede, retribuita con l’indennità oraria di missione;

-   dalle ore 15.00 alle ore 17.00 – viaggio di rientro in sede, non retribuibile con il compenso per lavoro straordinario e, quindi, remunerato con la maggiorazione dell’indennità oraria di missione ai sensi dell’art.6, comma 3, del D.P.R. 16 marzo 1999, n.254.

Esempio 2 

Svolgimento del servizio:

dipendente che dalla sede di servizio viene inviato nella località di missione per partecipare ad un corso di formazione programmato dall’Amministrazione. Parte dalla sede di servizio (o dalla località di abituale dimora) alle ore 7.00, giunge alla località di missione alle ore 8.30, partecipa al corso fino alle ore 15.00, riparte alle ore 15.30 e rientra nella sede di servizio (o nella località di dimora) alle ore 17.00.

Modalità di calcolo:

-   dalle ore 7.00 alle ore 16.30 – tempo complessivo del servizio di missione remunerato con l’indennità oraria di missione, calcolato dall’orario di partenza dalla sede di servizio (o dalla località di abituale dimora) a quello di rientro in sede (o nella località di abituale dimora);

-   dalle ore 7.00 alle ore 13.00 – turno obbligatorio di servizio giornaliero comprensivo, ai sensi dell’art. 16, comma 4, del D.P.R. 16 marzo 1999, n.254, del viaggio per raggiungere la località di missione;

-   dalle ore 13.00 alle ore 15.00 – attività lavorativa, svolta nella località di missione, eccedente il turno obbligatorio di servizio giornaliero retribuita con il compenso per lavoro straordinario;

-   dalle ore 15.00 alle ore 15.30 – disponibilità, in attesa dell’inizio del viaggio di rientro in sede, retribuita con l’indennità oraria di missione;

-   dalle ore 15.30 alle ore 17.00 – viaggio di rientro in sede, non retribuibile con il compenso per lavoro straordinario e, quindi, remunerato con la maggiorazione dell’indennità oraria di missione ai sensi dell’art.6, comma 3, del D.P.R. 16 marzo 1999, n.254.

Esempio 3 

Svolgimento del servizio:

dipendente, con mansione di autista,  che dalla sede di servizio viene inviato nella località di missione per accompagnamento di personale. Parte dalla sede di servizio alle ore 7.00, giunge alla località di missione alle ore 8.30,  riparte alle ore 14.00 e rientra nella sede di servizio  alle ore 15.30.

Modalità di calcolo:

-   dalle ore 7.00 alle ore 15.30 – tempo complessivo del servizio di missione remunerato con l’indennità oraria di missione, calcolato dall’orario di partenza dalla sede di servizio  a quello di rientro in sede;

-   dalle ore 7.00 alle ore 13.00 – turno obbligatorio di servizio giornaliero comprensivo, ai sensi dell’art. 16, comma 4, del D.P.R. 16 marzo 1999, n.254, del viaggio per raggiungere la località di missione;

-   dalle ore 13.00 alle ore 14.00 – disponibilità, in attesa dell’inizio del viaggio di rientro in sede, retribuita con l’indennità oraria di missione;

-  dalle ore 14.00 alle ore 15.30 – viaggio di rientro in sede, attività lavorativa (effettiva guida dell’automezzo), retribuito con il compenso per lavoro straordinario, che non è cumulabile con la maggiorazione dell’indennità oraria di missione.

Esempio 4 

Svolgimento del servizio:

personale impiegato in qualità di scorta, che dalla sede di servizio viene inviato nella località di missione per effettuare una traduzione. Parte dalla sede di servizio alle ore 6.00, giunge alla località di missione alle ore 13.00, riparte alle ore 14.00 e rientra, svincolato dalla custodia del detenuto, nella sede di servizio alle ore 21.00.

Modalità di calcolo:

-   dalle ore 6.00 alle ore 21.00 – tempo complessivo del servizio di missione remunerato con l’indennità oraria di missione, calcolato dall’orario di partenza a quello di rientro in sede;

-   dalle ore 6.00 alle ore 12.00 – turno obbligatorio di servizio giornaliero comprensivo, ai sensi dell’art. 16, comma 4, del D.P.R. 16 marzo 1999, n.254, del viaggio per raggiungere la località di missione;

-   dalle ore 12.00 alle ore 13.00 – attività lavorativa, svolta durante il viaggio di servizio vincolato alla custodia del detenuto, eccedente il turno obbligatorio di servizio giornaliero retribuita con il compenso per lavoro straordinario;

-   dalle ore 13.00 alle ore 14.00 – disponibilità, in attesa dell’inizio del viaggio di rientro in sede, retribuita con l’indennità oraria di missione;

-   dalle ore 14.00 alle ore 21.00 – viaggio di rientro in sede, non retribuibile con il compenso per lavoro straordinario e, quindi, remunerato con la maggiorazione dell’indennità oraria di missione ai sensi dell’art.6, comma 3, del D.P.R. 16 marzo 1999, n.254.

 

Premesso quanto sopra, vi chiediamo di favorire la massima diffusione del presente elaborato tra il personale di Polizia penitenziaria interessato, se lo riterrete opportuno anche distribuendone copia integrale.

Fraterni saluti

 

                                                             p. la  FP CGIL Nazionale
                                                                              Polizia  Penitenziaria
                                                                                Francesco Quinti