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Al Direttore della Direzione Generale del Personale e della Formazione Dott. Gaspare SPARACIA Al Capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Pres. Giovanni Tinebra Al Vice Capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Dott. Emilio di SOMMA Al Direttore della Casa Circondariale di Cassino Al Servizio per le Relazioni Sindacali Dott.ssa Piera CONTE Alle segreteria regionale FP Lazio Alle Segreteria territoriale FP Cassino
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Prot.n. CS74/2004 del 02.04.2004 |
Ai Delegati ed iscritti Fp Cgil Polizia Penitenziaria C.C. Cassino | |
Oggetto : Personale di Polizia Penitenziaria. Trattamento economico di missione in occasione di servizio fuori sede.Rimborso pasti in itinere.
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Alcuni agenti di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Cassino hanno partecipato alla prova scritta relativa al concorso per vice ispettore che ha avuto luogo a Roma il 24 marzo u.s. Tale personale, come previsto dalla vigente normativa, è stato inviato a sostenere gli esami con il trattamento di missione ed ha esercitato tale diritto servendosi del proprio mezzo di trasporto. Al momento della consegna della certificazione della trasferta (foglio di viaggio, documentazione delle spese, ecc.), risulta a questa O.S. che un impiegato dell’ufficio ragioneria dell’istituto abbia rigettato le ricevute fiscali relative al pasto consumato durante il viaggio di rientro in sede, con precisione in località “La Selva” del Comune di Paliano, asserendo che il ristorante non era posizionato in itinere e i dipendenti avevano l’obbligo di effettuare il viaggio in autostrada. La Fp Cgil non ritiene condivisibili le argomentazioni espresse dall’impiegato, circa il motivo della mancata liquidazione delle spese sostenute per il pasto, e il metodo con il quale vengono effettuate le comunicazioni al personale che, invece, vanno fornite per iscritto. Nel merito della questione, poi, è appena il caso di precisare che il servizio fuori sede di che trattasi è previsto dall’articolo 208 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3 e disciplinato dal competente Ufficio Dipartimentale con la circolare n.3440/5890 – punto 12 - del 21 ottobre 1996. Tali disposizioni prevedono, in linea generale, che ai dipendenti che devono recarsi fuori dalla ordinaria sede di servizio per partecipare ad esami di avanzamento (o per partecipare a concorsi interni o pubblici con riserva di posti), spetta il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione del trattamento economico di missione (indennità e rimborso spese debitamente documentate), dal giorno che precede fino al giorno successivo al loro espletamento. Chiarito il diritto al trattamento di missione, la Fp Cgil ritiene di dover altresì precisare che la vigente normativa in materia di servizi fuori sede ( e le direttive emanate sulla materia dal Dipartimento) consente il rimborso delle spese sostenute per la consumazione dei pasti, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 8 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147, dall'art. 6 del D.P.R. 31 luglio 1995, n.395, dall'art. 6 del D.P.R. 10 maggio 1996, n.359, dall’art. 6 del D.P.R 16 marzo 1999, n. 254, e dall’art. 7 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, se fruiti presso esercizi commerciali pubblici, all’ uopo abilitati, siti : Ø nella località sede di missione, anche se questa coincide con la località di abituale dimora del dipendente; Ø nelle zone vicine alla predetta località, purché siano ricomprese nell'ambito comunale della città sede di missione e non vi sia pregiudizio per il regolare svolgimento del servizio; Ø durante il viaggio di andata o di ritorno.
Relativamente ai pasti consumati in viaggio, è opportuno fornire una ulteriore distinzione circa il mezzo utilizzato. Se il viaggio di servizio è compiuto con mezzi dell’Amministrazione e per alcune tipologie di servizio (traduzioni, scorte, ecc.), è evidente che in tale circostanza il rimborso del pasto è ammesso, sempre che non si dia luogo ad alcuna deviazione, se non autorizzata, dall’itinerario più breve fra le due sedi. Nel caso in cui le due località sono servite da tratte autostradali, il personale ha l’obbligo di servirsene. Se, invece, il personale utilizza un mezzo non di proprietà dell’Amministrazione, questi non ha l’obbligo di servirsi delle tratte autostradali in quanto la percorrenza è a titolo oneroso e il pedaggio non è rimborsabile. E’ evidente, quindi, che al personale non può essere fatto un obbligo quando il tragitto percorso sia oneroso e non rimborsabile. Infine, circa la collocazione del ristorante presso il quale il personale ha consumato la cena non ammessa a rimborso, si chiarisce che l’esercizio pubblico è situato lungo l’itinerario che collega la sede di missione a quella di servizio. Con precisione, il ristorante situato in località “La Selva” sul territorio del Comune di Paliano (FR) in prossimità della S.S. Casilina. La strada statale Casilina è l’unica alternativa al percorso autostradale per collegare la località di missione (Roma) alla sede di servizio (Cassino). Concludendo, atteso che il personale aveva diritto al trattamento di missione, che non aveva l’obbligo di servirsi dell’autostrada, che ha consumato il pasto durante il viaggio di ritorno e lungo l’itinerario che collega la sede di missione a quella di servizio, si diffida codesta Amministrazione a disporre la liquidazione del trattamento economico di missione al personale della Casa Circondariale di Cassino interessato. Cordiali saluti
p. la Fp Cgil Nazionale Polizia penitenziaria Francesco Quinti |