e, p.c.

 

Al Capo del DAP Pres. Giovanni Tinebra

Al Vice Capo del DAP Dr. Emilio Di Somma

Al Direttore della Direzione Generale del Personale e della Formazione Dr. Gaspare Sparacia

 Alle Segreterie regionali Fp Cgil

Alle Segreterie territoriali Fp Cgil

 

Prot.n. CS55/200

del  11.03.2004

Ai Delegati ed iscritti Fp Cgil Polizia Penitenziaria

Oggetto :

 Applicazione articolo 33 comma 3 legge 104/92 e successive modifiche.-

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

In seguito alle reiterate segnalazioni fatte pervenire dall’intero territorio nazionale circa l’applicazione della norma di cui all’oggetto, la Fp Cgil ribadisce la necessità di un confronto urgente, peraltro già richiesto in data 13 gennaio u.s. con nota n. 5/2004, peraltro ancora senza riscontro, in cui analizzare l’argomento nel suo complesso e favorire, se del caso, anche l’emissione di una nuova lettera circolare che disciplini la materia in maniera dettagliata ed inequivocabile tenendo in debita considerazione le rilevanti problematiche sollevate dai lavoratori sull’argomento.

Prima di procedere in tal senso, però, appare opportuno evidenziare qual’è, a giudizio di questa Organizzazione Sindacale, l’argomento oggetto di maggior disamina.

Come espressamente previsto dalla Legge n. 104, del 5 febbraio 1992, colui che assiste un parente o affine, entro il terzo grado, con handicap in situazione di gravità, ha diritto a tre giorni di permesso mensili, fruibili, peraltro, anche in maniera continuativa purché la persona non sia ricoverata a tempo pieno.

 Con nota n. 0186333-2001, datata 26 luglio 2001, varata in applicazione della Legge n. 53 del 8 marzo 2000, la Direzione Generale in indirizzo ha precisato che tale diritto si matura qualora ricorrano due requisiti, “continuità ed esclusività”.

Codesta Amministrazione, quindi, per “continuità” intende l’effettiva assistenza prestata al disabile commisurata alle reali e complesse esigenze di questi, e per “esclusività”, invece, indica la prestazione di quell’assistenza a cura del lavoratore richiedente e non di altri.

Questo conduce, a parere della Fp Cgil, ad una logica conclusione: per la concessione del suddetto beneficio l’unica condizione che l’Amministrazione può responsabilmente porre al lavoratore concerne la certezza che egli sia l’unico soggetto in grado di fornire la dovuta assistenza al disabile. Assistenza intesa non come materiale e infermieristica ma in senso morale e come “presenza” periodica e costante, anche se non quotidiana, che assicura la soluzione dei problemi di organizzazione della vita e della stessa assistenza materiale di cui il portatore di handicap necessita.

Premesso quanto sopra, e in attesa di conoscere la data dell’incontro richiesto, la Fp Cgil invita codesta Amministrazione a disporre l’adozione di tutti i provvedimenti ritenuti necessari ad evitare che eventuali diverse e distorte interpretazioni della norma possano produrre nocumento agli interessi dei lavoratori.

In attesa di un cortese ma urgente riscontro si porgono distinti saluti.-

 

 

                                                             p. la FP CGIL Nazionale

                                                                Polizia  Penitenziaria

                                                                  Francesco QUINTI