Al Capo del DAP Pres. Giovanni Tinebra

 All'Ufficio per le Relazioni Sindacali

Al Coordinatore nazionale Fp Cgil Polizia penitenziaria

Alla Direzione dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario Reggio Emilia

 

Reggio Emilia

01.09.2004

Alla Direzione della casa circondariale di Reggio Emilia

 

Diritto allo studio.

Art. 3  D.P.R. n. 395\88, art. 21 D.P.R. 395\95,  art.78 D.P.R. 782\85.

Quesito.

 

    

Al fine di ottenere un’esplicita ed esauriente risposta riguardo la fruizione dei permessi retribuiti di cui all’art. 3, co. 2 D.P.R. 395\88 e l’idoneità della documentazione per la concessione dei medesimi si pone all’attenzione del Superiore Ufficio il seguente quesito.

Dopo numerosi interrogativi posti dai vari organi periferici e di altrettante precisazioni dei vertici di quest’amministrazione, si è chiarito che l’istituto del diritto allo studio trova il suo fondamento “in primis” nell’accrescimento della formazione culturale e professionale del dipendente. Il sostenimento degli esami, la  frequenza dei corsi e soprattutto il conseguimento del titolo di studio rappresentano, dunque, il fine della loro concessione.

Ciò trova conferma nelle circolari ministeriali emanate in materia e in particolar modo nella lettera prot. n. 0021970-2003 del 16\1\2003, dove si evince che la concessione dei permessi è subordinata, piuttosto che alla mera frequenza dei corsi, al sostenimento degli esami e quindi agli impegni relativi alla preparazione dei medesimi e nella circolare 0135013- 2003 del 25\3\2003, in cui  se ne descrivono le modalità di fruizione: partecipazione ai corsi, sostenimento esami, preparazione di esami ed elaborati finali, attività di studio.

Tuttavia, la Direzione dell’Ospedale psichiatrico Giudiziario, ritenendo generico il semplice certificato di frequenza rilasciato dall’istituto scolastico, verifica la partecipazione quotidiana dei suoi dipendenti ai corsi previo accertamento della loro programmazione e provvede al recupero delle ore di permesso concesse, qualora il dipendente non sia in grado di documentare le ore richieste quando i corsi non sono attivi o quando questi sia stato assente in un determinato giorno.

L’eccesso di zelo in un’azione di verifica cosi dettagliata desta forti perplessità se si considera il caso in questione e subordina ancora una volta la concessione dei permessi esclusivamente alla frequenza dei corsi. I dipendenti, infatti, hanno frequentato corsi serali di scuola superiori svolgendo turni di servizio che  ne hanno consentito la frequenza. Pertanto i permessi potevano essere  concessi esclusivamente per l’attività di studio e per la preparazione agli esami. Ecco perché resta incomprensibile una disamina così minuziosa. 

A parere della scrivente O.S. sono proprio casi come questi che ribadiscono il concetto di partecipazione ai corsi, intesa nel senso del raggiungimento dell’obiettivo principale, e cioè del sostenimento degli esami, piuttosto che la mera frequenza delle lezioni.

La circolare 0135013-2003 del 25\3\03 dettaglia le modalità di fruizione dei permessi studio che in ogni modo devono ritenersi comuni al comparto ministeri e al comparto sicurezza. Il punto d) della stessa cita l’attività di studio. Una costante attività di studio è necessaria per superare gli anni scolastici e conseguire il diploma e non sempre può essere supportata da idonea documentazione poiché non consiste solo in attività di ricerca presso le biblioteche e i laboratori delle facoltà o in  contatti con i docenti, ma soprattutto nell’approfondimento e nell’apprendimento delle materie oggetto di studio.

Nel caso specifico, pertanto, la concessione dei permessi non può limitarsi solo ai giorni in cui risulta la frequenza, perché le ore richieste sono state utilizzate, e non poteva essere diversamente, per l’attività di studio per la preparazione e il sostenimento degli esami ed altri impegni connessi, anche nei giorni in cui i corsi non erano attivi.

Alla luce di ciò si ritiene che i provvedimenti adottati dalla Direzione dell’O.P.G siano illegittimi poiché evidenziano una disparità di trattamento tra il personale di polizia penitenziaria in servizio a Reggio Emilia. Infatti, il personale in forza alla Casa Circondariale che fruisce di permessi retribuiti ai sensi dell’art .3, co. 2, D.P.R. n. 395\88 non documenta l’attività di studio.

Si chiede, altresì, come debbano essere considerati i giorni festivi che intercorrono tra più ore di permesso concesse in via continuativa ( se giorni di riposo o altro).

Si resta in attesa di un urgente ed esaustivo responso e si porgono distinti saluti.

                                                                                             

 

FP CGIL STATO

R.Piacquadio – N. Mazzara