MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO Segreteria Generale
Prot. N. 0029306-2003 PU-GDAP- 001- 21/01/2003-0029306-2003 Alla O.S. F.P. C.G.I.L. Nazionale Polizia Penitenziaria Via Leopoldo Serra, 31 00153 ROMA
OGGETTO: Concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori e alla qualifica di ispettore superiore del Corpo di Polizia Penitenziaria.
Con riferimento alla lettera n. 140/2002, del 20.12.2002, pari oggetto, si vuole preliminarmente sottolineare come l'Amministrazione non possa che agire conformemente alla vigente normativa, bandendo i concorsi in relazione alle vacanze individuate nei ruoli sulla base delle dotazioni organiche del personale di Polizia Penitenziaria, maschile e femminile, che le disposizioni di legge mantengono separate. Ciò posto, la questione sollevata è di estremo interesse e pur se, come correttamente individuato da codesta O.S., ogni diverso assetto sul punto deve essere oggetto di iniziativa legislativa, si ritiene che le componenti sindacali e d'Amministrazione debbano operare delle serie riflessioni. Il principio di parità di attribuzioni e di funzioni tra il personale maschile e femminile del Corpo, è essenziale ed è stato fortemente affermato e richiamato dall'Amministrazione attraverso, sia disposizioni di carattere generale, sia cospicuo carteggio con numerose Direzioni di istituto, nel convincimento che la massima estensione possibile di un vicendevole impiego del personale, maschile e femminile, costituisse non solo il doveroso rispetto di una precisa disposizione normativa, quella di cui all'art. 6, comma 1, della Legge 395/90, ma anche una modalità di ottimizzazione delle risorse umane disponibili. Il limite all'impiego indifferenziato del personale maschile e femminile del Corpo è dato dal comma 2 dello stesso articolo 6, ove è disposto che ai servizi d'istituto all'interno delle sezioni sia adibito personale dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti; ne deriva un rapporto numerico tra personale maschile e femminile in funzione della popolazione detenuta maschile e femminile. Nell'ambito delle due dotazioni organiche di personale, sono determinabili rapporti numerici tra le qualifiche, di base, intermedie ed apicali; le differenze tra tali rapporti, nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche, maschili e femminili, comportano più o meno opportunità di progressione in carriera. Se questi sono almeno alcuni degli elementi da considerare, alla domanda di maggiori opportunità per il personale femminile può rispondersi con diverse modalità: potrebbe ipotizzarsi una variazione in aumento delle dotazioni del ruolo apicale del personale femminile ad organico complessivo invariato e quindi portando in diminuzione i ruoli inferiori; oppure, come osservato, tra l'altro, dalla Direzione Generale del Personale e della Formazione, interessata in merito, si potrebbero "modificare le dotazioni organiche prevedendo un aumento del numero del personale femminile collegato ad una pari riduzione del numero del personale maschile, ovvero eliminare la distinzione tra ruoli maschili e femminili di modo che tutto il personale interno possa, in futuro, partecipare per la copertura delle vacanze complessivamente determinate"; a tale ultimo proposito, la stessa Direzione Generale ha sottolineato che evidentemente "la modifìca si rifletterà anche sui concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di vice ispettore". Codesta O.S. auspica, sostanzialmente, l'unificazione delle dotazioni organiche maschili e femminili per il ruolo degli ispettori, nella considerazione che l'impiego indistinto di tali figure, in ragione delle 'mansioni di concetto' attribuitegli, non potrebbe infrangere la citata disposizione di cui all'art. 6, comma 2, della 1. 395/90. Sul punto, una riflessione circa le possibili ricadute è doverosa; è certo che l'impiego di un ispettore quale "preposto" al "Servizio di Vigilanza ed Osservazione nelle sezioni", ove sono presenti ristretti dell'altro sesso, non sia in contrasto con la norma, ove si consideri che, a mente dell'art. 39 del Regolamento di Servizio, la sua presenza nella sezione detentiva è tutt'altro che occasionale o sporadica? Quale potrebbe essere l'impatto di un simile esteso vicendevole impiego di personale maschile e femminile, sulla popolazione detenuta a tutela della quale la norma in questione è pur posta? Per completezza, la Direzione Generale del Personale, con il proprio parere, in merito alla richiesta di "iniziative legislative atte a modificare l'organico stabilito per il personale femminile", ritiene ....."necessario, tenuto conto della delicatezza della questione, valutare attentamente l'opportunità della stessa in considerazione della tipologia delle funzioni istituzionali di competenza del personale ..." Come si vede, ognuna delle ipotesi che, pur sinteticamente, si sono prospettate potrebbe comportare i vantaggi auspicati ma anche non trascurabili conseguenze negative o di non facile previsione. La materia necessiterà certamente di ulteriori valutazioni e approfondimenti, per i quali l'Amministrazione si dichiara fin da subito disponibile; verrà richiesto, intanto, il parere dell'Ufficio Studi del Dipartimento. Con riserva di ulteriore corrispondenza, si ringrazia per aver proposto argomento di rilevante interesse e si porgono distinti saluti.
IL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO Emilio di SOMMA
|