MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE DIVISIONE V - SEGRETERIA
Prot. n. 173607/1.1 Roma, lì 1 AGO.1996 LETTERA CIRCOLARE
Ai Signori Direttori degli Uffici Centrali del D.A.P.
Ai Sigg. Provveditori Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria
Ai Signori Direttori degli Istituti Penitenziari per adulti (comprese le case Mandamentali)
Ai Signori Direttori dei Centri di Servizio Sociale per adulti
Ai Signori Direttori delle Scuole di Formazione e Aggiornamento del Personale
Al Signor Direttore del Centro Nazionale Reclutamento della Polizia Penitenziaria
Al Signor Direttore del Centro Amministrativo "G. Altavista"
Ai Signori Direttori dei Magazzini Vestiario
Al Signor Direttore dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile
L O R O S E D I
OGGETTO: Art. 33 del D.P.R. 31.7.1995-395. Tutela legale di Pubblica sicurezza o di Polizia Giudiziaria o di militari in servizio di pubblica sicurezza. Applicazione art. 32 della legge 22.5 .1975 n°152.
Si trasmette in copia, la circolare n° 333-A/9801-A.3.5 in data 22.06.96 del Ministero dell'Interno, per la massima divulgazione di quanto in essa riportato.-
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO dott. Ugo PASTENA
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE Servizio Ordinamento e Contenzioso Divisione II
N.333-A/9801-A.3.5 Roma, 22.6.1996
OGGETTO: Art. 33 del D.P.R. 31.7.1995 - 395 - Tutela Legale. Procedimento a carico di ufficiali o agenti di Pubblica Sicurezza o di Polizia Giudiziaria o di militari in servizio di pubblica sicurezza. Applicazione art. 32 della Legge 22.05.1975 n. 152.
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRAINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA R O M A AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO IL VATICANO R O M A AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA R O M A AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI R O M A AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI R O M A AL SIG. DIRIGENTE DELL DELL'ISPETTIRATO GENERALE DELLA POLIZIA DI STATO "PALAZZO VIMINALE" S E D E AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO IL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE R O M A AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DI SICUREZZA PRESSO IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI R O M A AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO R O M A AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA REGIONE SICILIANA PALERMO AI SIGG. ISPETTORI DI ZONA LORO SEDI AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE PRESSO LE DIREZIONI COMPARTIMENTALI PP. TT. LORO SEDI AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO AUTONOMO DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO S E D E AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI SENIGALLIA AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALE ED INTERREGIONALI V.E.C.A. LORO SEDI AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO R O M A
e, per conoscenza:
AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA PROVINCIA DI BOLZANO AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA PROVINCIA DI TRENTO AL SIG. PRESIDENTE LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA AL SIG. DIRETTORE DELLA SOVRAINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA R O M A AI SIGG. DIRIGENTI GLI UFFICI ISPETTIVI LORO SEDI
Il D.P.R. 31-07-1995 n. 395, concernente il recepimento dell'accordo sindacale, con l'art. 33 ha previsto che: "Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubb1ica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio anche relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, continua ad applicarsi l'art. 32 della Legge 22 maggio 1975, n. 152." La introduzione nel testo della congiunzione "anche" comporta un ampliamento dell'ambito applicativo dell'art. 32 L. 152/75, e quindi la possibilità di concedere il risarcimento delle spese di difesa nei procedimenti penali in cui il dipendente è imputato per fatti diversi da quelli relativi all'uso delle armi od altro mezzo di coazione fisica. Ipotizzando infatti l'applicazione del citato beneficio nei procedimenti a carico di operatori di P.G. e/o di P.S.: " per fatti compiuti in servizio anche relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica" è stata elisa una delle condizioni normative la cui compresenza era necessaria per la concessione della tutela legale - l'uso delle armi o altro mezzo di coazione fisica - residuando l'indispensabilità del "fatto commesso in servizio da ufficiali o agenti di P.S. o di P.G.". Mentre quindi in precedenza i fatti relativi all'uso delle armi o di altro strumento di coazione fisica costituivano un presupposto necessario per la concessione della tutela legale ora, alla luce della nuova normativa, rappresentano solo uno dei molteplici casi applicativi. Alla luce di tale sostanziale innovazione si impone la necessità di ribadire quanto già detto circa la concessione della tutela legale in due circolari (n.800/8820.E.12 del 21.10.1980 e n. 333-A/980.C.A.3.5. del 14.12.1992) Già in quelle occasioni era stata chiarita: l. la necessità di rendere edotto il dipendente, nei confronti del quale si è instaurato il procedimento penale, dei limiti stabiliti dalla norma di cui all'art. 32 L. 152/75 e delle possibilità di difesa che gli sono offerte. In merito si ricorda e si precisa che: § il beneficio di cui all'art. 32.si riferisce solo ai procedimenti penali. Pertanto l'applicabilità di esso non si estende al giudizio civile (nel qual caso il dipendente chiamato a risarcire i danni può chiedere di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art.44 R.D. n. 1611/1933). § E' previsto solo il risarcimento delle spese di difesa; pertanto rimangono escluse dal beneficio le "altre spese" quali ad es. quelle di giudizio, che rimangono a carico della parte in causa. § la scelta può orientarsi su un solo difensore di fiducia e non su più liberi professionisti tali da formare "un collegio" di difesa. 2. L'imprescindibilità di fornire con le lettere di trasmissione delle domande, tutte le notizie utili ed eventuali documenti probanti, ai fini della verifica delle condizioni e della sussistenza dei criteri per l'applicazione del beneficio di cui trattasi. Al riguardo, nel richiamare la particolare attenzione sulla necessità che queste pratiche vengano trattate con la dovuta cura da parte degli uffici, si fa presente che ora, alla luce della nuova disposizione normativa, non è più sufficiente come per il passato, l'inoltro con la semplice formula "per dovere d'ufficio". Si rende, invero, opportuna una maggiore partecipazione responsabile di tutti i superiori, che dovranno esprimersi con una proposta motivata sull'accoglimento o meno della istanza. Al fine quindi dell'inoltro delle domande di richiesta di tutela legale appare comunque necessario acquisire: § istanza dell'interessato § relazione di servizio di tutti gli operatori intervenuti § atti giudiziari (ad es.: informazione di garanzia, sentenze) § analitica proposta contenente: a) la descrizione dell'operazione; b) la dinamica dei fatti o dei luoghi dove si sono svolti; c) l'indicazione del personale che ha diretto o disposto le operazioni; d) le deposizioni testimoniali; e) i rilievi o accertamenti tecnici; f) pareri motivati di tutti i superiori. § ogni altro utile elemento dì valutazione. Si evidenzia l'importanza della proposta e dei pareri gerarchici. Essi sono elementi indispensabili per la valutazione della vicenda da parte del Dipartimento che deve necessariamente basare le proprie determinazioni sulle notizie fornite da chi, in maniera più approfondita, conosce il fatto, il richiedente ed il contesto ambientale ed operativo nel quale la vicenda si è verificata. La proposta motivata, ben formulata e contenente tutti gli elementi necessari per la valutazione (forniti dall'interessato a corredo dell'istanza o integrati dall'ufficio), è condizione imprescindibile per avere una determinazione in tempi rapidi e per corrispondere alle esigenze di tempestività, particolarmente avvertite dai richiedenti per orientare le scelte inerenti la strategia difensiva, ed evitare quindi che detta determinazione venga necessariamente differita alla definizione del procedimento penale. In ogni caso occorrerà anche far presente agli interessati che una eventuale determinazione negativa circa la concessione del beneficio non è da intendersi come assolutamente preclusiva. L'interessato potrà sempre avanzare un'altra istanza qualora l'evoluzione della vicenda processuale sia a lui favorevole e quando emergano fatti o elementi nuovi che possano far riconsiderare in termini positivi la sua posizione. La valutazione dell'istanza sarà effettuata in base ai seguenti criteri: § la convergenza di interessi e di posizioni tra il dipendente e l'Amministrazione. Non è invero ipotizzabile la concessione della tutela legale per reati commessi in danno all 'Amministrazione ed in quei procedimenti nei quali l'Amministrazione si è costituita parte civile. Dovrà quindi risultare in modo chiaro l'assenza di situazioni di incompatibilità e/o conflittualità. § che il fatto commesso in servizio e per cui vi è procedimento penale, non solo si sia verificato durante l'espletamento del servizio, ma abbia altresì con il servizio medesimo uno stretto legame strumentale. Appare il caso di chiarire che "il fatto commesso in servizio" non si riferisce solo alle attività compiute durante "l'orario formale di servizio", intendendo per esso l'orario così come indicato nell'ordine giornaliero di servizio, ma comprende anche tutte quelle attività compiute, al di fuori del "formale orario di servizio", in ottemperanza ai propri doveri ed alle proprie attribuzioni. Tutte quelle azioni, cioè, compiute di iniziativa del dipendente che, libero dal servizio, si è attivato compiendo un'operazione di polizia o partecipando ad una già in corso. Il fatto incriminato deve, però, sempre trovare causa ed origine nell'adempimento di un dovere che l'ufficiale o l'agente di p.s. o di p.g. è tenuto a svolgere in ragione delle sue peculiari e specifiche funzioni. Non rientrano quindi tra le attività oggetto della particolare tutela quelle che hanno trovato solo mera occasione nell'espletamento del servizio: Quelle cioè che non sono riferibili direttamente al servizio stesso ma che, semplicemente, si sono verificate "durante il servizio". § che il fatto commesso in servizio e per cui vi è procedimento penale, si riferisca ad un'attività compiuta da ufficiale o agente di p.s. o di p.g. nell'espletamento delle sue specifiche attribuzioni. Il preciso riferimento a tali attribuzioni è elemento caratterizzante nella normativa in argomento e, di conseguenza. condizione indefettibile per la concessione della tutela legale. Non si può perciò prevederne l'applicazione per i fatti, pur avvenuti durante il servizio ed attinenti ai compiti istituzionali, ma concernenti atti riferentisi ad un'attività che non sia espressamente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, (come l'attività gestionale, amministrativa, burocratica) e, meno che mai, per atti posti in essere da appartenenti alla Polizia di Stato, non quali "ufficiali o agenti di p.s. o di p.g.", ma quali privati cittadini. Si confida nella più scrupolosa osservanza e nella massima diffusione della presente circolare al personale, considerata la delicatezza della materia e le attese di sollecito riscontro da parte dell'Amministrazione alle giuste pretese di quei dipendenti che hanno titolo al beneficio della tutela legale. Si rimane in attesa di una cortese assicurazione significando che le istanze in argomento e la relativa corrispondenza, dovrà essere indirizzata alla Direzione Centrale del Personale, Servizio Ordinamento e Contenzioso, Divisione II.
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