DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE UFFICIO II TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO “POLIZIA PENITENZIARIA"
Prot. N. GDAP - 0138886-09/04/2004 (Protocollo della nota informativa della bozza)
LETTERA CIRCOLARE
allegati vari
(BOZZA)
OGGETTO: Remunerazione del lavoro straordinario prestato dal personale del Corpo di polizia penitenziaria. Esercizio finanziario 2004 – cap. 1620.
1) PREMESSA.
Il Decreto 29 dicembre 2003 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, concernente la “ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2004”, ha assegnato al capitolo 1620 “compenso per lavoro straordinario al personale della Polizia Penitenziaria” un finanziamento pari ad Euro 86.000.000,00 al netto degli oneri a carico dello Stato 32,70% ed al lordo dei contributi a carico del dipendente ed I.R.P.E.F. Ciò posto, si forniscono le direttive atte a disciplinare, per l’anno in corso, le modalità di attribuzione del compenso Per lavoro straordinario al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato presso gli istituti e servizi, per adulti, dell'Amministrazione Penitenziaria.
Ferma restando la tutela primaria ed inderogabile della sicurezza, dell'ordine e della disciplina presso ciascun istituto penitenziario, le richieste di prestazioni di lavoro straordinario devono essere avanzate esclusivamente;
- per garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali previsti dall’art. 5 della legge 15 dicembre 1990, n.395; - entro il budget assegnato a ciascuna Direzione di istituto o servizio: - con le modalità indicate all'art.10 dell'Accordo Nazionale Quadro d'Amministrazione sottoscritto il 24 marzo 2004.
Si Richiama, pertanto, l’attenzione delle SS.LL sulla assoluta necessità di una Razionale utilizzazione delle risorse umane disponibili, significando che per le ore di lavoro straordinario richieste al personale deve essere garantito il pagamento e l’onere derivante deve trovare capienza, esclusivamente, entro il budget assegnato.
Va ribadita la necessità, nel pieno rispetto della salvaguardia della sicurezza, dell'ordine e della disciplina, che l'articolazione dei turni di servizio del personale di Polizia penitenziaria, disciplinata dall'articolo 8 dell'Accordo Nazionale Quadro d'Amministrazione sottoscritto il 24 marzo 2004, sia disposta su quattro quadranti orari.
Fermo restando quanto comunicato dalla Direzione Generale del Bilancio con la nota n. 0503792 del 19 novembre 2002 , con separato provvedimento sarà disposta l'assegnazione, a ciascun Provveditorato Regionale del budget complessivo annuo che tiene conto dei fondi già assegnati, per le esigenze del primo semestre 2004, con la ministeriale n. 0499206 - 2003 del 31 dicembre 2003. L'ulteriore assegnazione determinata secondo i criteri di cui alle allegate tabelle, dovrà essere ripartita agli Istituti e servizi dipendenti previa contrattazione decentrata con le OO. SS ..
Per la ripartizione delle somme i Provveditorati Regionali terranno conto della propria esperienza, delle proprie conoscenze in relazione alle diverse situazioni locali e, ovviamente, delle motivate richieste avanzate, per i soli servizi istituzionali, dai direttori degli istituti e/o servizi dipendenti.
Successivamente, ciascuna direzione di istituto o servizio stabilirà, previa contrattazione con le OO. SS. Locali, in relazione ai fondi assegnati dal Provveditorato Regionale, il monte ore medio mensile dell’istituto o servizio entro il quale dovranno essere contenute le richieste di prestazione di lavoro straordinario.
Le Direzioni di ciascuna Scuola di formazione e aggiornamento del personale, fermo restando quanto previsto al paragrafo 4 punto 5 della presente, ricevuto “per il tramite del Provveditorato regionale competente per territorio” il budget stabilito da questa Direzione Generale, previa contrattazione con le predette OO.SS., individueranno i servizi istituzionali per l’assolvimento dei quali potranno essere richieste, nei casi di comprovata e assoluta necessità, prestazioni di lavoro straordinario che, comunque , dovranno essere contenute nel limite medio mensile in precedenza stabilito.
I fondi assegnati, anche per il corrente anno, non potranno subire in nessun caso incrementi.
2) Disposizioni di carattere generale.
Le prestazioni di lavoro straordinario, disciplinate dall’art. 10 dell’Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione sottoscritto il 24 marzo 2004, devono essere richieste, con formale e motivato provvedimento, per assicurare il continuo e regolare svolgimento delle attività degli istituti e servizi penitenziari e per l’assolvimento degli adempimenti che la legge assegna al Corpo di polizia penitenziaria.
Con decreto interministeriale, in corso di perfezionamento, predisposto di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in applicazione della legge 27 ottobre 1987, n. 436, è stato stabilito in n. 41 ore per 10 mesi e 40 ore per un mese (450 ore annue) il limite massimo individuale e di spesa entro il quale potranno essere richieste, per l’anno 2003 (e non per non oltre undici mensilità), prestazioni di lavoro straordinario al personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso ciascun istituto o servizio per adulti.
Si chiarisce che il suddetto limite massimo individuale mensile così stabilito, costituisce il tetto insuperabile di ore di lavoro straordinario che può essere richiesto al personale esclusivamente in casi eccezionali e, comunque, solo per esigenze di carattere istituzionale.
Ne consegue che. qualora unità di personale raggiungano il limite massimo individuale mensile sopra indicato, non sarà possibile richiedere, alle stesse, ulteriori prestazioni di lavoro straordinario nel predetto periodo.
Può accadere, tuttavia, che eccezionali esigenze di servizio connesso esclusivamente al mantenimento (o al ripristino) dell'ordine, della disciplina e della sicurezza dell'istituto ovvero, al soddisfacimento di non rinviabili esigenze del servizio di traduzione e piantonamento (quando le traduzioni siano richieste, ad esempio, senza preavviso dall'Autorità Giudiziaria, quando debba effettuarsi il ricovero ospedaliero di detenuti ex art. 17 della legge 354/75, quando debba provvedersi al trasferimento urgente dei detenuti per motivi di sicurezza dell'istituto ecc.), richiedano l’impiego, in lavoro straordinario, di unità di personale che hanno già raggiunto il limite massimo consentito.
In tale circostanza l'ulteriore richiesta dì prestazioni straordinarie dovrà essere formalizzata, di volta in volta, dal direttore dell'istituto o servizio, con provvedimento motivato da comunicarsi immediatamente al Provveditore regionale.
Il limite massimo mensile, in tal caso, può essere elevato a 60 ore pro-capite.
Resta inteso che l’attribuzione, in via assolutamente eccezionale, a singole unità di personale di un monte ore così elevato (60) ore, può essere disposta solo se la stessa trova capienza nel “budget” assegnato alla singola direzione, ufficio o servizio.
Deve, inoltre, valere quale regola generale, il principio per cui la richiesta di prestazioni di lavoro straordinario è prioritariamente rivolta al personale che, nello spirito dell'art. 10, comma 5, lettera e) dell'Accordo Nazionale Quadro d’Amministrazione sottoscritto il 24 marzo 2004, abbia espresso in precedenza, un “consenso", anche di massima, all ' effettuazione di tali prestazioni.
E' del tutto ovvio, peraltro, che in presenza di particolari esigenze di servizio, la cui valutazione è rimessa alla esclusiva competenza e responsabilità dei direttori degli istituti e servizi, le prestazioni di lavoro straordinario possono essere disposte anche senza il preventivo consenso del dipendente.
Si ribadisce, ancora una volta, che le richieste di prestazioni di lavoro straordinario devono essere contenute entro il budget assegnato dal Provveditorato e ne deve essere garantito il pagamento.
Va anche precisato che i turni di riposo compensativo possono essere concessi, in luogo del pagamento dello straordinario e con le modalità indicate all'articolo 11 del più volte citato Accordo Nazionale Quadro d'amministrazione, esclusivamente, a richiesta del dipendente.
Quanto sopra premesso, al fine di evitare, come da più parti segnalato, che per la quantificazione delle ore di lavoro straordinario espletato, nel corso di ciascun mese, siano applicate differenti procedure di calcolo si precisa che, essendo il personale di Polizia Penitenziaria tenuto, contrattualmente, ad effettuare trentasei ore di lavoro settimanale, il calcolo per l’attribuzione del compenso per lavoro straordinario mensile va operato sommando le ore e le frazioni di esse risultanti in eccedenza alle trentasei previste per ciascuna settimana del mese di riferimento.
ESEMPIO:
Calcolo del lavoro straordinario espletato in un mese:
1^ settimana 2 ore e 10 minuti (orario di lavoro espletato oltre le 36 ore); 2^ settimana 1 ora e 15 minuti (orario di lavoro espletato oltre le 36 ore); 3' settimana 1 ora e 20 minuti (orario dì lavoro espletato oltre le 36 ore); 4^ settimana 2 ore e 05 minuti (orario di lavoro espletato oltre le 36 ore); 6 ore e 50 minuti (ore di lavoro straordinario da compensare 7);
A tal proposito, sì ribadisce che la frazione di ora inferiore a trenta minuti. risultante dalla sommatoria delle quattro settimane del mese di riferimento, non concorre al calcolo del compenso per lavoro straordinario (es. 6 ore e 29 minuti = ore 6 di straordinario) viceversa, la frazione di ora uguale o superiore a trenta minuti sarà considerata ora intera (es. 6 ore e 30 = 7 ore);
Inoltre, si comunica che non saranno giustificate, presso gli istituti e servizi dell'Amministrazione Penitenziaria, richieste di prestazioni di lavoro straordinario al personale di polizia penítenziaría, compreso quello assegnato ai nuclei traduzioni e piantonamenti ed al Gruppo Operativo Mobile, che sia impiegato in compiti amministrativo contabili.
Nei confronti del predetto personale possono essere richieste prestazioni di lavoro straordinario esclusivamente nelle occasioni in cui esso venga impiegato, operativamente, per assicurare i servizi previsti al comma 2 dell'art. 5 della legge 395/90.
3) Disciplina di casi particolari.
Sì precisa che
1) in conformità del disposto di cui al punto 8 dell'art. 10 del più volte citato Accordo Nazionale Quadro, questa Amministrazione non si farà carico di prestazioni di lavoro straordinario espletate da personale del Corpo in servizio in “Uffici estranei al Ministero della Giustizia"; 2) per il personale distaccato a prestare servizio presso gli Uffici Giudiziari il limite massimo individuale mensile consentito è fissato in numero 20 ore. Ogni diversa valutazione è rimessa al Direttore Generale della Direzione Generale dei Personale e della Formazione; 3) le presenti disposizioni si applicano anche agli Ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di Custodia, in relazione alle funzioni dai medesimi espletate ai sensi dell'articolo 25 - comma 6 - della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
4) Disposizioni organizzative e di attuazione.
Date le disposizioni di carattere generale, si ritiene utile precisare che:
1) - al personale in missione o temporaneamente assegnato presso altro istituto o servizio non devono essere richieste, di regola, prestazioni di lavoro straordinario tranne che per documentate, “impreviste ed eccezionali" esigenze, connesse al mantenimento dell'ordine, della disciplina e della sicurezza dell'istituto o servizio sede di missione o di assegnazione temporanea. In tale circostanza le prestazioni di lavoro straordinario espletate dal dipendente sono totalmente computate a carico del monte ore assegnato alla direzione che ha disposto la prestazione lavorativa straordinaria e che deve garantire il pagamento delle prestazioni rese, da contenersi pur sempre nel limite massimo previsto; 2) - il compenso per prestazioni di lavoro straordinario, al personale impiegato operativamente dal G. O. M., con decorrenza l° gennaio 2004, verrà corrisposto dalla Direzione del Centro Amministrativo G. Altavista. 3) - nessuna prestazione di lavoro straordinario può essere richiesta a coloro i quali sono stati dichiarati parzialmente non idonei al servizio, in attuazione dei D.P.R. 25.10.1981, n.738; 4) - il personale di polizia penitenziaria che abbia superato il cinquantesimo anno di età o che abbia svolto oltre trenta anni di servizio, il personale Femminile e quello in situazione monoparentale (con prole di età inferiore ai tre anni), il personale maschile quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a prestare assistenza alla prole ed il personale che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, è esentato a domanda, dall'espletamento di prestazioni di lavoro straordinario, salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio; 3) - per il personale impegnato nella frequenza di corsi di formazione o di aggiornamento a tempo pieno, l'orario di servizio giornaliero è quello stabilito, per lo svolgimento dell'attività didattica e/o addestrativa, dalla direzione dell'istituto d'istruzione dell'Amministrazione Penitenziaria presso cui ha sede il corso. Al predetto personale sarà corrisposto, per il tramite delle direzioni d'appartenenza, il compenso per prestazione di lavoro straordinario qualora l'attività didattica e/o addestrativa si protragga oltre il suddetto orario. 6) - al personale che, formalmente autorizzato, svolge l'orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, non devono essere richieste, di regola, prestazioni di lavoro straordinario tranne che per documentate, impreviste ed, eccezionali esigenze , connesse esclusivamente al mantenimento ad al ripristino dell’ordine e della sicurezza dell’istituto. Si rammenta, comunque, che il servizio svolto dal predetto personale per l’espletamento dei turni di cui all'art. 8 del citato Accordo Quadro Nazionale e per altre esigenze, va sempre contenuto nell'orario di lavoro settimanale. 7) - al personale ausiliario, in servizio di leva, il compenso per prestazione di lavoro straordinario va corrisposto per le ore prestato in eccedenza all’orario d'obbligo che, allo stato, resta fissato in 38 ore settimanali.
Va, infine, ricordato che le vigenti disposizioni in materia prevedono che la liquidazione del compenso per lavoro straordinario dove essere riferita al mese in cui la prestazione straordinaria è stata effettivamente svolta. Ne consegue che, eventuali ore di lavoro straordinario effettuate oltre il limite massimo mensile, non possono essere attribuite e liquidate come prestazioni straordinarie rese nel mese successivo.
Al fine di evitare disguidi nei pagamenti mensili del compenso per prestazione di lavoro straordinario espletato dal personale di Polizia penitenziaria, si invitano codesti Uffici a procedere, anche in presenza di momentanea inadeguata copertura finanziaria, alla regolare trasmissione, al CED di questo Dipartimento, dei dati necessari per la predisposizione degli statini paga relativi alle competenze mensili a tutto ottobre c.a., dovendosi considerare soddisfatti gli impegni assunti, fino a quella data, con le disponibilità di fondi previsti dagli ordinari stanziamenti di bilancio.
Per quanto attiene, invece, alla predisposizione degli statini paga dei mesi di novembre e dicembre c.a. la trasmissione dei dati potrà essere effettuata solamente in presenza di adeguata copertura finanziaria o di avviso di finanziamento disposto dalla competente Direzione Generale.
5) Verifiche e controlli.
Le, presenti disposizioni intendono contribuire concretamente al decentramento di funzioni gestionali agli organi periferici riservandosi, com'è giusto, le sole attività di indirizzo, di impulso e di controllo; attività queste demandate dall'Ordinamento ai Provveditorati regionali, in primo luogo e, quindi, all'Amministrazione Centrale.
Di conseguenza, si dispone quanto segue:
Inizialmente, ciascuna direzione di istituto o servizio stabilirà, in relazione ai fondi assegnati dal Provveditorato regionale, il monte ore complessivo disponibile per l'anno 2004 e quello medio mensile entro il quale potranno essere richieste, mensilmente prestazioni di lavoro straordinario.
Con cadenza mensile, ciascuna direzione di istituto o servizio trasmetterà al competente Provveditorato regionale un prospetto analitico in cui sono indicati i nominativi del personale che ha espletato prestazioni di lavoro straordinario, il numero delle ore di lavoro straordinario effettivamente prestate da ciascuno, il numero delle ore retribuite e gli eventuali turni di riposo compensativo, richiesti dal dipendente, concessi o da concedere in luogo della retribuzione per il lavoro straordinario prestato.
Devono essere altresì, comunicati, mensilmente, in relazione al monte ore assegnato all'istituto o servizio, il numero totale delle ore ammesse a pagamento nel mese di riferimento e l’eventuale scostamento dalla media mensile inizialmente stabilita dalla direzione dell'istituto o servizio.
I Provveditori regionali, in presenza di eventuali incongruenze ed anomalie, adotteranno immediatamente ogni necessaria iniziativa atta ad eliminare la disfunzione o l’eventuale irregolarità riscontrata.
L'Amministrazione Centrale si riserva di effettuare controlli diretti e mirati per verificare che le richieste di prestazioni di lavoro straordinario siano contenute entro il limite del budget assegnato e che le presenti disposizioni siano osservate scrupolosamente.
Sì richiama, infine, l'attenzione dei Provveditori Regionali e dei Direttori degli istituti e servizi sulla previsione contenuta nell'articolo 10, comma 9, del citato Accordo Quadro Nazionale, relativa all'affissione del prospetto contenente i dati sullo straordinario.
6) Conclusioni.
Le presenti disposizioni intendono perseguire, com'è evidente, risultati di buona amministrazione in linea con le esigenze di trasparenza che sempre più informano l'Ordinamento italiano.
Si ritiene, pertanto, di dover evidenziare, ancora una volta, che nessun inadempimento o difforme interpretazione delle presenti disposizioni potrà essere tollerata e che la gestione delle disponibilità finanziarie relative al pagamento del compenso per lavoro straordinario, della quale i titolari degli istituti e servizi risponderanno dal punto di vista amministrativo e contabile, prima ancora che disciplinare, sia improntata a puntuale rigore ed alla massima trasparenza.
I Provveditori regionali eserciteranno appieno le proprie prerogative di impulso, di indirizzo e di controllo.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
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