DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO POLIZIA PENITENZIARIA LETTERA CIRCOLARE Prot. n. /3.1 PU-GDAP-100-14/02/2003-0070906-2003
Ai Signori Direttori Generali delle Direzioni Generali del Dipartimento Al Signor Direttore dell' Istituto Superiore degli Studi Penitenziari Ai Signori Provveditori Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria Ai Signori Direttori degli Istituti Penitenziari per Adulti Ai Signori Direttori delle Scuole di Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale dell'Amministrazione Penitenziaria Ai Signori Direttori dei Centri di servizio sociale per adulti Ai Sigg. Direttori dei Magazzini Vestiario Al Signor Direttore del Centro Amministrativo "Giuseppe Altavista" E, p.c. Al Servizio per le Relazioni Sindacali e per le Relazioni con il Pubblico Al Signor Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile LORO SEDI
Oggetto: Indennità per servizio notturno al personale del Corpo di polizia penitenziaria.
Considerato le numerose richieste di chiarimenti pervenute in merito alla corretta attribuzione dell'indennità per servizio notturno, al personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso gli istituti e servizi di questa Amministrazione, Si è ritenuto indispensabile procedere ad una rivisitazione delle norme che hanno disciplinato, nel tempo, l'attribuzione dell'indennità per servizio notturno, atteso che, la fonte normativa primaria, è l'articolo 6 del D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146, esteso alle Forze di Polizia ai sensi dell'art.18 della legge 10 ottobre 1986, n.668. Il sopra citato D.P.R. all'articolo 6 prevede che "agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo ed agli operai dello Stato le cui prestazioni di lavoro ordinario inerenti a servizio di istituto, siano effettuate, anche a turno, nelle ore comprese tra le 22 e le 6, compete una indennità oraria di servizio notturno. L'indennità per servizio notturno compete in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e non è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario". Le disposizioni emanate da questa Amministrazione Centrale, mai revocate, con le lettere circolari n.308103/1.1 del 29 gennaio 1987 e n.317460/1.l del 21 luglio 1987, prevedevano il pagamento dell'indennità per servizio notturno, al personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia, ora Polizia Penitenziaria, per ogni ora di effettivo servizio espletato dalle ore 22 alle ore 06, fermo restando la non cumulabilità con il compenso per lavoro straordinario. Il D.P.R.31 luglio 1995, n.395, concernente il recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, relativo al quadriennio normativo 1994 -1997 ed al biennio economico 1994 - 1995, all'articolo 10 prevedeva, tra l'altro, che a decorrere dal l° novembre 1995 al personale .... impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 06 sono corrisposte lire 2.000 per ciascuna ora. Tale nuova formulazione del dettato normativo, "impiegato in turno di servizio ... , ha fatto ritenere, a questa Amministrazione Centrale, che l'indennità dovesse essere corrisposta solamente al personale impiegato in un turno intero di servizio rieadente tra le ore 22 e le ore 06 vale a dire nel turno 0-6 o 0-8. L'interpretazione restrittiva data dall'Amministrazione, fino a quando l'orario di lavoro obbligatorio del personale del Corpo di polizia penitenziaria era stabilito, per norma, in 38 ore settimanali con turni di servizio di otto ore (8 -16; 16 -24 e 0 -8), non ha fatto insorgere, sia a livello centrale che periferico, dubbi circa la corretta attribuzione del beneficio in parola in quanto, l'indennità per servizio notturno non potendosi cumulare con il compenso per lavoro straordinario, per il turno serale (16 -24) le due ore di lavoro ricadenti tra le 22 e le 24 venivano compensate con l'attribuzione di due ore di lavoro straordinario notturno il cui importo orario era ed è maggiore di quello previsto per il pagamento dell'indennità oraria di servizio notturno. Con l'entrata in vigore del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, " Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile ... .relativo al quadriennio normativo 1998 - 2001 ed economico 1998 -1999" che, all'articolo 16 comma 3, prevede, tra l'altro, con decorrenza 1° luglio 1999, la riduzione a 36 ore dell'orario di lavoro settimanale per il personale impiegato in turni di servizio continuativo che coprano le 24 ore, la dove è stato possibile attuare la turnazione su quattro quadranti, si è venuta a determinare la necessità di stabilire se, al personale impiegato nel turno di servizio ordinario serale (18 - 24), possano legittimamente attribuirsi due ore di indennità per servizio notturno (dalle ore 22 alle ore 24). Quanto sopra premesso, al fine di consentire che l'indennità di servizio notturno, prevista dall'articolo 16 del D.P.R 16 marzo 1999, n.254 e successive integrazioni o modificazioni, venga legittimamente ed univocamente corrisposta a tutto il personale di Polizia penitenziaria avente diritto, si dispone che, con decorrenza 1 luglio 1999, la stessa debba essere attribuita per ogni ora di servizio effettivamente espletato tra le ore 22 e le ore 06, fermo restando il divieto di cumulabilità con il compenso per lavoro straordinario. Qualora dovesse farsi luogo a liquidazioni e pagamenti di indennità per servizio notturno pregressa, le SS.LL. avanzeranno richiesta, a questa Direzione Generale, dei finanziamenti ritenuti necessari, in conto residui anno 2002, con imputazione della spesa ai rispettivi articoli del capitolo 1619.
IL CAPO DIPARTIMENTO
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