DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA Direzione Generale del Personale e della Formazione
LETTERA CIRCOLARE GDAP-0323405-2003 PU-GDAP-2000-06/08/2003-0323405-2003 All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Alle Direzioni Generali del Dipartimento
Alla Direzione dell'Istituto Superiore degli Studi Penitenziari
Ai Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria
Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari per Adulti
Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale dell'Amministrazione Penitenziaria
Alle Direzioni dei Centri di Servizio Sociale per Adulti
Alla Direzione del Centro Amministrativo "G. Altavista"
Alla Direzione dei Magazzini Vestiario
e, p. c. Al Dipartimento per la Giustizia Minorile
L O R O S E D l
Oggetto: Artt. 25 e 35 del D. L.gs del 26.03.2001, n. 151. Accredito figurativo e riscatto per periodi di maternità relativi ad eventi verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro.
Con l'Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 pubblicato sulla G. U. del 26/04/2001 n. 93/L, recante il T. U. delle disposizioni legislative vigenti in tema di tutela e sostegno della maternità e paternità, sono state apportate significative innovazioni rispetto alla normativa preesistente con riguardo in particolare sia al riconoscimento della contribuzione figurativa relativa ai periodi di astensione obbligatoria per maternità, sia alla facoltà di chiedere il riscatto per periodi corrispondenti all'astensione facoltativa per maternità, relativi ad eventi verificatisi al di fuori di un rapporto di lavoro, indipendentemente dalla loro collocazione temporale. In via preliminare si intende chiarire che la contribuzione figurativa è riconosciuta senza alcun onere finanziario a carico del dipendente; viceversa, i periodi per cui si chiede il riscatto comportano un contributo oneroso a carico del richiedente e, pertanto, relativamente a questi ultimi, gli uffici delegati alla ricezione delle istanze sono invitati a porre particolare cura nell'apporre sulle stesse la data di assunzione a protocollo, determinante ai fini del calcolo dell'onere contributivo. Tanto premesso, nell'intento di disciplinare e offrire un punto di riferimento unitario, si indicano le fondamentali linee guida ed i principi operativi cui attenersi nell'applicazione normativa di cui trattasi : 1. l'accredito della contribuzione figurativa, come il riconoscimento dei periodi corrispondenti all'astensione facoltativa tramite riscatto, può avvenire, ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. 1092/73, nei seguenti termini:
a- su domanda dell'.avente diritto, da presentarsi almeno due anni prima della cessazione dal servizio per limite di età (anni 65 per il personale maschile e femminile facente parte del Comparto Ministeri e anni 60 per tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria);
b- su domanda del dipendente, da presentarsi a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione, qualora la risoluzione del rapporto di impiego abbia luogo per motivi diversi dal precedente punto "a";
c- su domanda dei superstiti aventi diritto a pensione, da prodursi entro 90 giorni dalla notifica di apposita richiesta da parte dell' amministrazione, qualora si verifichi il decesso in attività di servizio del dipendente;
2. le istanze, valide ai soli fini pensionistici, devono essere presentate a questa Direzione Generale - settore pensioni, tramite le direzioni di appartenenza. Si allegano, a titolo esemplificativo i relativi fac-simili (All 1 e All 2). Le stesse dovranno essere corredate da idonea documentazione probatoria (certificato di nascita dei figli o in sostituzione, autocertificazione o atto sostitutivo di notorietà da redigere, a cura del richiedente, secondo normativa). E' ovvio che l'eventuale condizione dì "genitore solo" e/o la limitazione del periodo riconoscibile dovuta ad eventi naturali o alla parziale copertura assicurativa dei periodo richiesto, dovrà essere opportunamente asseverata nella dichiarazione sostitutiva;
3. i presupposti necessari per la presentazione delle istanze di cui trattasi, sono:
. 4. la valutabilità delle sole istanze di riscatto per i periodi di astensione facoltativa per maternità al dì fuori del rapporto di lavoro, potrà riguardare un periodo non superiore a sei mesi per ciascuna maternità e non potrà eccedere il limite massimo complessivo di cinque anni. Giova a tal punto sottolineare che la durata dei periodi da accreditare figurativamente e/o da ammettere a riscatto, nonché l'individuazione dei soggetti aventi diritto, varia in relazione alla collocazione temporale dell'evento ed alla normativa all'epoca vigente. In particolare:
Si chiarisce, infine, che le istanze di accredito figurativo saranno acquisite direttamente al fascicolo pensionistico degli interessati per la successiva trattazione, salvo specifica restituzione in caso di domande irregolari. Per quanto concerne, invece, le istanze di riscatto per astensione facoltativa, l'interessato, a seguito della quantificazione dell'onere contributivo dovuto, avrà facoltà entro i prescritti limiti temporali, di accettare o rinunciare al provvedimento in parola. Si raccomanda l'osservanza delle presenti direttive e la massima diffusione al personale dipendente.
IL DIRETTORE GENERALE Dott. Gaspare SPARACIA |