MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE

DIVISIONE V - SEGRETERIA

                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Prot. n. 124875/1.1                                                           Roma, lì 16/09/1997

 

LETTERA CIRCOLARE

                                                                                  Ai Sigg. Direttori degli Uffici

                                                                                  Centrali del Dipartimento

 

Al Sig. Direttore dell'Istituto Superiore per gli Studi Penitenziari

 

Ai Sigg. Provveditori Regionali

dell'Amministrazione Penitenziaria

 

Ai Sigg. Direttori degli Istituti

Penitenziari per Adulti

 

Ai Sigg. Direttori dei Centri di

Servizio Sociale per Adulti

 

Ai Sigg. Direttori delle Scuole di Formazione ed Aggiornamento del

Corpo di Polizia e del Personale

dell'Amministrazione Penitenziaria

 

Al Sig. Direttore del Centro

Amministrativo "G. ALTAVISTA"

 

Al Sigg. Direttori dei Magazzini Vestiario e, p.c.

Al Servizio per le Relazioni Sindacali e

per le Relazioni con il Pubblico

 

Al Sig. Direttore dell'Ufficio Centrale

per la Giustizia Minorile

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              LORO  SEDI

 


 

 

OGGETTO: Personale di polizia penitenziaria - Obbligo di residenza nel comune ove ha sede l'Ufficio - Art. 18 legge 395 del 15 dicembre 1990.‑

 

La normativa in oggetto  stabilisce che il personale del Corpo di polizia penitenziaria ha l'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio o il reparto cui è destinato.

La "ratio" della disposizione è legata all'esigenza di favorire, attraverso l'effettiva e stabile dimora del dipendente nel luogo di lavoro, il costante e regolare svolgimento del servizio. Ciò sarebbe più o meno visibilmente compromesso qualora dovesse sobbarcarsi lunghi e gravosi trasferimenti quotidiani dal luogo di dimora a quello di lavoro. Per attenuare il rigore della disposizione, l'art. 18, al secondo comma, stabilisce la possibilità che il capo dell'ufficio possa autorizzare il dipendente a risiedere in comune diverso, a condizione, però, che ciò sia conciliabile col pieno e regolare assolvimento di ogni altro suo dovere.

La norma di cui trattasi è stata quasi integralmente ispirata dall'art. 12 del D.P.R.10.1.1957, n. 3, e potrebbe apparire ripetitiva, atteso il richiamo, fatto dall'art. 32 del decreto legislativo n. 443 del 30 ottobre 1992, alla disciplina dettata dal citato T.U. del 1957 in materia di diritti e doveri del personale del Corpo di polizia penitenziaria; invece la loro esplicita riproposizione manifesta l'intenzione del legislatore di rafforzare per gli appartenenti al corpo il principio stabilito in via generale, a motivo delle particolari funzioni attribuite al personale di polizia penitenziaria ed alle specifiche modalità di impiego, sia in ordine alle esigenze di pronta reperibilità, che a quelle di svolgere il servizio nelle migliori condizioni psico-fisiche.

Detto questo, occorre precisare che il concetto di obbligo di residenza, non attiene strettamente all'iscrizione anagrafica, bensì all'abituale dimora del dipendente. Il Consiglio di Stato, infatti, con parere reso il 17 aprile 1984, ha stabilito che l'art. 12 del D.PR n. 3 del 10. l. 1957 deve essere interpretato nel senso che sussiste per il dipendente l'obbligo di stabilire nel comune ove ha sede l'ufficio la sua abituale dimora (tale è infatti il concetto di residenza, al sensi dell'art. 43 del codice civile), con il fine di assicurare la sua effettiva permanenza nel luogo di lavoro e quindi garantire la costante e soddisfacente prestazione del servizio.

Non sussiste quindi l'obbligo ‑ ai fini dell'osservanza dell'art. 12 citato di trasferire nel comune ove ha sede l'ufficio la propria residenza anagrafica.

Invero tale obbligo esiste, essendo sancito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1954,
n. 1228, ma la sua violazione non è attinente ai doveri di ufficio del pubblico dipendente, bensì costituisce un illecito amministrativo che potrà essere sanzionato in altra sede.

Quanto sopra si può sintetizzare come segue:

1) tutto il personale di polizia penitenziaria ha l'obbligo di fissare la sua abituale dimora nel comune ove è situato l'ufficio o il reparto di appartenenza;

 

2) il mancato trasferimento della residenza anagrafica nel luogo di lavoro non costituisce violazione degli obblighi, a condizione che in tale luogo sia stata stabilita l'abituale dimora;

 

3) la condotta di cui al punto 2 costituisce, comunque, illecito amministrativo.

 

   Per ogni esigenza dell'Amministrazione, compresa quella della notifica di atti, il personale di cui trattasi ha l'obbligo di comunicare per iscritto alla direzione di appartenenza la sua residenza, e - se non coincidenti ‑ anche la dimora, segnalando ogni successiva variazione.

Da quanto sopra detto discende che l'autorizzazione a risiedere altrove, prevista dall'art. 18, secondo comma, della legge 395/90 può essere rilasciata anche con riferimento alla dimora abituale, sempreché sussistano le condizioni ivi indicate.

Appare chiaro, quindi, che dal mancato trasferimento della residenza anagrafica che - come più volte ripetuto - costituisce illecito amministrativo, non può nascere alcun vantaggio o beneficio a favore del dipendente (si veda ad esempio, in tema di esercizio del diritto di voto, la circolare l° dicembre 1992 prot. n. 6719/92/10.0.235, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14.12.1992), e comunque la residenza anagrafica rileva, nei casi previsti, ai fini del trattamento di missione.

La presente lettera circolare sarà portata a conoscenza di tutto il personale di polizia penitenziaria.

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO