DIPARTIMENTO DELL ‘AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DIPARTIMENTO DELL ‘AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE UFFICIO II° - AFFARI GENERALI PER IL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
PU-GDAP-2000-24/02/2006-0069061LETTERA CIRCOLARE
OGGETTO: Autorizzazioni all’uso delle onorificenze, delle decorazioni e dei distintivi.
Allo scopo di uniformare l’uso delle onorificenze, delle decorazioni e dei distintivi posseduti a vario titolo da parte del personale di Polizia Penitenziaria, questa Direzione Generale intende procedere ai completo riassetto della materia fornendo le seguenti indicazioni. È opportuno segnalare, sin d’ora, che non sarà possibile rilasciare le autorizzazioni a fregiarsi dei distintivi identificativi di specializzazione che non siano stati istituiti per il Corpo di polizia penitenziaria così come riportato nei successivi paragrafi. Tutte le richieste di autorizzazione all’uso delle decorazioni, fregi o distintivi, sulla divisa, esibiti dal personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria dovranno essere corredate dalla relativa documentazione (originale o copia autentica del titolo comprovante la concessione della decorazione o dell’onorificenza, o del distintivo) comprovante il possesso di tale titolo in originale o copia autentica secondo le vigenti normative, in modo da consentire la giusta variazione matricolare; in merito si puntualizza che non sarà consentita una trascrizione sul modello 11/A che non sia conforme al contenuto del foglio matricolare esistente presso questa Direzione Generale. Nei casi di concessione di titoli e benemerenze autorizzati, l’effettivo uso dei 2 relativi distintivi o fregi potrà avvenire, su richiesta dell’interessato, solo dopo la loro trascrizione sullo stato matricolare esistente presso questa Direzione Generale, salvo i casi in cui tale trascrizione sia stata disposta nel provvedimento concessivo. Una particolare considerazione vale per i «distintivi di merito”, conseguiti in applicazione dell’art.59 del Regio Decreto n°2584/1937 recante il Regolamento per il Corpo degli Agenti di Custodia, ancorché concessi fino all’emanazione del Regolamento di Servizio per il Corpo di Polizia Penitenziaria avvenuta con D.P.R. n° 82/1999, che ha introdotto diversi riconoscimenti legati al merito ed all’anzianità di servizio le cui insegne sono regolamentate dal P.C.D. del 18.09.2000, che nulla prevede circa l’uso delle insegne relative ai predetti distintivi. Pertanto, fermo restando l’attribuzione formale del riconoscimento, le stesse non potranno più essere indossate sulle divise della Polizia Penitenziaria. Ciò posto le SS.LL. sono invitate a sensibilizzare tutto il personale del Corpo di polizia penitenziaria ad attenersi scrupolosamente a quanto disposto, sollecitando i Comandanti di Reparto e/o i Coordinatori delle varie Unità Operative, a vigilare sulla corretta applicazione del contenuto della presente circolare. Si ritiene, infine, utile fornire di seguito alcune indicazioni sulle onorificenze, decorazioni e distintivi:
§ ONORIFICENZE E DECORAZIONI
Sono considerate decorazioni, quegli accessori dell’uniforme composti da un’insegna metallica appesa a nastro, oppure di placca o di fascia, destinate ad indicare la concessione di ricompense al valore o al merito, di distinzioni onorifiche e di onorificenze cavalleresche. Le decorazioni non si portano sempre complete sull’Uniforme. Esse vengono rappresentate dal cosiddetti “nastrini” (parte del nastro su cui la decorazione è di norma appesa, opportuna confezionato in dimensioni standardizzate (I Ox37 mm)) che sono apposti, centralmente, al di sopra del taschino sinistro della giubba o camicia. Sulle tenute storiche a doppia abbottonatura si applicano al centro del petto. L’uso dei nastrini sull’Uniforme è obbligatorio. L’autorizzazione ad indossarli è permanente per le onorificenze nazionali contemplate dal Regolamento per la Disciplina delle Uniformi (SDM-G-l0 anno 2002, Pubblicazione dello Stato Maggiore della Difesa — V° Reparto Affari Generali). Le decorazioni possono classificarsi in: • decorazioni nazionali: istituite e concesse da Autorità nazionali • decorazioni non nazionali, istituite e concesse da: o Autorità estere; o Organismi od Enti di diritto pubblico esteri riconosciuti da Autorità estere ed autorizzati da esse a conferire decorazioni; o Organismi internazionali, Organizzazioni soprannazionali o nazionali non territoriali, soggetti di diritto internazionale; • decorazioni militari: hanno come destinatario principale il personale militare, ancorchè ne possono essere insignite altre persone; • decorazioni non militari: hanno come destinatario il cittadino senza riguardo per la sua condizione di stato. Le decorazioni e le onorificenze non nazionali, per essere indossate, salvo poche eccezioni, devono essere preventivamente autorizzate, ai sensi della Legge 3 marzo 1951, n.l78. con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero per gli Affari Esteri; l’uso di tali insegne è disciplinato dal predetto regolamento dello Stato Maggiore della Difesa. Le Medaglie assegnate dalla NATO, ONU, EU, sono indossabili senza autorizzazione da parte del Ministero per gli Affari Esteri così come le decorazioni rilasciate dalla Croce Rossa Italiana e dal Sovrano Militare Ordine di Malta. Per le decorazioni rilasciate dalla Santa Sede e dall’Ordine Equestre del Santo Sepolcro, il relativo decreto di autorizzazione deve essere rilasciato, su richiesta dell’interessato, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art.7 della Legge 178/1951 che rinvia al Regio Decreto 974/1930. Obbligo di fregiarsi delle decorazioniL’obbligo di fregiarsi delle decorazioni è sancito dall’art. 81 comma 2 del D.P.R. 15 febbraio 1999, n.82 con le modalità previste dall’art.82, comma 11, del citato D.P.R., e della tabella 32/13, lettera C comma 2 del D.M. 24/01/2O02 (Regolamento recante “Disposizioni per l’uso, la durata e la foggia del vestiario e dell’equipaggiamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria)
Uso permanente
Sono di uso permanente le decorazioni concesse: • dal Presidente della Repubblica; • dal Ministro della Difesa e, per i “militari” non alle dipendenze della Difesa, dai rispettivi Ministri; • da Autorità militari italiane.
Caratteristiche ed uso
Le dimensioni e le caratteristiche dei collari, delle fasce e delle insegne metalliche ed il colore dei nastri e dei nastrini sono indicate dai provvedimenti istitutivi di ciascuna decorazione. Le insegne ed i nastrini si applicano al lato sinistro del petto nello spazio compreso tra il risvolto del bavero, l’attaccatura della manica ed il taschino della giubba dell’Uniforme. I nastrini o le decorazioni si applicano, con le seguenti modalità, sulle uniformi che di seguito si elencano: • nastrini: Uniforme di Rappresentanza, Ordinaria e di Servizio; • nastrini ridotti:Uniforme da Cerimonia; • decorazioni: Grande Uniforme, Uniforme di Rappresentanza, Ordinaria e di Servizio in occasione di riviste, parate e servizi d’onore (Nelle cerimonie civili, religiose e militari ed in particolar modo nelle cerimonie che ricorrono il giorno dell’anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana, il 4 novembre, il giorno della Festa del Corpo di polizia penitenziaria, e del Santo Patrono San Basilide vengono indossate le insegne metalliche delle decorazioni in formato normale). • decorazioni ridotte: Grande Uniforme da Cerimonia. È fatto divieto applicare le insegne e/o i nastrini sulla Tuta di Servizio, sulla Tuta di Lavoro, nonché sul Cappotto, sull’Impermeabile e sulla Giacca a Vento.
Disposizione delle insegne metallicheLe insegne metalliche normali vanno disposte al massimo su due righe, scalate fra di loro di mm 40 in altezza. Le insegne metalliche ridotte vanno disposte su di un’unica riga. Se il numero delle decorazioni è rilevante, ciascuna insegna deve essere parzialmente sovrapposta a quella che segue, in modo che comunque non sia superata la larghezza complessiva di mm 140. Se i nastrini non sono amovibili, essi debbono risultare interamente coperti dalle decorazioni. Disposizione dei nastriniI nastrini vengono disposti su una o più righe orizzontali costituite da un massimo di quattro nastrini di formato normale o di cinque nastrini di formato ridotto. Le righe di nastrini successive alla prima debbono essere complete. La prima riga, qualora di numero inferiore al massimo, deve essere disposta al centro rispetto alle sottostanti. Decorazione in più gradiDelle onorificenze e distinzioni onorifiche per le quali sono previste più gradi, si indossa soltanto l’insegna relativa al grado più elevato. Collari, Placche e FasceCollari, placche e fasce vengono portati in tutti i casi in cui sono prescritte le insegne metalliche normali o ridotte. Chi è insignito di più collari indossa soltanto quello relativo alla decorazione più importante. Le placche si applicano al lato sinistro del petto, al di sotto delle decorazioni in ordine di importanza da sinistra a destra di chi guarda. Le fasce si portano a tracolla, dalla spalla destra al fianco sinistro, al di sotto della spallina e della sciarpa azzurra, se prevista. Chi è insignito di più fasce indossa soltanto quella relativa alla decorazione più importante. Ordine di successioneLe decorazioni, come sopra detto, hanno un ordine di precedenza che deve essere osservato in relazione alla loro rilevanza. Esse sono disciplinate da leggi e regolamenti e principalmente dal già citato D.M. 24 gennaio 2002. Pertanto la successione delle stesse è la seguente: • Decorazioni al Valore; • Onorificenze Nazionali; • Onorificenze non nazionali; • Decorazioni estere;
Le decorazioni, come sopra riferito, vanno portate sul lato sinistro del petto sopra il taschino della giubba con il seguente ordine di precedenza dalla sinistra alla destra di chi guarda e dall’alto verso il basso: • Ordine Militare d’Italia; • Medaglie al Valor Militare, di Marina e Aeronautica; • Medaglie al Valor Civile; • Medaglie al Merito Civile; • Ordine al Merito della Repubblica Italiana; • Medaglia al Merito di Servizio; • Medaglia al Merito di lunga navigazione; • Croce per anzianità di servizio; • Medaglia commemorativa per le operazioni di soccorso alle popolazioni colpite dal sisma del 1976 (Friuli); • Medaglia commemorativa per le operazioni di soccorso alle popolazioni colpite dal sisma del 1980 (Campania - Basilicata); • Medaglia di benemerenza emergenza Etna 1991-92; • Medaglia di benemerenza commemorativa per le operazioni di soccorso alle popolazioni colpite dal sisma del 1997 (Umbria e Marche); • Medaglia di benemerenza per l’emergenza connessa agli eventi alluvionali del 2000; • Medaglia commemorativa per le operazioni di soccorso alle popolazioni colpite da pubbliche calamità; • Croce Commemorativa per il mantenimento della Pace e per il soccorso Umanitario; • Medaglie Commemorative per personale impiegato in Missioni di Pace per conto ONU, NATO, UE; • Sovrano Militare Ordine di Malta con distintivo di grado o rango (Ordine dei cavalieri); • Ordine al Merito del Sovrano Militare Ordine di Malta con distintivo di grado o rango (Merito Maltese); • Ordine Piano (Santa Sede); • Ordine di S. Giorgio (Santa Sede); • Ordine Equestre di S. Silvestro (Santa Sede); • Croce Pro Ecclesia et Pontefice (Santa Sede); • Medaglia Benemeriti (Santa Sede); • Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme con distintivo o rango; • Decorazioni non Nazionali (es. Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio); • Decorazioni estere (es. Ordine equestre Civile e Militare di San Marino - Ordine di Sant’Agata di San Marino). DISTINTIVI
I distintivi sono quegli accessori dell’uniforme destinati ad indicare una caratteristica di stato, posizione, merito o specializzazione di coloro che li indossano. Di seguito si elencano quelli previsti, per il Corpo di Polizia Penitenziaria, dai DD.MM. 24.01.2002, 24.02.2004 e 31.03.2004 nonché dai PP.CC.DD. 23.02.2000 e 18.09.2000: Distintivi d’OnoreIndicano il possesso di particolari benemerenze determinate da fatti di guerra o di servizio. In particolare sono quelli di Ferito, Mutilato o Deceduto per servizio. La foggia è quella contenuta nel D.P.R. 17 luglio 1957 n.763. L’autorizzazione a fregiarsene è concessa dalla Direzione Generale del Personale e della Formazione su domanda dell’interessato (c.f.r. Circolare 1071, 3536 datata 15.O6.1960);
Distintivi AppartenenzaIl distintivo di appartenenza consiste in un segno di identificazione del personale di polizia penitenziaria in servizio presso Unità Organiche istituite con particolari compiti istituzionali. Esso può essere in metallo smaltato oppure in plastica colorata. Quello di metallo si porta al centro del taschino superiore sinistro della giubba dell’uniforme; quello in plastica, invece, viene applicato al centro della manica sinistra della tuta di servizio all’altezza della spalla. Il distintivo viene indossato per il periodo di permanenza presso i seguenti Re parti: • G.O.M.; • Nucleo Traduzioni e Piantonamenti; • Scuole di Formazione e Aggiornamento; • Servizio Navale; • Gruppi Sportivi; • Banda Musicale; • Giustizia Minorile; • UCIS. Distintivi di Specializzazione: I distintivi di specializzazione non devono essere confusi con quelli di Appartenenza. Essi hanno la funzione di indicare l’acquisizione, previa frequenza di appositi corsi di istruzione, di particolari abilitazioni. Tali distintivi sono individuati per le seguenti specializzazioni: • Istruttore di Tiro; • Unità cinofile; • Elicotterista; • Sommozzatore; • Tiratore Scelto.
Tanto si rappresenta per la più ampia e capillare diffusione tra il personale del Corpo di polizia penitenziaria.
IL DIRETTORE GENERALEDr. Gaspare SPARACIA
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