Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Ufficio del Capo del Dipartimento

 

 

 

OGGETTO: Ordinamento Commissari Polizia Penitenziaria proposta di modifica al d.lvo 146/2000.

 

 

 Con riferimento a quanto in oggetto, per 1’informativa a codeste OO.SS., si comunica che con nota del 27 luglio u.s., indirizzata al Capo di Gabinetto dell’On.le Ministro ed all’Ufficio legislativo, questo Dipartimento ha nuovamente promosso, per l’ulteriore corso, la modifica del d.l.vo 146/2000, attraverso l’allegato schema di legge-delega (all. 1), corredato di relazione illustrativa (all.2), ai fini dell’adeguamento delle carriere in esame a quanto previsto dal d.lvo 334/2000 e successive modificazioni, per l’omologo personale della Polizia di Stato.

Sarà cura di questo Dipartimento comunicare gli ulteriori sviluppi.

 

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

 

 

Allegato 1

 

 (Delega al Governo per l’emanazione di disposizioni concernenti la revisione dell’ordinamento del personale dei ruoli direttivi e dirigenziali del Corpo di polizia penitenziaria)

I. Ai fine di adeguare le disposizioni vigenti alla normativa prevista per il personale dei corrispondenti ruoli della Polizia di Stato ed in particolare alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000 n. 334 e successive modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con le esigenze e con l’ordinamento dell’Amministrazione penitenziaria, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per la revisione dell’ordinamento del personale dei ruoli direttivi, ordinario e speciale, e dirigenziale del Corpo di polizia penitenziaria, secondo i seguenti principi e criteri direttivi.

a) riordinamento dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia Penitenziaria, mediante soppressione o istituzione di nuovi ruoli o qualifiche, provvedendo anche alla revisione delle modalità di accesso, dei relativi corsi di formazione in modo coerente con la riforma dei cicli universitari e dell’avanzamento, prevedendo, per i ruoli di nuova istituzione, le relative funzioni, ad esclusione di quelle che comportano una specifica qualificazione;

b) previsione delle disposizioni concernenti l’età pensionabile ed il trattamento pensionistico, tenendo conto, relativamente all’età pensionabile delle disposizioni in vigore per il personale dei corrispondenti ruoli delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare:

e) armonizzazione delle norme contenute nella legge 15 dicembre 1990, n.395 e nel decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, con i principi stabiliti alle lettere precedenti;

d) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie e di raccordo, anche mediante ricostruzione della carriera nel ruolo direttivo., nei confronti del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge, appartiene ai ruoli direttivi, ordinario e speciale, del Corpo di polizia penitenziaria, al fine di adeguare l’avanzamento nelle qualifiche direttive a quanto previsto a regime dai decreti di cui al presente comma.

2. Disposizioni correttive, nell’ambito dei decreti legislativi e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1, potranno essere emanate con uno o più decreti legislativi, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al medesimo comma 1.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del Corpo di polizia penitenziaria che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine ed agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari per materia che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

4. All’attuazione della presente legge, non comportando maggiori oneri si provvede con le risorse finanziarie previste dall’art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266.

 

 

Allegato 2.

 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

§ Premessa

L’articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266, ha previsto una delega al Governo per l’istituzione, tra l’altro, dei ruoli direttivo-ordinario e speciale  del Corpo della polizia penitenziaria, con carriere analoghe a quelle dei corrispondenti ruoli della Polizia di Stato.

In attuazione della citata delega, il decreto legislativo 21 maggio 2000 n.146 ha istituito i suddetti ruoli, articolandoli in quattro qualifiche, con ordine gerarchico e con livelli analoghi a quelli dei corrispondenti ruoli dei commissari della Polizia di Stato.

Al riguardo, si evidenzia che, per effetto del mutamento del quadro normativo, intervenuto successivamente a detto decreto legislativo, l’ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, così come è attualmente delineato, non assicura l’adesione ai principi di omogeneità con le altro Forze di polizia, previsti dalla legge di delega.

In particolare, si richiamano le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2001, n.201, concernenti il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato.

Dall’esame comparato delle disposizioni suindicate, emerge infatti chiaramente che le carriere del personale direttivo e dirigenziale del Corpo di polizia penitenziaria presentano connotazioni di rilevante disallineamento rispetto alle carriere del corrispondente personale della Polizia di Stato, avuto riguardo sia alla differente articolazione delle qualifiche, sia al mutamento della normativa in materia di promozioni alle qualifiche superiori.

Per far fronte alle esigenze di cui sopra, è stato predisposto l’unito articolato.

Comma 1

Il comma 1 prevede una delega al Governo ad emanare gli interventi correttivi necessari per la revisione dell’ordinamento del personale dei ruoli direttivi e dirigenziale del Corpo di polizia penitenziaria al fine di armonizzare le disposizioni vigenti con la normativa prevista per il  personale dei corrispondenti ruoli delle Forze di Polizia ad ordinamento civile ed in particolare della Polizia di Stato.

L’argomento, delicato, è di particolare interesse per tutte le Forze di Polizia, particolarmente attente ad evitare ogni elemento di diversificazione che possa alterare il sistema di equiordinazione voluto dal legislatore.

Comma 2

Il comma 2 pone una norma di cautela per fronteggiare l’eventuale necessità di disposizioni correttive, sia di carattere tecnico che di adeguamento ulteriore agli ordinamenti di riferimento, sempre nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi posti al comma 1.

Comma 3

Il comma 3 dispone la necessaria procedura di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi

e di acquisizione dei relativi pareri.

Comma 4

Il provvedimento in esame già provvisto della necessaria copertura finanziaria, in quanto dall’attuazione della delega non derivano maggiori oneri rispetto alle risorse indicate all’articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n.266.