MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA Ufficio Centrale del Personale Divisione V – Sezione IProt. n. 034424/3.1 Roma, 13.12.1999 allegati due LETTERA CIRCOLAREAi Signori Direttori degli Uffici Centrali Al Signor Direttore dell’ U.G.A.P. Al Signor Direttore dell'Istituto Superiore degli Studi Penitenziari Ai Signori Provveditori Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria Ai Signori Direttori degli Istituti Penitenziari per Adulti Ai Signori Direttori delle Scuole di Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale dell'Amministrazione Penitenziaria Ai Signori Direttori dei Centri di servizio sociale per adulti Ai Sigg. Direttori dei Magazzini Vestiario Al Signor Direttore del Centro Amministrativo "Giuseppe Altavista” e, p.c. Al Servizio per le Relazioni Sindacali e per le Relazioni con il Pubblico Al Sig. Direttore dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile
Oggetto: D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254. Applicazione dell’articolo 6 (trattamento di missione).
§ 1 - PREMESSA
Questo Ufficio, con la lettera circolare n. 26424/1.1 del 13 settembre 1999, ha fornito direttive circa la corretta applicazione dell’Accordo Sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile. Al § 3 punto 3.1, in particolare, ha sintetizzato le innovazioni apportate dall’art. 6 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, in favore del personale di Polizia penitenziaria inviato in servizio fuori sede. Poiché sull’argomento pervengono numerosi quesiti, si forniscono, di seguito, le opportune direttive atte a disciplinare le modalità di applicazione del nuovo dettato normativo.
§ 2 – DECORRENZA
I benefici economici previsti dall’art. 6 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 180 del 3 agosto 1999, decorrono dal 18 agosto 1999, data di entrata in vigore del citato D.P.R. di recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile.
§ 3 - Utilizzo del mezzo aereo o del mezzo proprio senza autorizzazione. (articolo 6 – comma 1 – del D.P.R. 254/1999)
Il personale di polizia penitenziaria, inviato in missione fuori dalla ordinaria sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o il proprio autoveicolo, per sua scelta e senza la prevista autorizzazione, ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute, entro il limite del costo del biglietto ferroviario per la classe consentita a tariffa d’uso. Si chiarisce che la “tariffa d’uso” è la speciale riduzione concessa dalle Ferrovie dello Stato per i viaggi di servizio effettuati dal personale del Corpo di polizia penitenziaria e che le spese supplementari, quali quelle per la prenotazione o per il supplemento per treni rapidi o speciali, non concorrono alla quantificazione del rimborso. Nel caso in cui il dipendente utilizzi l’aereo, poiché la spesa effettivamente sostenuta ed il mezzo utilizzato si rilevano dai documenti di viaggio consegnati al passeggero, codeste direzioni, in fase di liquidazione della tabella di missione, provvederanno al rimborso della somma corrispondente al costo del biglietto ferroviario per la classe consentita a tariffa d’uso, previa istanza dell’interessato, da redigersi sul modello allegato (n. 1), ed acquisizione agli atti del biglietto aereo. Nell’ipotesi, invece, in cui il personale utilizzi, per raggiungere la località di missione o per il rientro nella sede di servizio, il mezzo di proprietà, senza la prevista autorizzazione, il rimborso, deve essere richiesto dall’interessato ed è subordinato: a) alla presentazione della domanda conforme al modello allegato (n. 2); b) all’utilizzo del mezzo proprio, di proprietà del coniuge ovvero del figlio convivente[1].
Il rimborso è commisurato al costo del biglietto, a tariffa d’uso in classe spettante, stabilito per il percorso ferroviario.
Nel caso in cui la tratta tra la sede di servizio e la località di missione non sia servita da un collegamento ferroviario, si deve fare riferimento al tariffario delle Ferrovie dello Stato relativo al costo per chilometro. Con riguardo alla classe consentita si ritiene utile ribadire che gli ufficiali ed i marescialli del disciolto Corpo degli agenti di custodia ed il personale del Corpo di polizia penitenziaria inquadrato nelle qualifiche di ispettore superiore, ispettore capo, ispettore, vice ispettore e sovrintendente capo hanno diritto ad usufruire della I classe. Il restante personale, inquadrato nelle qualifiche inferiori, ha diritto alla II classe. Nei casi in cui è disposto l’uso del mezzo di servizio per l’espletamento della missione, l’interessato non può utilizzare mezzi di trasporto diversi.
§ 4 – Maggiorazione dell’indennità oraria di missione. (articolo 6 – comma 3 – del D.P.R. 254/1999)
La nuova disposizione prevede una maggiorazione dell’indennità oraria di missione, fissata in lire 2500 per ogni ora, destinata a compensare il personale, impiegato nei viaggi di servizio, per il tempo non retribuibile con il compenso per lavoro straordinario. A tal riguardo si precisa che, in occasione di viaggi di servizio con diritto al trattamento economico di missione, il compenso per lavoro straordinario è corrisposto, per le ore eccedenti il turno obbligatorio giornaliero, soltanto al personale che durante l’espletamento del servizio fuori sede svolge effettiva attività lavorativa. E’ considerata, com’è noto, attività lavorativa, il servizio svolto dal personale di Polizia penitenziaria che, durante il viaggio di missione: - è impiegato nel servizio traduzioni e piantonamenti dei detenuti e degli internati, ed attende alla custodia del traducendo; - è impiegato di scorta in occasione di trasporto di armi, di munizionamento, di plichi, ecc.; - in qualità di autista, viene impiegato all’effettiva guida di un automezzo; - è impiegato in attività di tutela e/o scorta in occasione di accompagnamento di Autorità, funzionari dell’Amministrazione ovvero altre personalità, destinatarie di misure di protezione e/o tutela.
Per le sole ore di viaggio non riconducibili all’attività lavorativa sopra descritta (c.d. servizio passivo) invece, è corrisposta la maggiorazione dell’indennità oraria di missione ( e non il compenso per prestazioni di lavoro straordinario).
Le due indennità, quella per il compenso per lavoro straordinario e quella della maggiorazione dell’indennità oraria di missione, non sono ovviamente cumulabili.
4.1 – Modalità di calcolo
Per una corretta applicazione della norma, codeste direzioni devono quantificare, nell’arco della giornata solare, il tempo complessivo del servizio di missione calcolato dall’orario di partenza. Dal tempo complessivo sono sottratte le prime 6 ore e 10 minuti corrispondenti a quelle del turno obbligatorio giornaliero. Delle restanti sono quantificate solo le ore effettivamente trascorse in viaggio, non remunerate con il compenso per lavoro straordinario[2]. Per esse è attribuita la sola maggiorazione dell’indennità oraria di missione. Ai fini dell’applicazione del beneficio di cui sopra ed in analogia a quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento economico di missione, le frazioni di ora inferiori a trenta minuti non sono contabilizzate. Quelle superiori sono arrotondate[3] all’ora intera. Per determinare la durata del viaggio, in relazione al mezzo di trasporto utilizzato, si chiarisce che per i viaggi compiuti: a – per ferrovia, la durata del viaggio è quella desunta dagli orari ufficiali delle ferrovie dello stato. Se la stazione delle FF.SS. è ubicata fuori del centro abitato, è considerato anche il tempo necessario per raggiungere la stazione ferroviaria; b – con il mezzo aereo, la durata del viaggio è quella desunta dalla carta di imbarco. Se l’aeroporto è ubicato fuori dal centro abitato, è considerato anche il tempo necessario per raggiungere l’aeroscalo. E’, altresì, considerato il tempo, non superiore a trenta minuti, previsto per le formalità di imbarco; c – con altri mezzi[4] in normale servizio di linea, la durata del viaggio è quella desunta dagli orari ufficiali delle società di trasporto. Se lo scalo portuale o il capolinea sono situati fuori del centro abitato, è considerato anche il tempo necessario per il raggiungimento dello stesso scalo o del capolinea. Ai fini della maggiorazione dell’indennità oraria di missione, avendo la norma limitato il beneficio al viaggio, sono esclusi dal computo i tempi di attesa presso gli scali portuali o i capilinea; d – con i mezzi dell’Amministrazione, la durata del viaggio è quella desunta dagli orari[5] indicati sul foglio di viaggio; e - con il mezzo proprio senza la prevista autorizzazione, la durata del viaggio è quella desunta dagli orari ufficiali delle ferrovie dello stato per la tratta compresa tra la sede di servizio e quella di missione, ovvero tra la località di abituale dimora e quella di missione, se meno oneroso per l’Amministrazione.
§ 5 - CONCLUSIONI
Le presenti disposizioni integrano le direttive emanate con la lettera circolare n.170123/3.9 del 17 luglio 1996, con la circolare n.3440/5890 del 21 ottobre 1996 e con la lettera circolare n.26424/1.1 del 13 settembre 1999.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO Dirig. Gen. Dr. Emilio di SOMMA
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