MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Ufficio Centrale del Personale

Divisione V – Sezione I

Prot. n. 034424/3.1                                                                            Roma,     13.12.1999

allegati due      

LETTERA CIRCOLARE

Ai   Signori  Direttori degli Uffici Centrali

                                                                         Al   Signor Direttore dell’ U.G.A.P.

Al   Signor Direttore dell'Istituto Superiore

                                                        degli Studi Penitenziari

Ai   Signori       Provveditori        Regionali

                                                                          dell'Amministrazione  Penitenziaria

Ai   Signori     Direttori       degli      Istituti

                                                       Penitenziari per Adulti

Ai   Signori  Direttori     delle    Scuole    di

       Formazione    e    Aggiornamento   del

       Corpo   di   Polizia   e  del     Personale

       dell'Amministrazione       Penitenziaria

Ai   Signori     Direttori      dei    Centri   di

                                                            servizio sociale per adulti

Ai  Sigg. Direttori dei Magazzini Vestiario

Al   Signor          Direttore    del       Centro

                                                                               Amministrativo  "Giuseppe Altavista”

                             e, p.c.

Al   Servizio  per  le  Relazioni  Sindacali e

                                                                    per le Relazioni con il Pubblico

 Al  Sig.  Direttore dell'Ufficio Centrale per

                                                   la Giustizia Minorile

 

 

 

Oggetto: D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.  Applicazione dell’articolo 6 (trattamento di missione).

 

 

 

§ 1 - PREMESSA

  

Questo Ufficio, con la lettera circolare n. 26424/1.1 del 13 settembre 1999,  ha fornito direttive circa la corretta applicazione dell’Accordo Sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile.  Al § 3 punto 3.1, in particolare, ha sintetizzato le innovazioni apportate dall’art. 6 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, in favore del personale di Polizia penitenziaria inviato in servizio fuori sede.

Poiché sull’argomento pervengono numerosi quesiti, si forniscono, di seguito, le opportune direttive atte a disciplinare le modalità di applicazione del nuovo dettato normativo.

 

  

§ 2 – DECORRENZA

 

            I benefici economici previsti dall’art. 6 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 180 del 3 agosto 1999, decorrono dal 18 agosto 1999, data di entrata in vigore del citato D.P.R. di recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile.

 

  

            § 3  -   Utilizzo del mezzo aereo o del mezzo proprio senza autorizzazione.  

(articolo 6 – comma 1 – del  D.P.R. 254/1999)

  

            Il personale di polizia penitenziaria, inviato in missione fuori dalla ordinaria sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o il proprio autoveicolo, per sua scelta e senza la prevista autorizzazione, ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute, entro il limite del costo del biglietto ferroviario per la classe consentita a tariffa d’uso.

Si chiarisce che la “tariffa d’uso” è la speciale riduzione  concessa dalle Ferrovie dello Stato per i viaggi di servizio effettuati dal personale del Corpo di  polizia penitenziaria e che le spese supplementari, quali quelle per la prenotazione o per il supplemento per treni rapidi o speciali,  non concorrono alla quantificazione del rimborso.

            Nel caso in cui il dipendente utilizzi l’aereo, poiché la spesa effettivamente sostenuta ed il mezzo utilizzato  si rilevano dai documenti di viaggio consegnati al passeggero, codeste direzioni, in fase di liquidazione della tabella di missione, provvederanno al rimborso della somma corrispondente al costo del biglietto ferroviario per la classe consentita a tariffa d’uso, previa istanza dell’interessato, da redigersi sul modello allegato (n. 1), ed acquisizione agli atti del biglietto aereo.

            Nell’ipotesi, invece,  in cui il personale utilizzi,  per raggiungere la località di missione o per il rientro nella sede di servizio,  il mezzo di proprietà, senza la prevista autorizzazione, il rimborso, deve essere richiesto dall’interessato ed è subordinato:

a)      alla presentazione della domanda conforme al modello allegato (n. 2);

b)      all’utilizzo del mezzo proprio, di proprietà del coniuge ovvero del figlio convivente[1].

 

Il rimborso è commisurato al  costo del biglietto, a tariffa d’uso in classe spettante, stabilito per il percorso ferroviario.

 

Nel caso in cui  la tratta tra la sede di servizio e la località di missione non sia servita da un collegamento ferroviario,  si deve fare riferimento al tariffario delle Ferrovie dello Stato relativo al costo per chilometro.

Con riguardo alla classe consentita si ritiene utile ribadire che gli ufficiali ed i marescialli del disciolto Corpo degli agenti di custodia ed il personale del Corpo di polizia penitenziaria inquadrato nelle qualifiche di ispettore superiore, ispettore capo, ispettore, vice ispettore e sovrintendente capo hanno diritto ad usufruire della I classe. Il restante personale, inquadrato nelle qualifiche inferiori, ha diritto alla II classe.

Nei casi in cui è disposto l’uso del mezzo di servizio per l’espletamento della missione, l’interessato non può utilizzare mezzi di trasporto diversi.

 

  

            § 4 – Maggiorazione dell’indennità oraria di missione.

                     (articolo 6 – comma 3 – del  D.P.R. 254/1999)

  

La nuova disposizione prevede una maggiorazione dell’indennità oraria di missione, fissata in lire 2500 per ogni ora,  destinata a compensare il personale, impiegato nei viaggi di servizio, per il tempo non retribuibile con il compenso per  lavoro straordinario.

A tal riguardo si precisa che, in occasione di viaggi di servizio con diritto al trattamento economico di missione, il compenso per lavoro straordinario è corrisposto, per le ore eccedenti il turno obbligatorio giornaliero, soltanto al personale che durante l’espletamento del servizio fuori sede svolge effettiva attività lavorativa.

            E’ considerata, com’è noto, attività lavorativa, il  servizio svolto dal personale di Polizia penitenziaria che, durante il viaggio di missione:

-         è impiegato nel servizio traduzioni e piantonamenti dei detenuti e degli internati,  ed attende alla custodia del traducendo;

-         è impiegato di scorta in occasione di trasporto di armi, di munizionamento, di plichi, ecc.;

-         in qualità di autista, viene impiegato all’effettiva guida di un automezzo;

-         è impiegato in attività di tutela e/o scorta in occasione di accompagnamento di Autorità, funzionari dell’Amministrazione ovvero altre personalità, destinatarie di misure di protezione e/o tutela.

 

Per le sole ore di viaggio non riconducibili all’attività lavorativa sopra descritta (c.d. servizio passivo)  invece,  è corrisposta la maggiorazione dell’indennità oraria di missione ( e non il compenso per prestazioni di lavoro straordinario).

 

            Le due indennità, quella per il compenso per lavoro straordinario e quella della maggiorazione dell’indennità oraria di missione, non sono ovviamente cumulabili.

   

 

4.1 – Modalità di calcolo

  

Per una corretta applicazione della norma,  codeste direzioni devono quantificare, nell’arco della giornata solare, il tempo complessivo del servizio di missione calcolato dall’orario di partenza. Dal tempo complessivo sono sottratte le prime 6 ore e 10 minuti  corrispondenti  a quelle del turno obbligatorio giornaliero. Delle restanti sono quantificate solo le ore effettivamente trascorse in viaggio, non remunerate con il compenso per  lavoro straordinario[2]Per esse è attribuita la sola  maggiorazione dell’indennità oraria di missione.

Ai fini dell’applicazione del beneficio di cui sopra ed in analogia a quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento economico di missione, le frazioni di ora inferiori a trenta minuti non sono contabilizzate. Quelle superiori sono arrotondate[3] all’ora intera.

Per determinare la durata del  viaggio, in relazione al mezzo di trasporto utilizzato,  si chiarisce che per i viaggi compiuti:

a – per  ferrovia, la durata del viaggio è quella desunta dagli orari ufficiali delle ferrovie dello stato. Se la stazione delle FF.SS. è ubicata fuori del centro abitato, è considerato anche il tempo necessario per raggiungere la stazione ferroviaria;

b – con il mezzo aereo, la durata del viaggio è quella desunta dalla carta di imbarco. Se l’aeroporto è ubicato fuori dal centro abitato, è considerato anche il tempo necessario per raggiungere l’aeroscalo. E’, altresì, considerato il tempo, non superiore a trenta minuti, previsto  per le formalità di imbarco;

c – con altri mezzi[4] in normale servizio di linea, la durata del viaggio è quella desunta dagli orari ufficiali delle società di trasporto. Se lo scalo portuale o il capolinea sono situati fuori del centro abitato, è considerato anche il tempo necessario per il raggiungimento dello stesso scalo o del capolinea. Ai fini della maggiorazione dell’indennità oraria di missione, avendo la norma limitato il beneficio al viaggio,  sono esclusi dal computo i tempi di attesa presso  gli scali portuali o i capilinea;

d – con i mezzi dell’Amministrazione, la durata del viaggio è  quella desunta dagli orari[5]     indicati  sul foglio di viaggio;       

e - con  il mezzo proprio senza la prevista autorizzazione, la durata del viaggio è quella desunta dagli orari ufficiali delle ferrovie dello stato per la tratta compresa tra la sede di servizio e quella di missione, ovvero tra la località di abituale dimora e quella di missione,  se meno oneroso per l’Amministrazione.

 

  

§ 5 - CONCLUSIONI

  

            Le presenti disposizioni integrano le direttive emanate con la lettera circolare n.170123/3.9 del 17 luglio 1996, con la circolare n.3440/5890 del 21 ottobre 1996 e con la  lettera circolare n.26424/1.1 del 13 settembre 1999.

 

  

 

                                                                                     IL DIRETTORE DELL’UFFICIO

                                                                                    Dirig. Gen. Dr.  Emilio di SOMMA

 


 

[1] Cfr. modello allegato n. 2 citato.

[2] Perché trattasi, ovviamente, del c.d. servizio passivo.

[3] Per l’arrotondamento delle frazioni d’ora cfrs. art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

[4] Ad esempio la nave o l’autobus di linea.

[5] Visti di arrivo e di  partenza.