Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 

Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo

Roma, 12 febbraio 2003

Prot. 100229 

All'Ufficio del Capo del Dipartimento Ufficio per le relazioni sindacali

SEDE

Alla Direzione Generale del Bilancio 

SEDE

Alla Direzione del Personale e della Formazione 

Trattamento Economico Polizia Penitenziaria

SEDE

OGGETTO:

 Applicazione Legge 27.12.2002 n.289. - Legge finanziaria 2003. Disposizioni in materia di riforma dell'Irpef.

La legge finanziaria 2003, all'articolo 2 ha introdotto modifiche sostanziali alla tassazione dei redditi delle persone fisiche. La riforma prevede la graduale sostituzione delle detrazioni dall'imposta con le deduzioni dal reddito, al fine di realizzare una progressività dell'imposizione Irpef tale da bilanciare la contemporanea rimodulazione delle aliquote dell'Irpef. Le novità introdotte dall'articolo 2 riguardano: le nuove tabelle delle aliquote d'imposta, le nuove deduzioni dal reddito, la nuova modalità di determinazione della base imponibile e le nuove detrazioni d'imposta. Pertanto i sostituti d'imposta devono riconoscere le nuove detrazioni e le nuovissime deduzioni previste con l'articolo 2b, che ha modificato il Testo Unico delle Imposte sui Redditi(TUIR) introducendo l'articolo 10-bis, il quale prevede il riconoscimento di una deduzione variabile al variare del reddito complessivo. Le nuove deduzioni e detrazioni essendo legate al reddito complessivo presunto che il dipendente percepirebbe nel 2003, renderebbero variabile il trattamento economico del personale di Polizia Penitenziaria, in funzione della presenza d'arretrati, d'indennità accessorie e straordinari, senza dare la sensazione di stabilità dello stipendio. In relazione all'estrema rilevanza delle modifiche apportate al TUIR, che ha ingenerato un'obiettiva incertezza sull'interpretazione della norma in oggetto, relativamente alle modalità di applicazione delle deduzioni, quest'Ufficio dalle competenze di Marzo 2003, prenderà a riferimento per il calcolo delle stesse, il reddito del 2002. Questo garantirà la stabilita per l'intero anno, della deduzione, delle nuove detrazioni e delle detrazioni per carichi di famiglia (coniuge e figli) e conseguentemente del trattamento economico. La soluzione indicata avrà un duplice aspetto positivo: garantirà la stabilita delle deduzioni e delle detrazioni e conseguentemente del trattamento economico; eviterà per quanto riguarda il conguaglio fiscale del 2004 calcolato sui redditi del 2003, al momento dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio, l'imposta dovuta sia particolarmente elevata. L'Ufficio da una statistica effettuata sui redditi dei dipendenti del 2002, ha rilevato che circa il 97% del personale beneficerà della riforma fiscale, lo stesso calcolo si è effettuato prendendo a base il reddito dei primi due mesi del 2003 dando sostanzialmente il medesimo risultato. Il Legislatore stesso all'articolo 2 comma 3, prevede la possibilità per i contribuenti di applicare, in sede di dichiarazione dei redditi, le disposizioni del TUIR, in vigore al 31.12.2002, qualora ai fini del calcolo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta per l'anno 2003, queste ultime risultino più favorevoli rispetto al nuovo metodo di determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche. L'inserimento ditale disposizione (clausola di salvaguardia) prevede di confrontare la nuova modalità di tassazione con quella prevista dal vecchio sistema ed applicare la più favorevole. Come si può notare la notevole complessità della normativa e le molte variabili in gioco possono, comunque, generare un conguaglio fiscale negativo; pertanto quest'Ufficio tra il mese di giugno e luglio 2003, verificherà il reddito presunto 2003 dei dipendenti, calcolando la deduzione spettante e, se necessario, provvederà ad effettuare le utili correzioni. Si rimane a disposizione per eventuali suggerimenti o indicazioni utili in materia che gli Uffici in indirizzo intendessero fornire.

DIRETTORE DELL'UFFICIO