DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE Ufficio IIGestione del Personale di Polizia Penitenziaria
LETTERA CIRCOLAREPU- GDAP-2000-28/01/2004-0033304-2004
Oggetto:Indennità di compensazione- art.16, comma3 – D.P.R. n. 164 del 18 giugno 2002.
Facendo seguito alle disposizioni impartite in materia con la lettera circolare n. 356275 del 20/11/2002, tenuto conto che continuano a pervenire a questa Direzione Generale numerosissime richieste relative alla corresponsione, in particolari situazioni, dell’indennità di cui all’oggetto, si ritiene opportuno fornire elementi interpretativi e ulteriori specificazioni al fine di pervenire ad una applicazione uniforme e coerente da parte di tutti gli uffici interessati. La condizione necessaria per la corresponsione dell’emolumento, di che trattasi, presuppone che l’impiego in servizio del dipendente nel giorno destinato, perché pianificato, al riposo settimanale o nel giorno festivo infrasettimanale, sia determinato esclusivamente da sopravvenute e inderogabili esigenze di servizio. La finalità della norma è quella di compensare il dipendente del disagio di non aver potuto godere del riposo programmato anche nel caso di impiego del personale nella giornata del sabato, ovvero la giornata di riposo per la settimana compattata, assimilabile a tutti gli effetti alla giornata di riposo settimanale, qualora il medesimo svolga il proprio orario di lavoro articolato in cinque giorni settimanali. Va sottolineato che il turno di servizio per il quale viene corrisposta l’indennità di compensazione non può considerarsi orario di lavoro straordinario se non per la quota eccedente il normale turno di servizio.
IL DIRETTORE GENERALE Dr. Gaspare Sparacia
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