DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

UFFICIO II - SEZIONE II

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO “POLIZIA PENITENZIARIA”

 

 Prot. GDAP  0049220/08-02-2005

LETTERA CIRCOLARE

 

 

Oggetto: Retribuzione delle due ore settimanali di cui alla legge in favore del personale ausiliario in servizio di leva penitenziaria. Esercizio finanziario 2005. Capitolo 2585 del Ministero dell’Interno.

 

 

Per i successivi adempimenti di competenza si comunica che, il Ministero dell’interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio T.E.P. e Spese Varie con la nota n. 333G/2.01.85.C (03/05) del 19 gennaio 2005, ha trasmesso il prospetto mensile delle due ore settimanali obbligatorie da liquidare per l’anno 2005, al personale ausiliario in servizio di leva del Corpo di polizia penitenziaria ai sensi dell’articolo 63, terzo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2005, le due ore settimanali ‘obbligatorie che il personale ausiliario in servizio di leva è tenuto ad effettuare in aggiunta all’orario di servizio settimanale delle 36 ore, ammontano complessivamente a n. 104 ore ed avranno la seguente articolazione mensile:

mese                ore                               mese                ore

Gennaio           10                                Luglio               10

Febbraio          8                                  Agosto             8

Marzo              8                                  Settembre        8         

Aprile               8                                  Ottobre            10

Maggio            10                                Novembre       8

Giugno 8                                              Dicembre         8

 

Con l’occasione si ritiene utile precisare che l’orario di servizio settimanale del personale ausiliario in servizio di leva è fissato, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 23 giugno 1988, n. 234 (*), in 38 ore, in quanto, nei confronti di tale personale non trovano applicazione le riduzioni dell’orario di lavoro apportate dall’artico 2 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 e dall’art. 16 d D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 (CC.CC.NN.LL. per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile).

Si precisa, altresì, che il pagamento del relativo compenso è subordinato alla effettiva prestazione  delle due ore di lavoro settimanali previste.

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gaspare SPARACIA

 

(*) D.P.R. 23 giugno 1988 n. 234 - articolo 1 : “Con effetto dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’orario di servizio di cui all’art. 63, della legge 1° aprile 1981 n. 121, è fissato in trentasette ore settimanali e, a decorrere dal 1° maggio 1989, in trentasei ore  settimanali, ferme restando le due ore di servizio retribuite come prestazioni di lavoro straordinario di cui all’art. 7, secondo comma, del D.P.R. 27 marzo 1984, n. 69.