DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE EDELLA FORMAZIONE UFFICIO II Trattamento Economico Accessorio “Polizia penitenziaria”
Prot. GDAP 0137045 – 5/04/2004.
OGGETTO: Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali. Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3253 e 3254 del 29/11/2002, n.3268 del 12/3/2003, n.3279 de 10/4/2003. nn. 3280 e 3281 del 18/4/2003, n. 3300 del 11/7/2003.
Con la lettera circolare urgentissima n. 0416017-2003 del 27/10/2003 questo Ufficio ha fornito chiarimenti circa la sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali così come disposto dall’INPDAP con le informative n. 32 del 24 luglio 2003 e ti de129 luglIo 2003 che stabilivano “ La sospensione dei versamenti contributivi, per esplicita previsione normativa, trova come destinatari esclusivi del beneficio anche per la quota a carico del personale dipendente, gli enti datori di lavoro operanti nelle province in oggetto. Conseguentemente gli enti interessati, anche per il periodo di sospensione, dovranno continuare ad operare, sulle competenze mensili spettanti ai dipendenti, le previste ritenute contributive accantonandole”. Successivamente, con l’informativa n. 66 del 27 gennaio 2004, l’INPDAP ha stabilito che la sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali opera anche a favore del personale dipendente indicando le modalità per la restituzione delle somme versate. Gli uffici amministrativo contabili, sulla base delle istanze presentate dagli interessati, dovranno:
Per l’individuazione dei territori colpiti da eventi sismici, calamitosi e metereologici, e quindi dei destinatari del beneficio, si rimanda alle ordinanze: 1. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29/11/2002 pubblicata in G.U. n. 286 del 06 /12/02 riguardante gli eventi sismici verificatisi nelle province di Campobasso e Foggia dal 3 0/02 e che ha come destinatari i soggetti residenti nei territori indicati dai D.P.C.M, del 31/10/02 e 08/11/02. Il termine previsto è stato prorogato dalle ordinanze n. 3279 de 10/04/03 e n 3300 de 11/07/03. 2. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254 d 29/11/02 pubblicata in GU. n. 286 del 06/12/02 riguardante gli eventi eruttivi e sismici verificatisi nella provincia di Catania il 29/10/02 che ha come destinatari i soggetti residenti nel territorio di cui al D.P.C.M. 29/10/02. Il termine previsto è stato prorogato dall’ordinanza n 3282 del 18/04/03. 3. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri m 3268 d 12/03/03 pubblicata in G.U. n. 69 del 24/03/03 riguardante gli eventi metereologici verificatisi nella Regione Molise nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003 che ha come destinatari i soggetti residenti nel territorio individuato ai sensi dell’articolo 1 della medesima ordinanza , dal Presidente della Regione Molise in qualità di Commissario Delegato. 4. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3280 del 18/04/03 pubblicata in G.U. n. 97 del 28/04/03 riguardante gli eventi metereologici verificatisi nella provincia di Foggia nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003 che ha come destinatari i soggetti residenti nel territorio individuato ai sensi dell’articolo 1 della medesima ordinanza, dal Presidente della Regione Puglia in qualità di Commissario Delegato. 5. Ordinaria de Presidente del Consiglio dei Ministri. n. 3281 del 18/04/03 pubblicata in G.U. n. 98 del 29/04/03 riguardante gli eventi metereologici verificatisi nella Regione Abruzzo nei giorni 23 24 e 25 gennaio 2003 che ha come destinatari i soggetti residenti nel territorio individuato ai sensi dell’articolo 1 della medesima ordinanza, dal Presidente della Regione Abruzzo in qualità di Commissario Delegato. Il rimborso a favore dei beneficiari, ovviamente, attiene i versamenti contributivi effettuati all’INPDAP a decorrere dalla data di pubblicazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in Gazzetta Ufficiale e fino al termine di sospensione legale e/o proroga. Inoltre, come già precisato dall’INPDAP (cfr. informative n. 4 del 28/1/2003 e n. 35 del 29/7/2003), non si dà luogo alla restituzione di quanto versato precedentemente alla data di pubblicazione delle ordinanze medesime. Il predetto istituto ha inoltre evidenziato che il beneficio di che trattasi consista nella sospensione dei versamenti e che il sostituto contributivo è obbligato a recuperare le somme dovute dal personale destinatario dei benefici nei termini e con le modalità previste dalle singole ordinanze. Nel precisare che il suddetto recupero dovrà avvenire mediante rate mensili pari ad otto volte i mesi interi della sospensione, si riepilogano per ogni provvedimento emanato i periodi oggetto della sospensione e la mensilità in cui è previsto l’inizio delle trattenute delle somme relative alla contribuzione sospesa ovvero a quella rimborsata che verrà operato sui cedolini stipendiali degli interessati: A) Beneficio di cui al punto 1) periodo di sospensione: dal 6/12/02 — 31/03/04. Inizio recuperi contributi sospesi o rimborsati: mensilità di giugno 2004, B) Beneficio di cui al punto 2) periodo di sospensione: dal 6/12/02—31/03/04. Inizio recuperi contributi sospesi o rimborsati: mensilità di giugno 2004. C) Beneficio di cui al punto 3) periodo di sospensione: dal 24/03/03 — 31/12/03. Inizio recuperi contributi sospesi o rimborsati: mensilità di marzo 2004. D) Beneficio di cui al punto 4) periodo di sospensione: dal 28/04103 — 31/12/03. Inizio recuperi contributi sospesi o rimborsati: mensilità di gennaio 2004. E) Beneficio di cui al punto 5) periodo di sospensione: dal 29/04/03 — 31/12/03. Inizio recuperi contributi sospesi o rimborsati: mensilità di gennaio 2004. Per una più rapida e semplice lettura si rimanda all’allegata tabella. Al fine di rimborsare, al personale di Polizia Penitenziaria destinatario dei benefici della sospensione dei contributi, gli importi già trattenuti e regolarmente versati all’INPDAP nei periodi sopra indicati, il C.E.D. di questo Dipartimento attiverà un’apposita procedura che consentirà di corrispondere gli importi dovuti al personale interessato direttamente sulle retribuzioni mensili. Il CED provvederà a rimborsare ai dipendenti interessati i contributi trattenuti nei periodi di sospensione e contestualmente a recuperare le rate mensili dovute dai medesimi con le decorrenze di cui alle lettere A), B), C), D) e E). Si invitano gli uffici amministrativo contabili a voler informare il personale interessato e ad effettuare sollecitamente le dovute incombenze. I Signori Provveditori Regionali sono invitati a diramare, a vista le presenti disposizioni alle direzioni degli istituti e servizi dipendenti.
IL DIRETTORE GENERALE Dott. Gaspare SPARACIA
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