MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE

 

Prot. n. 143083/1.1                                                                Roma, lì 27.10.1997

 

 

 

Al Signor Direttore dell'Istituto Superiore degli Studi Penitenziari

 

Ai Sigg. Provveditori Regionali

 

Ai Sigg. Direttori degli Istituti

Penitenziari per Adulti.

 

Ai Sigg. Direttori delle Scuole di

Formazione e Aggiornamento del

Corpo di Polizia e del Personale dell'Amministrazione Penitenziaria

 

Al Signor Direttore del Centro

Amministrativo "G. Altavista"

                    E, p. c.

Al Servizio per 1e Relazioni

Sindacali e per le Relazioni

con il Pubblico

 

Al Signor Direttore dell'Ufficio­

Centrale per le Giustizia Minorile

 

L O R O     S E D I

 

 

  

Oggetto: Applicazione art.14 ‑ comma 14 ‑ D.P.R. 31 luglio 1995, n.395 e art.16 ‑ comma 16 – P.P.C.M.
3 marzo 1995. Congedo ordinario non fruito, dal personale dell'Amministrazione penitenziaria.

‑ Compenso sostitutivo ‑.

 

 

Al fine di disciplinare uniformemente la modalità di applicazione della normativa indicata in oggetto, relativa al pagamento del compenso sostitutivo del congedo ordinario, avente per destinatari gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria ed il personale del Comparto Ministeri di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n.593, si precisa quanto segue.

La citata normativa prevede che al personale dell’Amministrazione Penitenziaria, all’atto della cessazione dal servizio, compete il pagamento del congedo ordinario non fruito per documentate esigenze di servizio.

Il costante orientamento giurisprudenziale (sentenze del Consiglio di Stato n.94 del 31.1.1996 e n. 392 del 13.4.1992) ed il parere espresso dal Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P. con la nota n. 212776 del 16 aprile 1996, fanno ritenere che, fermo restando il principio secondo il quale le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, il pagamento del compenso sostitutivo del congedo ordinario non fruito può essere disposto "in tutti i casi in cui il mancato godimento non sia imputabile alla volontà del lavoratore, indipendentemente dall'eventuale espressa previsione normativa".

Ne discende che nei casi di cessazione dal servizio per limiti di età o per dimissioni , ipotesi nelle quali può essere adeguatamente pianificata la fruizione del congedo ordinario spettante, il compenso sostitutivo dovrà essere corrisposto solo se il congedo ordinario non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio.

Per le altre Cause di cessazione dal servizio (es. decesso, infermità, ecc.), nelle quali é evidente che il mancato godimento delle ferie non è imputabile alla volontà dell'interessato, si procederà d'ufficio al pagamento del compenso sostitutivo del congedo ordinario maturato e non fruito alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Con l'occasione si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti circa le modalità di liquidazione del beneficio indicato in oggetto.

 Accertato il diritto al compenso:

-          l'onere per la liquidazione del compenso sostitutivo deve gravare sui rispettivi capitoli degli stipendi (1998 e 1995);

-          l'importo deve essere determinato in ragione di 1/30, per ogni giorno di congedo ordinario non goduto, delle competenze fisse e continuative spettanti al dipendente alla data di cessione dal servizio;

-          le somme corrisposte a tale titolo sono assoggettate, in quanto erogate dal datore di lavoro nell'ambito del rapporto d'impiego, alle ritenute assistenziali e previdenziali e all'IRPEF, come per legge.

 

 

 

                                                                                                  IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

                                                                                                          DIRIGENTE GENERALE                        

                                                                                                              Dr. Emilio di Somma