DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE UFFICIO II - SEZIONE II TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO “POLIZIA PENITENZIARIA”
LETTERA CIRCOLARE Prot. GDAP-04/07/2006-0224067
OGGETTO : D.P.R. n. 220 del 28 aprile 2006. Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.
Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 148 del 28 giugno 2006 è stato pubblicato il D.P.R. n. 220 del 28 aprile 2006 (di seguito indicato come DPR). Le disposizioni del citato DPR integrano le disposizioni relative al biennio economico 2004/2005 di cui al Decreto del Presidente della repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e si applicano al personale dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva, a decorrere dal 1° gennaio 2005.
INDENNITA' PENSIONABILE
Le misure dell'indennità mensile pensionabile di cui all'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, sono incrementate, alle decorrenze sotto indicate dei seguenti importi mensili lordi:
Le misure dell'indennità mensile pensionabile di cui all'art. 4, comma 2, del DPR 5 novembre 2004, n. 301, come incrementate nella tabella di cui sopra, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
ASSEGNO FUNZIONALE
Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 2, comma 1, del DPR 19 novembre 2003 n. 348, fermi restando i requisiti di cui all'art.5, comma 3, del DPR 16 marzo 1999 n. 254, sono rideterminate, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006, nei sotto indicati importi annui lordi, rispettivamente al concepimento del 17° e del 29° anno di servizio.
Per gli appartenenti ai ruoli dei Commissari del Corpo di polizia penitenziaria e per gli Ufficiali del disciolto corpo degli agenti di custodia, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 2, comma 2, del DPR 19 novembre 2003 n. 348, fermi restando i requisiti di cui all'art.5, comma 3, del DPR 16 marzo 1999 n. 254, sono rideterminate, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006, nei sotto indicati importi annui lordi, rispettivamente al concepimento del 17° e del 29° anno di servizio.
Si rammenta che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai soli fini dell'attribuzione dell'assegno funzionale pensionabile, per il compimento della prescritta anzianità di servizio è valutato il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di Polizia e nelle Forze Armate. L'Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato provvederà all'aggiornamento dei nuovi importi e alla corresponsione degli arretrati con le competenze del mese di luglio c.a.
IL DIRETTORE GENERALE Dott. Gaspare SPARACIA
|